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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3428 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.3.2025, a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Montevergine n. 11, presso lo studio dell'avv. Marco Ielo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attore
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), tutti nella qualità di eredi dell'ing. C.F._4 Persona_1
(C.F. , convenuto originario, deceduto nel
[...] C.F._5 corso del processo, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Bruno
Buozzi n. 4, presso lo studio dell'avv. Natale Polimeni, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione.
Convenuti
OGGETTO: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note conclusionali depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.9.2018, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, l'ing. al fine di Persona_1 vederne accertato l'inadempimento contrattuale in relazione all'attività professionale pattuita e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dello stesso, da quantificarsi in € 26.577,84.
A sostegno della propria domanda rappresentava che, in ragione dell'imminente stipula dell'atto di divisione tra esso attore ed il di lui fratello, avente CP_4 ad oggetto un immobile sito a Reggio Calabria, via Petrillina, aveva incaricato l'ing. di provvedere all'espletamento di tutte le operazioni Persona_1 tecniche all'uopo necessarie e, segnatamente, all'accatastamento ed alla ripartizione in quote dell'immobile nella misura del 50% ciascuno. In data 21.2.2011, con prot. n. RC0066383, l'ingegnere aveva quindi presentato l'accatastamento con un elaborato planimetrico di un fabbricato a quattro piani f.t. e un piano sottostrada, con lastrico solare al quarto piano, diviso in due parti, sub 14 e 15. Nella stessa data, tuttavia, aveva presentato un nuovo accatastamento, recante prot. n. RC0066393, corredato di un nuovo elaborato planimetrico, individuante un unico lastrico solare collocato al quarto piano, denominato sub. 25, e un disimpegno al piano sottostrada, indicato con il sub. 24.
In data 1.3.2011, dinanzi al notaio dott.ssa i due germani avevano Persona_2 stipulato l'atto di divisione, pattuendo che sarebbe divenuto CP_4 proprietario esclusivo di tre appartamenti, del lastrico solare e di due locali adibiti a deposito siti, rispettivamente, al primo piano sottostrada e al piano terra, con annessa corte di pertinenza esclusiva;
, invece, avrebbe acquistato Parte_1 la proprietà esclusiva di tre appartamenti, tre locali adibiti a deposito, di cui uno dotato di corte comune e uno di corte di pertinenza esclusiva. Veniva inoltre sancito che il valore delle quote assegnate era il medesimo e corrispondente ad
€ 371.000,00 cadauna. Rimanevano, invece, in comproprietà: l'androne, il vano scale, l'area adibita a parcheggio e la corte comune di cui al sub 21.
In pari data, veniva redatta una scrittura privata tra e Parte_1 Per_3
, in forza della quale si dava atto, tra l'altro, dell'uguaglianza del valore
[...] delle quote determinate per effetto della divisione.
In seguito al decesso di avvenuto in data 24.4.2011, l'attore, per il CP_4 tramite del proprio difensore, in data 28.2.2014 aveva inviato una missiva a
, vedova del germano, e all'ing. al fine di evidenziare CP_5 Persona_1 la disparità del valore delle quote assegnate, nonché la difformità tra il progetto presentato ed il reale stato dei luoghi. Tali istanze, che venivano reiterate nel corso del tempo, non trovavano però alcun riscontro. Da verifiche condotte da
, figlio dell'attore, presso l'ufficio Pianificazione e Valorizzazione del Tes_1
Territorio, era peraltro emerso che non risultavano agli atti pratiche di edilizia privata e DIA in relazione all'immobile sito in Via Petrillina n. 9.
Tali eventi avevano condotto ad instaurare un giudizio presso il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto di divisione e, in subordine, il risarcimento dei danni subiti a causa della disuguaglianza delle quote. Nell'ambito di detto procedimento, era stata esperita CTU a cura dell'ing. , dalla quale erano emerse delle difformità Persona_4 urbanistiche che avevano condotto ad una differenza di valore tra le quote pari ad € 139.633,18.
In punto di diritto, invocava la responsabilità professionale dell'ing. Persona_1 il quale avrebbe redatto un elaborato in violazione non soltanto delle regole tecniche, ma anche del canone della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c., poiché dallo stesso sarebbero derivate non soltanto le difformità urbanistiche, ma anche quote di diverso valore.
Lamentava, quindi, la produzione di danni sia patrimoniali che non patrimoniali: i primi erano da quantificarsi in € 16.577,84, quale sommatoria tra i costi di ripristino (€ 7.497,00), quanto prestato da a al fine Persona_3 Parte_1 di provvedere al pagamento delle spese notarili (€ 7.900,00) e i danni da responsabilità professionale dell'ingegnere (€1.180,84); i secondi, invece, in € 10.000 a titolo di danno esistenziale, in virtù del timore dell'attore di essere coinvolto in procedimenti giudiziari volti ad accertare la responsabilità professionale.
Da ultimo, invocava la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante il rifiuto del professionista a comporre bonariamente la lite in sede di negoziazione assistita.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.12.2018, si costituiva in giudizio l'ing. , eccependo preliminarmente il difetto di Persona_1 legittimazione attiva dell'attore, stante l'avvenuta donazione dei beni oggetto di causa in favore dei figli, e e della nipote, Tes_1 CP_6 CP_7
.
[...]
Nel merito, rappresentava che già all'atto del conferimento dell'incarico, era presente un primo accatastamento, con annessa destinazione d'uso, predisposto dal progettista del fabbricato, ing. , nonché un secondo accatastamento Per_5
a cura dell'arch. , che vi aveva provveduto a seguito di alcune modifiche Per_6 apportate al precedente. In virtù di ciò, l'attività del convenuto si era tradotta nella sola constatazione dello stato dei luoghi, al fine di provvedere alla fusione e al frazionamento di alcune parti dell'immobile – quali il lastrico solare e il seminterrato -, il tutto previa indicazione dei proprietari. Contestava le risultanze della CTU a firma dell'ing. , poiché non ascrivibili Per_4 al suo operato. Infatti, dalla ricostruzione storico-catastale dell'immobile era emerso che l'ultima proroga alla concessione edilizia era stata rilasciata molto tempo prima del suo intervento e, segnatamente, il 21.12.2001. Peraltro, sulla base della medesima documentazione, il proprio ctp, ing. , Persona_7 aveva appurato che le unità immobiliari erano censite in catasto con categoria e rendita identica a quella proposta dall'ing. Persona_1
Questi, poi, sin dall'inizio aveva fatto presente ai proprietari la difformità urbanistica in relazione al seminterrato, motivo per il quale gli stessi avevano deciso di commissionare soltanto la redazione degli aggiornamenti catastali relativi al seminterrato e al piano terra, impegnandosi a provvedere alla regolarizzazione delle riscontrate difformità e alla realizzazione dei nuovi impianti elettrici ed idrici delle unità immobiliari oggetto di divisione.
Rappresentava, inoltre, che gli atti di aggiornamento catastale da lui redatti avevano trovato il benestare di , il quale li aveva firmati e che, in Parte_1 ogni caso, gli stessi non contenevano indicazioni circa la divisione o l'attribuzione di valore dei beni, in quanto i due germani avevano provveduto ad una ripartizione bonaria delle varie unità sulla base del possesso già maturato negli anni. L'unico incarico del professionista era, quindi, quello di redigere e presentare presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria la pratica “DOCFA” inerente alla divisione concordata tra i due fratelli.
L'assenza di qualsivoglia forma di una sua responsabilità professionale era stata attestata anche dal Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, al quale era stato deferito a seguito di un esposto presentato proprio dall'attore. In quella sede, l'organo disciplinare aveva deliberato il non luogo a procedere e l'archiviazione.
Alla luce di quanto esposto, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, il convenuto proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del contenuto delle dichiarazioni rese da
[...]
, poiché lesive del suo onore e della sua reputazione, anche e soprattutto Pt_1 professionale. Tali esternazioni non sarebbero, infatti, scriminate dall'esercizio del diritto di critica, non sussistendone i presupposti poiché fondate su fatti non corrispondenti al vero. Dalle stesse sarebbero scaturiti danni di natura non patrimoniale, sia in termini di danno morale – dovuti alla sofferenza patita in conseguenza dell'attribuzione di fatti non veritieri -, da quantificarsi equitativamente in € 150.000, sia di danno esistenziale – costituito dal mutamento di vita e dal progressivo abbandono anche delle attività extralavorative -, quantificato in € 100.000.
Concludeva, quindi, chiedendo: in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore; in ogni caso, il rigetto della domanda attorea;
l'accoglimento della domanda riconvenzionale e, per l'effetto, la condanna di al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, Parte_1 quantificati in complessivi € 250.000,00.
3. All'udienza di comparizione delle parti, celebratasi il 9.1.2019, parte attrice controdeduceva in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dal convenuto, ritenendola infondata poiché oggetto della domanda attorea era il risarcimento del danno patito da colui che, all'epoca dei fatti, era il proprietario dell'immobile, ossia proprio indipendentemente dal Parte_1 successivo trasferimento della titolarità del diritto. Chiedeva, inoltre, il mutamento del rito da ordinario a sommario. Parte convenuta si opponeva a tale richiesta, ritenendo necessario procedersi nelle forme ordinarie, anche alla luce della proposta domanda riconvenzionale e chiedeva, pertanto, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Il Giudice rigettava la richiesta di mutamento del rito, non ritenendo sussistenti i presupposti previsti dalla legge, e concedeva i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
Successivamente, all'udienza del 14.4.2021, le parti insistevano nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori indicati che il Giudice, con ordinanza del 9.6.2021, ammetteva.
All'udienza del 2.2.2022, si procedeva all'escussione del teste di parte attrice,
, e di quello di parte convenuta, ing. . CP_6 Persona_7
All'udienza del 5.6.2024, celebratasi con le forme previste dall'art. 127ter c.p.c., il Giudice rilevata l'intervenuta cancellazione dall'albo professionale di entrambi i difensori del convenuto, dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
Con ricorso in riassunzione depositato il 12.6.2024, proposto anche alla luce del decesso dell'ing. avvenuto in data 20.5.2024, parte attrice chiedeva Persona_1 la prosecuzione del giudizio interrotto, che il Giudice disponeva, concedendo un termine per la notifica del ricorso agli eredi del de cuius.
Con comparsa di costituzione in riassunzione, depositata telematicamente il 24.9.2024, si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_2
e , quali eredi di , chiedendo l'accoglimento Controparte_3 Persona_1 delle conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti di causa.
All'udienza del 18.3.2025, celebratasi con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
4. L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'ing. per il danno cagionato all'attore in Persona_1 conseguenza della procedura di accatastamento e frazionamento dell'immobile sito a Reggio Calabria, via Petrillina e identificato al catasto terrenti al foglio di mappa 109, sub 624.
4.1 Preliminarmente, occorre dissipare ogni dubbio in ordine all'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, sollevata dal convenuto.
L'eccezione è infondata per i motivi che seguono.
In generale, deve rammentarsi che la responsabilità del professionista nei confronti del cliente per inadempimento della prestazione professionale “è di natura contrattuale, sicché legittimato a farla valere è esclusivamente la parte che ha richiesto detta prestazione, concludendo il contratto d'opera professionale” (Cass. civ., n. 14934/2002).
Nel caso di specie, è circostanza pacifica e non contestata tra le parti che il contratto di prestazione d'opera sia stato concluso tra le odierne parti del giudizio, come attestato dalle stesse nei rispettivi scritti difensivi. Pertanto, è tra le stesse che si spiegano gli effetti del negozio giuridico, a nulla rilevando il successivo trasferimento della titolarità dei beni in favore dei figli e della nipote.
5. Ciò posto, è possibile procedere alla disamina del merito della domanda attorea, la quale è infondata e come tale va rigettata.
In tema di responsabilità professionale, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la prestazione cui è tenuto il professionista assume i connotati dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto questi, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato voluto dal cliente e non anche a conseguirlo. Pertanto, il suo inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato avuto di mira dal cliente, ma deve esser valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza previsto dall'art. 1776, comma secondo, c.c. Quest'ultimo, in particolare, deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza richiesta è quella media, ossia quella “posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media” ( ex multis, Cass. civ., n. 2466/1995; n. 3462/1988), non trovando applicazione, invece, il parametro della diligenza del buon padre di famiglia, applicabile al comune debitore.
Inoltre, l'accertamento della responsabilità del professionista implica una valutazione in punto di nesso eziologico rispetto al danno specificatamente lamentato dal cliente, “non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno” (Cass. civ., n. 11901/2002). In altri termini, si richiede al giudice di verificare se, ove il soggetto avesse tenuto una diversa condotta – e quindi se avesse realizzato il comportamento prospettato come adempiente dal cliente -, ne sarebbero conseguiti effetti vantaggiosi per quest'ultimo e, segnatamente, quelli di cui si chiede il ristoro.
Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità del professionista in relazione ad una pretesa di risarcimento danni non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato, nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il risultato anelato, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta del professionista e il risultato derivatone (Cass. civ., n. 18011/2023; n. 15032/2021).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è posto a carico dell'attore, il quale “è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 12354/2009), incombendo quindi sull'attore l'onere della prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità in virtù del quale il secondo costituisce causa del primo.
5.1 Orbene, nel caso di specie, non può dirsi provata la responsabilità dell'ing.
sia in punto di an che di nesso eziologico in relazione al danno Persona_1 invocato dall'attore.
Quanto al primo profilo, si ritiene che la prestazione professionale posta in essere dal convenuto sia stata correttamente eseguita. Invero, questi veniva incaricato dai fratelli di provvedere alla procedura di accatastamento dell'edificio Pt_1 oggetto di causa mediante presentazione della dichiarazione DOCFA, in quanto propedeutica al successivo atto di divisione che i due germani avevano in programma di stipulare. Ciò emerge inconfutabilmente da quanto dichiarato dalle parti nei rispettivi atti di causa, nonché dal teste di parte convenuta, ing.
, il quale era a conoscenza diretta dei fatti poiché collaboratore Persona_7 di studio del convenuto (cfr. verbale del 2.2.2022: “…sono a conoscenza dei fatti di causa perché sono un collaboratore di studio dell'ingegnere Testimone_2 stato l'ingegnere a riferirmi di avere ricevuto quest'incarico per la Persona_1 pratica DOCFA per il fabbricato per cui è causa”). Inoltre, di tale versione vi è traccia anche nella nota di riscontro inviata dal al Consiglio di Persona_1
Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, in seguito all'esposto presentato nei suoi confronti proprio dall'odierno attore (all. 15 comparsa di costituzione).
Contrariamente a quanto assunto da parte attrice, non rientrava, invece, nell'oggetto della prestazione la divisione in quote uguali dell'immobile. Infatti, a fronte delle allegazioni di parte attrice, secondo cui il professionista si sarebbe dovuto occupare anche della divisione in quote, il convenuto ha sempre precisato che, al contrario, tale operazione non rientrava nell'incarico conferitogli. Va precisato che l'onere della prova circa l'esatta latitudine dell'incarico professionale ricade esclusivamente sull'attore, il quale, sul punto, non ha fornito alcuno spunto probatorio. Pertanto, in difetto di prova, l'incarico professionale deve ritenersi limitato all'accatastamento dell'edificio.
5.2 Chiarito, dunque, che oggetto dell'incarico professionale era la sola pratica DOCFA, occorre verificare la correttezza del suo espletamento.
Sul punto, parte attrice ha sostenuto che l'ingegnere, nell'ambito della procedura di accatastamento, avrebbe effettuato un frazionamento catastale del piano seminterrato e del piano terra dell'immobile, dal quale sarebbero derivate delle difformità urbanistiche, così per come ha rilevato il CTU ing. nel corso del Per_4 procedimento civile avente ad oggetto l'azione di nullità dell'atto di divisione. Il convenuto, dal canto suo, ha precisato di aver sì proceduto al frazionamento dei due immobili, ma solo previa indicazione dei due germani e comunque sempre in funzione del successivo atto di divisione. In ogni caso, le irregolarità urbanistiche erano già in essere al momento del suo incarico, tanto che ripetutamente rappresentava ai due germani la necessità di provvedere alla sanatoria, ma questi si erano sempre rifiutati per mancanza dei fondi necessari.
Ritiene il Tribunale che dalle risultanze istruttorie non sia addebitabile alcun inadempimento al professionista.
Invero, come riferito dal collaboratore di studio del convenuto, il si Persona_1 era occupato dei soli aggiornamenti catastali effettuati su espressa indicazione e nel rispetto del volere dei committenti, i fratelli (cfr. verbale del 2.2.2022: Pt_1
“ADR. Avv. Ielo: non si trattò di mere correzioni, ma di aggiornamenti catastali e planimetrici fatti su indicazione dei proprietari e sottoscritti dagli stessi”). Tale circostanza veniva ribadita dall'ingegnere in sede di procedimento disciplinare, laddove affermava di aver svolto il proprio incarico “al fine di formalizzare quanto deciso dai germani nella divisione dei beni di loro proprietà”. In particolare, Pt_1
“Per quanto riguarda il piano terra e il piano interrato i germani e CP_4 [...]
convenivano dandomi indicazioni, sulla nuova dividente da tracciare al Pt_1 piano terra tenendo conto della divisione e delle porzioni di corte che ne scaturivano, attribuendosi con misurazioni le future porzioni di proprietà. Al piano seminterrato il Sig. aveva già il possesso della quota da Lui Parte_1 richiesta” (cfr. all. 15 comparsa di costituzione). Sul punto, parte attrice non ha mai mosso alcuna obiezione, sicché anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., esse devono ritenersi pacifiche e provate.
La corretta esecuzione dell'incarico implicava, quindi, anche il frazionamento puramente catastale dell'immobile. Invero, l'ingegnere, per sua stessa ammissione, ha confermato di aver creato i subalterni 18, 19 e 20 all'interno dell'immobile sito al piano seminterrato, sempre previa indicazione dei committenti e comunque senza procedere alla realizzazione di opere atte a dividere, sul piano materiale, le unità immobiliari. Ciò in quanto già in sede di primi sopralluoghi, egli aveva rilevato l'avvenuta locazione sia del piano seminterrato che del piano terra, adibiti entrambi a scuola di formazione professionale. Inoltre, al piano terra erano stati già eseguiti dei lavori di edilizia ed impiantistica, funzionali proprio all'esercizio delle predette attività commerciali. Che i due locali fossero locati è circostanza provata anche dalla scrittura privata dell'1.3.2011 tra e , al cui art. 7 si Parte_1 Persona_3 evidenzia che “I condividenti dichiarano che relativamente ai contratti di locazione in essere con: - il sig. per il locale posto al piano terra Parte_2
(I fuori terra), sub 20-21-22; - la Sig.ra per il locale deposito, sub Parte_3
19; - i Sigg. Polimeni per i locali cantinati sub 24”, salva rettifica successiva in ordine al sub 19, il cui conduttore era invece (cfr. file denominato Parte_2
“scrittura privata ” allegato all'atto di citazione). Anche in Persona_8 virtù di ciò, il professionista non ha mai provveduto al materiale frazionamento degli immobili in questione, attività che, peraltro, avrebbe richiesto il rilascio preventivo della SCIA.
In aggiunta, presa visione della documentazione catastale dei beni, il Persona_1 aveva ripetutamente fatto presente ai committenti la difformità urbanistica dovuta alla diversa destinazione d'uso risultante dalla concessione edilizia. Invero, sebbene risultassero accatastati con categoria C/2, quindi come locali deposito, la concessione edilizia – concessa nel 1991 e prorogata il 21.12.2001
- prevedeva, invece, per il piano terra la destinazione d'uso come magazzino e per il seminterrato la destinazione garages (cfr. CTU ing. allegata all'atto Per_4 di citazione). Tuttavia, come anche riferito dal teste “la difformità Per_7 riguardava il piano terra che era locato. La difformità riguardava la destinazione d'uso e la suddivisione interna. L'ingegnere mi disse che aveva Persona_1 ricevuto rassicurazione dai fratelli che sarebbe stato regolarizzato dopo in quanto non c'era intenzione di rinnovare il contratto di locazione. L'ingegnere avvertì i due fratelli delle difformità e della necessità di presentare Persona_1 una pratica in sanatoria che avrebbe comportato dei costi e i fratelli non avevano al momento la disponibilità economica, per cui rassicurarono che l'avrebbero fatto successivamente” (cfr. verbale del 2.2.2022).
Tale ultima circostanza è, peraltro, coerente con il narrato del teste di parte attrice, secondo cui all'epoca dei fatti il padre versava in difficoltà economiche, tanto che l'importo delle spese notarili gli era stato prestato dal fratello della cognata, (cfr. verbale del 2.2.2022: “posso dire che mio padre Persona_3 non aveva i soldi per questa divisione e voleva rimandarlo a quando mio zio stesse meglio perché in quel momento era malato. Poi i soldi vennero prestati a mio padre dal fratello della signora ossia la moglie di mio zio”). Per_3
Quando, invece, al lastrico solare, la fusione dei sub si era resa necessaria in virtù dell'attribuzione, in via esclusiva, dello stesso a come CP_4 pacificamente ammesso dall'attore anche nella memoria ex art. 183, comma sesto n. 1, c.p.c. e come affermato anche dal teste di parte convenuta (cfr. verbale del 2.2.2022 “la modifica ha riguardato il lastrico solare perché inizialmente erano stati creati due subalterni di cui uno doveva andare a
[...]
e uno a Poi a seguito della rinuncia di il lastrico Pt_1 CP_4 Parte_1 solare è stato assegnato solo all'altro fratello”).
Tutto ciò posto, è dunque pacifico e provato che l'unico incarico conferito all'ing. era il solo espletamento della pratica DOCFA e non anche della Persona_1 variazione della destinazione d'uso degli immobili che, per espressa volontà dei committenti, sarebbe avvenuta in un momento successivo, a risorse economiche disponibili.
La pratica, poi, aveva trovato il placet non soltanto di , che aveva Parte_1 sottoscritto la dichiarazione in qualità di dichiarante, in quanto comproprietario dei beni, ma anche dell'ufficio del catasto che, non rilevando difformità sul piano tecnico, aveva registrato la pratica senza sollevare alcuna obiezione di sorta.
Peraltro, deve rammentarsi come il controllo cui è chiamato l'ufficio tecnico del catasto è “rivolto esclusivamente ad accertare se la documentazione sia completa oppure no e se i singoli atti siano formalmente regolari, ossia ad eseguire un controllo meramente formale ed estrinseco, che, come tale, non può comportare un giudizio di valutazione sulla natura, validità ed efficacia degli atti stessi” (Cass. civ., n. 1584/1971). L'assenza di un riscontro di segno negativo alla DOCFA presentata dall'ing è chiaro indice della sua regolarità, Persona_1 atteso che, in caso contrario, l'ufficio tecnico non avrebbe esitato a richiedere la dovuta integrazione.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve quindi escludersi l'inadempimento del professionista.
6. La responsabilità professionale dedotta in giudizio è parimenti esclusa dall'assenza di un nesso eziologico tra la condotta contestata e il danno lamentato dall'attore, sia nella sua componente patrimoniale che non patrimoniale. Invero, con riferimento alle voci di danno patrimoniale, non risultano ascrivibili all'operato dell'ingegnere né la somma di € 7.900,00, quale somma prestata da a , destinata al pagamento delle Persona_3 Parte_1 spese notarili dell'atto di divisione, in quanto la volontà dei germani di provvedere alla ripartizione prescindeva dalla prestazione del professionista;
né la somma di € 7.497,00 richiesta per il pagamento della sanatoria delle irregolarità edilizie riscontrate, in quanto, come ampiamente illustrato, queste ultime erano preesistenti all'intervento dell'ingegnere e non a lui ascrivibili. Da ultimo, non sono neppure risarcibili i danni patrimoniali richiesti per
“responsabilità professionale tecnica”, quantificati in € 1.180,84, poiché generici e non provati. Peraltro, un importo analogo si ricava dal corpus dell'atto di citazione, in relazione alla sanatoria della difformità di cui al sub 4 dell'immobile attribuito, sempre in sede di divisione, a con la conseguenza che anche CP_4 a voler ritenere dimostrata la pretesa risarcitoria, la stessa non potrebbe trovare soddisfazione atteso il difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Parimenti infondata è la domanda risarcitoria in relazione ai danni non patrimoniali, in quanto, da un lato, l'abuso edilizio era preesistente all'intervento dell'ing. e, dunque, il mero timore di essere coinvolti in procedimenti Persona_1 giudiziari aventi ad oggetto tali irregolarità non può ricondursi al suo operato. In ogni caso, la domanda è generica e non documentata, non essendo stata fornita alcuna prova del danno da parte dell'attore.
7. Per tutte le superiori argomentazioni, la domanda di parte attrice va rigettata.
8. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'ing. avente Persona_1 ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali (morale ed esistenziale) che egli assume conseguiti in conseguenza delle propalazioni ingiuriose e calunniose del nei suoi confronti, poste in essere in diversi contesti e con Pt_1 varie modalità, la stessa deve essere rigettata.
Invero, posto che tali danni non possono considerarsi in re ipsa, è onere di colui che agisce per il loro risarcimento fornire prova in termini di effettività della lesione denunciata, nonché della sofferenza psicologica e morale patita per effetto dell'altrui condotta illecita. Sul punto, giova ricordare che il danno morale si identifica in una “sofferenza soggettiva in sé considerata” (Cass. civ., n. 26972/2008), il cui accertamento implica che essa sia esattamente circostanziata nei suoi aspetti costitutivi e nelle sue concrete manifestazioni nonché che sia provato il collegamento causale con la condotta illegittima. Peraltro, la prova del danno può essere fornita anche mediante lo strumento delle presunzioni, posto che comunque non può tradursi in un esonero del danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno o, quantomeno, degli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza un pregiudizio morale.
La Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza della lesione di diritti costituzionali inviolabili, quale indubbiamente sono il diritto all'onore e alla reputazione, non è possibile dar seguito alla pretesa risarcitoria del danno non patrimoniale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso (cfr. Cass. civ., n. 349/2016). L'onere della prova non è superabile mediante una richiesta in via equitativa, in quanto questa ha natura sussidiaria, potendo il giudice ricorrervi solo in caso di oggettiva difficoltà di quantificazione dell'entità del danno.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si evince come difetti la prova non soltanto delle specifiche condotte lesive poste in essere dal Pt_1 ma anche delle conseguenze, sia morali che esistenziali, patite dall'attore in riconvenzionale. Questi, infatti, si è limitato ad allegare una generica condotta offensiva e calunniosa, perpetrata in svariati contesti e nei confronti di una pluralità di soggetti, senza però fornire prova di episodi specifici. Allo stesso modo, allega genericamente una sofferenza morale nonché un mutamento della sua vita di relazione, non puntualizzando in che termini ciò sia avvenuto.
L'assenza di elementi probatori, quindi, conduce inevitabilmente al rigetto della domanda riconvenzionale.
9. Le superiori argomentazioni valgono a motivare il rigetto anche della domanda risarcitoria prevista dall'art. 96 c.p.c., avanzata da parte attrice sulla scorta del mero rifiuto del convenuto alla negoziazione assistita. Si rammenta che tale condanna presuppone la prova della mala fede o della colpa grave e, dunque, di un illecito ascrivibile alla controparte, circostanza che non appare nel caso di specie. Anzi, il rifiuto dell'ing. è coerente con la propria tesi Persona_1 difensiva, portata avanti nel corso dell'odierno procedimento e che ha trovato accoglimento da parte del Tribunale. Conseguentemente, la sua resistenza in giudizio non assume i connotati della lite temeraria, essendo al contrario l'unica via concretamente praticabile per far valere le proprie ragioni, già esposte in fase stragiudiziale.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, alla luce del rigetto di tutte le domande proposte sia in via principale che riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Liborio Fazzi, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da Parte_1 nei confronti di , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tutti nella qualità di eredi dell'ing. , convenuto originario, Persona_1 deceduto nel corso del processo, nonché sulla domanda riconvenzionale da questi promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attore;
4. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria il 31/03/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico, dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3428 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.3.2025, a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Montevergine n. 11, presso lo studio dell'avv. Marco Ielo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attore
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), tutti nella qualità di eredi dell'ing. C.F._4 Persona_1
(C.F. , convenuto originario, deceduto nel
[...] C.F._5 corso del processo, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Bruno
Buozzi n. 4, presso lo studio dell'avv. Natale Polimeni, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione.
Convenuti
OGGETTO: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note conclusionali depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.9.2018, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, l'ing. al fine di Persona_1 vederne accertato l'inadempimento contrattuale in relazione all'attività professionale pattuita e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dello stesso, da quantificarsi in € 26.577,84.
A sostegno della propria domanda rappresentava che, in ragione dell'imminente stipula dell'atto di divisione tra esso attore ed il di lui fratello, avente CP_4 ad oggetto un immobile sito a Reggio Calabria, via Petrillina, aveva incaricato l'ing. di provvedere all'espletamento di tutte le operazioni Persona_1 tecniche all'uopo necessarie e, segnatamente, all'accatastamento ed alla ripartizione in quote dell'immobile nella misura del 50% ciascuno. In data 21.2.2011, con prot. n. RC0066383, l'ingegnere aveva quindi presentato l'accatastamento con un elaborato planimetrico di un fabbricato a quattro piani f.t. e un piano sottostrada, con lastrico solare al quarto piano, diviso in due parti, sub 14 e 15. Nella stessa data, tuttavia, aveva presentato un nuovo accatastamento, recante prot. n. RC0066393, corredato di un nuovo elaborato planimetrico, individuante un unico lastrico solare collocato al quarto piano, denominato sub. 25, e un disimpegno al piano sottostrada, indicato con il sub. 24.
In data 1.3.2011, dinanzi al notaio dott.ssa i due germani avevano Persona_2 stipulato l'atto di divisione, pattuendo che sarebbe divenuto CP_4 proprietario esclusivo di tre appartamenti, del lastrico solare e di due locali adibiti a deposito siti, rispettivamente, al primo piano sottostrada e al piano terra, con annessa corte di pertinenza esclusiva;
, invece, avrebbe acquistato Parte_1 la proprietà esclusiva di tre appartamenti, tre locali adibiti a deposito, di cui uno dotato di corte comune e uno di corte di pertinenza esclusiva. Veniva inoltre sancito che il valore delle quote assegnate era il medesimo e corrispondente ad
€ 371.000,00 cadauna. Rimanevano, invece, in comproprietà: l'androne, il vano scale, l'area adibita a parcheggio e la corte comune di cui al sub 21.
In pari data, veniva redatta una scrittura privata tra e Parte_1 Per_3
, in forza della quale si dava atto, tra l'altro, dell'uguaglianza del valore
[...] delle quote determinate per effetto della divisione.
In seguito al decesso di avvenuto in data 24.4.2011, l'attore, per il CP_4 tramite del proprio difensore, in data 28.2.2014 aveva inviato una missiva a
, vedova del germano, e all'ing. al fine di evidenziare CP_5 Persona_1 la disparità del valore delle quote assegnate, nonché la difformità tra il progetto presentato ed il reale stato dei luoghi. Tali istanze, che venivano reiterate nel corso del tempo, non trovavano però alcun riscontro. Da verifiche condotte da
, figlio dell'attore, presso l'ufficio Pianificazione e Valorizzazione del Tes_1
Territorio, era peraltro emerso che non risultavano agli atti pratiche di edilizia privata e DIA in relazione all'immobile sito in Via Petrillina n. 9.
Tali eventi avevano condotto ad instaurare un giudizio presso il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto di divisione e, in subordine, il risarcimento dei danni subiti a causa della disuguaglianza delle quote. Nell'ambito di detto procedimento, era stata esperita CTU a cura dell'ing. , dalla quale erano emerse delle difformità Persona_4 urbanistiche che avevano condotto ad una differenza di valore tra le quote pari ad € 139.633,18.
In punto di diritto, invocava la responsabilità professionale dell'ing. Persona_1 il quale avrebbe redatto un elaborato in violazione non soltanto delle regole tecniche, ma anche del canone della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c., poiché dallo stesso sarebbero derivate non soltanto le difformità urbanistiche, ma anche quote di diverso valore.
Lamentava, quindi, la produzione di danni sia patrimoniali che non patrimoniali: i primi erano da quantificarsi in € 16.577,84, quale sommatoria tra i costi di ripristino (€ 7.497,00), quanto prestato da a al fine Persona_3 Parte_1 di provvedere al pagamento delle spese notarili (€ 7.900,00) e i danni da responsabilità professionale dell'ingegnere (€1.180,84); i secondi, invece, in € 10.000 a titolo di danno esistenziale, in virtù del timore dell'attore di essere coinvolto in procedimenti giudiziari volti ad accertare la responsabilità professionale.
Da ultimo, invocava la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante il rifiuto del professionista a comporre bonariamente la lite in sede di negoziazione assistita.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.12.2018, si costituiva in giudizio l'ing. , eccependo preliminarmente il difetto di Persona_1 legittimazione attiva dell'attore, stante l'avvenuta donazione dei beni oggetto di causa in favore dei figli, e e della nipote, Tes_1 CP_6 CP_7
.
[...]
Nel merito, rappresentava che già all'atto del conferimento dell'incarico, era presente un primo accatastamento, con annessa destinazione d'uso, predisposto dal progettista del fabbricato, ing. , nonché un secondo accatastamento Per_5
a cura dell'arch. , che vi aveva provveduto a seguito di alcune modifiche Per_6 apportate al precedente. In virtù di ciò, l'attività del convenuto si era tradotta nella sola constatazione dello stato dei luoghi, al fine di provvedere alla fusione e al frazionamento di alcune parti dell'immobile – quali il lastrico solare e il seminterrato -, il tutto previa indicazione dei proprietari. Contestava le risultanze della CTU a firma dell'ing. , poiché non ascrivibili Per_4 al suo operato. Infatti, dalla ricostruzione storico-catastale dell'immobile era emerso che l'ultima proroga alla concessione edilizia era stata rilasciata molto tempo prima del suo intervento e, segnatamente, il 21.12.2001. Peraltro, sulla base della medesima documentazione, il proprio ctp, ing. , Persona_7 aveva appurato che le unità immobiliari erano censite in catasto con categoria e rendita identica a quella proposta dall'ing. Persona_1
Questi, poi, sin dall'inizio aveva fatto presente ai proprietari la difformità urbanistica in relazione al seminterrato, motivo per il quale gli stessi avevano deciso di commissionare soltanto la redazione degli aggiornamenti catastali relativi al seminterrato e al piano terra, impegnandosi a provvedere alla regolarizzazione delle riscontrate difformità e alla realizzazione dei nuovi impianti elettrici ed idrici delle unità immobiliari oggetto di divisione.
Rappresentava, inoltre, che gli atti di aggiornamento catastale da lui redatti avevano trovato il benestare di , il quale li aveva firmati e che, in Parte_1 ogni caso, gli stessi non contenevano indicazioni circa la divisione o l'attribuzione di valore dei beni, in quanto i due germani avevano provveduto ad una ripartizione bonaria delle varie unità sulla base del possesso già maturato negli anni. L'unico incarico del professionista era, quindi, quello di redigere e presentare presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria la pratica “DOCFA” inerente alla divisione concordata tra i due fratelli.
L'assenza di qualsivoglia forma di una sua responsabilità professionale era stata attestata anche dal Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, al quale era stato deferito a seguito di un esposto presentato proprio dall'attore. In quella sede, l'organo disciplinare aveva deliberato il non luogo a procedere e l'archiviazione.
Alla luce di quanto esposto, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, il convenuto proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del contenuto delle dichiarazioni rese da
[...]
, poiché lesive del suo onore e della sua reputazione, anche e soprattutto Pt_1 professionale. Tali esternazioni non sarebbero, infatti, scriminate dall'esercizio del diritto di critica, non sussistendone i presupposti poiché fondate su fatti non corrispondenti al vero. Dalle stesse sarebbero scaturiti danni di natura non patrimoniale, sia in termini di danno morale – dovuti alla sofferenza patita in conseguenza dell'attribuzione di fatti non veritieri -, da quantificarsi equitativamente in € 150.000, sia di danno esistenziale – costituito dal mutamento di vita e dal progressivo abbandono anche delle attività extralavorative -, quantificato in € 100.000.
Concludeva, quindi, chiedendo: in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore; in ogni caso, il rigetto della domanda attorea;
l'accoglimento della domanda riconvenzionale e, per l'effetto, la condanna di al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, Parte_1 quantificati in complessivi € 250.000,00.
3. All'udienza di comparizione delle parti, celebratasi il 9.1.2019, parte attrice controdeduceva in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dal convenuto, ritenendola infondata poiché oggetto della domanda attorea era il risarcimento del danno patito da colui che, all'epoca dei fatti, era il proprietario dell'immobile, ossia proprio indipendentemente dal Parte_1 successivo trasferimento della titolarità del diritto. Chiedeva, inoltre, il mutamento del rito da ordinario a sommario. Parte convenuta si opponeva a tale richiesta, ritenendo necessario procedersi nelle forme ordinarie, anche alla luce della proposta domanda riconvenzionale e chiedeva, pertanto, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Il Giudice rigettava la richiesta di mutamento del rito, non ritenendo sussistenti i presupposti previsti dalla legge, e concedeva i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
Successivamente, all'udienza del 14.4.2021, le parti insistevano nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori indicati che il Giudice, con ordinanza del 9.6.2021, ammetteva.
All'udienza del 2.2.2022, si procedeva all'escussione del teste di parte attrice,
, e di quello di parte convenuta, ing. . CP_6 Persona_7
All'udienza del 5.6.2024, celebratasi con le forme previste dall'art. 127ter c.p.c., il Giudice rilevata l'intervenuta cancellazione dall'albo professionale di entrambi i difensori del convenuto, dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
Con ricorso in riassunzione depositato il 12.6.2024, proposto anche alla luce del decesso dell'ing. avvenuto in data 20.5.2024, parte attrice chiedeva Persona_1 la prosecuzione del giudizio interrotto, che il Giudice disponeva, concedendo un termine per la notifica del ricorso agli eredi del de cuius.
Con comparsa di costituzione in riassunzione, depositata telematicamente il 24.9.2024, si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_2
e , quali eredi di , chiedendo l'accoglimento Controparte_3 Persona_1 delle conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti di causa.
All'udienza del 18.3.2025, celebratasi con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
4. L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'ing. per il danno cagionato all'attore in Persona_1 conseguenza della procedura di accatastamento e frazionamento dell'immobile sito a Reggio Calabria, via Petrillina e identificato al catasto terrenti al foglio di mappa 109, sub 624.
4.1 Preliminarmente, occorre dissipare ogni dubbio in ordine all'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, sollevata dal convenuto.
L'eccezione è infondata per i motivi che seguono.
In generale, deve rammentarsi che la responsabilità del professionista nei confronti del cliente per inadempimento della prestazione professionale “è di natura contrattuale, sicché legittimato a farla valere è esclusivamente la parte che ha richiesto detta prestazione, concludendo il contratto d'opera professionale” (Cass. civ., n. 14934/2002).
Nel caso di specie, è circostanza pacifica e non contestata tra le parti che il contratto di prestazione d'opera sia stato concluso tra le odierne parti del giudizio, come attestato dalle stesse nei rispettivi scritti difensivi. Pertanto, è tra le stesse che si spiegano gli effetti del negozio giuridico, a nulla rilevando il successivo trasferimento della titolarità dei beni in favore dei figli e della nipote.
5. Ciò posto, è possibile procedere alla disamina del merito della domanda attorea, la quale è infondata e come tale va rigettata.
In tema di responsabilità professionale, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la prestazione cui è tenuto il professionista assume i connotati dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto questi, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato voluto dal cliente e non anche a conseguirlo. Pertanto, il suo inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato avuto di mira dal cliente, ma deve esser valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza previsto dall'art. 1776, comma secondo, c.c. Quest'ultimo, in particolare, deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza richiesta è quella media, ossia quella “posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media” ( ex multis, Cass. civ., n. 2466/1995; n. 3462/1988), non trovando applicazione, invece, il parametro della diligenza del buon padre di famiglia, applicabile al comune debitore.
Inoltre, l'accertamento della responsabilità del professionista implica una valutazione in punto di nesso eziologico rispetto al danno specificatamente lamentato dal cliente, “non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno” (Cass. civ., n. 11901/2002). In altri termini, si richiede al giudice di verificare se, ove il soggetto avesse tenuto una diversa condotta – e quindi se avesse realizzato il comportamento prospettato come adempiente dal cliente -, ne sarebbero conseguiti effetti vantaggiosi per quest'ultimo e, segnatamente, quelli di cui si chiede il ristoro.
Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità del professionista in relazione ad una pretesa di risarcimento danni non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato, nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il risultato anelato, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta del professionista e il risultato derivatone (Cass. civ., n. 18011/2023; n. 15032/2021).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è posto a carico dell'attore, il quale “è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 12354/2009), incombendo quindi sull'attore l'onere della prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità in virtù del quale il secondo costituisce causa del primo.
5.1 Orbene, nel caso di specie, non può dirsi provata la responsabilità dell'ing.
sia in punto di an che di nesso eziologico in relazione al danno Persona_1 invocato dall'attore.
Quanto al primo profilo, si ritiene che la prestazione professionale posta in essere dal convenuto sia stata correttamente eseguita. Invero, questi veniva incaricato dai fratelli di provvedere alla procedura di accatastamento dell'edificio Pt_1 oggetto di causa mediante presentazione della dichiarazione DOCFA, in quanto propedeutica al successivo atto di divisione che i due germani avevano in programma di stipulare. Ciò emerge inconfutabilmente da quanto dichiarato dalle parti nei rispettivi atti di causa, nonché dal teste di parte convenuta, ing.
, il quale era a conoscenza diretta dei fatti poiché collaboratore Persona_7 di studio del convenuto (cfr. verbale del 2.2.2022: “…sono a conoscenza dei fatti di causa perché sono un collaboratore di studio dell'ingegnere Testimone_2 stato l'ingegnere a riferirmi di avere ricevuto quest'incarico per la Persona_1 pratica DOCFA per il fabbricato per cui è causa”). Inoltre, di tale versione vi è traccia anche nella nota di riscontro inviata dal al Consiglio di Persona_1
Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, in seguito all'esposto presentato nei suoi confronti proprio dall'odierno attore (all. 15 comparsa di costituzione).
Contrariamente a quanto assunto da parte attrice, non rientrava, invece, nell'oggetto della prestazione la divisione in quote uguali dell'immobile. Infatti, a fronte delle allegazioni di parte attrice, secondo cui il professionista si sarebbe dovuto occupare anche della divisione in quote, il convenuto ha sempre precisato che, al contrario, tale operazione non rientrava nell'incarico conferitogli. Va precisato che l'onere della prova circa l'esatta latitudine dell'incarico professionale ricade esclusivamente sull'attore, il quale, sul punto, non ha fornito alcuno spunto probatorio. Pertanto, in difetto di prova, l'incarico professionale deve ritenersi limitato all'accatastamento dell'edificio.
5.2 Chiarito, dunque, che oggetto dell'incarico professionale era la sola pratica DOCFA, occorre verificare la correttezza del suo espletamento.
Sul punto, parte attrice ha sostenuto che l'ingegnere, nell'ambito della procedura di accatastamento, avrebbe effettuato un frazionamento catastale del piano seminterrato e del piano terra dell'immobile, dal quale sarebbero derivate delle difformità urbanistiche, così per come ha rilevato il CTU ing. nel corso del Per_4 procedimento civile avente ad oggetto l'azione di nullità dell'atto di divisione. Il convenuto, dal canto suo, ha precisato di aver sì proceduto al frazionamento dei due immobili, ma solo previa indicazione dei due germani e comunque sempre in funzione del successivo atto di divisione. In ogni caso, le irregolarità urbanistiche erano già in essere al momento del suo incarico, tanto che ripetutamente rappresentava ai due germani la necessità di provvedere alla sanatoria, ma questi si erano sempre rifiutati per mancanza dei fondi necessari.
Ritiene il Tribunale che dalle risultanze istruttorie non sia addebitabile alcun inadempimento al professionista.
Invero, come riferito dal collaboratore di studio del convenuto, il si Persona_1 era occupato dei soli aggiornamenti catastali effettuati su espressa indicazione e nel rispetto del volere dei committenti, i fratelli (cfr. verbale del 2.2.2022: Pt_1
“ADR. Avv. Ielo: non si trattò di mere correzioni, ma di aggiornamenti catastali e planimetrici fatti su indicazione dei proprietari e sottoscritti dagli stessi”). Tale circostanza veniva ribadita dall'ingegnere in sede di procedimento disciplinare, laddove affermava di aver svolto il proprio incarico “al fine di formalizzare quanto deciso dai germani nella divisione dei beni di loro proprietà”. In particolare, Pt_1
“Per quanto riguarda il piano terra e il piano interrato i germani e CP_4 [...]
convenivano dandomi indicazioni, sulla nuova dividente da tracciare al Pt_1 piano terra tenendo conto della divisione e delle porzioni di corte che ne scaturivano, attribuendosi con misurazioni le future porzioni di proprietà. Al piano seminterrato il Sig. aveva già il possesso della quota da Lui Parte_1 richiesta” (cfr. all. 15 comparsa di costituzione). Sul punto, parte attrice non ha mai mosso alcuna obiezione, sicché anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., esse devono ritenersi pacifiche e provate.
La corretta esecuzione dell'incarico implicava, quindi, anche il frazionamento puramente catastale dell'immobile. Invero, l'ingegnere, per sua stessa ammissione, ha confermato di aver creato i subalterni 18, 19 e 20 all'interno dell'immobile sito al piano seminterrato, sempre previa indicazione dei committenti e comunque senza procedere alla realizzazione di opere atte a dividere, sul piano materiale, le unità immobiliari. Ciò in quanto già in sede di primi sopralluoghi, egli aveva rilevato l'avvenuta locazione sia del piano seminterrato che del piano terra, adibiti entrambi a scuola di formazione professionale. Inoltre, al piano terra erano stati già eseguiti dei lavori di edilizia ed impiantistica, funzionali proprio all'esercizio delle predette attività commerciali. Che i due locali fossero locati è circostanza provata anche dalla scrittura privata dell'1.3.2011 tra e , al cui art. 7 si Parte_1 Persona_3 evidenzia che “I condividenti dichiarano che relativamente ai contratti di locazione in essere con: - il sig. per il locale posto al piano terra Parte_2
(I fuori terra), sub 20-21-22; - la Sig.ra per il locale deposito, sub Parte_3
19; - i Sigg. Polimeni per i locali cantinati sub 24”, salva rettifica successiva in ordine al sub 19, il cui conduttore era invece (cfr. file denominato Parte_2
“scrittura privata ” allegato all'atto di citazione). Anche in Persona_8 virtù di ciò, il professionista non ha mai provveduto al materiale frazionamento degli immobili in questione, attività che, peraltro, avrebbe richiesto il rilascio preventivo della SCIA.
In aggiunta, presa visione della documentazione catastale dei beni, il Persona_1 aveva ripetutamente fatto presente ai committenti la difformità urbanistica dovuta alla diversa destinazione d'uso risultante dalla concessione edilizia. Invero, sebbene risultassero accatastati con categoria C/2, quindi come locali deposito, la concessione edilizia – concessa nel 1991 e prorogata il 21.12.2001
- prevedeva, invece, per il piano terra la destinazione d'uso come magazzino e per il seminterrato la destinazione garages (cfr. CTU ing. allegata all'atto Per_4 di citazione). Tuttavia, come anche riferito dal teste “la difformità Per_7 riguardava il piano terra che era locato. La difformità riguardava la destinazione d'uso e la suddivisione interna. L'ingegnere mi disse che aveva Persona_1 ricevuto rassicurazione dai fratelli che sarebbe stato regolarizzato dopo in quanto non c'era intenzione di rinnovare il contratto di locazione. L'ingegnere avvertì i due fratelli delle difformità e della necessità di presentare Persona_1 una pratica in sanatoria che avrebbe comportato dei costi e i fratelli non avevano al momento la disponibilità economica, per cui rassicurarono che l'avrebbero fatto successivamente” (cfr. verbale del 2.2.2022).
Tale ultima circostanza è, peraltro, coerente con il narrato del teste di parte attrice, secondo cui all'epoca dei fatti il padre versava in difficoltà economiche, tanto che l'importo delle spese notarili gli era stato prestato dal fratello della cognata, (cfr. verbale del 2.2.2022: “posso dire che mio padre Persona_3 non aveva i soldi per questa divisione e voleva rimandarlo a quando mio zio stesse meglio perché in quel momento era malato. Poi i soldi vennero prestati a mio padre dal fratello della signora ossia la moglie di mio zio”). Per_3
Quando, invece, al lastrico solare, la fusione dei sub si era resa necessaria in virtù dell'attribuzione, in via esclusiva, dello stesso a come CP_4 pacificamente ammesso dall'attore anche nella memoria ex art. 183, comma sesto n. 1, c.p.c. e come affermato anche dal teste di parte convenuta (cfr. verbale del 2.2.2022 “la modifica ha riguardato il lastrico solare perché inizialmente erano stati creati due subalterni di cui uno doveva andare a
[...]
e uno a Poi a seguito della rinuncia di il lastrico Pt_1 CP_4 Parte_1 solare è stato assegnato solo all'altro fratello”).
Tutto ciò posto, è dunque pacifico e provato che l'unico incarico conferito all'ing. era il solo espletamento della pratica DOCFA e non anche della Persona_1 variazione della destinazione d'uso degli immobili che, per espressa volontà dei committenti, sarebbe avvenuta in un momento successivo, a risorse economiche disponibili.
La pratica, poi, aveva trovato il placet non soltanto di , che aveva Parte_1 sottoscritto la dichiarazione in qualità di dichiarante, in quanto comproprietario dei beni, ma anche dell'ufficio del catasto che, non rilevando difformità sul piano tecnico, aveva registrato la pratica senza sollevare alcuna obiezione di sorta.
Peraltro, deve rammentarsi come il controllo cui è chiamato l'ufficio tecnico del catasto è “rivolto esclusivamente ad accertare se la documentazione sia completa oppure no e se i singoli atti siano formalmente regolari, ossia ad eseguire un controllo meramente formale ed estrinseco, che, come tale, non può comportare un giudizio di valutazione sulla natura, validità ed efficacia degli atti stessi” (Cass. civ., n. 1584/1971). L'assenza di un riscontro di segno negativo alla DOCFA presentata dall'ing è chiaro indice della sua regolarità, Persona_1 atteso che, in caso contrario, l'ufficio tecnico non avrebbe esitato a richiedere la dovuta integrazione.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve quindi escludersi l'inadempimento del professionista.
6. La responsabilità professionale dedotta in giudizio è parimenti esclusa dall'assenza di un nesso eziologico tra la condotta contestata e il danno lamentato dall'attore, sia nella sua componente patrimoniale che non patrimoniale. Invero, con riferimento alle voci di danno patrimoniale, non risultano ascrivibili all'operato dell'ingegnere né la somma di € 7.900,00, quale somma prestata da a , destinata al pagamento delle Persona_3 Parte_1 spese notarili dell'atto di divisione, in quanto la volontà dei germani di provvedere alla ripartizione prescindeva dalla prestazione del professionista;
né la somma di € 7.497,00 richiesta per il pagamento della sanatoria delle irregolarità edilizie riscontrate, in quanto, come ampiamente illustrato, queste ultime erano preesistenti all'intervento dell'ingegnere e non a lui ascrivibili. Da ultimo, non sono neppure risarcibili i danni patrimoniali richiesti per
“responsabilità professionale tecnica”, quantificati in € 1.180,84, poiché generici e non provati. Peraltro, un importo analogo si ricava dal corpus dell'atto di citazione, in relazione alla sanatoria della difformità di cui al sub 4 dell'immobile attribuito, sempre in sede di divisione, a con la conseguenza che anche CP_4 a voler ritenere dimostrata la pretesa risarcitoria, la stessa non potrebbe trovare soddisfazione atteso il difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Parimenti infondata è la domanda risarcitoria in relazione ai danni non patrimoniali, in quanto, da un lato, l'abuso edilizio era preesistente all'intervento dell'ing. e, dunque, il mero timore di essere coinvolti in procedimenti Persona_1 giudiziari aventi ad oggetto tali irregolarità non può ricondursi al suo operato. In ogni caso, la domanda è generica e non documentata, non essendo stata fornita alcuna prova del danno da parte dell'attore.
7. Per tutte le superiori argomentazioni, la domanda di parte attrice va rigettata.
8. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'ing. avente Persona_1 ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali (morale ed esistenziale) che egli assume conseguiti in conseguenza delle propalazioni ingiuriose e calunniose del nei suoi confronti, poste in essere in diversi contesti e con Pt_1 varie modalità, la stessa deve essere rigettata.
Invero, posto che tali danni non possono considerarsi in re ipsa, è onere di colui che agisce per il loro risarcimento fornire prova in termini di effettività della lesione denunciata, nonché della sofferenza psicologica e morale patita per effetto dell'altrui condotta illecita. Sul punto, giova ricordare che il danno morale si identifica in una “sofferenza soggettiva in sé considerata” (Cass. civ., n. 26972/2008), il cui accertamento implica che essa sia esattamente circostanziata nei suoi aspetti costitutivi e nelle sue concrete manifestazioni nonché che sia provato il collegamento causale con la condotta illegittima. Peraltro, la prova del danno può essere fornita anche mediante lo strumento delle presunzioni, posto che comunque non può tradursi in un esonero del danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno o, quantomeno, degli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza un pregiudizio morale.
La Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza della lesione di diritti costituzionali inviolabili, quale indubbiamente sono il diritto all'onore e alla reputazione, non è possibile dar seguito alla pretesa risarcitoria del danno non patrimoniale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso (cfr. Cass. civ., n. 349/2016). L'onere della prova non è superabile mediante una richiesta in via equitativa, in quanto questa ha natura sussidiaria, potendo il giudice ricorrervi solo in caso di oggettiva difficoltà di quantificazione dell'entità del danno.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si evince come difetti la prova non soltanto delle specifiche condotte lesive poste in essere dal Pt_1 ma anche delle conseguenze, sia morali che esistenziali, patite dall'attore in riconvenzionale. Questi, infatti, si è limitato ad allegare una generica condotta offensiva e calunniosa, perpetrata in svariati contesti e nei confronti di una pluralità di soggetti, senza però fornire prova di episodi specifici. Allo stesso modo, allega genericamente una sofferenza morale nonché un mutamento della sua vita di relazione, non puntualizzando in che termini ciò sia avvenuto.
L'assenza di elementi probatori, quindi, conduce inevitabilmente al rigetto della domanda riconvenzionale.
9. Le superiori argomentazioni valgono a motivare il rigetto anche della domanda risarcitoria prevista dall'art. 96 c.p.c., avanzata da parte attrice sulla scorta del mero rifiuto del convenuto alla negoziazione assistita. Si rammenta che tale condanna presuppone la prova della mala fede o della colpa grave e, dunque, di un illecito ascrivibile alla controparte, circostanza che non appare nel caso di specie. Anzi, il rifiuto dell'ing. è coerente con la propria tesi Persona_1 difensiva, portata avanti nel corso dell'odierno procedimento e che ha trovato accoglimento da parte del Tribunale. Conseguentemente, la sua resistenza in giudizio non assume i connotati della lite temeraria, essendo al contrario l'unica via concretamente praticabile per far valere le proprie ragioni, già esposte in fase stragiudiziale.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, alla luce del rigetto di tutte le domande proposte sia in via principale che riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Liborio Fazzi, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da Parte_1 nei confronti di , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tutti nella qualità di eredi dell'ing. , convenuto originario, Persona_1 deceduto nel corso del processo, nonché sulla domanda riconvenzionale da questi promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attore;
4. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria il 31/03/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi