Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1776.
(Obblighi dell'erede del depositario).
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, e' obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e' stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
(Obblighi dell'erede del depositario).
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, e' obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e' stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
Commentari • 12
- 1. Responsabilità genitori, tutori, precettori e maestri d'artehttps://www.studiocataldi.it/ · 178.66135
[…] Per liberarsi dalla responsabilità lo stesso deve, infatti, dimostrare che nessun altro precettore diligente, al pari di lui, ai sensi dell'art. 1776 c.c., nella stessa situazione, avrebbe potuto evitare l'evento. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 160
- 1. Trib. Torino, sentenza 16/11/2022, n. 4447Provvedimento: […] Si ricorda, infatti, che la diligenza che veniva richiesta nell'adempimento è quella qualificata ai sensi del secondo comma dell'art. 1776 c.c. (il quale recita: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”), vale a dire, in particolare, la diligenza media dell'accorto banchiere, e non quella del buon padre di famiglia ai sensi del primo comma del medesimo articolo.Leggi di più...
- ABF·
- responsabilità delle banche·
- interessi legali·
- concorso di colpa·
- falsificazione assegno·
- compensazione spese·
- risarcimento danni·
- diligenza qualificata·
- art. 281 sexies c.p.c.·
- art. 1227 c.c.