Articolo 1776 del Codice civile
Articolo 1775Articolo 1742
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19 aprile 1942
Art. 1776.

(Obblighi dell'erede del depositario).

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, e' obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e' stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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