Articolo 60 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 59Articolo 61
Versione
23 maggio 1958
Art. 60.
Puo' essere reintegrato nel grado:
1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma, primo, nn. 1, 4 e 5 dell'art. 58, quando le cause stesse siano venute a mancare;
2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3, dell'art. 58, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza;
3) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6, dell'art. 58, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione del grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che abbia conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' avere luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita dei grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7, dell'art. 58, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita, del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7, anche a norma della legge penale militare.
La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto Ministeriale e decorre dalla data del decreto.
La reintegrazione nel grado del sottufficiale gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958