TAR
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 24/11/2025
N. 02609 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00055/2024 REG.RIC. N. 00774/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da -OMISSIS- -
OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Principe di
Villafranca n. 91;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Trapani, Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Anac - Autorità
Nazionale Anticorruzione, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile 182; N. 00055/2024 REG.RIC.
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno Spa in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CO Vasile, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2024, proposto da -OMISSIS- -
OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;
contro
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 55 del 2024:
- dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani in data
06.11.2023, prot. n. -OMISSIS- ed adottata nei confronti dell'Impresa individuale “-
OMISSIS- -OMISSIS-”; N. 00055/2024 REG.RIC.
- dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani in data
06.11.2023, prot. n. -OMISSIS-, avente identico contenuto ed adottata nei confronti della “-OMISSIS-”;
- del provvedimento del Comune di Castelvetrano -OMISSIS- del 09.11.2023, con cui
è stato disposto il divieto di prosecuzione attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi della S.C.I.A. prot. supro n. -OMISSIS- del 24.09.2020 per attività di allevamento di ovini e caprini;
- del provvedimento del Comune di Castelvetrano-OMISSIS-del 24.11.2023 di rigetto della richiesta di permesso di costruire un manufatto edile da adibire alla lavorazione, produzione e vendita di latticini;
- della nota della Prefettura di Trapani del 27.11.2023, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata comunicata la avvenuta comunicazione ad AGEA dell'adozione di provvedimento di contenuto interdittivo;
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 15.11.2023 -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo – Ucraino”;
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 07.12.2023 -OMISSIS- di comunicazione di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo - Ucraino” nei confronti della ditta -OMISSIS- -OMISSIS-;
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 07.12.2023 prot. -OMISSIS- di comunicazione di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli N. 00055/2024 REG.RIC.
allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo – Ucraino” nei confronti della -OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di Trapani del 31.08.2023 prot. n. -OMISSIS-
- della nota della Prefettura di Trapani del 31.08.2023 prot. n. -OMISSIS-
- del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede “all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati; quanto al ricorso n. 774 del 2024:
- della revoca agevolazione pos. mcc. n. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec in data
12 marzo 2024 da Mediocredito Centrale;
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dele agevolazioni concesse trasmessa a mezzo pec in data 24 gennaio 2024;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di
Trapani, del Comune di Castelvetrano, dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dell'Anac - Autorità Nazionale
Anticorruzione, dell'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. CO LI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; N. 00055/2024 REG.RIC.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. - Con il ricorso n. 55 del 2024 la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti:
- dell'informativa antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di
Trapani in data 06.11.2023, prot. n. -OMISSIS- ed adottata nei confronti dell'Impresa individuale “-OMISSIS- -OMISSIS-”;
- dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani in data
06.11.2023, prot. n. -OMISSIS-, avente identico contenuto ed adottata nei confronti della “-OMISSIS-;
- del provvedimento del Comune di Castelvetrano -OMISSIS- del 09.11.2023 con cui
è stato disposto il divieto di prosecuzione attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi della S.C.I.A. prot. supro n. -OMISSIS- del 24.09.2020 per attività di allevamento di ovini e caprini;
- del provvedimento del Comune di Castelvetrano-OMISSIS-del 24.11.2023 di rigetto della richiesta di permesso di costruire un manufatto edile da adibire alla lavorazione, produzione e vendita di latticini;
- della nota della Prefettura di Trapani del 27.11.2023, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata comunicata la avvenuta comunicazione ad AGEA dell'adozione di provvedimento di contenuto interdittivo;
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 15.11.2023 -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo – Ucraino”; N. 00055/2024 REG.RIC.
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 07.12.2023 -OMISSIS- di comunicazione di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo – Ucraino” nei confronti della ditta -OMISSIS- -OMISSIS-”;
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 07.12.2023 prot. -OMISSIS- di comunicazione di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo – Ucraino” nei confronti della -OMISSIS-”;
- della nota della Prefettura di Trapani del 31.08.2023 prot. n. -OMISSIS-
- della nota della Prefettura di Trapani del 31.08.2023 prot. n. -OMISSIS-
- del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) “Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 24, 97 e 113; violazione del principio di effettività della tutela giudiziaria; violazione del principio del giusto processo; violazione del principio della separazione dei poteri; violazione ed elusione della sentenza del TAR Sicilia – Palermo n. 1421/2021 del 3/5/2021”.
La ricorrente deduce di essere stata interessata da un primo provvedimento interdittivo dalla Prefettura di Trapani in data 22.10.2019, prot. n. -OMISSIS-, regolarmente impugnato dinanzi a questo TAR (ricorso n. 2830/2019) e che, in accoglimento del ricorso proposto, è stata emessa la sentenza n. 1421/2021 che ha annullato il N. 00055/2024 REG.RIC.
provvedimento impugnato; l'amministrazione, in violazione del diritto di difesa della ricorrente e del principio della separazione dei poteri, avrebbe illegittimamente riesercitato il potere amministrativo senza prima attendere il pronunciamento con sentenza del CGA, investito della questione dalla stessa amministrazione quale parte appellante.
2) “Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 24,
27, 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della
L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; violazione del principio di effettività della tutela giudiziaria; violazione della presunzione di innocenza; violazione ed elusione della sentenza del TAR Sicilia – Palermo n. 1421/2021 del 3/5/2021; invalidità derivata”.
La ricorrente sostiene, in conformità a quanto statuito nella sentenza n. 1421/2021 di questo TAR, che i dati giudiziari richiamati dal Prefetto nel provvedimento impugnato riguarderebbero soggetti terzi; lamenta che l'interdittiva impugnata sarebbe fondata esclusivamente sull'esistenza del vincolo parentale con il defunto padre e con lo zio; contesta la circostanza, richiamata nell'interdittiva, di essersi rivolta a chicchessia per risolvere un non meglio precisato dissidio relativo al pascolo di animali ed all'utilizzo di terreni; nessuna rilevanza infine avrebbe la circostanza, richiamata nei provvedimenti impugnati, che la ricorrente sarebbe stata destinataria di una richiesta di rinvio a giudizio e che, pertanto, la stessa rivestirebbe il ruolo di imputata giudicabile. N. 00055/2024 REG.RIC.
3) Violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, artt. 7, 8, 10 e 10 bis; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della Costituzione, art.
97; eccesso di potere; carenza ed erroneità di istruttoria; violazione e falsa applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di
Nizza) art. 41; invalidità derivata.
La ricorrente lamenta la violazione delle ordinarie garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 sotto ulteriore profilo; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della
Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata.
La ricorrente lamenta che il Prefetto non abbia fatto ricorso al diverso istituto della c.d. informativa prefettizia atipica ex art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 (ritenuto tutt'ora vigente) in quanto meno penalizzante e maggiormente “proporzionato” al quadro fattuale esistente.
1.2. - Per resistere al ricorso si sono costituiti il Ministero dell'Interno, la Prefettura di
Trapani, l'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'ANAC, l'AGEA, Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno
S.p.A. ed il Comune di Castelvetrano. N. 00055/2024 REG.RIC.
1.3. – Con ordinanza n. 55 del 06/02/2024, confermata dall'ordinanza del CGA n. 158 del 20/05/2024, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
1.4. - In vista dell'udienza di merito, la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre le parti resistenti hanno depositato memorie nelle quali hanno insistito per la sua reiezione.
2.1. - Con il ricorso n. 774 del 2024 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca agevolazione pos. mcc. n. -OMISSIS- trasmesso a mezzo pec in data 12 marzo
2024 da Mediocredito Centrale, articolando le seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione del, d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 11;
Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 92 e 94; carenza dei presupposti per la adozione di un provvedimento di revoca di agevolazione; carenza ed erroneità di istruttoria; carenza ed erroneità di motivazione; illogicità, incongruenza ed ingiustizia manifeste”.
La ricorrente deduce di essere stata interessata da un primo provvedimento interdittivo
(in data 22.10.2019), impugnato ed annullato in esito al contenzioso giudiziale amministrativo definitivamente conclusosi positivamente per la parte privata con sentenza del C.G.A. n. 178/2024, pubblicata in data 7 marzo 2024. La richiesta di contributo (finalizzata all'acquisto di un trattore, regolarmente acquistato e fatturato ben prima dell'illegittimo provvedimento di revoca) era stata presentata in data 5 settembre 2022. Pertanto nessuna revoca avrebbe potuto essere comminata in danno della ricorrente, dato che la suindicata richiesta di contributo avrebbe dovuto essere posta in relazione alla prima misura interdittiva (e non anche alla seconda successivamente intervenuta).
2) “Violazione e falsa applicazione del, d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 11;
Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 92 e 94; carenza dei presupposti per la adozione di un provvedimento di revoca di agevolazione; carenza ed erroneità di istruttoria; carenza ed erroneità di motivazione; illogicità, N. 00055/2024 REG.RIC.
incongruenza ed ingiustizia manifeste sotto ulteriore profilo; manifesta lesione del principio di affidamento”.
La ricorrente deduce la violazione dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252
(disposizioni di tenore analogo sarebbero anche contenute negli articoli 92 e 94 del d.lgs. 06/09/2011 n. 159), non avendo l'Amministrazione fatto salvo, al momento della revoca, il pagamento del valore delle opere già eseguite, costituito dagli importi già da tempo erogati e spesi con relativa rendicontazione.
2.2. - Per resistere al ricorso si è costituito il Mediocredito Centrale – Banca del
Mezzogiorno S.p.A., Istituto che amministra, in virtù di una convenzione stipulata con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Fondo pubblico di Garanzia ex art. 2, co. C, lett. a), L. n. 662/1996, sorto “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.
2.3. - In vista dell'udienza di merito, quest'ultimo ha depositato documenti nonché una memoria con la quale ha replicato a quanto dedotto in ricorso.
2.4. - Anche la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha eccepito la tardività del deposito documentale dell'amministrazione resistente ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
3. - All'udienza del 4 novembre 2025, i ricorsi n. 55/2024 e n. 774/2024 sono stati chiamati congiuntamente e sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1 - Deve preliminarmente essere disposta, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi n. 55/2024 e n. 774/2024 per evidenti ragioni di connessione oggettiva.
2. – Il ricorso n. 55/2024 è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non N. 00055/2024 REG.RIC.
richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons.
St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi” (Consiglio di Stato,
Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338). E ciò pur nella consapevolezza che “il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che “può” – si badi: può
– desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»” (cfr. Consiglio di Stato, III, n.
6105/2019). N. 00055/2024 REG.RIC.
Il provvedimento prefettizio, in questa prospettiva, si pone come atto di prevenzione del rischio di contaminazione del tessuto imprenditoriale, con la conseguenza che l'operatore economico può continuare ad operare nei rapporti con privati, ma gli è impedito di assumere impegni negoziali con la P.A., essendo così colpito della sola
“particolare forma di incapacità giuridica, parziale e relativa, in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la pubblica amministrazione, e tendenzialmente temporanea, che si traduce nella insuscettività del soggetto che del provvedimento è destinatario a essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive che determinino sul proprio c.d. lato esterno rapporti giuridici con la p.a. (Cfr. Cons.
Stato, ad. pl., 6 aprile 2018, n. 3; id., sez. VI, 26 luglio 2023, n. 7317; id., sez. V, 16 giugno 2023, n. 5968; id., sez. III, 30 giugno 2022, n. 5462; id., 6 giugno 2022, n.
4616; id., sez. V, 20 agosto 2017, n. 4680; id., sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247;
C.g.a.r.s., 8 febbraio 2016, n. 34)” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 8 settembre 2025, n. 7228).
Nel quadro complessivo che precede, ritiene il Collegio che le interdittive impugnate resistano a tutte le contestazioni mosse e che il ricorso sia infondato con riguardo a tutti i motivi ai quali è affidato e che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale.
2.a. - Non merita in particolare condivisione la tesi di parte ricorrente secondo cui la
Prefettura di Trapani avrebbe dovuto attendere, prima del riesercizio del potere, la conclusione del giudizio relativo ad altra informativa, riferita alla medesima parte ricorrente.
La pendenza del processo che aveva ad oggetto il primo provvedimento interdittivo del 22 ottobre 2109 non privava l'amministrazione della facoltà di riesercitare il potere in ossequio al principio di inesauribilità del potere amministrativo. Inoltre nel caso di specie la resistente Prefettura ha posto a fondamento della determinazione amministrativa impugnata ulteriori fatti, quali la sottoposizione della ricorrente ad un N. 00055/2024 REG.RIC.
procedimento penale per il delitto di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata presso il Tribunale di Marsala (-OMISSIS- RGNR).
2.b. - Quest'ultima circostanza si inserisce nella rete di rapporti familiari di cui il provvedimento dà ampiamente atto e che è stata sottoposta ad una ragionevole valutazione unitaria la quale tiene conto anche del contesto sociale e dell'ambito territoriale ove si svolge l'attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente.
Del tutto correttamente, pertanto, dall'analisi di tali rapporti la Prefettura ha tratto il convincimento che la ricorrente sia sottoposta all'influenza di sodalizi di stampo mafioso. Il metro di valutazione è come detto quello del “più probabile che non”, nel rispetto d'altronde della ratio dell'istituto e delle finalità di “cautela avanzata” di fronte ad ogni pericolo o tentativo di infiltrazione mafiosa nel tessuto dell'attività economica, specialmente se esercitata in ambiti tradizionalmente di interesse per le mafie (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 14 luglio 2021, n. 4548).
2.c. – Entrambe le interdittive impugnate danno conto dell'apporto partecipativo procedimentale sollecitato dalla prefettura ed esercitato dalla ricorrente.
2.d. - L'assunto della ricorrente – secondo la quale il fondamento normativo della c.d. informativa prefettizia atipica (art. 1 –septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486) sarebbe pienamente vigente nel nostro ordinamento non merita merita infatti condivisione: è principio giuridico consolidato, infatti, che l'abrogazione della norma abrogatrice non fa rivivere (di norma) la norma abrogata (C.G.A. n. 589/2025).
Per altro, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare:
“«8.1. La così detta “informativa antimafia atipica” (o supplementare) è stata invero elaborata dalla prassi (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2011, n. 5130; Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441) sulla base del combinato disposto dell'art. 10, commi 7, lett. c),
e 9, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle N. 00055/2024 REG.RIC.
informazioni antimafia) – ora abrogato e rifluito ora negli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - e dell'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n.
629 (recante Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (articolo aggiunto dalla legge 15 novembre 1988, n. 486). 8.1.a. La prima disposizione consente che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano desunte anche “c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia”; la seconda prevede che “L'Alto commissario (per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati”. Il comma 9 dell'art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 prevedeva poi che “Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge
6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,
n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge”. 8.1.b. Questo sistema risulta ormai superato dal codice antimafia del
2011, come modificato nel 2014. Il d.lgs. n. 159 del 2011 non ha riprodotto né la previsione della lettera c) del comma 7 dell'art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998, né la norma contenuta nell'art. 1-septies del decreto-legge n. 629 del 1982. L'art. 91, nel comma 4, precisa infatti che “4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 [id est, gli effetti N. 00055/2024 REG.RIC.
interdittivi e gli obblighi di revoca/decadenza] si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”. L'art. 89-bis, aggiunto dal
d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, ha reso di fatto desueto l'art. 1-septies del decreto- legge n. 629 del 1982, pur formalmente non abrogato, poiché ha tipizzato il potere del
Prefetto, pur richiesto della comunicazione antimafia, di adottare comunque un'informazione antimafia interdittiva che tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta, quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, del codice antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa» (parere del Consiglio di Stato n. 689/2021 del 16.04.2021).
Il ricorso, pertanto, in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti i provvedimenti impugnati, con la precisazione che i provvedimenti dalle diverse amministrazioni intimate adottati “a valle” delle interdittive prefettizie non risultano censurati per alcuna specifica motivazione diversa e ulteriore dalla “illegittimità derivata” richiamata in conclusione della enumerazione dei vizi specificamente dedotti avverso le stesse.
3.1.- Con riferimento al ricorso n. 774/2024, il Collegio rileva preliminarmente che, come eccepito dalla ricorrente, i documenti prodotti dall'Amministrazione in data 19 settembre 2025, risultano depositati oltre i termini previsti dall'art. 73, comma 1, cod. proc. amm.; detti termini sono perentori in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, il cui mancato rispetto determina pacificamente l'inutilizzabilità processuale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019 -OMISSIS-4), essendo ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini (cfr.
Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511). Pertanto, non avendo l'Amministrazione allegato alcun impedimento oggettivo al suddetto deposito, di tali documenti non si potrà tenere conto ai fini del decidere. N. 00055/2024 REG.RIC.
3.2. - Nel merito il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo è opportuno premettere che l'effetto tipico dell'informativa interdittiva è una particolare forma di incapacità giuridica, parziale e relativa, in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la pubblica amministrazione, e tendenzialmente temporanea, che si traduce nella incapacità del soggetto che del provvedimento è destinatario a essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive che determinino rapporti giuridici con la p.a. (Cfr. Cons. Stato, ad. pl., 6 aprile 2018, n. 3; id., sez. VI, 26 luglio 2023, n. 7317; id., sez. V, 16 giugno
2023, n. 5968; id., sez. III, 30 giugno 2022, n. 5462; id., 6 giugno 2022, n. 4616; id., sez. V, 20 agosto 2017, n. 4680; id., sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247; C.g.a.r.s., 8 febbraio 2016, n. 34). L'effetto di incapacità speciale che consegue all'informativa interdittiva spiega il carattere vincolato e doveroso ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, e il conseguente non assoggettamento agli obblighi di legge in materia di comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione procedimentale, della revoca dell'aggiudicazione di un contratto pubblico disposta nei confronti dell'impresa interessata ovvero del recesso dal contratto con essa eventualmente stipulato , come pure della revoca dei contributi o finanziamenti pubblici concessi all'impresa con efficacia ex tunc (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8558; id.,
4 giugno 2021, n. 4293; id., 4 marzo 2019, n. 1500; id., 3 marzo 2018, n. 4807;
C.g.a.r.s., 8 marzo 2022, n. 294; id., 30 marzo 2020, n. 223).
Tanto premesso, nel caso di specie, alla data di avvio del procedimento di revoca dei delle agevolazioni (del 24/01/2024), atto dovuto rispetto all'emissione dell'interdittiva antimafia, i rapporti agevolativi con MC risultavano ancora in corso e, per tale ragione, l'ente non avrebbe potuto fare altro se non disporne la revoca.
Il provvedimento di revoca impugnato è stato adottato dunque per la mancanza di un presupposto indispensabile alla erogazione dell'aiuto in parola. N. 00055/2024 REG.RIC.
Peraltro, la legittimità degli atti promossi da MC, volti a conformarsi al provvedimento interdittivo vigente al tempo dell'adozione degli stessi, non può essere scalfita da eventi successivi che, nel caso, inficino sui presupposti originari di adozione dell'informativa medesima, giacché il successivo annullamento dell'interdittiva, disposto in autotutela o giudizialmente, non riverbera effetti ex tunc sulla delibera di cancellazione dei contributi ex L. n. 662/1996 emanata dal Consiglio di Gestione. Ed invero, come di recente ha evidenziato Cons. di Stato, Sez. VI, sent.
n. 7317 del 26.07.2023: “Attribuire valenza retroattiva alle valutazioni effettuate, per il futuro, dall'Amministrazione che ha revocato l'interdittiva sarebbe illogico, in quanto l'atto di revoca non costituisce un superamento dell'originaria interdittiva, ma anzi ne conferma la sussistenza sino a quel momento; conseguentemente, nemmeno devono venire travolti gli effetti dei provvedimenti già adottati in esecuzione dell'interdittiva antimafia e precedenti alla revoca della stessa”; donde l'infondatezza del primo motivo.
Quanto al secondo motivo va rilevata l'inconferenza del richiamo operato da parte ricorrente alla disciplina di cui all'art. 11, comma 2, DPR n. 252/1998 (ora art. 92, co.
3, d.lgs. 159/2011).
Come recentemente ribadito anche dalla Sezione (sent. n. 2520/2025), l'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 26.10.2020, n. 23) ha invero precisato che
“la salvezza del “pagamento delle opere già eseguite e il rimborso del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”, di cui agli articoli 92, co. 3, e 94, co. 2, del d. Lgs.
n.159/201 [va] riferita solo al recesso dai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, con esclusione, dunque, delle ipotesi riconnesse alla concessione di finanziamenti pubblici o simili”. A fronte dell'estremo rigore risultante dal complessivo sistema normativo disciplinante l'informazione antimafia e le sue conseguenze costituiscono, infatti, “norme di eccezione, e come tali di stretta interpretazione (ex art. 14 disp. prel. cod. civ.: v. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2011 N. 00055/2024 REG.RIC.
n. 5799), quelle che, pur in presenza di una riconosciuta situazione di incapacità, consentono la conservazione da parte di un soggetto destinatario di informazione interdittiva di attribuzioni patrimoniali medio tempore eventualmente acquisite ovvero la possibilità di procedere alla loro dazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.
4. - Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, i ricorsi n. 55 del 2024 e n.
774 del 2024, previa loro riunione, devono essere respinti in quanto infondati.
5. – Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie e l'ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce ai sensi dell'art. 70
c.p.a. e li respinge.
Compensa le spese di entrambi i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-6, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella su estesa sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00055/2024 REG.RIC.
VA EN, Presidente
CO LI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO LI VA EN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 24/11/2025
N. 02609 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00055/2024 REG.RIC. N. 00774/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da -OMISSIS- -
OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Principe di
Villafranca n. 91;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Trapani, Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Anac - Autorità
Nazionale Anticorruzione, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile 182; N. 00055/2024 REG.RIC.
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno Spa in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CO Vasile, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2024, proposto da -OMISSIS- -
OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;
contro
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 55 del 2024:
- dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani in data
06.11.2023, prot. n. -OMISSIS- ed adottata nei confronti dell'Impresa individuale “-
OMISSIS- -OMISSIS-”; N. 00055/2024 REG.RIC.
- dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani in data
06.11.2023, prot. n. -OMISSIS-, avente identico contenuto ed adottata nei confronti della “-OMISSIS-”;
- del provvedimento del Comune di Castelvetrano -OMISSIS- del 09.11.2023, con cui
è stato disposto il divieto di prosecuzione attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi della S.C.I.A. prot. supro n. -OMISSIS- del 24.09.2020 per attività di allevamento di ovini e caprini;
- del provvedimento del Comune di Castelvetrano-OMISSIS-del 24.11.2023 di rigetto della richiesta di permesso di costruire un manufatto edile da adibire alla lavorazione, produzione e vendita di latticini;
- della nota della Prefettura di Trapani del 27.11.2023, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata comunicata la avvenuta comunicazione ad AGEA dell'adozione di provvedimento di contenuto interdittivo;
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 15.11.2023 -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo – Ucraino”;
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 07.12.2023 -OMISSIS- di comunicazione di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo - Ucraino” nei confronti della ditta -OMISSIS- -OMISSIS-;
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 07.12.2023 prot. -OMISSIS- di comunicazione di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli N. 00055/2024 REG.RIC.
allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo – Ucraino” nei confronti della -OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di Trapani del 31.08.2023 prot. n. -OMISSIS-
- della nota della Prefettura di Trapani del 31.08.2023 prot. n. -OMISSIS-
- del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede “all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati; quanto al ricorso n. 774 del 2024:
- della revoca agevolazione pos. mcc. n. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec in data
12 marzo 2024 da Mediocredito Centrale;
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dele agevolazioni concesse trasmessa a mezzo pec in data 24 gennaio 2024;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque richiamato da quelli sopra indicati.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di
Trapani, del Comune di Castelvetrano, dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dell'Anac - Autorità Nazionale
Anticorruzione, dell'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di
Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. CO LI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; N. 00055/2024 REG.RIC.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. - Con il ricorso n. 55 del 2024 la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti:
- dell'informativa antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di
Trapani in data 06.11.2023, prot. n. -OMISSIS- ed adottata nei confronti dell'Impresa individuale “-OMISSIS- -OMISSIS-”;
- dell'informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani in data
06.11.2023, prot. n. -OMISSIS-, avente identico contenuto ed adottata nei confronti della “-OMISSIS-;
- del provvedimento del Comune di Castelvetrano -OMISSIS- del 09.11.2023 con cui
è stato disposto il divieto di prosecuzione attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi della S.C.I.A. prot. supro n. -OMISSIS- del 24.09.2020 per attività di allevamento di ovini e caprini;
- del provvedimento del Comune di Castelvetrano-OMISSIS-del 24.11.2023 di rigetto della richiesta di permesso di costruire un manufatto edile da adibire alla lavorazione, produzione e vendita di latticini;
- della nota della Prefettura di Trapani del 27.11.2023, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata comunicata la avvenuta comunicazione ad AGEA dell'adozione di provvedimento di contenuto interdittivo;
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 15.11.2023 -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo – Ucraino”; N. 00055/2024 REG.RIC.
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 07.12.2023 -OMISSIS- di comunicazione di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo – Ucraino” nei confronti della ditta -OMISSIS- -OMISSIS-”;
- della nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana del 07.12.2023 prot. -OMISSIS- di comunicazione di archiviazione della domanda di “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte, particolarmente colpiti dal conflitto Russo – Ucraino” nei confronti della -OMISSIS-”;
- della nota della Prefettura di Trapani del 31.08.2023 prot. n. -OMISSIS-
- della nota della Prefettura di Trapani del 31.08.2023 prot. n. -OMISSIS-
- del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) “Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 24, 97 e 113; violazione del principio di effettività della tutela giudiziaria; violazione del principio del giusto processo; violazione del principio della separazione dei poteri; violazione ed elusione della sentenza del TAR Sicilia – Palermo n. 1421/2021 del 3/5/2021”.
La ricorrente deduce di essere stata interessata da un primo provvedimento interdittivo dalla Prefettura di Trapani in data 22.10.2019, prot. n. -OMISSIS-, regolarmente impugnato dinanzi a questo TAR (ricorso n. 2830/2019) e che, in accoglimento del ricorso proposto, è stata emessa la sentenza n. 1421/2021 che ha annullato il N. 00055/2024 REG.RIC.
provvedimento impugnato; l'amministrazione, in violazione del diritto di difesa della ricorrente e del principio della separazione dei poteri, avrebbe illegittimamente riesercitato il potere amministrativo senza prima attendere il pronunciamento con sentenza del CGA, investito della questione dalla stessa amministrazione quale parte appellante.
2) “Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 24,
27, 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della
L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; violazione del principio di effettività della tutela giudiziaria; violazione della presunzione di innocenza; violazione ed elusione della sentenza del TAR Sicilia – Palermo n. 1421/2021 del 3/5/2021; invalidità derivata”.
La ricorrente sostiene, in conformità a quanto statuito nella sentenza n. 1421/2021 di questo TAR, che i dati giudiziari richiamati dal Prefetto nel provvedimento impugnato riguarderebbero soggetti terzi; lamenta che l'interdittiva impugnata sarebbe fondata esclusivamente sull'esistenza del vincolo parentale con il defunto padre e con lo zio; contesta la circostanza, richiamata nell'interdittiva, di essersi rivolta a chicchessia per risolvere un non meglio precisato dissidio relativo al pascolo di animali ed all'utilizzo di terreni; nessuna rilevanza infine avrebbe la circostanza, richiamata nei provvedimenti impugnati, che la ricorrente sarebbe stata destinataria di una richiesta di rinvio a giudizio e che, pertanto, la stessa rivestirebbe il ruolo di imputata giudicabile. N. 00055/2024 REG.RIC.
3) Violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, artt. 7, 8, 10 e 10 bis; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della Costituzione, art.
97; eccesso di potere; carenza ed erroneità di istruttoria; violazione e falsa applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di
Nizza) art. 41; invalidità derivata.
La ricorrente lamenta la violazione delle ordinarie garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 sotto ulteriore profilo; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della
Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata.
La ricorrente lamenta che il Prefetto non abbia fatto ricorso al diverso istituto della c.d. informativa prefettizia atipica ex art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 (ritenuto tutt'ora vigente) in quanto meno penalizzante e maggiormente “proporzionato” al quadro fattuale esistente.
1.2. - Per resistere al ricorso si sono costituiti il Ministero dell'Interno, la Prefettura di
Trapani, l'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'ANAC, l'AGEA, Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno
S.p.A. ed il Comune di Castelvetrano. N. 00055/2024 REG.RIC.
1.3. – Con ordinanza n. 55 del 06/02/2024, confermata dall'ordinanza del CGA n. 158 del 20/05/2024, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
1.4. - In vista dell'udienza di merito, la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre le parti resistenti hanno depositato memorie nelle quali hanno insistito per la sua reiezione.
2.1. - Con il ricorso n. 774 del 2024 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca agevolazione pos. mcc. n. -OMISSIS- trasmesso a mezzo pec in data 12 marzo
2024 da Mediocredito Centrale, articolando le seguenti censure:
1) “Violazione e falsa applicazione del, d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 11;
Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 92 e 94; carenza dei presupposti per la adozione di un provvedimento di revoca di agevolazione; carenza ed erroneità di istruttoria; carenza ed erroneità di motivazione; illogicità, incongruenza ed ingiustizia manifeste”.
La ricorrente deduce di essere stata interessata da un primo provvedimento interdittivo
(in data 22.10.2019), impugnato ed annullato in esito al contenzioso giudiziale amministrativo definitivamente conclusosi positivamente per la parte privata con sentenza del C.G.A. n. 178/2024, pubblicata in data 7 marzo 2024. La richiesta di contributo (finalizzata all'acquisto di un trattore, regolarmente acquistato e fatturato ben prima dell'illegittimo provvedimento di revoca) era stata presentata in data 5 settembre 2022. Pertanto nessuna revoca avrebbe potuto essere comminata in danno della ricorrente, dato che la suindicata richiesta di contributo avrebbe dovuto essere posta in relazione alla prima misura interdittiva (e non anche alla seconda successivamente intervenuta).
2) “Violazione e falsa applicazione del, d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 11;
Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 92 e 94; carenza dei presupposti per la adozione di un provvedimento di revoca di agevolazione; carenza ed erroneità di istruttoria; carenza ed erroneità di motivazione; illogicità, N. 00055/2024 REG.RIC.
incongruenza ed ingiustizia manifeste sotto ulteriore profilo; manifesta lesione del principio di affidamento”.
La ricorrente deduce la violazione dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252
(disposizioni di tenore analogo sarebbero anche contenute negli articoli 92 e 94 del d.lgs. 06/09/2011 n. 159), non avendo l'Amministrazione fatto salvo, al momento della revoca, il pagamento del valore delle opere già eseguite, costituito dagli importi già da tempo erogati e spesi con relativa rendicontazione.
2.2. - Per resistere al ricorso si è costituito il Mediocredito Centrale – Banca del
Mezzogiorno S.p.A., Istituto che amministra, in virtù di una convenzione stipulata con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Fondo pubblico di Garanzia ex art. 2, co. C, lett. a), L. n. 662/1996, sorto “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.
2.3. - In vista dell'udienza di merito, quest'ultimo ha depositato documenti nonché una memoria con la quale ha replicato a quanto dedotto in ricorso.
2.4. - Anche la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha eccepito la tardività del deposito documentale dell'amministrazione resistente ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
3. - All'udienza del 4 novembre 2025, i ricorsi n. 55/2024 e n. 774/2024 sono stati chiamati congiuntamente e sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1 - Deve preliminarmente essere disposta, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi n. 55/2024 e n. 774/2024 per evidenti ragioni di connessione oggettiva.
2. – Il ricorso n. 55/2024 è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non N. 00055/2024 REG.RIC.
richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons.
St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi” (Consiglio di Stato,
Sezione III, 31 marzo 2023, n. 3338). E ciò pur nella consapevolezza che “il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, quale emerge dalla legislazione antimafia, “non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della paura, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011: si pensi, per tutti, ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa, che “può” – si badi: può
– desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata»” (cfr. Consiglio di Stato, III, n.
6105/2019). N. 00055/2024 REG.RIC.
Il provvedimento prefettizio, in questa prospettiva, si pone come atto di prevenzione del rischio di contaminazione del tessuto imprenditoriale, con la conseguenza che l'operatore economico può continuare ad operare nei rapporti con privati, ma gli è impedito di assumere impegni negoziali con la P.A., essendo così colpito della sola
“particolare forma di incapacità giuridica, parziale e relativa, in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la pubblica amministrazione, e tendenzialmente temporanea, che si traduce nella insuscettività del soggetto che del provvedimento è destinatario a essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive che determinino sul proprio c.d. lato esterno rapporti giuridici con la p.a. (Cfr. Cons.
Stato, ad. pl., 6 aprile 2018, n. 3; id., sez. VI, 26 luglio 2023, n. 7317; id., sez. V, 16 giugno 2023, n. 5968; id., sez. III, 30 giugno 2022, n. 5462; id., 6 giugno 2022, n.
4616; id., sez. V, 20 agosto 2017, n. 4680; id., sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247;
C.g.a.r.s., 8 febbraio 2016, n. 34)” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 8 settembre 2025, n. 7228).
Nel quadro complessivo che precede, ritiene il Collegio che le interdittive impugnate resistano a tutte le contestazioni mosse e che il ricorso sia infondato con riguardo a tutti i motivi ai quali è affidato e che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale.
2.a. - Non merita in particolare condivisione la tesi di parte ricorrente secondo cui la
Prefettura di Trapani avrebbe dovuto attendere, prima del riesercizio del potere, la conclusione del giudizio relativo ad altra informativa, riferita alla medesima parte ricorrente.
La pendenza del processo che aveva ad oggetto il primo provvedimento interdittivo del 22 ottobre 2109 non privava l'amministrazione della facoltà di riesercitare il potere in ossequio al principio di inesauribilità del potere amministrativo. Inoltre nel caso di specie la resistente Prefettura ha posto a fondamento della determinazione amministrativa impugnata ulteriori fatti, quali la sottoposizione della ricorrente ad un N. 00055/2024 REG.RIC.
procedimento penale per il delitto di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata presso il Tribunale di Marsala (-OMISSIS- RGNR).
2.b. - Quest'ultima circostanza si inserisce nella rete di rapporti familiari di cui il provvedimento dà ampiamente atto e che è stata sottoposta ad una ragionevole valutazione unitaria la quale tiene conto anche del contesto sociale e dell'ambito territoriale ove si svolge l'attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente.
Del tutto correttamente, pertanto, dall'analisi di tali rapporti la Prefettura ha tratto il convincimento che la ricorrente sia sottoposta all'influenza di sodalizi di stampo mafioso. Il metro di valutazione è come detto quello del “più probabile che non”, nel rispetto d'altronde della ratio dell'istituto e delle finalità di “cautela avanzata” di fronte ad ogni pericolo o tentativo di infiltrazione mafiosa nel tessuto dell'attività economica, specialmente se esercitata in ambiti tradizionalmente di interesse per le mafie (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 14 luglio 2021, n. 4548).
2.c. – Entrambe le interdittive impugnate danno conto dell'apporto partecipativo procedimentale sollecitato dalla prefettura ed esercitato dalla ricorrente.
2.d. - L'assunto della ricorrente – secondo la quale il fondamento normativo della c.d. informativa prefettizia atipica (art. 1 –septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486) sarebbe pienamente vigente nel nostro ordinamento non merita merita infatti condivisione: è principio giuridico consolidato, infatti, che l'abrogazione della norma abrogatrice non fa rivivere (di norma) la norma abrogata (C.G.A. n. 589/2025).
Per altro, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare:
“«8.1. La così detta “informativa antimafia atipica” (o supplementare) è stata invero elaborata dalla prassi (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2011, n. 5130; Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441) sulla base del combinato disposto dell'art. 10, commi 7, lett. c),
e 9, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle N. 00055/2024 REG.RIC.
informazioni antimafia) – ora abrogato e rifluito ora negli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - e dell'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n.
629 (recante Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (articolo aggiunto dalla legge 15 novembre 1988, n. 486). 8.1.a. La prima disposizione consente che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano desunte anche “c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia”; la seconda prevede che “L'Alto commissario (per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati”. Il comma 9 dell'art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 prevedeva poi che “Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge
6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,
n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge”. 8.1.b. Questo sistema risulta ormai superato dal codice antimafia del
2011, come modificato nel 2014. Il d.lgs. n. 159 del 2011 non ha riprodotto né la previsione della lettera c) del comma 7 dell'art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998, né la norma contenuta nell'art. 1-septies del decreto-legge n. 629 del 1982. L'art. 91, nel comma 4, precisa infatti che “4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 [id est, gli effetti N. 00055/2024 REG.RIC.
interdittivi e gli obblighi di revoca/decadenza] si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”. L'art. 89-bis, aggiunto dal
d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, ha reso di fatto desueto l'art. 1-septies del decreto- legge n. 629 del 1982, pur formalmente non abrogato, poiché ha tipizzato il potere del
Prefetto, pur richiesto della comunicazione antimafia, di adottare comunque un'informazione antimafia interdittiva che tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta, quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, del codice antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa» (parere del Consiglio di Stato n. 689/2021 del 16.04.2021).
Il ricorso, pertanto, in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti i provvedimenti impugnati, con la precisazione che i provvedimenti dalle diverse amministrazioni intimate adottati “a valle” delle interdittive prefettizie non risultano censurati per alcuna specifica motivazione diversa e ulteriore dalla “illegittimità derivata” richiamata in conclusione della enumerazione dei vizi specificamente dedotti avverso le stesse.
3.1.- Con riferimento al ricorso n. 774/2024, il Collegio rileva preliminarmente che, come eccepito dalla ricorrente, i documenti prodotti dall'Amministrazione in data 19 settembre 2025, risultano depositati oltre i termini previsti dall'art. 73, comma 1, cod. proc. amm.; detti termini sono perentori in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, il cui mancato rispetto determina pacificamente l'inutilizzabilità processuale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019 -OMISSIS-4), essendo ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini (cfr.
Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511). Pertanto, non avendo l'Amministrazione allegato alcun impedimento oggettivo al suddetto deposito, di tali documenti non si potrà tenere conto ai fini del decidere. N. 00055/2024 REG.RIC.
3.2. - Nel merito il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo è opportuno premettere che l'effetto tipico dell'informativa interdittiva è una particolare forma di incapacità giuridica, parziale e relativa, in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la pubblica amministrazione, e tendenzialmente temporanea, che si traduce nella incapacità del soggetto che del provvedimento è destinatario a essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive che determinino rapporti giuridici con la p.a. (Cfr. Cons. Stato, ad. pl., 6 aprile 2018, n. 3; id., sez. VI, 26 luglio 2023, n. 7317; id., sez. V, 16 giugno
2023, n. 5968; id., sez. III, 30 giugno 2022, n. 5462; id., 6 giugno 2022, n. 4616; id., sez. V, 20 agosto 2017, n. 4680; id., sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247; C.g.a.r.s., 8 febbraio 2016, n. 34). L'effetto di incapacità speciale che consegue all'informativa interdittiva spiega il carattere vincolato e doveroso ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, e il conseguente non assoggettamento agli obblighi di legge in materia di comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione procedimentale, della revoca dell'aggiudicazione di un contratto pubblico disposta nei confronti dell'impresa interessata ovvero del recesso dal contratto con essa eventualmente stipulato , come pure della revoca dei contributi o finanziamenti pubblici concessi all'impresa con efficacia ex tunc (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8558; id.,
4 giugno 2021, n. 4293; id., 4 marzo 2019, n. 1500; id., 3 marzo 2018, n. 4807;
C.g.a.r.s., 8 marzo 2022, n. 294; id., 30 marzo 2020, n. 223).
Tanto premesso, nel caso di specie, alla data di avvio del procedimento di revoca dei delle agevolazioni (del 24/01/2024), atto dovuto rispetto all'emissione dell'interdittiva antimafia, i rapporti agevolativi con MC risultavano ancora in corso e, per tale ragione, l'ente non avrebbe potuto fare altro se non disporne la revoca.
Il provvedimento di revoca impugnato è stato adottato dunque per la mancanza di un presupposto indispensabile alla erogazione dell'aiuto in parola. N. 00055/2024 REG.RIC.
Peraltro, la legittimità degli atti promossi da MC, volti a conformarsi al provvedimento interdittivo vigente al tempo dell'adozione degli stessi, non può essere scalfita da eventi successivi che, nel caso, inficino sui presupposti originari di adozione dell'informativa medesima, giacché il successivo annullamento dell'interdittiva, disposto in autotutela o giudizialmente, non riverbera effetti ex tunc sulla delibera di cancellazione dei contributi ex L. n. 662/1996 emanata dal Consiglio di Gestione. Ed invero, come di recente ha evidenziato Cons. di Stato, Sez. VI, sent.
n. 7317 del 26.07.2023: “Attribuire valenza retroattiva alle valutazioni effettuate, per il futuro, dall'Amministrazione che ha revocato l'interdittiva sarebbe illogico, in quanto l'atto di revoca non costituisce un superamento dell'originaria interdittiva, ma anzi ne conferma la sussistenza sino a quel momento; conseguentemente, nemmeno devono venire travolti gli effetti dei provvedimenti già adottati in esecuzione dell'interdittiva antimafia e precedenti alla revoca della stessa”; donde l'infondatezza del primo motivo.
Quanto al secondo motivo va rilevata l'inconferenza del richiamo operato da parte ricorrente alla disciplina di cui all'art. 11, comma 2, DPR n. 252/1998 (ora art. 92, co.
3, d.lgs. 159/2011).
Come recentemente ribadito anche dalla Sezione (sent. n. 2520/2025), l'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 26.10.2020, n. 23) ha invero precisato che
“la salvezza del “pagamento delle opere già eseguite e il rimborso del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”, di cui agli articoli 92, co. 3, e 94, co. 2, del d. Lgs.
n.159/201 [va] riferita solo al recesso dai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, con esclusione, dunque, delle ipotesi riconnesse alla concessione di finanziamenti pubblici o simili”. A fronte dell'estremo rigore risultante dal complessivo sistema normativo disciplinante l'informazione antimafia e le sue conseguenze costituiscono, infatti, “norme di eccezione, e come tali di stretta interpretazione (ex art. 14 disp. prel. cod. civ.: v. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2011 N. 00055/2024 REG.RIC.
n. 5799), quelle che, pur in presenza di una riconosciuta situazione di incapacità, consentono la conservazione da parte di un soggetto destinatario di informazione interdittiva di attribuzioni patrimoniali medio tempore eventualmente acquisite ovvero la possibilità di procedere alla loro dazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.
4. - Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, i ricorsi n. 55 del 2024 e n.
774 del 2024, previa loro riunione, devono essere respinti in quanto infondati.
5. – Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie e l'ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce ai sensi dell'art. 70
c.p.a. e li respinge.
Compensa le spese di entrambi i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-6, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella su estesa sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00055/2024 REG.RIC.
VA EN, Presidente
CO LI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO LI VA EN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.