Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1001/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1001 R. G. dell'anno 2023, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
18.04.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
, (C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Ermanno Talamone e dall'Abogado Mattia Bardelli presso cui è elettivamente domiciliata come da mandato in atti ricorrente contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
resistente contumace e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 25 Ottobre 2013 in Busto Arsizio e registrato presso gli Uffici dello
[...] CP_1
- Ordinare l'annotazione dell'emananda Sentenza presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Busto Arsizio;
Spese e onorari rifusi.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 210/2024, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni redate dalla ricorrente, e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta dalla ricorrente con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 29.1.2025 per la comparizione delle medesime avanti al
Giudice, con onere per la parte ricorrente di depositare agli atti l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza del 29.1.2025, la ricorrente confermava la domanda di divorzio e si impegnava a depositare sentenza di separazione con il passaggio in giudicato.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 25/10/2013 nel comune di Busto Arsizio
(VA) e si sono separati con sentenza del tribunale di Verbania del 18.4.2024, passata in giudicato il
20.11.2024 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato dalla ricorrente.
Il Tribunale, preso atto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Busto Parte_1 CP_1
Arsizio (VB) il 25.10.2013, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. n. 96 parte I serie – anno 2013
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 27/3/2025 Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO