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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 883/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. AZZURRO MATTEO Parte_1
Contro
con l'avv Controparte_1
Oggi 02/04/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. Savona, l'avv. Azzurro e il sig. RC NA legale rappresentante dalla società ricorrente nonché parte interrogato il sig. NA si riporta al contenuto del ricorso che conferma CP_2
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze
, eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
I procuratori delle parti dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG n. 883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
AR NA difesi e rappresentati dall'avv. Matteo Azzurro Parte_2
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere provvisoriamente inaudita altera parte, o previa occorrendo fissazione dell'udienza,
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione dell' di AN n;
CP_3
NEL MERITO
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'irregolarità e/o l'illegittimità, integrale o parziale per la parte che sarà ritenuta di giustizia, dell'ordinanza di ingiunzione dell' di CP_3
AN n. OI-002227442, prot. n. .4500.17/10/2024.0226856 relativa ad atto di accertamento CP_3
n. .4500.23/09/2021.0203702 del 23/09/2021, notificata a e al Sig. RC NA CP_3 Parte_2
in data 29 ottobre 2024, in relazione al pagamento dell'importo di Euro 12.404,61 per i motivi esposti in narrativa;
- in via di subordine, accertata la violazione, ridurre al minimo edittale la sanzione applicata dall' nell'ordinanza di ingiunzione di AN n. OI-002227442, prot. n. CP_3 CP_3
2 .4500.17/10/2024.0226856 relativa ad atto di accertamento n. .4500.23/09/2021.0203702 CP_3 CP_3
del 23/09/2021, notificata a e al Sig. RC NA in data 29 ottobre 2024, in relazione Parte_2 al pagamento dell'importo di Euro 12.404,61;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per l'assistenza e difesa in giudizio.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 e AR NA proponevano Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione OI-002227442 avente ad oggetto il pagamento dell'importo di Euro 12.404,61 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali
Il procuratore dei ricorrenti ricorrente esponeva che in data 12 ottobre 2021, l' notificava alla CP_3
Società n verbale di accertamento (n. 4500.23/09/2021.0203702) avente ad oggetto Parte_1
il mancato pagamento di alcuni contributi a carico dipendenti per un totale di Euro 4.134,87 e per i seguenti periodi: 12/2028 – 02/2019 – 03/2019 – 04/2019 – 05/2019 – 06/2019 – 07/2019 – 08/2019
– 09/2019 – 10/2019 – 11/2019 con concessione della possibilità di regolarizzare la propria posizione con il pagamento del totale contestato entro 3 mesi dalla data di notificazione;
che in piena situazione emergenziale e in vigenza delle note restrizioni e difficoltà finanziarie, la Società riusciva comunque, in data 14 gennaio 2022, a corrispondere l'intero importo e in pari data, lo
[...]
della Società trasmetteva, mediante cassetto previdenziale, all' le Controparte_4 CP_3
ricevute di pagamento, chiedendo al contempo un riscontro in merito alla correttezza e tempestività del pagamento medesimo;
che per il tramite della propria funzionaria l' Testimone_1 CP_3 riscontrava la richiesta della Società confermando “l'esattezza delle somme versate entro i termini stabiliti sulla diffida” e che, tuttavia, dopo quasi tre anni, in data 29 ottobre 2024 l' notificava CP_3 alla Società l'Ordinanza di Ingiunzione, oggi opposta, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari 12.404,61 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali .
Tanto premesso , eccepiva la tardività della ordinanza ingiunzione opposta rilevando che il periodo di tempo oggettivamente abnorme rispetto alla natura delle contestazioni ha generato nella Società
3 un comprensibile affidamento sul fatto che l'amministrazione pubblica ritenesse legittima la condotta della Società .
Ricordava che negli anni 2019, 2020 e 2021 la Società, come tutti gli operatori economici, ha dovuto far fronte ad una eccezionale situazione pandemica COVID-19 che ha generato una crisi finanziarie ed economica senza precedenti e che ciò nonostante ha dato corso alla richiesta di pagamento dei contributi omessi così come prescritto dall'avviso di accertamento del 12 ottobre 2021;
Eccepiva infine la sproporzione della sanzione irrogata anche alla luce del fatto che il pagamento dei contributi omessi sia stato effettuato con 2 giorni di ritardo rispetto al termine di tre mesi concesso dall'avviso di accertamento del 12 ottobre 2021 e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_3
Il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava che l'importo della sanzione è stato nella specie determinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge (art. 23 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85) secondo la seguente formula: “contributi omessi x fattore moltiplicativo” e tenuto conto della “recidiva” .
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con ampie e articolate argomentazioni giuridiche
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
Non è contestato che il ricorrente non ha versato le ritenute previdenziali nel termine di legge ed
è parimenti pacifico che non puo' beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art.2 comma
1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, non avendo il datore di lavoro eseguito il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante ''Disposizioni in materia di depenalizzazione,
a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 '', entrato in vigore il 6 febbraio
2016, prima di essere modificato in ordine alla entità della sanzione, prevedeva tra l'altro, la depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, laddove l'omesso versamento non superi l'importo di € 10.000,00 prevedendo in tali ipotesi l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione (art. 3 comma 6 d.lgs 8/2016).
4 Ritiene lo scrivente che il termine suddetto non sia derogabile poiché altrimenti si enuncerebbe un principio potenzialmente abrogativo dello stesso.
Il termine di tre mesi non può essere derogato sulla base della considerazione che “un ridottissimo ritardo nel pagamento” possa essere sostanzialmente scusabile
Non è infatti ammissibile il superamento di un dato temporale stabilito ex lege sulla base di una valutazione meramente soggettiva, finendo di fatto col creare un'indefinita area temporale di
“scusabilità” derivante dal mero conteggio di giorni decorrenti tra il termine dei pagamenti e i pagamenti medesimi.
In ordine alla entità della sanzione non puo' che convenirsi con l' nel senso di ritenere che la CP_3
reiterazione del comportamento omissivo da parte del Sig. NA giustifica l'applicazione della misura della sanzione applicata
E' pacifico infatti che la parte ricorrente aveva omesso di provvedere al versamento delle quote a carico dei lavoratori entro il termine del giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, previsto per legge per il pagamento dei contributi, anche per anni precedenti e a partire dall'anno 2016 e che la violazione è stata contestata con le seguenti diffide:
Atto di accertamento prot.n. .4500.05/02/2018.0018565 notificato il 14/02/2018 relativo CP_3 all'anno 2016 ;
Atto di accertamento prot.n. .4500.11/01/2019.0005214 notificato il 05/02/2019 relativo CP_3 all'anno 2017 :
· Atto di accertamento prot.n. .4500.16/08/2019.0131212 notificato il 04/09/2019 relativo CP_3 all'anno 2018
La reiterazione del comportamento della società ricorrente è dunque intervenuta per il 4^ anno consecutivo, con conseguente legittimità della misura della sanzione applicata
Non resta che rigettare il ricorso
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e NA AR avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. OI-002227442; condanna le parti ricorrenti , in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi euro 1.864, 00 , oltre rimb. forf. e accessori di legge se CP_3
dovuti
Così deciso in AN , il 2.4.2025
5 Il giudice dott. Simona Gerola
6
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. AZZURRO MATTEO Parte_1
Contro
con l'avv Controparte_1
Oggi 02/04/2025 sono comparsi l'avv. Tonghini in sost. avv. Savona, l'avv. Azzurro e il sig. RC NA legale rappresentante dalla società ricorrente nonché parte interrogato il sig. NA si riporta al contenuto del ricorso che conferma CP_2
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze
, eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
I procuratori delle parti dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG n. 883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
AR NA difesi e rappresentati dall'avv. Matteo Azzurro Parte_2
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere provvisoriamente inaudita altera parte, o previa occorrendo fissazione dell'udienza,
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione dell' di AN n;
CP_3
NEL MERITO
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'irregolarità e/o l'illegittimità, integrale o parziale per la parte che sarà ritenuta di giustizia, dell'ordinanza di ingiunzione dell' di CP_3
AN n. OI-002227442, prot. n. .4500.17/10/2024.0226856 relativa ad atto di accertamento CP_3
n. .4500.23/09/2021.0203702 del 23/09/2021, notificata a e al Sig. RC NA CP_3 Parte_2
in data 29 ottobre 2024, in relazione al pagamento dell'importo di Euro 12.404,61 per i motivi esposti in narrativa;
- in via di subordine, accertata la violazione, ridurre al minimo edittale la sanzione applicata dall' nell'ordinanza di ingiunzione di AN n. OI-002227442, prot. n. CP_3 CP_3
2 .4500.17/10/2024.0226856 relativa ad atto di accertamento n. .4500.23/09/2021.0203702 CP_3 CP_3
del 23/09/2021, notificata a e al Sig. RC NA in data 29 ottobre 2024, in relazione Parte_2 al pagamento dell'importo di Euro 12.404,61;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per l'assistenza e difesa in giudizio.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 e AR NA proponevano Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione OI-002227442 avente ad oggetto il pagamento dell'importo di Euro 12.404,61 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali
Il procuratore dei ricorrenti ricorrente esponeva che in data 12 ottobre 2021, l' notificava alla CP_3
Società n verbale di accertamento (n. 4500.23/09/2021.0203702) avente ad oggetto Parte_1
il mancato pagamento di alcuni contributi a carico dipendenti per un totale di Euro 4.134,87 e per i seguenti periodi: 12/2028 – 02/2019 – 03/2019 – 04/2019 – 05/2019 – 06/2019 – 07/2019 – 08/2019
– 09/2019 – 10/2019 – 11/2019 con concessione della possibilità di regolarizzare la propria posizione con il pagamento del totale contestato entro 3 mesi dalla data di notificazione;
che in piena situazione emergenziale e in vigenza delle note restrizioni e difficoltà finanziarie, la Società riusciva comunque, in data 14 gennaio 2022, a corrispondere l'intero importo e in pari data, lo
[...]
della Società trasmetteva, mediante cassetto previdenziale, all' le Controparte_4 CP_3
ricevute di pagamento, chiedendo al contempo un riscontro in merito alla correttezza e tempestività del pagamento medesimo;
che per il tramite della propria funzionaria l' Testimone_1 CP_3 riscontrava la richiesta della Società confermando “l'esattezza delle somme versate entro i termini stabiliti sulla diffida” e che, tuttavia, dopo quasi tre anni, in data 29 ottobre 2024 l' notificava CP_3 alla Società l'Ordinanza di Ingiunzione, oggi opposta, avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari 12.404,61 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali .
Tanto premesso , eccepiva la tardività della ordinanza ingiunzione opposta rilevando che il periodo di tempo oggettivamente abnorme rispetto alla natura delle contestazioni ha generato nella Società
3 un comprensibile affidamento sul fatto che l'amministrazione pubblica ritenesse legittima la condotta della Società .
Ricordava che negli anni 2019, 2020 e 2021 la Società, come tutti gli operatori economici, ha dovuto far fronte ad una eccezionale situazione pandemica COVID-19 che ha generato una crisi finanziarie ed economica senza precedenti e che ciò nonostante ha dato corso alla richiesta di pagamento dei contributi omessi così come prescritto dall'avviso di accertamento del 12 ottobre 2021;
Eccepiva infine la sproporzione della sanzione irrogata anche alla luce del fatto che il pagamento dei contributi omessi sia stato effettuato con 2 giorni di ritardo rispetto al termine di tre mesi concesso dall'avviso di accertamento del 12 ottobre 2021 e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_3
Il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava che l'importo della sanzione è stato nella specie determinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge (art. 23 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85) secondo la seguente formula: “contributi omessi x fattore moltiplicativo” e tenuto conto della “recidiva” .
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con ampie e articolate argomentazioni giuridiche
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento
Non è contestato che il ricorrente non ha versato le ritenute previdenziali nel termine di legge ed
è parimenti pacifico che non puo' beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art.2 comma
1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, non avendo il datore di lavoro eseguito il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione “
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante ''Disposizioni in materia di depenalizzazione,
a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 '', entrato in vigore il 6 febbraio
2016, prima di essere modificato in ordine alla entità della sanzione, prevedeva tra l'altro, la depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, laddove l'omesso versamento non superi l'importo di € 10.000,00 prevedendo in tali ipotesi l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione (art. 3 comma 6 d.lgs 8/2016).
4 Ritiene lo scrivente che il termine suddetto non sia derogabile poiché altrimenti si enuncerebbe un principio potenzialmente abrogativo dello stesso.
Il termine di tre mesi non può essere derogato sulla base della considerazione che “un ridottissimo ritardo nel pagamento” possa essere sostanzialmente scusabile
Non è infatti ammissibile il superamento di un dato temporale stabilito ex lege sulla base di una valutazione meramente soggettiva, finendo di fatto col creare un'indefinita area temporale di
“scusabilità” derivante dal mero conteggio di giorni decorrenti tra il termine dei pagamenti e i pagamenti medesimi.
In ordine alla entità della sanzione non puo' che convenirsi con l' nel senso di ritenere che la CP_3
reiterazione del comportamento omissivo da parte del Sig. NA giustifica l'applicazione della misura della sanzione applicata
E' pacifico infatti che la parte ricorrente aveva omesso di provvedere al versamento delle quote a carico dei lavoratori entro il termine del giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, previsto per legge per il pagamento dei contributi, anche per anni precedenti e a partire dall'anno 2016 e che la violazione è stata contestata con le seguenti diffide:
Atto di accertamento prot.n. .4500.05/02/2018.0018565 notificato il 14/02/2018 relativo CP_3 all'anno 2016 ;
Atto di accertamento prot.n. .4500.11/01/2019.0005214 notificato il 05/02/2019 relativo CP_3 all'anno 2017 :
· Atto di accertamento prot.n. .4500.16/08/2019.0131212 notificato il 04/09/2019 relativo CP_3 all'anno 2018
La reiterazione del comportamento della società ricorrente è dunque intervenuta per il 4^ anno consecutivo, con conseguente legittimità della misura della sanzione applicata
Non resta che rigettare il ricorso
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e NA AR avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. OI-002227442; condanna le parti ricorrenti , in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che liquida in complessivi euro 1.864, 00 , oltre rimb. forf. e accessori di legge se CP_3
dovuti
Così deciso in AN , il 2.4.2025
5 Il giudice dott. Simona Gerola
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