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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1473/2024, avente per oggetto “divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_1 C.F._1
Macciocu, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Fois, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE; con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 la IG.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale il IG. per ottenere lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio contratto in Sassari il 21.12.2013 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sassari per l'anno 2013 - numero 193 - parte I.
pagina 1 di 8 A tal proposito, ha allegato: 1) che dalla unione coniugale sono nati due figli: Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); 2) di essersi Parte_2
separata dal marito in forza di decreto di omologazione reso dal Tribunale di Sassari in data 21.4.2023
(R.G. n. 3720/2022), col quale i coniugi avevano concordato l'assetto della separazione, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione;
3) che dalla data della separazione, la loro convivenza non è più ripresa ed è cessata ogni forma di coesione materiale ed affettiva con il coniuge.
Inoltre, ha rappresentato che il marito tiene nei suoi confronti ed anche verso il suo nuovo compagno, IG. , un atteggiamento minaccioso ed ingiurioso, che in alcune occasioni è finanche Persona_2
degenerato in delle aggressioni.
In particolare, la IG.ra ha affermato che in data 11.8.2024 il resistente aveva colpito il IG. , Pt_1 Per_2
assestandogli un pugno e cagionandoli delle lesioni personali. Successivamente a questo episodio, i figli della coppia hanno, quindi, rifiutato di incontrare il padre, perché intimoriti dal suo comportamento.
Dal punto di vista economico, la ricorrente ha affermato che il resistente ha una capacità reddituale superiore alla sua ed ha lamentato che, nonostante ciò, egli non aveva fatto fronte agli impegni assunti in sede di separazione, versando alla moglie solamente delle eIGue somme di danaro per il mantenimento dei figli.
Sulla base di tali premesse, la IG.ra ha, quindi, richiesto: “1) dichiarare lo scioglimento del Pt_1
matrimonio contratto da e , in Sassari in Sassari, Atto: Parte_1 Controparte_1
193 - parte 1 - Serie A;
2) affidare i figli minori e congiuntamente Persona_1 Parte_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con diritto del padre di tenerli con sé, il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana dall'uscita della scuola (ore 14,00 circa) fino alle ore
19,00, nonché un intero fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 19,00, alle ore 20,00 della domenica, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli e della volontà da loro espressa;
3) il IG. potrà, inoltre, tenere con sé i figli il 25 ed il 26 dicembre oppure il 31 CP_1
dicembre e il 1 gennaio, ad anni alterni con la madre;
4) relativamente alle festività pasquali i bambini resteranno col padre, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua e il giorno di pasquetta, nonché per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, periodo che dovrà essere individuato su accordo di entrambi i genitori, entro il 30 giugno di ciascun anno, tenuto conto delle eIGenze lavorative degli stessi genitori e degli impegni scolastici e sociali dei minori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove trascorreranno le vacanze con i figli. 5) disporre a carico del a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno di €.300,00, ciascuno, da corrispondersi pagina 2 di 8 anticipatamente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre ad 1/3 delle utenze domestiche relative ai consumi di acqua, luce e gas, come da accordi intercorsi in sede di separazione;
6) restano a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie tra le quali vanno ricomprese: capi di abbigliamento e scarpe, le tasse scolastiche, l'acquisto dei libri di testo, quelle della mensa scolastica e di partecipazione a viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le rette mensili per la frequentazione di attività sportive e di centri estivi;
le spese per visite e prestazioni mediche specialistiche a pagamento e quelle per l'acquisto di farmaci non mutuabili;
i tickets per le prestazioni specialistiche fornite dal SSN e quelli relativi all'acquisto di farmaci mutuabili e quant'altro non rientrasse nella spesa mensile ordinaria;
7) disporre che l'assegno unico universale (AUU) erogato dall' venga corrisposto interamente alla IG.ra CP_2
8) confermare gli accordi intercorsi tra le parti relativamente alla casa coniugale e due Pt_1
autorimesse acquistati dai coniugi con atto pubblico, del 6.5.2014, dott. Notaio in Persona_3
Sassari, distinti nel NCEU di Sassari: l'appartamento al foglio 72, mappale 1521, sub 124, sito in
Sassari, Via Castelsardo 12/a; un'autorimessa al foglio 72, mappale 1521, sub 223 e altra autorimessa al foglio 72, mappale 1521 sub 224, entrambe site in Sassari, Via Baldedda s.n.c.. Tali accordi prevedono l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra sino a quando la stessa non verrà Pt_1
venduta a terzi, unitamente alle due autorimesse e le rate del mutuo fondiario acceso in data 17.04.2013 presso il Banco di Sardegna per l'acquisto dei predetti immobili verranno interamente corrisposte dal sino all'estinzione del debito. Il ricavato della vendita verrà utilizzato per l'estinzione CP_1 anticipata del debito residuo del mutuo fondiario e per il pagamento degli oneri connessi all'estinzione e la rimanenza andrà divisa, nel modo seguente: €.80.000,00 alla IG.ra , da lei Parte_1 versati al momento dell'acquisto e avuti in prestito dai propri genitori;
la somma restante dopo il compimento delle predette detrazioni, andrà al IG. ; 9) dichiarare Controparte_1 Controparte_1
tenuto al pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 0L63045214890, stipulato dalla in data 3.3.2020, con la nell'esclusivo interesse del Pt_1 Controparte_3 CP_1 sino all'estinzione. 10) con vittoria di spese, diritti, onorari”.
Il resistente si è costituito in data 30.9.2024 e, pur aderendo alla domanda principale di divorzio ed a quella di affidamento condiviso dei figli (sia pure proponendo un'articolazione del diritto di visita in parte differente), ha contestato le ulteriori domande della ricorrente.
Precisamente, ha dedotto che il rapporto tra le parti è molto conflittuale, in particolare da quando egli - avendo appreso che la ricorrente aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale e che il suo nuovo pagina 3 di 8 compagno (IG. ) si intratteneva presso la casa coniugale- aveva chiesto spiegazioni alla Persona_2
IG.ra che lo aveva insultato. Pt_1
Ulteriore motivo di attrito tra le parti deriva, inoltre, dall'utilizzo da parte del IG. di un CP_1
garage, che costituisce pertinenza della casa coniugale.
Il IG. ha sottolineato che nel corso del tempo questa conflittualità si era fatta sempre più CP_1
accesa, fino a sfociare in delle aggressioni verbali e fisiche di cui era stato vittima.
Proprio a partire da un diverbio avvenuto in data 11.8.2024 (nel corso del quale il IG. lo aveva Per_2
provocato ed egli, reagendo, lo aveva colpito con un pugno) egli ha lamentato di non aver più potuto incontrare i suoi figli.
Dal punto di vista economico, ha dichiarato di aver sempre corrisposto il mantenimento in favore dei figli ed ha rappresentato che le pretese avanzate dalla ricorrente nel ricorso (che ha quantificato in €
1.300,00/1.500,00 mensili) sarebbero troppo elevate e sproporzionate rispetto alle sue capacità finanziarie (documenta redditi per € 12.185,00 nel 2021, € 18.862,00 nel 2022 e € 7.044,00 nel 2023), sottolineando che svolge attività lavorativa (impiantista idraulico) solo saltuariamente e che è anche gravato dal pagamento del rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (€ 1.580,00 ogni semestre) e dal canone di locazione dell'appartamento in cui vive (€ 600,00 mensili); la coniuge, invece, godrebbe della disponibilità della casa coniugale e di due garage, dell'assegno unico (per CP_2 intero) e dell'aiuto della sua famiglia di origine.
Ciò posto, il IG. ha concluso chiedendo: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio contratto in Sassari in data 21.12.2013 da e , Parte_1 Controparte_1
Atto nr.193 parte 1 anno 2013 – Comune di Sassari. 2) disporre che i minori e Persona_1 [...]
siano affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica Parte_2 presso l'abitazione materna, sita in Sassari via Castelsardo 12/a, con onere di comunicare al genitore non collocatario ogni variazione di residenza o domicilio, anche se temporanea. Le scelte di particolare interesse per i minori relative alla salute, istruzione ed educazione dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Il padre avrà diritto di tenere con sé i minori conformemente al piano genitoriale proposto, da intendersi integralmente trascritto. 3) disporre a carico di un contributo di mantenimento Controparte_1
per i minori in misura pari ad euro 350,00(trecentocinquanta/00) complessivi e decorrenza dalla data di deposito della domanda di divorzio;
4) disporre che le spese straordinarie riguardanti la prole siano suddivise in misura pari al 50% tra ciascun genitore;
5) disporre l'assegnazione in uso esclusivo al IG.
di nr.1 dei due garage di pertinenza della casa coniugale;
6) con condanna di Controparte_1
pagina 4 di 8 spese e competenze del presente giudizio in caso di opposizione della ricorrente alle rassegnate conclusioni”.
All'udienza del 24.10.2024 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore.
In tale occasione il resistente ha ribadito di non aver più incontrato i suoi figli da quando, nel mese di agosto, aveva avuto un acceso diverbio con il IG. ; ha, inoltre, dichiarato di lavorare come Per_2 termoidraulico e di aver cessato tale attività nel 2022 a causa di difficoltà legate all'emergenza pandemica da Covid-19; ha precisato, quindi, di aver sempre garantito alla sua famiglia un buon livello di vita, di essere alla ricerca di un lavoro e di svolgere delle attività non retribuite presso un Circolo ricreativo.
La ricorrente, dal canto suo, ha contestato la ricostruzione del coniuge, affermando che successivamente all'episodio dell'agosto 2024 sono stati i figli a voler prendere le distanze dal padre
(in particolare ciò vale per il figlio maggiore, , mentre la figlia , turbata dal diverbio, _1 Pt_2 nell'immediatezza non ha voluto incontrare il IG. per poi chiedere lei stessa di rivederlo CP_1
dopo alcune settimane).
Tuttavia, le parti hanno affermato di aver raggiunto un accordo sui seguenti punti:
1) affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
2) collocazione prevalente dei figli presso la madre presso la casa coniugale sita in Sassari, via
Castelsardo 12/a, assegnata alla IG.ra ; Pt_1
3) ripristino del regime del diritto di visita del padre previsto in separazione (per : il martedì e il Pt_2 giovedì dalle 14.00 all'uscita da scuola fino alle 19.00 e weekend alternati dal venerdì dalle 19 alla domenica alle 19.00; per quanto riguarda dipenderà dalla volontà del ragazzo); _1
4) l'assegno unico dei figli verrà percepito integralmente dalla IG.ra (pari ad euro 467,00); CP_2 Pt_1
5) le rate del mutuo fondiario agevolato relativo all'acquisto dell'immobile casa coniugale saranno integralmente corrisposte dal sino all'estinzione; CP_1
6) le parti dichiarano di aver intenzione di conferire mandato ad Agenzia immobiliare per procedere alla vendita dell'immobile casa coniugale (casa e due box); la IG.ra ha fatto visionare la casa alla Pt_1
Agenzia REMAX la quale l'ha valutata 160.000 euro;
nel caso di vendita dell'immobile il ricavato verrà utilizzato per l'estinzione anticipata del mutuo e oneri connessi;
il restante ricavato (se la vendita riuscirà ad essere realizzata al prezzo originario di acquisto che era di 165.000 euro) verrà diviso tra i due coniugi nei termini che seguono: 80.000,00 euro verranno trattenuti dalla IG.ra (che Pt_1 corrisponde alla cifra conferita dal padre di lei al momento dell'acquisto); se la casa verrà venduta a un pagina 5 di 8 prezzo più basso oppure più alto, la cifra spettante alla IG.ra verrà diminuita o aumentata Pt_1
proporzionalmente; 7) le parti dichiarano di essere reciprocamente economicamente indipendenti.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori
2) collocazione prevalente dei figli presso la madre presso la casa coniugale sita in Sassari, via
Castelsardo 12/a, che viene assegnata alla IG.ra Pt_1
3) ripristino del regime del diritto di visita del padre previsto in separazione, per : il martedì e il Pt_2 giovedì dalle 14.00 all'uscita da scuola fino alle 19.00 e weekend alternati dal venerdì dalle 19 alla domenica alle 19.00; per quanto riguarda (considerata l'età di quest'ultimo – 15 anni) gli _1
incontri con il padre sono liberi, previo accordo diretto tra padre e figlio e compatibilmente con i desideri di quest'ultimo
4) il padre IG. quale genitore non collocatario, ha l'obbligo di versare - entro il 5 di ogni CP_1
mese - alla IG.ra la somma di euro 600,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento Pt_1
ordinario dei figli (ossia 300,00 euro caduno come stabilito consensualmente dalle parti in sede di separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F; non sussistono infatti giustificati motivi per discostarsi dall'obbligazione che lo stesso aveva assunto con la CP_1
separazione consensuale di appena un anno fa, considerato che la sua attuale condizione economica patrimoniale è la stessa di quella fase, tanto più che lo stesso gode di ottima salute e di capacità lavorativa specifica per produrre reddito (in misura largamente maggiore rispetto a quello formalmente dichiarato)
5) l'assegno unico (pari ad euro 467,00) continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra CP_2
su accordo espresso del IG. Pt_1 CP_1
Nel medesimo provvedimento, il Giudice relatore ha preso atto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti secondo l'accordo raggiunto dagli stessi all'udienza come sopra indicato.
La causa è stata istruita attraverso le produzioni documentali delle parti, mentre sono state rigettate le loro richieste istruttorie perché non inerenti al thema decidendum o perché inutili ai fini del decidere.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 21.5.2025, hanno affermato che la situazione è nel frattempo migliorata, che il IG. ha oggi un rapporto sereno con i figli, che sta provvedendo a CP_1
corrispondere regolarmente il mantenimento ed hanno, quindi, chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori del 25.10.2024.
Sulla base di tali precisate conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 6 di 8 ***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari il 21.12.2013 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassari per l'anno 2013 - numero 193 - parte I).
Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio conferma l'accordo raggiunto in udienza in data
21.5.2025 e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, come indicato nel dettaglio nel dispositivo.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1 [...]
in Sassari il 21.12.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Parte_3
di Sassari per l'anno 2013 - numero 193 - parte I, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sorso alle trascrizioni di legge;
2) affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Parte_2
genitori, disponendone la prevalente collocazione presso la madre presso la casa coniugale sita in
Sassari, via Castelsardo 12/a, che viene assegnata alla IG.ra ; Pt_1
3) stabilisce, quanto al diritto di visita, che il IG. potrà incontrare la Parte_3 figlia il martedì e il giovedì dalle 14.00 all'uscita da scuola fino alle 19.00 e Parte_2
weekend alternati dal venerdì dalle 19 alla domenica alle 19.00, mentre per quanto riguarda _1
(considerata l'età di quest'ultimo – 15 anni) gli incontri con il padre sono liberi, previo accordo diretto tra padre e figlio e compatibilmente con i desideri di quest'ultimo;
4) pone a carico di quale genitore non collocatario, l'obbligo di Controparte_1
versare - entro il 5 di ogni mese - alla IG.ra la somma di € 600,00 oltre Parte_1
rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario dei figli (ossia € 300,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F; l'assegno unico continuerà ad essere CP_2
percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
pagina 7 di 8 5) prende atto delle ulteriori obbligazioni assunte reciprocamente dalle parti all'udienza del 21.05.2025 come di seguito indicate: che la IG.ra ha rinunciato al contributo del IG. alle bollette di Pt_1 CP_1
casa, come avevano stabilito in sede di separazione, nonché al contributo per il mantenimento degli animali domestici;
che le rate del mutuo fondiario agevolato relativo all'acquisto dell'immobile casa coniugale saranno integralmente corrisposte dal sino all'estinzione; che le parti hanno CP_1
dichiarato di aver intenzione di conferire mandato ad Agenzia immobiliare per procedere alla vendita dell'immobile casa coniugale (casa e due box); che la IG.ra ha fatto visionare la casa alla Agenzia Pt_1
REMAX la quale l'ha valutata 160.000 euro;
che nel caso di vendita dell'immobile le parti si sono accordate affinché il ricavato verrà utilizzato per l'estinzione anticipata del mutuo e oneri connessi e che il restante ricavato (se la vendita riuscirà ad essere realizzata al prezzo originario di acquisto che era di 165.000 euro) verrà diviso tra i due coniugi nei termini che seguono: 80.000,00 euro verranno trattenuti dalla IG.ra (che corrisponde alla cifra conferita dal padre di lei al momento Pt_1 dell'acquisto); se la casa verrà venduta a un prezzo più basso oppure più alto, la cifra spettante alla IG.ra verrà diminuita o aumentata proporzionalmente;
che le parti hanno dichiarato di essere Pt_1
reciprocamente economicamente indipendenti.
6) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 3.06.2025 nella Camera di ConIGlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1473/2024, avente per oggetto “divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Parte_1 C.F._1
Macciocu, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Fois, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RESISTENTE; con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 la IG.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale il IG. per ottenere lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio contratto in Sassari il 21.12.2013 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sassari per l'anno 2013 - numero 193 - parte I.
pagina 1 di 8 A tal proposito, ha allegato: 1) che dalla unione coniugale sono nati due figli: Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]); 2) di essersi Parte_2
separata dal marito in forza di decreto di omologazione reso dal Tribunale di Sassari in data 21.4.2023
(R.G. n. 3720/2022), col quale i coniugi avevano concordato l'assetto della separazione, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione;
3) che dalla data della separazione, la loro convivenza non è più ripresa ed è cessata ogni forma di coesione materiale ed affettiva con il coniuge.
Inoltre, ha rappresentato che il marito tiene nei suoi confronti ed anche verso il suo nuovo compagno, IG. , un atteggiamento minaccioso ed ingiurioso, che in alcune occasioni è finanche Persona_2
degenerato in delle aggressioni.
In particolare, la IG.ra ha affermato che in data 11.8.2024 il resistente aveva colpito il IG. , Pt_1 Per_2
assestandogli un pugno e cagionandoli delle lesioni personali. Successivamente a questo episodio, i figli della coppia hanno, quindi, rifiutato di incontrare il padre, perché intimoriti dal suo comportamento.
Dal punto di vista economico, la ricorrente ha affermato che il resistente ha una capacità reddituale superiore alla sua ed ha lamentato che, nonostante ciò, egli non aveva fatto fronte agli impegni assunti in sede di separazione, versando alla moglie solamente delle eIGue somme di danaro per il mantenimento dei figli.
Sulla base di tali premesse, la IG.ra ha, quindi, richiesto: “1) dichiarare lo scioglimento del Pt_1
matrimonio contratto da e , in Sassari in Sassari, Atto: Parte_1 Controparte_1
193 - parte 1 - Serie A;
2) affidare i figli minori e congiuntamente Persona_1 Parte_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con diritto del padre di tenerli con sé, il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana dall'uscita della scuola (ore 14,00 circa) fino alle ore
19,00, nonché un intero fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 19,00, alle ore 20,00 della domenica, compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli e della volontà da loro espressa;
3) il IG. potrà, inoltre, tenere con sé i figli il 25 ed il 26 dicembre oppure il 31 CP_1
dicembre e il 1 gennaio, ad anni alterni con la madre;
4) relativamente alle festività pasquali i bambini resteranno col padre, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua e il giorno di pasquetta, nonché per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, periodo che dovrà essere individuato su accordo di entrambi i genitori, entro il 30 giugno di ciascun anno, tenuto conto delle eIGenze lavorative degli stessi genitori e degli impegni scolastici e sociali dei minori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località ove trascorreranno le vacanze con i figli. 5) disporre a carico del a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno di €.300,00, ciascuno, da corrispondersi pagina 2 di 8 anticipatamente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre ad 1/3 delle utenze domestiche relative ai consumi di acqua, luce e gas, come da accordi intercorsi in sede di separazione;
6) restano a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie tra le quali vanno ricomprese: capi di abbigliamento e scarpe, le tasse scolastiche, l'acquisto dei libri di testo, quelle della mensa scolastica e di partecipazione a viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le rette mensili per la frequentazione di attività sportive e di centri estivi;
le spese per visite e prestazioni mediche specialistiche a pagamento e quelle per l'acquisto di farmaci non mutuabili;
i tickets per le prestazioni specialistiche fornite dal SSN e quelli relativi all'acquisto di farmaci mutuabili e quant'altro non rientrasse nella spesa mensile ordinaria;
7) disporre che l'assegno unico universale (AUU) erogato dall' venga corrisposto interamente alla IG.ra CP_2
8) confermare gli accordi intercorsi tra le parti relativamente alla casa coniugale e due Pt_1
autorimesse acquistati dai coniugi con atto pubblico, del 6.5.2014, dott. Notaio in Persona_3
Sassari, distinti nel NCEU di Sassari: l'appartamento al foglio 72, mappale 1521, sub 124, sito in
Sassari, Via Castelsardo 12/a; un'autorimessa al foglio 72, mappale 1521, sub 223 e altra autorimessa al foglio 72, mappale 1521 sub 224, entrambe site in Sassari, Via Baldedda s.n.c.. Tali accordi prevedono l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra sino a quando la stessa non verrà Pt_1
venduta a terzi, unitamente alle due autorimesse e le rate del mutuo fondiario acceso in data 17.04.2013 presso il Banco di Sardegna per l'acquisto dei predetti immobili verranno interamente corrisposte dal sino all'estinzione del debito. Il ricavato della vendita verrà utilizzato per l'estinzione CP_1 anticipata del debito residuo del mutuo fondiario e per il pagamento degli oneri connessi all'estinzione e la rimanenza andrà divisa, nel modo seguente: €.80.000,00 alla IG.ra , da lei Parte_1 versati al momento dell'acquisto e avuti in prestito dai propri genitori;
la somma restante dopo il compimento delle predette detrazioni, andrà al IG. ; 9) dichiarare Controparte_1 Controparte_1
tenuto al pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 0L63045214890, stipulato dalla in data 3.3.2020, con la nell'esclusivo interesse del Pt_1 Controparte_3 CP_1 sino all'estinzione. 10) con vittoria di spese, diritti, onorari”.
Il resistente si è costituito in data 30.9.2024 e, pur aderendo alla domanda principale di divorzio ed a quella di affidamento condiviso dei figli (sia pure proponendo un'articolazione del diritto di visita in parte differente), ha contestato le ulteriori domande della ricorrente.
Precisamente, ha dedotto che il rapporto tra le parti è molto conflittuale, in particolare da quando egli - avendo appreso che la ricorrente aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale e che il suo nuovo pagina 3 di 8 compagno (IG. ) si intratteneva presso la casa coniugale- aveva chiesto spiegazioni alla Persona_2
IG.ra che lo aveva insultato. Pt_1
Ulteriore motivo di attrito tra le parti deriva, inoltre, dall'utilizzo da parte del IG. di un CP_1
garage, che costituisce pertinenza della casa coniugale.
Il IG. ha sottolineato che nel corso del tempo questa conflittualità si era fatta sempre più CP_1
accesa, fino a sfociare in delle aggressioni verbali e fisiche di cui era stato vittima.
Proprio a partire da un diverbio avvenuto in data 11.8.2024 (nel corso del quale il IG. lo aveva Per_2
provocato ed egli, reagendo, lo aveva colpito con un pugno) egli ha lamentato di non aver più potuto incontrare i suoi figli.
Dal punto di vista economico, ha dichiarato di aver sempre corrisposto il mantenimento in favore dei figli ed ha rappresentato che le pretese avanzate dalla ricorrente nel ricorso (che ha quantificato in €
1.300,00/1.500,00 mensili) sarebbero troppo elevate e sproporzionate rispetto alle sue capacità finanziarie (documenta redditi per € 12.185,00 nel 2021, € 18.862,00 nel 2022 e € 7.044,00 nel 2023), sottolineando che svolge attività lavorativa (impiantista idraulico) solo saltuariamente e che è anche gravato dal pagamento del rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (€ 1.580,00 ogni semestre) e dal canone di locazione dell'appartamento in cui vive (€ 600,00 mensili); la coniuge, invece, godrebbe della disponibilità della casa coniugale e di due garage, dell'assegno unico (per CP_2 intero) e dell'aiuto della sua famiglia di origine.
Ciò posto, il IG. ha concluso chiedendo: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio contratto in Sassari in data 21.12.2013 da e , Parte_1 Controparte_1
Atto nr.193 parte 1 anno 2013 – Comune di Sassari. 2) disporre che i minori e Persona_1 [...]
siano affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica Parte_2 presso l'abitazione materna, sita in Sassari via Castelsardo 12/a, con onere di comunicare al genitore non collocatario ogni variazione di residenza o domicilio, anche se temporanea. Le scelte di particolare interesse per i minori relative alla salute, istruzione ed educazione dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Il padre avrà diritto di tenere con sé i minori conformemente al piano genitoriale proposto, da intendersi integralmente trascritto. 3) disporre a carico di un contributo di mantenimento Controparte_1
per i minori in misura pari ad euro 350,00(trecentocinquanta/00) complessivi e decorrenza dalla data di deposito della domanda di divorzio;
4) disporre che le spese straordinarie riguardanti la prole siano suddivise in misura pari al 50% tra ciascun genitore;
5) disporre l'assegnazione in uso esclusivo al IG.
di nr.1 dei due garage di pertinenza della casa coniugale;
6) con condanna di Controparte_1
pagina 4 di 8 spese e competenze del presente giudizio in caso di opposizione della ricorrente alle rassegnate conclusioni”.
All'udienza del 24.10.2024 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore.
In tale occasione il resistente ha ribadito di non aver più incontrato i suoi figli da quando, nel mese di agosto, aveva avuto un acceso diverbio con il IG. ; ha, inoltre, dichiarato di lavorare come Per_2 termoidraulico e di aver cessato tale attività nel 2022 a causa di difficoltà legate all'emergenza pandemica da Covid-19; ha precisato, quindi, di aver sempre garantito alla sua famiglia un buon livello di vita, di essere alla ricerca di un lavoro e di svolgere delle attività non retribuite presso un Circolo ricreativo.
La ricorrente, dal canto suo, ha contestato la ricostruzione del coniuge, affermando che successivamente all'episodio dell'agosto 2024 sono stati i figli a voler prendere le distanze dal padre
(in particolare ciò vale per il figlio maggiore, , mentre la figlia , turbata dal diverbio, _1 Pt_2 nell'immediatezza non ha voluto incontrare il IG. per poi chiedere lei stessa di rivederlo CP_1
dopo alcune settimane).
Tuttavia, le parti hanno affermato di aver raggiunto un accordo sui seguenti punti:
1) affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
2) collocazione prevalente dei figli presso la madre presso la casa coniugale sita in Sassari, via
Castelsardo 12/a, assegnata alla IG.ra ; Pt_1
3) ripristino del regime del diritto di visita del padre previsto in separazione (per : il martedì e il Pt_2 giovedì dalle 14.00 all'uscita da scuola fino alle 19.00 e weekend alternati dal venerdì dalle 19 alla domenica alle 19.00; per quanto riguarda dipenderà dalla volontà del ragazzo); _1
4) l'assegno unico dei figli verrà percepito integralmente dalla IG.ra (pari ad euro 467,00); CP_2 Pt_1
5) le rate del mutuo fondiario agevolato relativo all'acquisto dell'immobile casa coniugale saranno integralmente corrisposte dal sino all'estinzione; CP_1
6) le parti dichiarano di aver intenzione di conferire mandato ad Agenzia immobiliare per procedere alla vendita dell'immobile casa coniugale (casa e due box); la IG.ra ha fatto visionare la casa alla Pt_1
Agenzia REMAX la quale l'ha valutata 160.000 euro;
nel caso di vendita dell'immobile il ricavato verrà utilizzato per l'estinzione anticipata del mutuo e oneri connessi;
il restante ricavato (se la vendita riuscirà ad essere realizzata al prezzo originario di acquisto che era di 165.000 euro) verrà diviso tra i due coniugi nei termini che seguono: 80.000,00 euro verranno trattenuti dalla IG.ra (che Pt_1 corrisponde alla cifra conferita dal padre di lei al momento dell'acquisto); se la casa verrà venduta a un pagina 5 di 8 prezzo più basso oppure più alto, la cifra spettante alla IG.ra verrà diminuita o aumentata Pt_1
proporzionalmente; 7) le parti dichiarano di essere reciprocamente economicamente indipendenti.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori
2) collocazione prevalente dei figli presso la madre presso la casa coniugale sita in Sassari, via
Castelsardo 12/a, che viene assegnata alla IG.ra Pt_1
3) ripristino del regime del diritto di visita del padre previsto in separazione, per : il martedì e il Pt_2 giovedì dalle 14.00 all'uscita da scuola fino alle 19.00 e weekend alternati dal venerdì dalle 19 alla domenica alle 19.00; per quanto riguarda (considerata l'età di quest'ultimo – 15 anni) gli _1
incontri con il padre sono liberi, previo accordo diretto tra padre e figlio e compatibilmente con i desideri di quest'ultimo
4) il padre IG. quale genitore non collocatario, ha l'obbligo di versare - entro il 5 di ogni CP_1
mese - alla IG.ra la somma di euro 600,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento Pt_1
ordinario dei figli (ossia 300,00 euro caduno come stabilito consensualmente dalle parti in sede di separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F; non sussistono infatti giustificati motivi per discostarsi dall'obbligazione che lo stesso aveva assunto con la CP_1
separazione consensuale di appena un anno fa, considerato che la sua attuale condizione economica patrimoniale è la stessa di quella fase, tanto più che lo stesso gode di ottima salute e di capacità lavorativa specifica per produrre reddito (in misura largamente maggiore rispetto a quello formalmente dichiarato)
5) l'assegno unico (pari ad euro 467,00) continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra CP_2
su accordo espresso del IG. Pt_1 CP_1
Nel medesimo provvedimento, il Giudice relatore ha preso atto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti secondo l'accordo raggiunto dagli stessi all'udienza come sopra indicato.
La causa è stata istruita attraverso le produzioni documentali delle parti, mentre sono state rigettate le loro richieste istruttorie perché non inerenti al thema decidendum o perché inutili ai fini del decidere.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 21.5.2025, hanno affermato che la situazione è nel frattempo migliorata, che il IG. ha oggi un rapporto sereno con i figli, che sta provvedendo a CP_1
corrispondere regolarmente il mantenimento ed hanno, quindi, chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori del 25.10.2024.
Sulla base di tali precisate conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 6 di 8 ***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari il 21.12.2013 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sassari per l'anno 2013 - numero 193 - parte I).
Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio conferma l'accordo raggiunto in udienza in data
21.5.2025 e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, come indicato nel dettaglio nel dispositivo.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1 [...]
in Sassari il 21.12.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Parte_3
di Sassari per l'anno 2013 - numero 193 - parte I, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sorso alle trascrizioni di legge;
2) affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Parte_2
genitori, disponendone la prevalente collocazione presso la madre presso la casa coniugale sita in
Sassari, via Castelsardo 12/a, che viene assegnata alla IG.ra ; Pt_1
3) stabilisce, quanto al diritto di visita, che il IG. potrà incontrare la Parte_3 figlia il martedì e il giovedì dalle 14.00 all'uscita da scuola fino alle 19.00 e Parte_2
weekend alternati dal venerdì dalle 19 alla domenica alle 19.00, mentre per quanto riguarda _1
(considerata l'età di quest'ultimo – 15 anni) gli incontri con il padre sono liberi, previo accordo diretto tra padre e figlio e compatibilmente con i desideri di quest'ultimo;
4) pone a carico di quale genitore non collocatario, l'obbligo di Controparte_1
versare - entro il 5 di ogni mese - alla IG.ra la somma di € 600,00 oltre Parte_1
rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario dei figli (ossia € 300,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F; l'assegno unico continuerà ad essere CP_2
percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
pagina 7 di 8 5) prende atto delle ulteriori obbligazioni assunte reciprocamente dalle parti all'udienza del 21.05.2025 come di seguito indicate: che la IG.ra ha rinunciato al contributo del IG. alle bollette di Pt_1 CP_1
casa, come avevano stabilito in sede di separazione, nonché al contributo per il mantenimento degli animali domestici;
che le rate del mutuo fondiario agevolato relativo all'acquisto dell'immobile casa coniugale saranno integralmente corrisposte dal sino all'estinzione; che le parti hanno CP_1
dichiarato di aver intenzione di conferire mandato ad Agenzia immobiliare per procedere alla vendita dell'immobile casa coniugale (casa e due box); che la IG.ra ha fatto visionare la casa alla Agenzia Pt_1
REMAX la quale l'ha valutata 160.000 euro;
che nel caso di vendita dell'immobile le parti si sono accordate affinché il ricavato verrà utilizzato per l'estinzione anticipata del mutuo e oneri connessi e che il restante ricavato (se la vendita riuscirà ad essere realizzata al prezzo originario di acquisto che era di 165.000 euro) verrà diviso tra i due coniugi nei termini che seguono: 80.000,00 euro verranno trattenuti dalla IG.ra (che corrisponde alla cifra conferita dal padre di lei al momento Pt_1 dell'acquisto); se la casa verrà venduta a un prezzo più basso oppure più alto, la cifra spettante alla IG.ra verrà diminuita o aumentata proporzionalmente;
che le parti hanno dichiarato di essere Pt_1
reciprocamente economicamente indipendenti.
6) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 3.06.2025 nella Camera di ConIGlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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