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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3037/2024 R.G. lavoro
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 CP_1
( ); ( ); CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3
( ), Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4
( );
[...] CodiceFiscale_5 Parte_2
( ); ( ; C.F._6 Parte_3 C.F._7
( ) , rapp.ti e difesi dall'Avv. Parte_4 CodiceFiscale_8
CA De AT e da questi elett.te domiciliati in Avellino, alla via
CO AN n. 24, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti i ricorrenti, premessa la propria vicenda lavorativa a Part CP_ favore di chiedono la condanna del fondo di garanzia presso Parte_6 al pagamento delle ultime tre mensilità delle retribuzioni non percepite , ovvero di dicembre 2017, tredicesima mensilità di competenza anno 2017, gennaio e febbraio 2018, ratei di tredicesima mensilità di competenza anno
2018. CP_ si è costituito. Part 2) I ricorrenti asseriscono di aver lavorato presso la società fino Parte_6 al 13.04.2028, ad eccezione dei ricorrenti e il cui rapporto Pt_2 Pt_4 di lavoro è cessato in data 31.03.2018, di aver promosso un previo tentativo di conciliazione per ottenere il pagamento delle spettanze dovute e che, in assenza di riscontro, con note dell'11.02.2020, hanno presentato istanza di intervento allo ITL di Avellino, il quale ha emesso, per ciascun ricorrente, diffida accertativa nei confronti della società.
A seguito dell'ulteriore inadempienza, sono stati costretti ad agire in via esecutiva nei confronti della società, presentando istanza di ammissione al passivo nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale aperta nell'anno 2022.
Verificata la mancanza di attivo, il Tribunale di Avellino ha dichiarato, in data 19.06.2023, la chiusura della procedura concorsuale.
Nelle more, ovvero in data 12.05.2023, i ricorrenti hanno presentato domanda di intervento al fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro, diversi dal Tfr, aventi ad oggetto le ultime tre mensilità.
L' ha rigettato le domande, con provvedimenti singoli del CP_5
25.07.2023, precisando che “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.1 D.lvo 80/92)”.
Anche i successivi ricorsi amministrativi venivano rigettati.
3) Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 2 (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297) comma 1, del d.lgs. n. 80/1992, “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
Pag. 2 di 7 a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
Sul punto, .... “In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo CP_ gestito dall' l'arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro assume rilievo solo se l'iniziativa si colloca nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero se l'iniziativa del lavoratore trovi consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro, mentre rimane irrilevante l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, senza che sia rilevante indagarne la natura di atto amministrativo stragiudiziale o la sua obbligatorietà quale condizione di procedibilità, ex art. 412 bis c.p.c., perché le iniziative giudiziarie prima indicate, costituiscono una modalità necessaria per l'individuazione della misura dell'intervento solidaristico del Fondo, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti (v. tra le altre,
Cass. n. 16249/20, 1886/20).
Tale orientamento (che si riferiva ad una fattispecie in cui era mancato, per inattività del lavoratore successiva alla presentazione del tentativo di conciliazione obbligatorio, un qualsiasi accertamento giudiziale del credito di lavoro in ordine al quale si chiedeva la tutela previdenziale direttamente al in mancanza anche di accertamento del credito in sede CP_6 fallimentare) va nondimeno precisato nel senso che qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sfoci in un verbale di conciliazione reso esecutivo, quindi diventi titolo (ancorché di formazione stragiudiziale)
Pag. 3 di 7 azionabile nei confronti del datore di lavoro....Così come, al medesimo tentativo obbligatorio di conciliazione non potrà negarsi validità, nel caso conduca a un procedimento giudiziario che sfoci in una sentenza di condanna a carico del datore di lavoro (trattandosi ancor più in questo caso, di titolo – di formazione giudiziale – eseguibile nei confronti del datore di lavoro) ed anche in questo caso, fin dal momento della richiesta del suo espletamento, trattandosi di condizione di procedibilità, per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Pertanto, solo se l'iniziativa del lavoratore non ha determinato il formarsi di un titolo esecutivo, l'atto con il quale tale iniziativa si è concretizzata non assume in sostanza rilevanza ai fini del computo dell'arco temporale di dodici mesi richiesti dal citato art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992.
Tale conclusione, infatti, poggia sulla considerazione ( Cass. n. 15415 del
2009) secondo cui l'apposizione del periodo di riferimento, dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione, ha lo scopo, non solo di indurre l'interessato ad agire sollecitamente, così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato, ma soprattutto ai fini del nesso tra retribuzioni non pagate ed insolvenza. Infatti, secondo la pronuncia appena citata, la misura in esame costituisce l'attuazione della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ed […] è diretta a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore dell'obbligazione retributiva, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del datore: solo in questo caso si consente l'intervento del terzo, ossia dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei limiti del massimale prefissato, al datore obbligato che risulta insolvente.
In tale senso, è imprescindibile la determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza, contemplando la disposizione di cui all'art. 2 cit. una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza, quando siano collocate temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima. Al
Pag. 4 di 7 contrario, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
Il dies a quo da computare a ritroso non riguarda la data in cui la insolvenza viene accertata (tramite la verifica dell'esisto infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento medesimo) ma la data, più prossima, in cui viene proposta la domanda (cfr. Cass. n. 1885/2005, che richiama la giurisprudenza della
Corte di giustizia).
La ratio è che non devono andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale;
tuttavia, attraverso questo meccanismo, il credito retributivo non pagato può collocarsi, temporalmente, in un momento addirittura anteriore all'anno rispetto al momento in cui si constata la effettiva esistenza dell'insolvenza.
Fatte queste precisazioni, va osservato che le conclusioni cui è giunta Cass.
n. 16249 del 2020 sopra indicata non possono estendersi alla fattispecie che riguarda il diverso caso in cui l'iniziativa del lavoratore ha condotto alla consacrazione di un titolo esecutivo, sebbene stragiudiziale, quale il verbale di conciliazione reso esecutivo, ma utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro.” (Cass. Sentenza n. 37245 del 20 dicembre 2022).
Ancora, ...“Questa Corte ha consolidato il principio di diritto che, in caso CP_ d'insolvenza del datore di lavoro, sono indennizzabili dall' quale gestore dell'apposito Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
297, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi. Tale periodo dev'essere computato a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore (Cass., sez. lav., 15 novembre
2022, n. 33550). La pronuncia citata ha puntualizzato i principi espressi da
Cass., sez. lav., 29 luglio 2020, n. 16249, concernente la diversa questione
Pag. 5 di 7 «del computo del periodo dei dodici mesi di cui si è detto in relazione ad una fattispecie in cui il tentativo di conciliazione era stato bensì proposto nei confronti del datore di lavoro, ma non aveva avuto alcun seguito a cagione dell'intervenuto suo fallimento e dell'estinzione del relativo giudizio, neanche riassunto nei termini di legge» (sentenza n. 33550 del 2022, cit.). A diverse conclusioni si deve giungere allorché «l'iniziativa giudiziale della lavoratrice non solo ha avuto luogo, ma ha condotto alla consacrazione di un titolo ed alla consequenziale procedura esecutiva, che è rimasta infruttuosa;
e proprio per ciò, essa deve essere apprezzata nel suo completo dispiegarsi, attribuendo rilevanza innanzi tutto al primo degli atti necessari al conseguimento del titolo esecutivo, ossia al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. ...” (Cass., sezione lavoro, Ordinanza
n. 23578 depositata il 3 settembre 2024).
5) Nel caso di specie, il primo atto finalizzato al conseguimento del titolo esecutivo di natura stragiudiziale attivato dai ricorrenti è stata la diffida accertativa dell'ITL resa esecutiva in data 08.04.2022 con il successivo atto di precetto notificato alla società datrice di lavoro in data 06.06.2022 e in data 02.08.2022 per i ricorrenti e (come da verbali di Pt_4 Pt_3 pignoramento allegati in atto). In tutti i casi, le iniziative sono collocate oltre il lasso temporale entro il quale temporale nel quale il Fondo di garanzia può intervenire a tutela dei lavoratori stessi.
Allo stesso risultato si giunge ove si considerasse quale dies a quo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società (come manifestazione di insolvenza) avvenuta nell'anno 2022 (proc. n. rg. 1/2022
Trib. di Avellino).
Neppure è possibile attribuire rilevanza, per il calcolo del dies a quo, ai verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale, i quali, seppur recanti data 16 aprile 2018, non sono stati dichiarati esecutivi ai sensi dell'art. 411
c.p.c.
Pag. 6 di 7 Inconferente è, poi, il richiamo alla Sentenza n. 1089/2022 emessa dal
Tribunale di Avellino, la quale fa riferimento alla diversa disciplina di cui all'art. 2, comma 5 (prescrizione della prestazione), del d.lgs. 80/1992.
6) Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra Controparte_3
, Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
CP_ e vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; Parte_1
e vanno condannati al pagamento delle
[...] CP_1 CP_2 spese, che in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, sono liquidate nella somma di €#1.865#(milleottocentosessantacinque) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3037/2024 R.G. Lavoro, e proposta da Parte_1
,
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, nei
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite tra Controparte_3 CP_4
CP_
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
3) DA , e al pagamento a Parte_1 CP_1 CP_2
CP_ favore di delle spese di lite che liquida nella somma di €
#1.865#(milleottocentosessantacinque) ciascuno, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 30 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3037/2024 R.G. lavoro
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 CP_1
( ); ( ); CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3
( ), Controparte_3 CodiceFiscale_4 CP_4
( );
[...] CodiceFiscale_5 Parte_2
( ); ( ; C.F._6 Parte_3 C.F._7
( ) , rapp.ti e difesi dall'Avv. Parte_4 CodiceFiscale_8
CA De AT e da questi elett.te domiciliati in Avellino, alla via
CO AN n. 24, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti i ricorrenti, premessa la propria vicenda lavorativa a Part CP_ favore di chiedono la condanna del fondo di garanzia presso Parte_6 al pagamento delle ultime tre mensilità delle retribuzioni non percepite , ovvero di dicembre 2017, tredicesima mensilità di competenza anno 2017, gennaio e febbraio 2018, ratei di tredicesima mensilità di competenza anno
2018. CP_ si è costituito. Part 2) I ricorrenti asseriscono di aver lavorato presso la società fino Parte_6 al 13.04.2028, ad eccezione dei ricorrenti e il cui rapporto Pt_2 Pt_4 di lavoro è cessato in data 31.03.2018, di aver promosso un previo tentativo di conciliazione per ottenere il pagamento delle spettanze dovute e che, in assenza di riscontro, con note dell'11.02.2020, hanno presentato istanza di intervento allo ITL di Avellino, il quale ha emesso, per ciascun ricorrente, diffida accertativa nei confronti della società.
A seguito dell'ulteriore inadempienza, sono stati costretti ad agire in via esecutiva nei confronti della società, presentando istanza di ammissione al passivo nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale aperta nell'anno 2022.
Verificata la mancanza di attivo, il Tribunale di Avellino ha dichiarato, in data 19.06.2023, la chiusura della procedura concorsuale.
Nelle more, ovvero in data 12.05.2023, i ricorrenti hanno presentato domanda di intervento al fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro, diversi dal Tfr, aventi ad oggetto le ultime tre mensilità.
L' ha rigettato le domande, con provvedimenti singoli del CP_5
25.07.2023, precisando che “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.1 D.lvo 80/92)”.
Anche i successivi ricorsi amministrativi venivano rigettati.
3) Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 2 (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297) comma 1, del d.lgs. n. 80/1992, “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
Pag. 2 di 7 a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
Sul punto, .... “In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo CP_ gestito dall' l'arco temporale annuale entro cui collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro assume rilievo solo se l'iniziativa si colloca nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero se l'iniziativa del lavoratore trovi consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro, mentre rimane irrilevante l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, senza che sia rilevante indagarne la natura di atto amministrativo stragiudiziale o la sua obbligatorietà quale condizione di procedibilità, ex art. 412 bis c.p.c., perché le iniziative giudiziarie prima indicate, costituiscono una modalità necessaria per l'individuazione della misura dell'intervento solidaristico del Fondo, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti (v. tra le altre,
Cass. n. 16249/20, 1886/20).
Tale orientamento (che si riferiva ad una fattispecie in cui era mancato, per inattività del lavoratore successiva alla presentazione del tentativo di conciliazione obbligatorio, un qualsiasi accertamento giudiziale del credito di lavoro in ordine al quale si chiedeva la tutela previdenziale direttamente al in mancanza anche di accertamento del credito in sede CP_6 fallimentare) va nondimeno precisato nel senso che qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sfoci in un verbale di conciliazione reso esecutivo, quindi diventi titolo (ancorché di formazione stragiudiziale)
Pag. 3 di 7 azionabile nei confronti del datore di lavoro....Così come, al medesimo tentativo obbligatorio di conciliazione non potrà negarsi validità, nel caso conduca a un procedimento giudiziario che sfoci in una sentenza di condanna a carico del datore di lavoro (trattandosi ancor più in questo caso, di titolo – di formazione giudiziale – eseguibile nei confronti del datore di lavoro) ed anche in questo caso, fin dal momento della richiesta del suo espletamento, trattandosi di condizione di procedibilità, per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Pertanto, solo se l'iniziativa del lavoratore non ha determinato il formarsi di un titolo esecutivo, l'atto con il quale tale iniziativa si è concretizzata non assume in sostanza rilevanza ai fini del computo dell'arco temporale di dodici mesi richiesti dal citato art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992.
Tale conclusione, infatti, poggia sulla considerazione ( Cass. n. 15415 del
2009) secondo cui l'apposizione del periodo di riferimento, dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione, ha lo scopo, non solo di indurre l'interessato ad agire sollecitamente, così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato, ma soprattutto ai fini del nesso tra retribuzioni non pagate ed insolvenza. Infatti, secondo la pronuncia appena citata, la misura in esame costituisce l'attuazione della direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, ed […] è diretta a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore dell'obbligazione retributiva, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del datore: solo in questo caso si consente l'intervento del terzo, ossia dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei limiti del massimale prefissato, al datore obbligato che risulta insolvente.
In tale senso, è imprescindibile la determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza, contemplando la disposizione di cui all'art. 2 cit. una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza, quando siano collocate temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima. Al
Pag. 4 di 7 contrario, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
Il dies a quo da computare a ritroso non riguarda la data in cui la insolvenza viene accertata (tramite la verifica dell'esisto infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento medesimo) ma la data, più prossima, in cui viene proposta la domanda (cfr. Cass. n. 1885/2005, che richiama la giurisprudenza della
Corte di giustizia).
La ratio è che non devono andare a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale;
tuttavia, attraverso questo meccanismo, il credito retributivo non pagato può collocarsi, temporalmente, in un momento addirittura anteriore all'anno rispetto al momento in cui si constata la effettiva esistenza dell'insolvenza.
Fatte queste precisazioni, va osservato che le conclusioni cui è giunta Cass.
n. 16249 del 2020 sopra indicata non possono estendersi alla fattispecie che riguarda il diverso caso in cui l'iniziativa del lavoratore ha condotto alla consacrazione di un titolo esecutivo, sebbene stragiudiziale, quale il verbale di conciliazione reso esecutivo, ma utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro.” (Cass. Sentenza n. 37245 del 20 dicembre 2022).
Ancora, ...“Questa Corte ha consolidato il principio di diritto che, in caso CP_ d'insolvenza del datore di lavoro, sono indennizzabili dall' quale gestore dell'apposito Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
297, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi. Tale periodo dev'essere computato a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore (Cass., sez. lav., 15 novembre
2022, n. 33550). La pronuncia citata ha puntualizzato i principi espressi da
Cass., sez. lav., 29 luglio 2020, n. 16249, concernente la diversa questione
Pag. 5 di 7 «del computo del periodo dei dodici mesi di cui si è detto in relazione ad una fattispecie in cui il tentativo di conciliazione era stato bensì proposto nei confronti del datore di lavoro, ma non aveva avuto alcun seguito a cagione dell'intervenuto suo fallimento e dell'estinzione del relativo giudizio, neanche riassunto nei termini di legge» (sentenza n. 33550 del 2022, cit.). A diverse conclusioni si deve giungere allorché «l'iniziativa giudiziale della lavoratrice non solo ha avuto luogo, ma ha condotto alla consacrazione di un titolo ed alla consequenziale procedura esecutiva, che è rimasta infruttuosa;
e proprio per ciò, essa deve essere apprezzata nel suo completo dispiegarsi, attribuendo rilevanza innanzi tutto al primo degli atti necessari al conseguimento del titolo esecutivo, ossia al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. ...” (Cass., sezione lavoro, Ordinanza
n. 23578 depositata il 3 settembre 2024).
5) Nel caso di specie, il primo atto finalizzato al conseguimento del titolo esecutivo di natura stragiudiziale attivato dai ricorrenti è stata la diffida accertativa dell'ITL resa esecutiva in data 08.04.2022 con il successivo atto di precetto notificato alla società datrice di lavoro in data 06.06.2022 e in data 02.08.2022 per i ricorrenti e (come da verbali di Pt_4 Pt_3 pignoramento allegati in atto). In tutti i casi, le iniziative sono collocate oltre il lasso temporale entro il quale temporale nel quale il Fondo di garanzia può intervenire a tutela dei lavoratori stessi.
Allo stesso risultato si giunge ove si considerasse quale dies a quo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società (come manifestazione di insolvenza) avvenuta nell'anno 2022 (proc. n. rg. 1/2022
Trib. di Avellino).
Neppure è possibile attribuire rilevanza, per il calcolo del dies a quo, ai verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale, i quali, seppur recanti data 16 aprile 2018, non sono stati dichiarati esecutivi ai sensi dell'art. 411
c.p.c.
Pag. 6 di 7 Inconferente è, poi, il richiamo alla Sentenza n. 1089/2022 emessa dal
Tribunale di Avellino, la quale fa riferimento alla diversa disciplina di cui all'art. 2, comma 5 (prescrizione della prestazione), del d.lgs. 80/1992.
6) Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra Controparte_3
, Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
CP_ e vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; Parte_1
e vanno condannati al pagamento delle
[...] CP_1 CP_2 spese, che in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, sono liquidate nella somma di €#1.865#(milleottocentosessantacinque) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3037/2024 R.G. Lavoro, e proposta da Parte_1
,
[...] CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, nei
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite tra Controparte_3 CP_4
CP_
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
3) DA , e al pagamento a Parte_1 CP_1 CP_2
CP_ favore di delle spese di lite che liquida nella somma di €
#1.865#(milleottocentosessantacinque) ciascuno, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 30 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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