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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio Di Paola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da: nata in [...] il [...], parte rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Sara Brazzini;
PARTE RICORRENTE
nata in [...] il [...], parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Sara Brazzini;
PARTE RICORRENTE nata in [...] il [...], parte rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Sara Brazzini;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadino Persona_1 italiano, nato a [...] il [...].
Pag. 1 di 5 FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 03/09/2024, le ricorrenti hanno allegato che
[...] fosse loro avo. Hanno allegato e rappresentato il seguente albero Persona_1 genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio con . La CP_4
coppia ha avuto un figlio, nato in [...] il [...]. Persona_2
- ha contratto matrimonio con . La coppia ha avuto una Persona_2 Persona_3
figlia, nata in [...] in data [...], odierna ricorrente. Controparte_1
- ha contratto matrimonio con La coppia ha avuto Controparte_1 Persona_4 due figli: nata in [...] il [...] e Controparte_2 Parte_1
nata in [...] il [...].
[...]
In definitiva, le parti ricorrenti hanno riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A..
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia. Fissata l'udienza di comparizione, in data 19.03.2025, il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di San Paolo di Civitate (FG) ed allegato al ricorso, avere origini in quel
Comune, che ricade nel distretto per cui è competente territorialmente il Tribunale adito.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero, anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi
Pag. 2 di 5 di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data
Pag. 3 di 5 dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche le parti ricorrenti, per come avvenuto e descritto sopra.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando le parti ricorrenti cittadine italiane dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio), unica situazione di fatto in cui il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e, dunque, può giustificare la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti ricorrenti, come in epigrafe identificate, nei confronti del , così provvede: Controparte_3
1. DICHIARA le ricorrenti nata in [...] Parte_1 il 30/03/1997, , nata in [...] il [...] e Controparte_1 nata in [...] il [...], Controparte_2
, ordinando al e, per esso, Parte_2 Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni,
Pag. 4 di 5 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari2, il giorno 9/04/2025.
Il Giudice
Sergio Di Paola
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. 2 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio de Manna, funzionario UPP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio Di Paola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da: nata in [...] il [...], parte rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Sara Brazzini;
PARTE RICORRENTE
nata in [...] il [...], parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Sara Brazzini;
PARTE RICORRENTE nata in [...] il [...], parte rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Sara Brazzini;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadino Persona_1 italiano, nato a [...] il [...].
Pag. 1 di 5 FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 03/09/2024, le ricorrenti hanno allegato che
[...] fosse loro avo. Hanno allegato e rappresentato il seguente albero Persona_1 genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza.
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio con . La CP_4
coppia ha avuto un figlio, nato in [...] il [...]. Persona_2
- ha contratto matrimonio con . La coppia ha avuto una Persona_2 Persona_3
figlia, nata in [...] in data [...], odierna ricorrente. Controparte_1
- ha contratto matrimonio con La coppia ha avuto Controparte_1 Persona_4 due figli: nata in [...] il [...] e Controparte_2 Parte_1
nata in [...] il [...].
[...]
In definitiva, le parti ricorrenti hanno riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A..
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia. Fissata l'udienza di comparizione, in data 19.03.2025, il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di San Paolo di Civitate (FG) ed allegato al ricorso, avere origini in quel
Comune, che ricade nel distretto per cui è competente territorialmente il Tribunale adito.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero, anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi
Pag. 2 di 5 di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data
Pag. 3 di 5 dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche le parti ricorrenti, per come avvenuto e descritto sopra.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando le parti ricorrenti cittadine italiane dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio), unica situazione di fatto in cui il silenzio-inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e, dunque, può giustificare la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti ricorrenti, come in epigrafe identificate, nei confronti del , così provvede: Controparte_3
1. DICHIARA le ricorrenti nata in [...] Parte_1 il 30/03/1997, , nata in [...] il [...] e Controparte_1 nata in [...] il [...], Controparte_2
, ordinando al e, per esso, Parte_2 Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni,
Pag. 4 di 5 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari2, il giorno 9/04/2025.
Il Giudice
Sergio Di Paola
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. 2 Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio de Manna, funzionario UPP.