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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R. Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1697/2020
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Eugenio Muscia (c.f.: C.F._1
), giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Niscemi, via Largo Spasimo n.28
-attrice-
CONTRO
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: CP_1
), in proprio e n.q. di erede legittimo di , nato a C.F._3 Persona_1
Niscemi il 15.04.1938 e deceduto il 10.09.2020;
- , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f.: Controparte_2
), nella qualità di erede di , nato a [...] il C.F._4 Persona_1
15.04.1938 e deceduto il 10.09.2020;
- nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f.: Persona_2
), nella qualità di erede di , nata a [...] il [...] e C.F._5 Persona_3 deceduta il 13.06.2015;
- , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), nella qualità di erede di , nata a [...] il [...] e C.F._6 Persona_3 deceduta il 13.06.2015;
- , nato a [...] il [...] e residente a [...]
Toscanini n.4 (c.f.: ), nella qualità di erede legittimo di , nata C.F._7 Persona_3
a Niscemi il 20.06.1931 e deceduta il 13.06.2015;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: CP_4
, nella qualità di erede legittimo di , nata a [...] il C.F._8 Persona_3
20.06.1931 e deceduta il 13.06.2015; - , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Controparte_5
(c.f.: , nella qualità di erede legittimo di , nato a C.F._9 Persona_5
Niscemi il 10.11.1951 e deceduto il 11.04.2014;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: CP_6
), nella qualità di erede legittimo di , nato a [...] C.F._10 Persona_5 il 10.11.1951 e deceduto il 11.04.2014;
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Controparte_7
), nella qualità di erede legittimo di , nato a [...] C.F._11 Persona_5 il 10.11.1951 e deceduto il 11.04.2014;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_8
(c.f.: ), nella qualità di erede legittimo di , nato a C.F._12 Persona_5
Niscemi il 10.11.1951 e deceduto il 11.04.2014;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Controparte_9
) ), nella qualità di erede legittimo di , nato a [...] C.F._13 Persona_5 il 10.11.1951 e deceduto il 11.04.2014;
- nata a [...] ed ivi residente in [...] di erede legittimo di , nato a [...] il [...] e deceduto il 11.04.2014; Persona_5
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Chiesa n.46 (c.f. ); C.F._14
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: CP_12
); C.F._15
- , nato a [...] ed ivi residente in [...]; CP_13
- , nato a [...] il [...] e residente a [...]; CP_4
-convenuti contumaci-
Conclusioni per l'attrice: come da atto di citazione
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio i convenuti in epigrafe, esponendo di possedere dall'anno 1995, in modo continuato, esclusivo, non interrotto, né viziato da violenza o clandestinità, un'unità immobiliare composta da:
-locale deposito sito in Niscemi in via Giorgio Arcoleo n. 11 posto al piano terra censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particella 3575 sub 1 cat. C/2 della superficie di mq. 68;
- fabbricato in corso di costruzione sito in Niscemi in via Giorgio Arcoleo n. 13 piano terra primo e secondo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particelle 3575 sub 2, cat. F/3 - locale deposito sito in Niscemi in via Arcoleo n.11 piano terra, esteso circa 13 mq., censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particella 3576 sub 1, cat. C/2, classe 2
- fabbricato in corso di costruzione sito a Niscemi in via Giorgio Arcoleo n.13 posto ai piani terra, primo e secondo censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33, particella 3576 sub. 2, cat F/3.
L'attrice esponeva di avere vissuto in tale unità immobiliare, curandone la manutenzione e pagando le relative imposte (tasse sui rifiuti) e forniture, presentando anche istanza di sanatoria (protocollata in data 1.03.1995 al n.6687 presso il Comune di Niscemi) per gli abusi edilizi presenti nell'immobile de quo, e provvedendo a pagare le somme dovute per la sanatoria (all. n 2 e 3 all'atto di citazione).
La SI.ra esperiva tentativo di mediazione, invitando gli odierni convenuti che Parte_1 tuttavia non si presentavano all'incontro di mediazione (come da verbale di mediazione del 3.07.2019).
Pertanto, l'attrice chiedeva che venisse dichiarata proprietaria dell'unità immobiliare per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando al conservatore dei Registri Immobiliari di Caltanissetta di procedere alla relativa trascrizione e all' Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura in favore della SI.ra . Con vittoria di spese ed Parte_1 onorari.
I convenuti, pur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio.
Alla prima udienza del 25.03.2021, il Giudice onerava parte attrice di produrre documentazione ipotecaria o certificazione notarile sostitutiva che attestasse la proprietà del tratto di terreno di cui si chiedeva l'usucapione. La certificazione notarile veniva prodotta in data 17.12.2021 e successivamente integrata.
All'udienza del 17.12.2021 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.. Parte attrice produceva tali memorie con le relative richieste istruttorie.
All'udienza del 27.10.2022 si procedeva all'assunzione testimoniale dei testi citati da parte attrice, SI. e SI. . Testimone_1 Testimone_2
Dopo alcuni rinvii e una rimessione della causa sul ruolo per consentire un'integrazione del contraddittorio, all'udienza del 10.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena SInoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06). Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione. Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena SInoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità
di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n. 18392/06 cit.).
Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della SInoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente.
Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.).
Il possesso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di usucapione va svolta nei confronti di coloro che risultino essere gli attuali proprietari dei beni oggetto di domanda.
Tale effettiva qualità, nel caso di specie, è accertata dalla relazione a firma del Notaio dott.
prodotta da parte attrice. Per_6
I convenuti non hanno partecipato alla procedura di mediazione e in seguito non si sono costituiti in giudizio.
Si ritiene che il possesso esercitato dall'attore sia idoneo ad integrare i requisiti prescritti dalla legge per l'acquisto dell'usucapione.
La prova del reclamato possesso materiale e ultraventennale delle porzioni di terreno oggetto del giudizio e del c.d. animus rem sibi habendi emerge sia dalle prove documentali offerte dall'attore (planimetrie, istanza di accatastamento e relativo saldo oltre alla certificazione notarile) sia dalle assunzioni testimoniali.
I testi escussi, e , che in passato svolgevano rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 le professioni di muratore ed elettricista, confermavano di aver svolto dei lavori presso l'immobile sito nella via Arcoleo n.11 e n.13 negli anni tra il 1995 e il 1998 e che tali opere sono state interamente pagate dalla SI.ra . Parte_1 Il possesso di quest'ultima negli anni è stato pacifico ed indisturbato, considerata anche la non contestazione della posizione giuridica vantata dall'attrice da parte dei convenuti.
Va, pertanto, dichiarato l'usucapione in favore della SI.ra . Parte_1
Le spese di lite, attesa la totale assenza di contestazione da parte dei convenuti e considerato che essi non hanno dato causa alla controversia, restano a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela R. Di Pietro, così provvede:
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Niscemi, in via Giorgio Arcoleo, nn. 11 e 13, composta da:
• locale deposito sito in Niscemi in via Giorgio Arcoleo n. 11 posto al piano terra censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particella 3575 sub 1 cat. C/2 della superficie di mq. 68;
• fabbricato in corso di costruzione sito in Niscemi in via Giorgio Arcoleo n. 13 piano terra primo e secondo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particelle 3575 sub 2, cat. F/3
• locale deposito sito in Niscemi in via Arcoleo n.11 piano terra, esteso circa 13 mq., censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particella 3576 sub 1, cat. C/2, classe 2
• fabbricato in corso di costruzione sito a Niscemi in via Giorgio Arcoleo n.13 posto ai piani terra, primo e secondo censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33, particella 3576 sub. 2, cat. F/3.
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Gela, lì 13 maggio 2025
Il Giudice On.
Angela R. Di Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R. Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1697/2020
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Eugenio Muscia (c.f.: C.F._1
), giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Niscemi, via Largo Spasimo n.28
-attrice-
CONTRO
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: CP_1
), in proprio e n.q. di erede legittimo di , nato a C.F._3 Persona_1
Niscemi il 15.04.1938 e deceduto il 10.09.2020;
- , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f.: Controparte_2
), nella qualità di erede di , nato a [...] il C.F._4 Persona_1
15.04.1938 e deceduto il 10.09.2020;
- nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (c.f.: Persona_2
), nella qualità di erede di , nata a [...] il [...] e C.F._5 Persona_3 deceduta il 13.06.2015;
- , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), nella qualità di erede di , nata a [...] il [...] e C.F._6 Persona_3 deceduta il 13.06.2015;
- , nato a [...] il [...] e residente a [...]
Toscanini n.4 (c.f.: ), nella qualità di erede legittimo di , nata C.F._7 Persona_3
a Niscemi il 20.06.1931 e deceduta il 13.06.2015;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: CP_4
, nella qualità di erede legittimo di , nata a [...] il C.F._8 Persona_3
20.06.1931 e deceduta il 13.06.2015; - , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Controparte_5
(c.f.: , nella qualità di erede legittimo di , nato a C.F._9 Persona_5
Niscemi il 10.11.1951 e deceduto il 11.04.2014;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: CP_6
), nella qualità di erede legittimo di , nato a [...] C.F._10 Persona_5 il 10.11.1951 e deceduto il 11.04.2014;
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Controparte_7
), nella qualità di erede legittimo di , nato a [...] C.F._11 Persona_5 il 10.11.1951 e deceduto il 11.04.2014;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_8
(c.f.: ), nella qualità di erede legittimo di , nato a C.F._12 Persona_5
Niscemi il 10.11.1951 e deceduto il 11.04.2014;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: Controparte_9
) ), nella qualità di erede legittimo di , nato a [...] C.F._13 Persona_5 il 10.11.1951 e deceduto il 11.04.2014;
- nata a [...] ed ivi residente in [...] di erede legittimo di , nato a [...] il [...] e deceduto il 11.04.2014; Persona_5
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Chiesa n.46 (c.f. ); C.F._14
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: CP_12
); C.F._15
- , nato a [...] ed ivi residente in [...]; CP_13
- , nato a [...] il [...] e residente a [...]; CP_4
-convenuti contumaci-
Conclusioni per l'attrice: come da atto di citazione
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio i convenuti in epigrafe, esponendo di possedere dall'anno 1995, in modo continuato, esclusivo, non interrotto, né viziato da violenza o clandestinità, un'unità immobiliare composta da:
-locale deposito sito in Niscemi in via Giorgio Arcoleo n. 11 posto al piano terra censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particella 3575 sub 1 cat. C/2 della superficie di mq. 68;
- fabbricato in corso di costruzione sito in Niscemi in via Giorgio Arcoleo n. 13 piano terra primo e secondo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particelle 3575 sub 2, cat. F/3 - locale deposito sito in Niscemi in via Arcoleo n.11 piano terra, esteso circa 13 mq., censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particella 3576 sub 1, cat. C/2, classe 2
- fabbricato in corso di costruzione sito a Niscemi in via Giorgio Arcoleo n.13 posto ai piani terra, primo e secondo censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33, particella 3576 sub. 2, cat F/3.
L'attrice esponeva di avere vissuto in tale unità immobiliare, curandone la manutenzione e pagando le relative imposte (tasse sui rifiuti) e forniture, presentando anche istanza di sanatoria (protocollata in data 1.03.1995 al n.6687 presso il Comune di Niscemi) per gli abusi edilizi presenti nell'immobile de quo, e provvedendo a pagare le somme dovute per la sanatoria (all. n 2 e 3 all'atto di citazione).
La SI.ra esperiva tentativo di mediazione, invitando gli odierni convenuti che Parte_1 tuttavia non si presentavano all'incontro di mediazione (come da verbale di mediazione del 3.07.2019).
Pertanto, l'attrice chiedeva che venisse dichiarata proprietaria dell'unità immobiliare per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando al conservatore dei Registri Immobiliari di Caltanissetta di procedere alla relativa trascrizione e all' Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura in favore della SI.ra . Con vittoria di spese ed Parte_1 onorari.
I convenuti, pur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio.
Alla prima udienza del 25.03.2021, il Giudice onerava parte attrice di produrre documentazione ipotecaria o certificazione notarile sostitutiva che attestasse la proprietà del tratto di terreno di cui si chiedeva l'usucapione. La certificazione notarile veniva prodotta in data 17.12.2021 e successivamente integrata.
All'udienza del 17.12.2021 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.. Parte attrice produceva tali memorie con le relative richieste istruttorie.
All'udienza del 27.10.2022 si procedeva all'assunzione testimoniale dei testi citati da parte attrice, SI. e SI. . Testimone_1 Testimone_2
Dopo alcuni rinvii e una rimessione della causa sul ruolo per consentire un'integrazione del contraddittorio, all'udienza del 10.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, l'azione di usucapione regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena SInoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06). Elementi imprescindibili per usucapire un immobile sono il trascorrere del tempo e il possesso della cosa. Quanto al primo, il possesso deve essere esercitato per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione. Quanto al secondo, per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art. 1140 c.c., il potere sulla cosa rilevabile in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale e deve inoltre trattasi di possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena SInoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità
di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. n. 18392/06 cit.).
Il valido possesso ai fini dell'usucapione richiede che l'esercizio della SInoria sul bene sia esercitato in modo costante e permanente.
Il possesso deve, altresì, essere pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (in tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell'usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.).
Il possesso deve essere inequivoco, non dovendo sussistere né dubbio né incertezza nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale.
Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di usucapione va svolta nei confronti di coloro che risultino essere gli attuali proprietari dei beni oggetto di domanda.
Tale effettiva qualità, nel caso di specie, è accertata dalla relazione a firma del Notaio dott.
prodotta da parte attrice. Per_6
I convenuti non hanno partecipato alla procedura di mediazione e in seguito non si sono costituiti in giudizio.
Si ritiene che il possesso esercitato dall'attore sia idoneo ad integrare i requisiti prescritti dalla legge per l'acquisto dell'usucapione.
La prova del reclamato possesso materiale e ultraventennale delle porzioni di terreno oggetto del giudizio e del c.d. animus rem sibi habendi emerge sia dalle prove documentali offerte dall'attore (planimetrie, istanza di accatastamento e relativo saldo oltre alla certificazione notarile) sia dalle assunzioni testimoniali.
I testi escussi, e , che in passato svolgevano rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 le professioni di muratore ed elettricista, confermavano di aver svolto dei lavori presso l'immobile sito nella via Arcoleo n.11 e n.13 negli anni tra il 1995 e il 1998 e che tali opere sono state interamente pagate dalla SI.ra . Parte_1 Il possesso di quest'ultima negli anni è stato pacifico ed indisturbato, considerata anche la non contestazione della posizione giuridica vantata dall'attrice da parte dei convenuti.
Va, pertanto, dichiarato l'usucapione in favore della SI.ra . Parte_1
Le spese di lite, attesa la totale assenza di contestazione da parte dei convenuti e considerato che essi non hanno dato causa alla controversia, restano a carico della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela R. Di Pietro, così provvede:
- dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Niscemi, in via Giorgio Arcoleo, nn. 11 e 13, composta da:
• locale deposito sito in Niscemi in via Giorgio Arcoleo n. 11 posto al piano terra censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particella 3575 sub 1 cat. C/2 della superficie di mq. 68;
• fabbricato in corso di costruzione sito in Niscemi in via Giorgio Arcoleo n. 13 piano terra primo e secondo, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particelle 3575 sub 2, cat. F/3
• locale deposito sito in Niscemi in via Arcoleo n.11 piano terra, esteso circa 13 mq., censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33 particella 3576 sub 1, cat. C/2, classe 2
• fabbricato in corso di costruzione sito a Niscemi in via Giorgio Arcoleo n.13 posto ai piani terra, primo e secondo censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Niscemi al foglio 33, particella 3576 sub. 2, cat. F/3.
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio di Caltanissetta, ex art. 2643 n. 14 c.c., con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Gela, lì 13 maggio 2025
Il Giudice On.
Angela R. Di Pietro