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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2842.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 2842/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
TO (VT), via Pertini n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Severino Fallucchi e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via A. Brunelli n. 4, studio del difensore;
Attore
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
TO (VT), via Massimo Gatti n. 7, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Trotta e
Michele Guerriero ed elettivamente domiciliata in Viterbo, via Matteotti n. 73, studio dei difensori;
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva a il Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 51.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal mese di novembre
2016 all'effettivo soddisfo, a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.
L'attore premetteva di aver intrattenuto con la convenuta una convivenza more uxorio dall'anno
2005 all'ottobre 2016, da cui era nata la figlia e che, nel corso della convivenza, aveva Per_1
1 regolarmente contribuito alle spese ordinarie per il mantenimento del nucleo familiare, comprese le altre due figlie della convenuta nate da una precedente relazione.
A fondamento della domanda deduceva che, nel corso della convivenza, aveva richiesto ed ottenuto finanziamenti bancari per un ammontare pari ad oltre € 70.000,00, utilizzando la provvista conseguita per pagare i debiti precedentemente contratti dalla In particolare, il 23.02.2011 CP_1 aveva effettuato due bonifici, uno di € 24.000,00 in favore della banca MPS ed uno di € 27.000,00 in favore del , così liberando dai pignoramenti iscritti l'immobile sito in Roma, via Controparte_2
Bartolomeo Genga, di proprietà della convenuta, la quale, in seguito, poteva vendere detto immobile, acquistandone uno nuovo nel comune di TO, avente un valore di € 250.000,00 circa.
L'esposizione debitoria maturata a causa del pagamento eseguito costringeva lo stesso attore a ricorrere ad un prestito infruttifero di € 50.000,00 concesso dagli zii materni, e Controparte_3
, da restituirsi con versamento di una rata annuale pari ad € 2.500,00. Controparte_4
Sosteneva, pertanto, l'attore che la somma elargita per saldare i debiti pregressi contratti dalla convenuta non potesse ricomprendersi nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e che, essendo sproporzionata rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali del nucleo familiare, aveva comportato un indebito arricchimento della controparte da rimuovere con il pagamento dell'indennizzo richiesto.
2. Si costituiva con comparsa di risposta chiedendo il rigetto integrale della Controparte_1
domanda attorea.
Preliminarmente eccepiva la prescrizione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., essendo già compiuto, al momento della notifica del libello introduttivo, il termine decennale decorrente dal
23.02.2011, data di esecuzione dei bonifici di pagamento.
Nel merito affermava che la dazione doveva qualificarsi come adempimento delle obbligazioni naturali nascenti dalla convivenza more uxorio, essendo proporzionata ed adeguata rispetto al reddito percepito dall'attore, pari a circa € 2.300,00 mensili e, comunque, compensata dal fatto che l'attore aveva abitato nell'immobile di proprietà della stessa convenuta, sito in TE D'GL ed adibito a casa familiare, senza versare alcunché per le utenze e le imposte.
Inoltre, aggiungeva che il pagamento eseguito dall'attore poteva qualificarsi come donazione indiretta, sorretta da spirito di liberalità, ovvero come espromissione e che, pertanto, l'azione ex art. 2041 c.c. doveva considerarsi inammissibile per difetto della sussidiarietà.
Infine, evidenziava che la domanda di pagamento dell'indennizzo era stata proposta solo dopo che la stessa convenuta aveva richiesto all'attore un contributo per il mantenimento della figlia . Per_1
2 3. Nello svolgimento del processo venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c. mediante le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi.
Segnatamente, l'attore contestava la prospettazione giuridica della convenuta e, sul piano fattuale, ribadiva di aver sempre provveduto a sostenere le spese mensili del nucleo familiare, anche per le due figlie nate da una precedente relazione della convenuta, ancor di più nel periodo fra il 2010 ed il
2012 in cui l'ex compagna era rimasta disoccupata. Peraltro, affermava di aver effettuato bonifici periodici per contribuire al pagamento delle utenze ed imposte relative all'immobile adibito a casa familiare, di aver lasciato in uso alla convenuta la propria carta bancomat per far fronte alle esigenze familiari e di aver contratto un prestito di € 18.000,00 per l'acquisto di un'autovettura
Peugeot in uso alla stessa convenuta.
La convenuta, per contro, ribadiva che la dazione doveva considerarsi effettuata a titolo di liberalità, in quanto l'attore era consapevole del fatto che il prezzo derivante dalla vendita dell'immobile sito in Roma, perfezionata dopo la cancellazione dei pignoramenti iscritti, sarebbe stato reinvestito per l'acquisto di un diverso immobile sito in TO, intestato alla sola convenuta.
Alle udienze del 19.03.2024 e del 21.05.2024 veniva assunta la prova testimoniale ammessa.
In data 26.02.2025 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.; con le note autorizzate le parti si riportavano alle rispettive conclusioni come formulate negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda proposta dall'attore deve essere accolta perché fondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Infatti, il dies a quo del termine prescrizionale dell'azione ex art. 2041 c.c. deve individuarsi nella data di cessazione della convivenza, risalente al mese di ottobre 2016 (data pacifica fra le parti). Sul punto la nomofilachia ha precisato che, solo con la fine della convivenza, viene meno la giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, con ciò configurandosi la possibilità giuridica, accordata al solvens ai sensi dell'art. 2935 c.c., di far valere il diritto all'indennizzo (Cass. 11330/2009 e Cass.
11303/2020). Pertanto, deve escludersi che, al momento della notifica del libello introduttivo, avvenuta nell'anno 2022, fosse già decorso il termine decennale di prescrizione.
Quanto al merito, il Giudice osserva che il pagamento di € 51.000,00, effettuato con i due bonifici del 23.02.2011 al fine di saldare i debiti pregressi contratti dalla convenuta, risulta dimostrato dai documenti prodotti dall'attore (allegati nn. 2, 3 e 4 della citazione). Al riguardo la convenuta non
3 contesta il fatto dell'avvenuto pagamento, ma ritiene che questo non possa considerarsi come attribuzione patrimoniale sfornita di causa, dovendosi piuttosto qualificare, anche dopo la cessazione della convivenza, come atto di liberalità, ovvero come adempimento delle obbligazioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza o, ancora, come negozio di espromissione ex art. 1272
c.c.
In linea di diritto giova anzitutto ricordare che, nel rapporto di convivenza more uxorio,
l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente configura adempimento di un'obbligazione naturale solo allorquando la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. 11303/2020). Infatti, i rapporti di convivenza, quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Cost., sono caratterizzati da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche sul piano patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale, ove siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza dettati dall'art. 2034 c.c.
In tema di esperibilità dell'actio de in rem verso fra conviventi, si ricorda che l'azione restitutoria diviene ammissibile solo qualora le prestazioni rese da un convivente a vantaggio dell'altro vadano oltre il mero adempimento al dovere morale di contribuire alla vita della coppia o alla realizzazione di un progetto comune. Tale rimedio residuale consente, infatti, al soggetto impoverito di richiedere un indennizzo nel caso in cui sia stato danneggiato da uno spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto senza giusta causa, ossia quando non sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito, in quanto non volto alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela (Cass. 11330/2009).
Orbene, nel caso scrutinato, è fatto pacifico che, fra le parti, vi sia stato un rapporto di convivenza more uxorio durato fino al mese di ottobre 2016.
L'attore, nel corso dell'istruttoria, ha provato di aver contribuito alle spese della gestione familiare
(allegati nn. 10 e 11 della seconda memoria istruttoria). Inoltre, come detto, ha dimostrato di aver pagato i debiti personali della convenuta versando la somma di € 51.000,00 (allegati nn. 2, 3 e 4 della citazione). Detto importo, confrontato con il reddito mensile percepito dall'attore quale dipendente del , pari a circa € 2.200,00 (cedolini allegati n. 13 della seconda Controparte_5
memoria istruttoria), evidentemente non presenta i connotati di proporzionalità e adeguatezza, che devono caratterizzare l'atto solutorio dell'obbligazione naturale. Trattasi, infatti, di una somma che
è pari a quasi il doppio del reddito annuale netto dell'attore e la cui provvista è stata recuperata con un sensibile sforzo economico, non certo riducibile all'ordinario pagamento delle spese necessarie per la realizzazione del progetto di vita comune. Tant'è che l'attore, per fronte agli impegni, ha dovuto accettare trattenute sulla busta paga (cedolini allegati n. 13 della seconda memoria
4 istruttoria) da cui è derivata una significativa riduzione dello stipendio netto percepito (pari a circa €
600/800 mensili) ed è stato anche costretto a richiedere un prestito ai parenti (allegato n.15 della seconda memoria istruttoria dell'attore).
La ricostruzione appena compendiata non è inficiata dalla tesi prospettata da parte convenuta, secondo cui l'attribuzione patrimoniale in contestazione dovrebbe considerarsi compensata dalle spese che ella avrebbe sostenuto, in via esclusiva, per le utenze e le tasse relative all'immobile sito in TE D'GL, adibito a casa familiare durante la convivenza.
Al riguardo si osserva che la convenuta, al fine di dimostrare la detta tesi, ha prodotto le bollette delle utenze domestiche (allegati nn. 2, 3 e 5 della comparsa di risposta), senza dimostrare che il pagamento sia stato da lei effettuato. Inoltre, ha prodotto alcune ricevute di pagamento delle imposte comunali riguardanti l'immobile (allegato n. 4 della comparsa di risposta).
Tuttavia, posto che il pagamento delle utenze e delle spese riguardanti l'immobile adibito a casa familiare costituisce adempimento del dovere morale di contribuire alla vita della coppia ed alla realizzazione di un progetto comune, l'esiguità degli importi risultanti dalla documentazione di pagamento prodotta (imposte pagate pari ad € 253,00 per gli anni 2009, 2010 e 2011 ed € 255,00 per l'anno 2016) non consente di ravvisare una sproporzione dell'adempimento, né di configurare una ipotetica compensazione con l'attribuzione patrimoniale effettuata dall'attore.
Nemmeno può ritenersi, come asserito dalla convenuta, che il pagamento del debito debba considerarsi espressione di un atto di liberalità. Infatti, non solo non è stata fornita alcuna prova dell'animus donandi del solvens, ma, non potendosi ravvisare il modico valore dell'attribuzione previsto dall'art. 783 c.c., il difetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c. renderebbe, in ogni caso, nulla l'attribuzione.
Parimenti non vi sono elementi per ritenere configurabile un negozio di espromissione, mancando l'assunzione del debito nei confronti del creditore da parte dell'attore, come previsto dall'art. 1272
c.c.
In conclusione, deve osservarsi che il pagamento di debiti personali della convenuta pari ad €
51.000,00 effettuato dall'attore sia privo di giusta causa, non costituendo, né adempimento di un'obbligazione naturale nascente dalla convivenza, né valido atto di liberalità; il che rende fondata la domanda proposta dall'attore, che ha subito una diminuzione patrimoniale non giustificabile dopo la fine della convivenza.
L'indennizzo, in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia e, pertanto, si deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo
5 conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi,
i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento degli esborsi che ha dovuto effettuare e decorrono dalla data dell'arricchimento che, nel caso in esame, deve individuarsi nel novembre 2016, mese successivo alla cessazione della convivenza (Cass. 28930/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento dell'indennizzo di € 51.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal mese di novembre 2016 fino al soddisfo;
2) Condanna la convenuta soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
14.200,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, 20.05.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 2842/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.02.2025, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
TO (VT), via Pertini n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Severino Fallucchi e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo, via A. Brunelli n. 4, studio del difensore;
Attore
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
TO (VT), via Massimo Gatti n. 7, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Trotta e
Michele Guerriero ed elettivamente domiciliata in Viterbo, via Matteotti n. 73, studio dei difensori;
Convenuta
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva a il Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 51.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal mese di novembre
2016 all'effettivo soddisfo, a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.
L'attore premetteva di aver intrattenuto con la convenuta una convivenza more uxorio dall'anno
2005 all'ottobre 2016, da cui era nata la figlia e che, nel corso della convivenza, aveva Per_1
1 regolarmente contribuito alle spese ordinarie per il mantenimento del nucleo familiare, comprese le altre due figlie della convenuta nate da una precedente relazione.
A fondamento della domanda deduceva che, nel corso della convivenza, aveva richiesto ed ottenuto finanziamenti bancari per un ammontare pari ad oltre € 70.000,00, utilizzando la provvista conseguita per pagare i debiti precedentemente contratti dalla In particolare, il 23.02.2011 CP_1 aveva effettuato due bonifici, uno di € 24.000,00 in favore della banca MPS ed uno di € 27.000,00 in favore del , così liberando dai pignoramenti iscritti l'immobile sito in Roma, via Controparte_2
Bartolomeo Genga, di proprietà della convenuta, la quale, in seguito, poteva vendere detto immobile, acquistandone uno nuovo nel comune di TO, avente un valore di € 250.000,00 circa.
L'esposizione debitoria maturata a causa del pagamento eseguito costringeva lo stesso attore a ricorrere ad un prestito infruttifero di € 50.000,00 concesso dagli zii materni, e Controparte_3
, da restituirsi con versamento di una rata annuale pari ad € 2.500,00. Controparte_4
Sosteneva, pertanto, l'attore che la somma elargita per saldare i debiti pregressi contratti dalla convenuta non potesse ricomprendersi nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e che, essendo sproporzionata rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali del nucleo familiare, aveva comportato un indebito arricchimento della controparte da rimuovere con il pagamento dell'indennizzo richiesto.
2. Si costituiva con comparsa di risposta chiedendo il rigetto integrale della Controparte_1
domanda attorea.
Preliminarmente eccepiva la prescrizione dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., essendo già compiuto, al momento della notifica del libello introduttivo, il termine decennale decorrente dal
23.02.2011, data di esecuzione dei bonifici di pagamento.
Nel merito affermava che la dazione doveva qualificarsi come adempimento delle obbligazioni naturali nascenti dalla convivenza more uxorio, essendo proporzionata ed adeguata rispetto al reddito percepito dall'attore, pari a circa € 2.300,00 mensili e, comunque, compensata dal fatto che l'attore aveva abitato nell'immobile di proprietà della stessa convenuta, sito in TE D'GL ed adibito a casa familiare, senza versare alcunché per le utenze e le imposte.
Inoltre, aggiungeva che il pagamento eseguito dall'attore poteva qualificarsi come donazione indiretta, sorretta da spirito di liberalità, ovvero come espromissione e che, pertanto, l'azione ex art. 2041 c.c. doveva considerarsi inammissibile per difetto della sussidiarietà.
Infine, evidenziava che la domanda di pagamento dell'indennizzo era stata proposta solo dopo che la stessa convenuta aveva richiesto all'attore un contributo per il mantenimento della figlia . Per_1
2 3. Nello svolgimento del processo venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c. mediante le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi.
Segnatamente, l'attore contestava la prospettazione giuridica della convenuta e, sul piano fattuale, ribadiva di aver sempre provveduto a sostenere le spese mensili del nucleo familiare, anche per le due figlie nate da una precedente relazione della convenuta, ancor di più nel periodo fra il 2010 ed il
2012 in cui l'ex compagna era rimasta disoccupata. Peraltro, affermava di aver effettuato bonifici periodici per contribuire al pagamento delle utenze ed imposte relative all'immobile adibito a casa familiare, di aver lasciato in uso alla convenuta la propria carta bancomat per far fronte alle esigenze familiari e di aver contratto un prestito di € 18.000,00 per l'acquisto di un'autovettura
Peugeot in uso alla stessa convenuta.
La convenuta, per contro, ribadiva che la dazione doveva considerarsi effettuata a titolo di liberalità, in quanto l'attore era consapevole del fatto che il prezzo derivante dalla vendita dell'immobile sito in Roma, perfezionata dopo la cancellazione dei pignoramenti iscritti, sarebbe stato reinvestito per l'acquisto di un diverso immobile sito in TO, intestato alla sola convenuta.
Alle udienze del 19.03.2024 e del 21.05.2024 veniva assunta la prova testimoniale ammessa.
In data 26.02.2025 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.; con le note autorizzate le parti si riportavano alle rispettive conclusioni come formulate negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda proposta dall'attore deve essere accolta perché fondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Infatti, il dies a quo del termine prescrizionale dell'azione ex art. 2041 c.c. deve individuarsi nella data di cessazione della convivenza, risalente al mese di ottobre 2016 (data pacifica fra le parti). Sul punto la nomofilachia ha precisato che, solo con la fine della convivenza, viene meno la giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, con ciò configurandosi la possibilità giuridica, accordata al solvens ai sensi dell'art. 2935 c.c., di far valere il diritto all'indennizzo (Cass. 11330/2009 e Cass.
11303/2020). Pertanto, deve escludersi che, al momento della notifica del libello introduttivo, avvenuta nell'anno 2022, fosse già decorso il termine decennale di prescrizione.
Quanto al merito, il Giudice osserva che il pagamento di € 51.000,00, effettuato con i due bonifici del 23.02.2011 al fine di saldare i debiti pregressi contratti dalla convenuta, risulta dimostrato dai documenti prodotti dall'attore (allegati nn. 2, 3 e 4 della citazione). Al riguardo la convenuta non
3 contesta il fatto dell'avvenuto pagamento, ma ritiene che questo non possa considerarsi come attribuzione patrimoniale sfornita di causa, dovendosi piuttosto qualificare, anche dopo la cessazione della convivenza, come atto di liberalità, ovvero come adempimento delle obbligazioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza o, ancora, come negozio di espromissione ex art. 1272
c.c.
In linea di diritto giova anzitutto ricordare che, nel rapporto di convivenza more uxorio,
l'attribuzione patrimoniale a favore del convivente configura adempimento di un'obbligazione naturale solo allorquando la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens (Cass. 11303/2020). Infatti, i rapporti di convivenza, quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Cost., sono caratterizzati da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche sul piano patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale, ove siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza dettati dall'art. 2034 c.c.
In tema di esperibilità dell'actio de in rem verso fra conviventi, si ricorda che l'azione restitutoria diviene ammissibile solo qualora le prestazioni rese da un convivente a vantaggio dell'altro vadano oltre il mero adempimento al dovere morale di contribuire alla vita della coppia o alla realizzazione di un progetto comune. Tale rimedio residuale consente, infatti, al soggetto impoverito di richiedere un indennizzo nel caso in cui sia stato danneggiato da uno spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto senza giusta causa, ossia quando non sussista una ragione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito, in quanto non volto alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela (Cass. 11330/2009).
Orbene, nel caso scrutinato, è fatto pacifico che, fra le parti, vi sia stato un rapporto di convivenza more uxorio durato fino al mese di ottobre 2016.
L'attore, nel corso dell'istruttoria, ha provato di aver contribuito alle spese della gestione familiare
(allegati nn. 10 e 11 della seconda memoria istruttoria). Inoltre, come detto, ha dimostrato di aver pagato i debiti personali della convenuta versando la somma di € 51.000,00 (allegati nn. 2, 3 e 4 della citazione). Detto importo, confrontato con il reddito mensile percepito dall'attore quale dipendente del , pari a circa € 2.200,00 (cedolini allegati n. 13 della seconda Controparte_5
memoria istruttoria), evidentemente non presenta i connotati di proporzionalità e adeguatezza, che devono caratterizzare l'atto solutorio dell'obbligazione naturale. Trattasi, infatti, di una somma che
è pari a quasi il doppio del reddito annuale netto dell'attore e la cui provvista è stata recuperata con un sensibile sforzo economico, non certo riducibile all'ordinario pagamento delle spese necessarie per la realizzazione del progetto di vita comune. Tant'è che l'attore, per fronte agli impegni, ha dovuto accettare trattenute sulla busta paga (cedolini allegati n. 13 della seconda memoria
4 istruttoria) da cui è derivata una significativa riduzione dello stipendio netto percepito (pari a circa €
600/800 mensili) ed è stato anche costretto a richiedere un prestito ai parenti (allegato n.15 della seconda memoria istruttoria dell'attore).
La ricostruzione appena compendiata non è inficiata dalla tesi prospettata da parte convenuta, secondo cui l'attribuzione patrimoniale in contestazione dovrebbe considerarsi compensata dalle spese che ella avrebbe sostenuto, in via esclusiva, per le utenze e le tasse relative all'immobile sito in TE D'GL, adibito a casa familiare durante la convivenza.
Al riguardo si osserva che la convenuta, al fine di dimostrare la detta tesi, ha prodotto le bollette delle utenze domestiche (allegati nn. 2, 3 e 5 della comparsa di risposta), senza dimostrare che il pagamento sia stato da lei effettuato. Inoltre, ha prodotto alcune ricevute di pagamento delle imposte comunali riguardanti l'immobile (allegato n. 4 della comparsa di risposta).
Tuttavia, posto che il pagamento delle utenze e delle spese riguardanti l'immobile adibito a casa familiare costituisce adempimento del dovere morale di contribuire alla vita della coppia ed alla realizzazione di un progetto comune, l'esiguità degli importi risultanti dalla documentazione di pagamento prodotta (imposte pagate pari ad € 253,00 per gli anni 2009, 2010 e 2011 ed € 255,00 per l'anno 2016) non consente di ravvisare una sproporzione dell'adempimento, né di configurare una ipotetica compensazione con l'attribuzione patrimoniale effettuata dall'attore.
Nemmeno può ritenersi, come asserito dalla convenuta, che il pagamento del debito debba considerarsi espressione di un atto di liberalità. Infatti, non solo non è stata fornita alcuna prova dell'animus donandi del solvens, ma, non potendosi ravvisare il modico valore dell'attribuzione previsto dall'art. 783 c.c., il difetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c. renderebbe, in ogni caso, nulla l'attribuzione.
Parimenti non vi sono elementi per ritenere configurabile un negozio di espromissione, mancando l'assunzione del debito nei confronti del creditore da parte dell'attore, come previsto dall'art. 1272
c.c.
In conclusione, deve osservarsi che il pagamento di debiti personali della convenuta pari ad €
51.000,00 effettuato dall'attore sia privo di giusta causa, non costituendo, né adempimento di un'obbligazione naturale nascente dalla convivenza, né valido atto di liberalità; il che rende fondata la domanda proposta dall'attore, che ha subito una diminuzione patrimoniale non giustificabile dopo la fine della convivenza.
L'indennizzo, in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia e, pertanto, si deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo
5 conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi,
i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento degli esborsi che ha dovuto effettuare e decorrono dalla data dell'arricchimento che, nel caso in esame, deve individuarsi nel novembre 2016, mese successivo alla cessazione della convivenza (Cass. 28930/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento dell'indennizzo di € 51.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal mese di novembre 2016 fino al soddisfo;
2) Condanna la convenuta soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
14.200,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, 20.05.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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