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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1705/2019 RGAC vertente
TRA
, rappresentato e difesa, in fora di procura in atti, dall'Avv. Tommaso Parte_1
Scerbo ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Vibo Valentia (VV), al viale
Affaccio, "Complesso Agora",
APPELLANTE
E
“ , (C.F. e P.I.: ), con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Vibo
Valentia, alla Piazza del Lavoro n. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Roberto Franco (C.F.:
) che la rappresenta, assiste e difende giusta procura generale alle liti C.F._1
rilasciata, congiuntamente dai Dott. , rappresentanti di Controparte_2 Controparte_3
in data 14 ottobre 2019 per atto a ministero del Dott. Controparte_1 Persona_1
Notaio in Milano, Rep. n. 22644/ Racc. n. 7785,
1 APPELLATO
All'udienza del 13.05.2025 le parti precisavano le conclusioni come di seguito riportate e con provvedimento del 11.6.2025 la causa assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
conclusioni delle parti
Per l'appellante: <<…“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, ogni contraria
domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: In via
principale e nel merito, in riforma integrale della sentenza n. 265/19 R. Sent. – 1533/15 R.G. del
Tribunale di Vibo Valentia, Dott.ssa Raffaelli Natalina, depositata il 27 marzo 2019, accogliere le
richieste formulate nel primo grado di giudizio, e, dunque, condannare la già Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni Controparte_4
subiti a seguito del sopra descritto sinistro, per un ammontare complessivo di € 25.000,00
(venticinquemila/00) o di quella maggiore o minore somma emersa in corso di causa, anche a seguito
dell'espletata CTU medico – legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in
favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.
- In via subordinata, ridurre l'entità del risarcimento al medesimo spettante in proporzione del
comportamento colpevole e negligente dell'attore ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.;
- In via ulteriormente subordinata compensare le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
>>;
per l'appellata: << … in via principale di merito, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile
e, comunque, infondata, per i motivi esposti, l'impugnazione proposta da avverso la Parte_1
sentenza n. 265/2019 resa
dal Tribunale di Vibo Valentia in data 26.03.2019 a definizione del procedimento civile segnato al
N.R.G.A.C. 1533/2015, con tutte le conseguenze di legge e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza impugnata;
quindi, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del doppio
grado di giudizio. In via subordinata di merito, in ogni caso respingere la domanda avversaria in
quanto non sorretta da adeguata prova sul quantum debeatur.>>.
2 I FATTI
Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2015 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Vibo Valentia la " in qualità di Controparte_1
Compagnia assicuratrice con la quale la proprietaria dell'autoveicolo da lui condotto aveva stipulato una polizza infortuni conducente (Master conducente), per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i fisici subiti. L'attore sosteneva che, alla guida dell'autovettura Audi
di proprietà della madre , percorreva la S.P. 17 con direzione di marcia Controparte_5
Tropea - Vibo Valentia, quando, giunto all'altezza dell'esercizio commerciale la "Casa del
Colore", perdeva il controllo del veicolo andando a collidere con un'altra auto.
A causa di tale manovra l'attore subiva lesioni dalle quali derivavano danni quantificati in complessivi euro 25.000,00.
Si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta contestando tutto quanto ex adverso
affermato sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico legale per accertare - alla luce della documentazione prodotta e del rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro - l'incidenza del tasso alcolemico nella determinazione dell'evento dannoso.
All'udienza del 29 ottobre 2018, il Giudice - raccolte le conclusioni delle parti –
tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 265/2019 pubblicata in data 27.03.2019 il Tribunale di Vibo Valentia
rigettava la domanda compensando le spese del giudizio ad eccezione delle spese di CTU
che venivano poste a carico di parte attrice.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza deducendo:
- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la clausola di esclusione della copertura assicurativa per il caso di ubriachezza non vessatoria;
- Mancata valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali emerge che l'appellante non era in stato di ubriachezza, per come tra l'altro accertato dal CTU, ma di ebbrezza che non è stato accertato costituisca causa dell'incidente;
Si costituiva “ ,., impugnando e contestando la richiesta di riforma Controparte_1
3 della predetta sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, del 13.05.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e con provvedimento del
11.6.2025 la causa assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte infondati i motivi di appello per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto non vessatoria la clausola di esclusione della copertura assicurativa per il caso di ubriachezza.
La censura è infondata.
Ed invero, constante è ormai l'orientamento giurisprudenziale di merito e della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui la previsione per cui, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, viene esclusa l'operatività della polizza assicurativa non è vessatoria. Essa, infatti, è volta a circoscrivere l'oggetto della copertura assicurativa e non a limitare la responsabilità della Compagnia, quindi limitano semplicemente il rischio assicurato alla circolazione stradale consapevole ( Trib. Treviso, sent., 3 gennaio 2023, n. 1;
Cassazione civile, sez. VI, 11 maggio 2015, n. 9448).
Conseguentemente, la clausola che esclude l'operatività della copertura in caso di guida in stato di ebbrezza, non avendo natura vessatoria, è pienamente legittima anche in mancanza di specifica approvazione scritta (della quale, quindi, non necessita).
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.
Né ha fondamento l'asserzione di parte appellante, tra l'altro sollevata solo nel presente giudizio di appello, secondo cui, essendo emerso dagli atti che l'odierno appellato non era in uno stato di ubriachezza ma di ebrezza, la predetta clausola non sarebbe operativa.
Ed invero, l'intervallo di tempo trascorso tra l'evento traumatico (ore 6.20) e la successiva richiesta di esami ematochimici (ore 07:38) lascia legittimamente ipotizzare che,
al momento del verificarsi del sinistro di cui si tratta, il tasso alcolemico fosse superiore
4 rispetto a quello rilevato - in una fase già “calante” - dalle indagini ematochimiche eseguite presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia.
Inoltre, se è vero che il contratto di polizza sottoscritto prevede l'esclusione degli
“infortuni subiti alla guida di veicoli, occorsi in stato di ubriachezza” e che, nella nozione di
“ubriachezza” deve ritenersi, che la clausola contrattuale sia volta a garantire la copertura assicurativa solo in caso di circolazione stradale, anche di una persona diversa dall'assicurato, in uno stato cosciente e quindi non alterato dall'uso di alcool o sostanze stupefacenti con esclusione di ogni forma di alterazione nella quale va certamente ricompreso anche lo stadio iniziale dell'intossicazione alcolica, ovvero l'ebbrezza alcolica documentata atteso che, per come anche indicato dal CTU, lo stato di ebbrezza alcolica - che corrisponde allo stato iniziale di intossicazione alcolica - comporta un aumento del rischio di
incidente” determinando comunque un'alterazione psicofisica, caratterizzata da
“cambiamento di umore, nausea, sonnolenza, stato di eccitazione emotiva con a volte minor capacità
di giudizio, potenziale rallentamento dei riflessi”.
A ciò deve aggiungersi che l'inoperatività della garanzia assicurativa è stata fatta discendere non solo dalla clausole pattizie di cui si assume la vessatorietà (e dall'implicito richiamo in esse alle fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.S.), ma anche dal principio di cui all'art. 1900 cod. civ., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario: principio, il quale trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato, caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso.
Tale considerazione, peraltro, vanifica il ragionamento contenuto nell'avverso atto di appello con il quale la controparte mira a rafforzare il fondamento della eccepita vessatorietà
sul presupposto che "i carabinieri non hanno determinato le cause dell'incidente".
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello è infondato e non merita accoglimento, con conseguente conferma totale della sentenza di primo grado.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, reputa la Corte che la stessa debba seguire il criterio della soccombenza.
5 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Vibo Valentia n. 265/19 depositata in data 27.03.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso, in favore in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge.
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
6
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1705/2019 RGAC vertente
TRA
, rappresentato e difesa, in fora di procura in atti, dall'Avv. Tommaso Parte_1
Scerbo ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Vibo Valentia (VV), al viale
Affaccio, "Complesso Agora",
APPELLANTE
E
“ , (C.F. e P.I.: ), con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa n. 14, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Vibo
Valentia, alla Piazza del Lavoro n. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Roberto Franco (C.F.:
) che la rappresenta, assiste e difende giusta procura generale alle liti C.F._1
rilasciata, congiuntamente dai Dott. , rappresentanti di Controparte_2 Controparte_3
in data 14 ottobre 2019 per atto a ministero del Dott. Controparte_1 Persona_1
Notaio in Milano, Rep. n. 22644/ Racc. n. 7785,
1 APPELLATO
All'udienza del 13.05.2025 le parti precisavano le conclusioni come di seguito riportate e con provvedimento del 11.6.2025 la causa assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
conclusioni delle parti
Per l'appellante: <<…“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, ogni contraria
domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: In via
principale e nel merito, in riforma integrale della sentenza n. 265/19 R. Sent. – 1533/15 R.G. del
Tribunale di Vibo Valentia, Dott.ssa Raffaelli Natalina, depositata il 27 marzo 2019, accogliere le
richieste formulate nel primo grado di giudizio, e, dunque, condannare la già Controparte_1
in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni Controparte_4
subiti a seguito del sopra descritto sinistro, per un ammontare complessivo di € 25.000,00
(venticinquemila/00) o di quella maggiore o minore somma emersa in corso di causa, anche a seguito
dell'espletata CTU medico – legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in
favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.
- In via subordinata, ridurre l'entità del risarcimento al medesimo spettante in proporzione del
comportamento colpevole e negligente dell'attore ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.;
- In via ulteriormente subordinata compensare le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
>>;
per l'appellata: << … in via principale di merito, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile
e, comunque, infondata, per i motivi esposti, l'impugnazione proposta da avverso la Parte_1
sentenza n. 265/2019 resa
dal Tribunale di Vibo Valentia in data 26.03.2019 a definizione del procedimento civile segnato al
N.R.G.A.C. 1533/2015, con tutte le conseguenze di legge e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza impugnata;
quindi, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del doppio
grado di giudizio. In via subordinata di merito, in ogni caso respingere la domanda avversaria in
quanto non sorretta da adeguata prova sul quantum debeatur.>>.
2 I FATTI
Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2015 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Vibo Valentia la " in qualità di Controparte_1
Compagnia assicuratrice con la quale la proprietaria dell'autoveicolo da lui condotto aveva stipulato una polizza infortuni conducente (Master conducente), per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i fisici subiti. L'attore sosteneva che, alla guida dell'autovettura Audi
di proprietà della madre , percorreva la S.P. 17 con direzione di marcia Controparte_5
Tropea - Vibo Valentia, quando, giunto all'altezza dell'esercizio commerciale la "Casa del
Colore", perdeva il controllo del veicolo andando a collidere con un'altra auto.
A causa di tale manovra l'attore subiva lesioni dalle quali derivavano danni quantificati in complessivi euro 25.000,00.
Si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta contestando tutto quanto ex adverso
affermato sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico legale per accertare - alla luce della documentazione prodotta e del rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro - l'incidenza del tasso alcolemico nella determinazione dell'evento dannoso.
All'udienza del 29 ottobre 2018, il Giudice - raccolte le conclusioni delle parti –
tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 265/2019 pubblicata in data 27.03.2019 il Tribunale di Vibo Valentia
rigettava la domanda compensando le spese del giudizio ad eccezione delle spese di CTU
che venivano poste a carico di parte attrice.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza deducendo:
- Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la clausola di esclusione della copertura assicurativa per il caso di ubriachezza non vessatoria;
- Mancata valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali emerge che l'appellante non era in stato di ubriachezza, per come tra l'altro accertato dal CTU, ma di ebbrezza che non è stato accertato costituisca causa dell'incidente;
Si costituiva “ ,., impugnando e contestando la richiesta di riforma Controparte_1
3 della predetta sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, del 13.05.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e con provvedimento del
11.6.2025 la causa assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte infondati i motivi di appello per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto non vessatoria la clausola di esclusione della copertura assicurativa per il caso di ubriachezza.
La censura è infondata.
Ed invero, constante è ormai l'orientamento giurisprudenziale di merito e della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui la previsione per cui, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, viene esclusa l'operatività della polizza assicurativa non è vessatoria. Essa, infatti, è volta a circoscrivere l'oggetto della copertura assicurativa e non a limitare la responsabilità della Compagnia, quindi limitano semplicemente il rischio assicurato alla circolazione stradale consapevole ( Trib. Treviso, sent., 3 gennaio 2023, n. 1;
Cassazione civile, sez. VI, 11 maggio 2015, n. 9448).
Conseguentemente, la clausola che esclude l'operatività della copertura in caso di guida in stato di ebbrezza, non avendo natura vessatoria, è pienamente legittima anche in mancanza di specifica approvazione scritta (della quale, quindi, non necessita).
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.
Né ha fondamento l'asserzione di parte appellante, tra l'altro sollevata solo nel presente giudizio di appello, secondo cui, essendo emerso dagli atti che l'odierno appellato non era in uno stato di ubriachezza ma di ebrezza, la predetta clausola non sarebbe operativa.
Ed invero, l'intervallo di tempo trascorso tra l'evento traumatico (ore 6.20) e la successiva richiesta di esami ematochimici (ore 07:38) lascia legittimamente ipotizzare che,
al momento del verificarsi del sinistro di cui si tratta, il tasso alcolemico fosse superiore
4 rispetto a quello rilevato - in una fase già “calante” - dalle indagini ematochimiche eseguite presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia.
Inoltre, se è vero che il contratto di polizza sottoscritto prevede l'esclusione degli
“infortuni subiti alla guida di veicoli, occorsi in stato di ubriachezza” e che, nella nozione di
“ubriachezza” deve ritenersi, che la clausola contrattuale sia volta a garantire la copertura assicurativa solo in caso di circolazione stradale, anche di una persona diversa dall'assicurato, in uno stato cosciente e quindi non alterato dall'uso di alcool o sostanze stupefacenti con esclusione di ogni forma di alterazione nella quale va certamente ricompreso anche lo stadio iniziale dell'intossicazione alcolica, ovvero l'ebbrezza alcolica documentata atteso che, per come anche indicato dal CTU, lo stato di ebbrezza alcolica - che corrisponde allo stato iniziale di intossicazione alcolica - comporta un aumento del rischio di
incidente” determinando comunque un'alterazione psicofisica, caratterizzata da
“cambiamento di umore, nausea, sonnolenza, stato di eccitazione emotiva con a volte minor capacità
di giudizio, potenziale rallentamento dei riflessi”.
A ciò deve aggiungersi che l'inoperatività della garanzia assicurativa è stata fatta discendere non solo dalla clausole pattizie di cui si assume la vessatorietà (e dall'implicito richiamo in esse alle fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.S.), ma anche dal principio di cui all'art. 1900 cod. civ., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario: principio, il quale trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato, caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso.
Tale considerazione, peraltro, vanifica il ragionamento contenuto nell'avverso atto di appello con il quale la controparte mira a rafforzare il fondamento della eccepita vessatorietà
sul presupposto che "i carabinieri non hanno determinato le cause dell'incidente".
Alla stregua di quanto sopra esposto, l'appello è infondato e non merita accoglimento, con conseguente conferma totale della sentenza di primo grado.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, reputa la Corte che la stessa debba seguire il criterio della soccombenza.
5 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Vibo Valentia n. 265/19 depositata in data 27.03.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso, in favore in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge.
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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