Articolo 441 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 440Articolo 442
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9 ottobre 2010
Art. 441. (( Tutela giurisdizionale. )) (( 1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennita'; la tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo . ))
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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