Art. 441. (( Tutela giurisdizionale. )) (( 1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennita'; la tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo . ))
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9 ottobre 2010
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