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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/07/2025, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Proc.n. 1586/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio,
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1586/2018, vertente tra
(P.I. ) , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante
(Avv. Giorgio Carnevali)
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante
(Avv. Alfonso Mandara)
Pagina 1 APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 19714/2017, il tribunale di Roma ha così statuito in fatto e diritto sulla domanda oggetto di causa:
“letti gli atti di causa e premesso:
che la (appresso ), in persona di Parte_1 CP_2
, qualificatosi legale rappresentante di detta società, Controparte_3
con atto di citazione notificato il 26.6.2014, ha convenuto la
[...]
(appresso davanti a questo Tribunale per il pagamento di Controparte_1 CP_1
€.75.987,78, più interessi legali e moratori ex d.lgs.231/2002, con decorrenza dal
12.7.2007, esponendo di essersi resa cessionaria di un credito di pari importo maturato nei confronti della dal medesimo per CP_1 Controparte_3
l'assistenza da questi resa in proprio, quale dottore commercialista, a seguito del processo verbale di accesso redatto il 27.9.2006 dall'Agenzia delle Entrate - Roma 2
e, in particolare, per l'elaborazione, la redazione e l'invio dello studio di settore relativo all'anno 2004;
che la costituitasi in giudizio, ha chiesto: preliminarmente, dichiararsi la CP_1
nullità della citazione avversaria, posto che la società attrice era risultata essere un soggetto estero, cessato il 21.10.2008, e posto che il codice fiscale non P.IVA_1
aveva trovato alcuna corrispondenza nell'esperita visura camerale;
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto società cessata anteriormente all'asserita cessione di credito del 7.3.2014; nel merito, respingersi la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque perché sfornita di prove;
che in particolare la ha altresì specificato nel merito: che per la propria CP_1
assistenza contabile e tributaria aveva sempre ed esclusivamente intrattenuto
Pagina 2 rapporti con la società , con cui il 1.9.2004 aveva stipulato un CP_2
contratto di consulenza societaria e amministrativa e di verifica delle scritture contabili; che dette attività venivano espletate dal commercialista
[...]
che agiva per conto della di cui era amministratore e Controparte_3 CP_2
rappresentante per l'Italia; che aveva sempre pagato alla i corrispettivi CP_2
per le attività poste in essere dal che le contestazioni sollevate Controparte_3
dall'Agenzia delle Entrate con il verbale del 27.9.2006 erano state conseguenza di inadempienze della , posto che questa aveva omesso di redigere e di CP_2
inviare all'amministrazione finanziaria, in allegato alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2004, il prescritto studio di settore;
che, pertanto, quello di assistere essa nella suddetta vertenza con l'Agenzia delle Entrate era un obbligo cui la CP_1
era tenuta in forza del citato contratto del 1.9.2004, il cui compenso era CP_2
da ritenersi compreso in quello forfettario previsto da detto contratto;
che in ogni caso lo studio di settore, oggetto dell'asserito credito ceduto dal CP_3
non era stato elaborato né dal né da altri
[...] Controparte_3
commercialisti della , essendo stato redatto dalla commercialista CP_2
; che la si era limitata a trasmettere all'amministrazione Parte_2 CP_2
finanziaria, tramite il le cui credenziali di autenticazione Controparte_3
erano ancora valide, lo studio di settore elaborato dalla;
che il 22.12.2006, a Pt_2
seguito di tali problematiche, aveva risolto ogni rapporto con la;
CP_2
che nel corso dell'istruttoria sono stati prodotti documenti e sono stati sentiti come testi e (rispettivamente ex collaboratore e Testimone_1 Testimone_2
collaboratore di ), (dipendente della Controparte_3 Testimone_3
e (commercialista libera professionista); CP_1 Parte_2
premessa l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della
CP_1
[…] rilevato nel merito:
Pagina 3 che la difesa della società attrice, a fronte delle contestazioni della avrebbe CP_1
dovuto provare l'esistenza in capo al del credito oggetto della Controparte_3
cessione, dimostrando, in particolare, che questi, in occasione dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate del 27.9.2006, ebbe a prestare assistenza alla e a CP_1
redigere lo studio di settore relativo all'anno 2004 quale libero professionista in proprio e non quale organo della;
CP_2
che detta prova la difesa della non ha fornito, non avendo neppure CP_2
fornito prove idonee a suffragare l'assunto della redazione dello studio di fattibilità in questione ad opera del dovendosi considerare: che non è Controparte_3
stato prodotto alcun documento attestante il conferimento di incarichi professionali al in proprio laddove, al contrario, il conferimento Controparte_3
dell'incarico alla era stato formalizzato con apposita scrittura privata;
CP_2
che né il teste né il teste hanno precisato se il Tes_1 Tes_2 CP_3
avesse agito in forza di mandato conferito a lui personalmente ovvero
[...]
quale legale rappresentante della;
che il teste ha riferito di CP_2 Tes_1
non sapere se lo studio di settore fosse stato redatto ed inviato all'Agenzia delle
Entrate; che il teste ha confermato l'invio dello studio di settore Tes_2
all'amministrazione finanziaria ad opera del ma non ha Controparte_3
riferito chi ne fosse stato l'autore; che di contro la teste ha dichiarato Parte_2
di aver redatto lei lo studio di fattibilità in questione e di averlo trasmesso al perché ne curasse la trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
Controparte_3
che la redazione dello studio di settore ad opera della è stata confermata Pt_2
dalla teste che ha altresì precisato che il ebbe a Tes_3 Controparte_4
curarne la trasmissione all'Agenzia delle Entrate in quanto era ancora il professionista accreditato;
che inoltre la corrispondenza intercorsa fra le parti nell'anno 2006, all'epoca delle prestazioni professionali in questione, sembrerebbe avvalorare la tesi dell'incarico esclusivo alla società (che espletò detto incarico per CP_2
mezzo del suo legale rappresentante, il dottore commercialista CP_3
Pagina 4 , posto che dalle e-mail in atti si evince che il personale della ebbe CP_3 CP_1
sempre a contattare il all'indirizzo di posta elettronica Controparte_3
della e a ricevere dal medesimo indirizzo di posta Email_1 CP_2
elettronica le comunicazioni del “ Controparte_3
Tanto premesso, il tribunale ha respinto la domanda e condannata la società attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Avvero detta sentenza, ha proposto appello la società attrice soccombente, deducendone la erroneità per i motivi indicati nell'atto di citazione cui integralmente si rinvia e chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda proposta.
Si è costituita la società appellata, reiterando l'eccezione di “ difetto di legittimazione per difetto di rappresentanza della persona giuridica”, già respinta dal primo giudice,
e nel merito la infondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del
3 ottobre 2024, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato nel merito, mentre le eccezioni dell'appellata sul difetto di legittimazione per difetto di rappresentanza – già respinte dal primo giudice – sono inammissibili non essendosi tradotte in appello incidentale;
esse comunque restano assorbite, in virtù del noto principio della ragione più liquida, dal rigetto nel merito dell'appello.
La questione concerne la prova del conferimento dell'incarico – per il cui espletamento è richiesto il compenso dalla società appellante cessionaria di detto credito – dalla al (cedente il credito), atteso che la CP_1 Controparte_5 CP_1
come detto sopra, ha negato il conferimento di detto incarico al in proprio, CP_3
avendo avuto rapporti diretti con la società , di cui il era CP_2 CP_3
rappresentante e amministratore.
Pagina 5 L'appellante deduce che il primo giudice non avrebbe a tal fine adeguatamente esaminato la documentazione e valutato le risultanze istruttorie complessive, che avrebbero attestato lo svolgimento dell'incarico da parte del dott. come CP_3
Parte_ professionista in proprio, e non come organo della .
La censura è infondata, atteso che i documenti prodotti, a fronte della articolata motivazione del tribunale sul punto (sulla quale peraltro nessuna specifica deduzione si rinviene nell'atto di appello, per contrastarla sui singoli rilievi) non sono in grado di inficiare la motivazione del primo giudice, fondata sulla valutazione del complesso delle emergenze istruttorie, da cui non emerge prova dell'incarico conferito al in proprio. CP_3
Ed invero, l'appellante, dopo aver riportato nell'atto di appello pedissequamente le dichiarazioni dei testi, già esaminate dal primo giudice, invoca in particolare, a fondamento della diversa tesi sostenuta:
1) sul piano documentale:
a) il verbale di accesso all'Agenzia delle Entrate, da cui risulterebbe che “il soggetto delegato dalla era il dott. collaboratore di fiducia del CP_1 Testimone_2
dott. in nome e per conto del quale agiva, e che nulla ha a che vedere con CP_3
Parte_ la società ”: la circostanza è del tutto irrilevante, poiché il delegato del dott. nulla prova quanto al fatto che il operasse in proprio e su CP_3 CP_3
Parte_ incarico della società ;
b) il documento n. 10 allegato all'atto di citazione, dal quale si evince che il nominativo del dott. figura nella carta intestata dello studio Testimone_2
professionale del Dott. anche tale circostanza è del tutto irrilevante, CP_3
atteso che il problema controverso è se il agisse in proprio o per conto CP_3
della società, a prescindere quindi dal suo collaboratore e dalla carta intestata dello studio;
e per lo stesso motivo è irrilevante la restante documentazione invocata da parte appellante,
2) sul piano delle dichiarazioni testimoniali:
Pagina 6 1) il teste ha dichiarato che l'attività è stata svolta dal il dato è Tes_1 CP_3
irrilevante , non emergendo se fosse stata svolta in proprio o su incarico della società che rappresentava;
2) il teste ha parimenti dichiarato che il aveva svolto Tes_2 Parte_4
l'attività di assistenza , ma valgono le stesse considerazioni di cui sopra quanto al fatto che nulla emerge se tale attività avesse svolto in proprio (considerazioni peraltro già correttamente espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata) .
Le stesse considerazioni valgono ancora quanto alla circostanza, richiamata dall'appellante pag. 12 dell'atto di appello, che il avesse compilato o CP_3
meno gli studi di settore, poiché in contestazione è la qualità in cui abbia svolto tale attività.
Le richiamate emergenze, pertanto, non si appalesano in alcun modo idonee a smentire quanto ritenuto dal primo giudice sulla mancanza di prova circa il rapporto professionale diretto con il a fronte peraltro di un contratto CP_3
documentato ( e non contraddetto dall'appellante), da cui risulta al contrario, che il conferimento dell'incarico alla era stato formalizzato con CP_2
apposita scrittura privata (contratto in data 1 settembre 2004 – doc. 1 di parte convenuta in primo grado. Né il rilievo probatorio di tale documento – già evidenziato dal primo giudice – è contrastato da alcuno dei motivi di appello, nessuno dei quali afferisce a tale circostanza pur valutata e ritenuta rilevante dal primo giudice.
L'appello pertanto deve essere respinto, confermandosi integralmente e condividendosi la motivazione del tribunale.
Le spese seguono la soccombenza, in relazione al valore della causa, e si liquidano in misura inferiore alla media tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello,
Pagina 7 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro
5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 28 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio,
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1586/2018, vertente tra
(P.I. ) , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante
(Avv. Giorgio Carnevali)
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante
(Avv. Alfonso Mandara)
Pagina 1 APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 19714/2017, il tribunale di Roma ha così statuito in fatto e diritto sulla domanda oggetto di causa:
“letti gli atti di causa e premesso:
che la (appresso ), in persona di Parte_1 CP_2
, qualificatosi legale rappresentante di detta società, Controparte_3
con atto di citazione notificato il 26.6.2014, ha convenuto la
[...]
(appresso davanti a questo Tribunale per il pagamento di Controparte_1 CP_1
€.75.987,78, più interessi legali e moratori ex d.lgs.231/2002, con decorrenza dal
12.7.2007, esponendo di essersi resa cessionaria di un credito di pari importo maturato nei confronti della dal medesimo per CP_1 Controparte_3
l'assistenza da questi resa in proprio, quale dottore commercialista, a seguito del processo verbale di accesso redatto il 27.9.2006 dall'Agenzia delle Entrate - Roma 2
e, in particolare, per l'elaborazione, la redazione e l'invio dello studio di settore relativo all'anno 2004;
che la costituitasi in giudizio, ha chiesto: preliminarmente, dichiararsi la CP_1
nullità della citazione avversaria, posto che la società attrice era risultata essere un soggetto estero, cessato il 21.10.2008, e posto che il codice fiscale non P.IVA_1
aveva trovato alcuna corrispondenza nell'esperita visura camerale;
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto società cessata anteriormente all'asserita cessione di credito del 7.3.2014; nel merito, respingersi la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto e comunque perché sfornita di prove;
che in particolare la ha altresì specificato nel merito: che per la propria CP_1
assistenza contabile e tributaria aveva sempre ed esclusivamente intrattenuto
Pagina 2 rapporti con la società , con cui il 1.9.2004 aveva stipulato un CP_2
contratto di consulenza societaria e amministrativa e di verifica delle scritture contabili; che dette attività venivano espletate dal commercialista
[...]
che agiva per conto della di cui era amministratore e Controparte_3 CP_2
rappresentante per l'Italia; che aveva sempre pagato alla i corrispettivi CP_2
per le attività poste in essere dal che le contestazioni sollevate Controparte_3
dall'Agenzia delle Entrate con il verbale del 27.9.2006 erano state conseguenza di inadempienze della , posto che questa aveva omesso di redigere e di CP_2
inviare all'amministrazione finanziaria, in allegato alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2004, il prescritto studio di settore;
che, pertanto, quello di assistere essa nella suddetta vertenza con l'Agenzia delle Entrate era un obbligo cui la CP_1
era tenuta in forza del citato contratto del 1.9.2004, il cui compenso era CP_2
da ritenersi compreso in quello forfettario previsto da detto contratto;
che in ogni caso lo studio di settore, oggetto dell'asserito credito ceduto dal CP_3
non era stato elaborato né dal né da altri
[...] Controparte_3
commercialisti della , essendo stato redatto dalla commercialista CP_2
; che la si era limitata a trasmettere all'amministrazione Parte_2 CP_2
finanziaria, tramite il le cui credenziali di autenticazione Controparte_3
erano ancora valide, lo studio di settore elaborato dalla;
che il 22.12.2006, a Pt_2
seguito di tali problematiche, aveva risolto ogni rapporto con la;
CP_2
che nel corso dell'istruttoria sono stati prodotti documenti e sono stati sentiti come testi e (rispettivamente ex collaboratore e Testimone_1 Testimone_2
collaboratore di ), (dipendente della Controparte_3 Testimone_3
e (commercialista libera professionista); CP_1 Parte_2
premessa l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della
CP_1
[…] rilevato nel merito:
Pagina 3 che la difesa della società attrice, a fronte delle contestazioni della avrebbe CP_1
dovuto provare l'esistenza in capo al del credito oggetto della Controparte_3
cessione, dimostrando, in particolare, che questi, in occasione dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate del 27.9.2006, ebbe a prestare assistenza alla e a CP_1
redigere lo studio di settore relativo all'anno 2004 quale libero professionista in proprio e non quale organo della;
CP_2
che detta prova la difesa della non ha fornito, non avendo neppure CP_2
fornito prove idonee a suffragare l'assunto della redazione dello studio di fattibilità in questione ad opera del dovendosi considerare: che non è Controparte_3
stato prodotto alcun documento attestante il conferimento di incarichi professionali al in proprio laddove, al contrario, il conferimento Controparte_3
dell'incarico alla era stato formalizzato con apposita scrittura privata;
CP_2
che né il teste né il teste hanno precisato se il Tes_1 Tes_2 CP_3
avesse agito in forza di mandato conferito a lui personalmente ovvero
[...]
quale legale rappresentante della;
che il teste ha riferito di CP_2 Tes_1
non sapere se lo studio di settore fosse stato redatto ed inviato all'Agenzia delle
Entrate; che il teste ha confermato l'invio dello studio di settore Tes_2
all'amministrazione finanziaria ad opera del ma non ha Controparte_3
riferito chi ne fosse stato l'autore; che di contro la teste ha dichiarato Parte_2
di aver redatto lei lo studio di fattibilità in questione e di averlo trasmesso al perché ne curasse la trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
Controparte_3
che la redazione dello studio di settore ad opera della è stata confermata Pt_2
dalla teste che ha altresì precisato che il ebbe a Tes_3 Controparte_4
curarne la trasmissione all'Agenzia delle Entrate in quanto era ancora il professionista accreditato;
che inoltre la corrispondenza intercorsa fra le parti nell'anno 2006, all'epoca delle prestazioni professionali in questione, sembrerebbe avvalorare la tesi dell'incarico esclusivo alla società (che espletò detto incarico per CP_2
mezzo del suo legale rappresentante, il dottore commercialista CP_3
Pagina 4 , posto che dalle e-mail in atti si evince che il personale della ebbe CP_3 CP_1
sempre a contattare il all'indirizzo di posta elettronica Controparte_3
della e a ricevere dal medesimo indirizzo di posta Email_1 CP_2
elettronica le comunicazioni del “ Controparte_3
Tanto premesso, il tribunale ha respinto la domanda e condannata la società attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Avvero detta sentenza, ha proposto appello la società attrice soccombente, deducendone la erroneità per i motivi indicati nell'atto di citazione cui integralmente si rinvia e chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda proposta.
Si è costituita la società appellata, reiterando l'eccezione di “ difetto di legittimazione per difetto di rappresentanza della persona giuridica”, già respinta dal primo giudice,
e nel merito la infondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del
3 ottobre 2024, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato nel merito, mentre le eccezioni dell'appellata sul difetto di legittimazione per difetto di rappresentanza – già respinte dal primo giudice – sono inammissibili non essendosi tradotte in appello incidentale;
esse comunque restano assorbite, in virtù del noto principio della ragione più liquida, dal rigetto nel merito dell'appello.
La questione concerne la prova del conferimento dell'incarico – per il cui espletamento è richiesto il compenso dalla società appellante cessionaria di detto credito – dalla al (cedente il credito), atteso che la CP_1 Controparte_5 CP_1
come detto sopra, ha negato il conferimento di detto incarico al in proprio, CP_3
avendo avuto rapporti diretti con la società , di cui il era CP_2 CP_3
rappresentante e amministratore.
Pagina 5 L'appellante deduce che il primo giudice non avrebbe a tal fine adeguatamente esaminato la documentazione e valutato le risultanze istruttorie complessive, che avrebbero attestato lo svolgimento dell'incarico da parte del dott. come CP_3
Parte_ professionista in proprio, e non come organo della .
La censura è infondata, atteso che i documenti prodotti, a fronte della articolata motivazione del tribunale sul punto (sulla quale peraltro nessuna specifica deduzione si rinviene nell'atto di appello, per contrastarla sui singoli rilievi) non sono in grado di inficiare la motivazione del primo giudice, fondata sulla valutazione del complesso delle emergenze istruttorie, da cui non emerge prova dell'incarico conferito al in proprio. CP_3
Ed invero, l'appellante, dopo aver riportato nell'atto di appello pedissequamente le dichiarazioni dei testi, già esaminate dal primo giudice, invoca in particolare, a fondamento della diversa tesi sostenuta:
1) sul piano documentale:
a) il verbale di accesso all'Agenzia delle Entrate, da cui risulterebbe che “il soggetto delegato dalla era il dott. collaboratore di fiducia del CP_1 Testimone_2
dott. in nome e per conto del quale agiva, e che nulla ha a che vedere con CP_3
Parte_ la società ”: la circostanza è del tutto irrilevante, poiché il delegato del dott. nulla prova quanto al fatto che il operasse in proprio e su CP_3 CP_3
Parte_ incarico della società ;
b) il documento n. 10 allegato all'atto di citazione, dal quale si evince che il nominativo del dott. figura nella carta intestata dello studio Testimone_2
professionale del Dott. anche tale circostanza è del tutto irrilevante, CP_3
atteso che il problema controverso è se il agisse in proprio o per conto CP_3
della società, a prescindere quindi dal suo collaboratore e dalla carta intestata dello studio;
e per lo stesso motivo è irrilevante la restante documentazione invocata da parte appellante,
2) sul piano delle dichiarazioni testimoniali:
Pagina 6 1) il teste ha dichiarato che l'attività è stata svolta dal il dato è Tes_1 CP_3
irrilevante , non emergendo se fosse stata svolta in proprio o su incarico della società che rappresentava;
2) il teste ha parimenti dichiarato che il aveva svolto Tes_2 Parte_4
l'attività di assistenza , ma valgono le stesse considerazioni di cui sopra quanto al fatto che nulla emerge se tale attività avesse svolto in proprio (considerazioni peraltro già correttamente espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata) .
Le stesse considerazioni valgono ancora quanto alla circostanza, richiamata dall'appellante pag. 12 dell'atto di appello, che il avesse compilato o CP_3
meno gli studi di settore, poiché in contestazione è la qualità in cui abbia svolto tale attività.
Le richiamate emergenze, pertanto, non si appalesano in alcun modo idonee a smentire quanto ritenuto dal primo giudice sulla mancanza di prova circa il rapporto professionale diretto con il a fronte peraltro di un contratto CP_3
documentato ( e non contraddetto dall'appellante), da cui risulta al contrario, che il conferimento dell'incarico alla era stato formalizzato con CP_2
apposita scrittura privata (contratto in data 1 settembre 2004 – doc. 1 di parte convenuta in primo grado. Né il rilievo probatorio di tale documento – già evidenziato dal primo giudice – è contrastato da alcuno dei motivi di appello, nessuno dei quali afferisce a tale circostanza pur valutata e ritenuta rilevante dal primo giudice.
L'appello pertanto deve essere respinto, confermandosi integralmente e condividendosi la motivazione del tribunale.
Le spese seguono la soccombenza, in relazione al valore della causa, e si liquidano in misura inferiore alla media tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello,
Pagina 7 condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro
5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 28 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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