Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 19/06/2025, n. 12113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12113 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01309/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2025, proposto da
LE AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziangela Berloco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12 ex lege domicilia;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR AZ (Sezione Quarta Bis) n. 2597/2024 del 9.02.2024 (giudizio n. 2427/2023 R.G.), notificata al Ministero dell’Istruzione e Merito in data 7/03/2024 e passata in giudicato, avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo estero conseguito in Spagna e, quindi, il suo riconoscimento finalizzato all’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha premesso che: con sentenza n. 2597/2024 questo Tribunale ha annullato il provvedimento, adottato dal Ministero dell’Istruzione il 2 gennaio 2023, con cui è stata respinta l’istanza del 15 novembre 2022 presentata dal ricorrente ai sensi del decreto legislativo numero 206 del 2007 per il riconoscimento dell’attestato di “Especialista Universitario en Atenciòn a Las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” conseguito in data 30 maggio 2022 presso la UCAV Università Cattolica di Avila (Spagna); la domanda era diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Spagna; dopo la sentenza di annullamento, non impugnata e passata in giudicato, l’amministrazione è rimasta inerte, senza pronunciarsi nuovamente sull’istanza di riconoscimento in conformità ai criteri indicati nella motivazione della sentenza.
Il ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di ordinare all’amministrazione di ottemperare alla sentenza, provvedendo al rilascio del provvedimento, e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia del Ministero.
Pur ritualmente notificato il ricorso per l’ottemperanza, il Ministero intimato si è costituito in giudizio in camera di consiglio.
All’udienza camerale del 4 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso va accolto.
Con la sentenza n. 2597/2024 questo Tribunale ha annullato il provvedimento sopra indicato, evidenziando che, in violazione della disciplina europea, l’amministrazione non ha compiuto l’analisi comparativa dei percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e non ha valutato “in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria”
Da tale pronuncia deriva quindi l’obbligo conformativo in capo all’amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce delle indicazioni fornite da questo Tribunale; il riesame è rimasto invece ineseguito.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con l’assegnazione al predetto Ministero di un termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per ottemperare alla predetta sentenza e con la nomina di un commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla richiesta di parte ricorrente. A detto commissario l’amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento, che, in assenza di comunicazione, il commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dandone notizia al Tribunale.
In applicazione del criterio della soccombenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quarta Bis), accoglie il ricorso e per l’effetto:
- assegna al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente decisione, per dare ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla richiesta di parte ricorrente e previa comunicazione, anche se negativa, al Tribunale di quanto effettuato dall’amministrazione.
Condanna il Ministero predetto al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO