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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2219/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2219 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
), nata in Parte_1 C.F._1
COLOMBIA il 14/09/1975, in proprio e in rappresentanza del figlio minore
[...]
), nato in [...] il [...] Persona_1 C.F._2
), nato in [...] Parte_2 C.F._3
il 09/04/1990
), nato in [...] il Parte_3 C.F._4
14/07/2005; con l'Avv. LEOPOLDO APERIO BELLA, per procure alle liti allegate telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri
Parte_1 Persona_1 Parte_2 e e, per l'effetto, ordinare al ,
[...] Parte_3 Controparte_1
e/o per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”; per il : “in via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto (e in particolare per mancato rispetto del termine di cui alla l.
379/2000), con rifusione delle spese;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente (qualora ne ricorrano e ne siano dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4-10-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere gli stessi discendenti diretti di un soggetto asserito cittadino italiano, esponendo che:
-l'avo nasceva a Novaledo (TN) in data 17-9-1844 (doc. 4), Controparte_2
per poi trasferirsi in Brasile (doc. 6) con la moglie (doc. 5), ove, in data 5-5- CP_3
1981, nasceva il figlio (doc. 8); Persona_2
-dal matrimonio di quest'ultimo con (doc. 9) nasceva in Persona_3 Persona_4
(doc. 11) e dal matrimonio di quest'ultima con (doc. 12) nasceva
[...] Persona_5
(doc. 14); Persona_6
-dall'unione di , trasferitasi in Colombia, e di Persona_6 [...]
nasceva in data 14-9-1975 l'odierna ricorrente Persona_7 [...]
(doc. 15); Parte_1
-dal matrimonio di con Per_6 Persona_6 Persona_8
(doc. 16) nasceva l'odierno ricorrente (doc. 17); Parte_2
-dall'unione di con Parte_1 Persona_9
nascevano gli odierni ricorrenti in data 14-7-2005 (doc. 18) e Parte_3
in data 24-4-2008 (doc. 19); Persona_1
-il capostipite all'ingresso in Brasile nel 1875 si era dichiarato cittadino italiano (doc.
6) seppur nato in [...] all'epoca appartenente all'impero austro-ungarico e “I cittadini dell'allora territorio dell'Impero austro-ungarico furono quindi dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati all'estero
(così come i loro figli), se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era pag. 2/6 entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera”
(ricorso, pag. 4);
-l'avo è deceduto il 22-7-1922 (doc. 7) e non si è mai naturalizzato (doc. 20); conclusivamente richiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti in quanto discendenti da cittadino italiano.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_4
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-nel caso di specie i documenti versati agli atti dai ricorrenti delineano che l'emigrazione all'estero dell'avo è intervenuta in data precedente al 16 luglio 2020, ciò escludendo che lo stesso fosse cittadino italiano;
conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16-4-2025 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocatura per le conclusioni già rassegnate.
*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato in data [...] (doc. 4) ed emigrato in data 17-
4-1875 (doc. 6).
Risulta, inoltre, risalire al 1891 in Brasile la nascita del figlio (doc. Persona_2
8).
Sulla base degli elementi acquisiti risulta, dunque, che l'asserito avente diritto, dal quale la discendenza deriverebbe, non era cittadino italiano.
Trova, infatti, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di
Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della pag. 3/6 cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006).
Vale osservare che, come chiarito anche dalla Suprema Corte, “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status",
l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
Per completezza si osserva che il Trattato di Saint Germain aveva altresì previsto all'art. 72 che “Le persone indicate all'art. 71 o coloro: a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori (…), - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione”; la richiamata disposizione dell'art. 78 precisando che “I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, a norma dell'articolo 70, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in vigore del presente
pag. 4/6 trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito. L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni. Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i dodici mesi seguenti trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione, potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dall'opzione, e portar con sé i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata”.
Nel caso concreto non consta alcuna dimostrazione in ordine a una siffatta elezione.
Privo di qualsivoglia conferenza è, inoltre, il richiamo a circolare del
[...]
in punto di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti CP_1
appartenenti agli Stati preunitari, a siffatta ultima categoria non potendosi ricondurre l'Impero austro-ungarico. Ciò che rileva nel caso de quo è, infatti, la cittadinanza semmai austriaca sulla base della disciplina all'epoca vigente e dello stesso Trattato di Saint
Germain. Del resto, la tesi interpretativa della difesa dei ricorrenti collide ed è apertamente contraddetta dalla disciplina ad hoc di cui alla l. n. 379/2000. Vale peraltro osservare che quest'ultima riconosce un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data della dichiarazione di volontà dell'interessato, e non un diritto all'acquisto iure sanguinis con effetto dalla data della nascita del cittadino (art 15 l. 91/1992).
Priva di qualsivoglia rilevanza è altresì la eventuale dichiarazione personale dell'avo
(non promanante da alcuna autorità italiana) all'atto di ingresso in Brasile circa la sua provenienza italiana, eventualità peraltro smentita dalla stessa difesa dei ricorrenti che precisa l'appartenenza all'epoca all'Impero austro-ungarico del territorio d'origine; né può trovare apprezzamento il certificato di mancata naturalizzazione (doc. 20), non potendosi discorrere della perdita di una cittadinanza mai acquisita.
I ricorrenti, dunque, in quanto discendenti da soggetto che mai ha acquistato la cittadinanza italiana, nulla avendo allegato o documentato quanto alla presentazione da parte loro di dichiarazione di cui all'art. 23 della l. 91/1992, quali discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16
pag. 5/6 luglio 1920, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge l. n. 349/2000
(20-12-2000; termine poi prorogato di ulteriore cinque anni dall'art. 28 bis del d.l. n.
273/2005), non hanno titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Per tutto quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. Controparte_1
forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 02/05/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2219/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2219 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
), nata in Parte_1 C.F._1
COLOMBIA il 14/09/1975, in proprio e in rappresentanza del figlio minore
[...]
), nato in [...] il [...] Persona_1 C.F._2
), nato in [...] Parte_2 C.F._3
il 09/04/1990
), nato in [...] il Parte_3 C.F._4
14/07/2005; con l'Avv. LEOPOLDO APERIO BELLA, per procure alle liti allegate telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri
Parte_1 Persona_1 Parte_2 e e, per l'effetto, ordinare al ,
[...] Parte_3 Controparte_1
e/o per esso, ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”; per il : “in via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto (e in particolare per mancato rispetto del termine di cui alla l.
379/2000), con rifusione delle spese;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente (qualora ne ricorrano e ne siano dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4-10-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere gli stessi discendenti diretti di un soggetto asserito cittadino italiano, esponendo che:
-l'avo nasceva a Novaledo (TN) in data 17-9-1844 (doc. 4), Controparte_2
per poi trasferirsi in Brasile (doc. 6) con la moglie (doc. 5), ove, in data 5-5- CP_3
1981, nasceva il figlio (doc. 8); Persona_2
-dal matrimonio di quest'ultimo con (doc. 9) nasceva in Persona_3 Persona_4
(doc. 11) e dal matrimonio di quest'ultima con (doc. 12) nasceva
[...] Persona_5
(doc. 14); Persona_6
-dall'unione di , trasferitasi in Colombia, e di Persona_6 [...]
nasceva in data 14-9-1975 l'odierna ricorrente Persona_7 [...]
(doc. 15); Parte_1
-dal matrimonio di con Per_6 Persona_6 Persona_8
(doc. 16) nasceva l'odierno ricorrente (doc. 17); Parte_2
-dall'unione di con Parte_1 Persona_9
nascevano gli odierni ricorrenti in data 14-7-2005 (doc. 18) e Parte_3
in data 24-4-2008 (doc. 19); Persona_1
-il capostipite all'ingresso in Brasile nel 1875 si era dichiarato cittadino italiano (doc.
6) seppur nato in [...] all'epoca appartenente all'impero austro-ungarico e “I cittadini dell'allora territorio dell'Impero austro-ungarico furono quindi dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati all'estero
(così come i loro figli), se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era pag. 2/6 entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera”
(ricorso, pag. 4);
-l'avo è deceduto il 22-7-1922 (doc. 7) e non si è mai naturalizzato (doc. 20); conclusivamente richiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti in quanto discendenti da cittadino italiano.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_4
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-nel caso di specie i documenti versati agli atti dai ricorrenti delineano che l'emigrazione all'estero dell'avo è intervenuta in data precedente al 16 luglio 2020, ciò escludendo che lo stesso fosse cittadino italiano;
conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 16-4-2025 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocatura per le conclusioni già rassegnate.
*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato in data [...] (doc. 4) ed emigrato in data 17-
4-1875 (doc. 6).
Risulta, inoltre, risalire al 1891 in Brasile la nascita del figlio (doc. Persona_2
8).
Sulla base degli elementi acquisiti risulta, dunque, che l'asserito avente diritto, dal quale la discendenza deriverebbe, non era cittadino italiano.
Trova, infatti, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di
Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della pag. 3/6 cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006).
Vale osservare che, come chiarito anche dalla Suprema Corte, “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status",
l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
Per completezza si osserva che il Trattato di Saint Germain aveva altresì previsto all'art. 72 che “Le persone indicate all'art. 71 o coloro: a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori (…), - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione”; la richiamata disposizione dell'art. 78 precisando che “I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, a norma dell'articolo 70, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in vigore del presente
pag. 4/6 trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito. L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni. Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i dodici mesi seguenti trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione, potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dall'opzione, e portar con sé i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata”.
Nel caso concreto non consta alcuna dimostrazione in ordine a una siffatta elezione.
Privo di qualsivoglia conferenza è, inoltre, il richiamo a circolare del
[...]
in punto di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti CP_1
appartenenti agli Stati preunitari, a siffatta ultima categoria non potendosi ricondurre l'Impero austro-ungarico. Ciò che rileva nel caso de quo è, infatti, la cittadinanza semmai austriaca sulla base della disciplina all'epoca vigente e dello stesso Trattato di Saint
Germain. Del resto, la tesi interpretativa della difesa dei ricorrenti collide ed è apertamente contraddetta dalla disciplina ad hoc di cui alla l. n. 379/2000. Vale peraltro osservare che quest'ultima riconosce un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data della dichiarazione di volontà dell'interessato, e non un diritto all'acquisto iure sanguinis con effetto dalla data della nascita del cittadino (art 15 l. 91/1992).
Priva di qualsivoglia rilevanza è altresì la eventuale dichiarazione personale dell'avo
(non promanante da alcuna autorità italiana) all'atto di ingresso in Brasile circa la sua provenienza italiana, eventualità peraltro smentita dalla stessa difesa dei ricorrenti che precisa l'appartenenza all'epoca all'Impero austro-ungarico del territorio d'origine; né può trovare apprezzamento il certificato di mancata naturalizzazione (doc. 20), non potendosi discorrere della perdita di una cittadinanza mai acquisita.
I ricorrenti, dunque, in quanto discendenti da soggetto che mai ha acquistato la cittadinanza italiana, nulla avendo allegato o documentato quanto alla presentazione da parte loro di dichiarazione di cui all'art. 23 della l. 91/1992, quali discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16
pag. 5/6 luglio 1920, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge l. n. 349/2000
(20-12-2000; termine poi prorogato di ulteriore cinque anni dall'art. 28 bis del d.l. n.
273/2005), non hanno titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Per tutto quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. Controparte_1
forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 02/05/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 6/6