TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2210/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 2.9.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Alessandra Bertolissi
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Barbara Menguzzato
SIMEONI LU
contumace
RESISTENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio: art. 473 bis 29 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine adito, a modifica della sentenza di divorzio n. 884/2016 del
1.7.2016, revocare l'assegno di euro 200,00 mensili previsto in favore della signora
[...]
a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, rivalutabile annualmente in base CP_1
agli indici ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo dell'Osservatorio
Nazionale del Diritto di Famiglia, prendendo atto della rinuncia della signora Controparte_1
stessa e/o dei figli LU e a qualsivoglia pretesa a tale titolo per il pregresso. Persona_1
Spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
contenute nella sentenza del Tribunale di Udine n. 884/2016 di data 1.7.2016, deducendo che entrambi i figli erano diventati economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla era dovuto alla madre a titolo di assegno ordinario di mantenimento e spese straordinarie, con suo diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto.
Ritualmente costituitasi in giudizio deduceva la inammissibilità della domanda Controparte_1 di ripetizione di indebito, non contestando, invece, la principale domanda di revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del ricorrente.
Alla prima udienza davanti al G.I. di data 26.11.2024, contumace LU Simeoni, le parti hanno chiesto un rinvio per raggiungere un accordo ed alla udienza del 23.1.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, hanno precisato conclusioni congiunte con le note scritte. La causa
è stata pertanto trattenuta a sentenza.
Le conclusioni formulate dalle parti possono essere integralmente accolte poiché non ci sono interessi di figli da tutelare.
2 Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Udine n.884/2016, pubblicata in data 1.7.2016 e già parzialmente modificata con sentenza dd. 31.1.2024, R.G. 3161/2024:
-revoca l'assegno di euro 200,00 mensili previsto in favore della signora a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo dell'Osservatorio Nazionale del
Diritto di Famiglia, dando atto della rinuncia della signora stessa e/o dei figli Controparte_1
LU e a qualsivoglia pretesa a tale titolo per il pregresso. Persona_1
-spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 27.1.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
3