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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/02/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 17175/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Di Parte_1
Giannatale per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Bruno Bitetti e dall'avv. Antonella Loiacono per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: impugnativa di licenziamento. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 3 maggio 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, e premesso di essere stato assunto alle dipendenze della resistente in data 12 aprile 1992, arrivando a ricoprire ruolo e mansione di “autista mezzi macchine operatrici (SP)”, unità interventi speciali, UIS Laurentina - via Savini, addetto spazzamento/raccolta, operaio liv. 3A ex CCNL Federambiente, ha impugnato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro con lettera del 5 ottobre 2023, ricevuta in data 12 ottobre
2023, del quale ha dedotto, in primo luogo, la violazione del principio del ne bis in idem, nonché, in ogni caso, la tardività e la circostanza che sia basato sui medesimi fatti per cui il datore ha già dimostrato tolleranza per la condotta. A sostegno della domanda, in particolare, il lavoratore ha dedotto che il datore di lavoro ha fondato il licenziamento sul procedimento penale R.G.N.R. 20669/2020, R.G. GIP 7380/2022, all'esito del quale egli è stato condannato, con sentenza n. 2641/2023 del 6 luglio 2023 - in relazione alla denuncia penale presentata da nel 2019 -, per fatti a lui contestati disciplinarmente CP_1 già nel 2017 (rifornimenti per esigenze non di servizio) e su cui la parte datoriale aveva già aperto un procedimento disciplinare, concluso con l'adozione di sanzione conservativa, specificamente un provvedimento di sospensione disciplinare per giorni 19 e recupero delle somme dovute. Inoltre, il lavoratore ha dedotto che nel 2019, per fatti di analogo tenore (sempre avvenuti nel 2017, ma in merito ad altri rifornimenti di carburante) la compagine sociale ha proceduto a un secondo procedimento disciplinare, definito con licenziamento, già da lui impugnato e per il quale la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda e ne ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, con pronuncia passata in giudicato all'esito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla datrice di lavoro. Premesso che la sentenza del giudice penale posta a base del provvedimento espulsivo è stata impugnata in grado di appello e che, in ogni caso, è stata altresì disposta la sospensione della pena, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale, a) dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 12.10.2023, in quanto nullo, inefficace, illegittimo e annullabile, per i motivi esposti, per manifesta infondatezza dei fatti e insussistenza degli stessi, ovvero in ragione delle violazioni dell'art. 7 L. 300/70, dell'art. 18 L. 300/70 e ss modifiche (L. 183/10, L. 92/12 e ss), D.lgs. 165/01 e L. 179/2017, L. 604/66, L. 108/90, ovvero quale negozio in frode alla legge, ovvero accertare e dichiarare la nullità del licenziamento del ricorrente in quanto il fatto non sussiste e per mancanza di giusta causa e/o giustificato motivo, e per l'effetto condannare parte convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di CP_2 lavoro, con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni, dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, euro 2.564,24 (€ 2197,92 x 14 /
12).– retribuzione globale mensile, comprensive degli aumenti contrattuali medio tempore maturati ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in subordine condannare la resistente, al pagamento dell'indennità risarcitoria ex CP_3 art. 18 L. 300/70, Dlgs. 23/15 nella misura massima pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di euro 2.564,24 (€ 2197,92 x 14 / 12), ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
b) in ogni caso dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al Sig. in data 12.10.2023 per i motivi esposti, per manifesta infondatezza Pt_1 dei fatti e insussistenza degli stessi, ovvero in ragione delle violazioni dell'art.
7 L. 300/70, ovvero quale negozio in frode alla legge e condannare per l'effetto la in persona del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 18 L. CP_1
2 300/70 c. 4, come modificato dall'art. 1 c. 42, 43 L. 92/12 a reintegrare il Sig.
nel proprio posto di lavoro, con pagamento di una indennità Pt_1 risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto euro 2.564,24 (€ 2197,92 x 14 / 12) dal dì del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra;
c) In subordine, condannare la alla reintegra e al pagamento CP_1 di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto euro 2.564,24 (€ 2197,92 x 14 / 12) dal dì del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra (ut supra); d) condannare, in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratori che si dichiara antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza della prospettazione e delle domande attoree, di cui ha postulato il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, vanno svolte alcune premesse di inquadramento della controversia. Anzitutto, trattandosi di rapporto di lavoro instaurato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015, c.d. Jobs Act, trova applicazione l'art. 18 della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2012 e non, invece, il testo novellato nel 2015. Non ricorrono, poi, contestazioni tra le parti in ordine al requisito dimensionale della resistente, potendosi lo stesso considerare pacificamente acquisito al giudizio. Ancora, risulta dagli atti di causa che la resistente abbia avviato nei confronti del lavoratore ricorrente uno specifico procedimento disciplinare il
28 agosto 2017, contestandogli alcuni episodi avvenuti nel luglio 2017, all'esito del quale è stata adottata la sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 19 giorni (cfr. doc. nn. 6 e 8 del ricorso). Con successiva lettera dell'11 febbraio 2019 la parte datoriale ha attivato nei confronti del lavoratore un nuovo e diverso procedimento disciplinare, relativo a condotte asseritamente inadempienti diverse da quelle contenute nella prima contestazione, seppure correlate al dedotto “sistema occulto che era stato attuato da molti dipendenti nell'utilizzo di carte carburante” (cfr. doc. n. 9 del ricorso), all'esito del quale è stato adottato un licenziamento per giusta causa del 3 aprile 2019 (cfr. doc. n. 11 del ricorso), annullato dalla Corte di appello di Roma con sentenza dell'11 gennaio 2022
3 (cfr. doc. n. 22 del ricorso).
Detta sentenza è poi passata in giudicato, per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla società datrice di lavoro (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione n. 8565 del 29 marzo 2024, prodotta dal ricorrente sub 23).
2.1 Infine, quanto al licenziamento impugnato nel presente giudizio, la resistente in data 7 agosto 2023 ha aperto un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, così argomentando: “Con provvedimento del GIP del Tribunale di Roma Dott.ssa Francesca Ciranna, depositato in data 28 novembre 2022 è stato disposto nei suo confronti il rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento penale n. 20669/2020 RGNR in cui Lei risultava indagato – quale incaricato di pubblico servizio – per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 314 e 493 ter cp. All'esito dell'udienza preliminare del 6 luglio 2023 dichiarato colpevole per i capi di imputazione ascritti, è stata quindi pronunciata nei Suoi confronti la sentenza di condanna alla pena di anni 2 di reclusione, unitamente alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ed al risarcimento dei danni in favore della scrivente Società ritualmente costituitasi parte civile nel giudizio penale di che tratta. Alla luce della richiamata sentenza di condanna emerge pertanto che Lei, in costanza di rapporto di lavoro con e dunque di incaricato di CP_1 pubblico servizio poneva in essere ripetute condotte penalmente rilevanti riconducibili ai reati contestati ed accertati di cui agli artt. 81 cpv e 314 e 493 ter cp realizzando un illegittimo profitto personale in danno della stessa società di lavoro” (cfr. doc. n. 16 del ricorso). All'esito del procedimento, respingendo le giustificazioni ricevute, in data 12 ottobre 2023 la parte datoriale ha comminato licenziamento per giusta causa, “ai sensi dell'art. 68 comma 3 punto G) lettera m) del CCNL Utilitalia” (cfr. doc. n. 19 del ricorso). Dalla sentenza del giudice penale richiamata nel provvedimento espulsivo emerge chiaramente, come dedotto dal ricorrente e dalla difesa della società resistente, che la condanna inflitta in sede penale si riferisca soltanto alla prima contestazione disciplinare, quella definita con sanzione conservativa, peraltro non impugnata dal lavoratore (cfr. doc. n. 24 del ricorso). Invero, nella parte motiva (cfr. pagina n. 22) l'organo giudicante ha svolto le seguenti considerazioni: “Come già rilevato nel paragrafo 1§,
, ed hanno avuto due contestazioni Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 disciplinari e la seconda ha portato al licenziamento dei dipendenti. I licenziamenti sono stati dichiarati illegittimi dal Tribunale di Roma ed è stata Contro ordinata ad la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro ed a Contr risarcire il danno subito. ha proposto reclamo avverso le singole sentenze
4 e la Corte d'Appello di Roma ha rigettato i reclami (le sentenze sono state prodotte in sede di memoria difensiva il 27.3.23), la questione è pendente tuttora in Cassazione. Ciò che preme rilevare è che - come emerge dalla data dei reati - le condotte contestate nell'odierno processo sono solo quelle relative al primo procedimento disciplinare che aveva ad oggetto fatti ben differenti dal secondo. Nel primo veniva contestato l'utilizzo di carte carburante relativo a mezzi formi, nel secondo “il sistematico disallineamento delle carte” (utilizzo di carte di mezzi assegnati ad altri dipendenti). In quest'ultimo caso (non oggetto di contestazione) la Corte di Appello, sottolineando più volte la differenza tra le due contestazioni disciplinari, ha in Contr buona sostanza rigettato il reclamo dell affermando che non poteva dirsi che comunque, nonostante la confusione, non fossero stati riforniti mezzi Contro
Nelle contestazioni mosse dall'ufficio di procura è stata ingenerata confusione poiché — a dispetto delle date del commesso reato indicate — è stata indicata quale profitto del peculato, la sommatoria delle due contestazioni disciplinari come rilevata dalla Guardia di finanza nell'informativa dell'8.4.22, ma in realtà si ritiene che occorra aver riguardo alle condotte contestate soltanto nel primo disciplinare, ossia all'utilizzo delle carte per rifornire mezzi fermi. ne consegue che, da un lato, quanto affermato dalla Corte d' Appello non è rilevante in questo processo poiché trattasi — si ribadisce — di contestazioni differenti;
dall'altro, il profitto singolarmente percepito va ridotto alle contestazioni disciplinari del 2017, 1i profitto del reato (richiamando la nota della Guardia di Finanza dell'8.4.2022 n. 169065 e dunque di 530 euro per , 1.905 euro per , 1.231 euro per Pt_4 Pt_3
90 euro (per il 2017) per oltre a 5.374 pari al valore del Pt_2 Pt_1 carburante sottratto nel 2018 (cosi come quantificato in sede di sequestro)”.
3. Alla stregua di questa ricostruzione, a parere del decidente è fondata la censura preliminare svolta dal ricorrente in merito alla violazione da parte del datore di lavoro del divieto di sottoporre a nuova valutazione disciplinare fatti già in precedenza contestati e definiti con sanzione conservativa. Violazione che, peraltro, sussisterebbe – risultando, anzi, ancora più evidente – con riferimento alla seconda contestazione disciplinare, sfociata in un licenziamento la cui illegittimità è stata definitivamente accertata in sede giudiziale. Secondo la prospettazione del datore di lavoro, tuttavia, il provvedimento espulsivo richiama espressamente l'art. 68, comma 3, punto G), lett. m), del CCNL (doc. n. 2 della memoria), che contempla, come ipotesi autonoma di licenziamento senza preavviso, l'aver riportato il lavoratore
“condanne per reati commessi in danno dell'azienda e/o degli organi aziendali
o comunque commessi nell'esercizio delle funzioni”. In quest'ottica, l'azienda avrebbe sussunto il caso concreto nella fattispecie prevista dal contratto collettivo applicato che, nel graduare le
5 sanzioni, ha già individuato le ipotesi di maggior rilievo disciplinare e meritevoli della più grave sanzione del licenziamento. In altri termini, la società non avrebbe inteso punire i fatti che hanno originato il procedimento penale, quanto piuttosto il disvalore sociale connesso alla sentenza penale di condanna, in conformità alle previsioni del CCNL.
4. La tesi difensiva patrocinata in memoria di costituzione, per quanto suggestiva, non è fondata, in quanto postula un automatismo, ai fini del licenziamento, tra la rilevanza della condotta stigmatizzata dalle parti sociali e l'integrazione della giusta causa di risoluzione del vincolo giuridico. Per contro, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, la tipizzazione delle cause di recesso per motivi disciplinari contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa;
ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile a una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione (cfr. Cass., sez. lav., n. 3283 dell'11 febbraio 2020). La previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta, infatti, uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. Cass., sez. lav., n. 13412 dell'1 luglio 2020 e, negli stessi termini, Cass., sez. lav., n. 33811 del 12 novembre 2021).
In quest'ottica, in fattispecie di licenziamento irrogato per sentenza penale di condanna per ragioni extralavorative di un dipendente di autobus incaricato di pubblico servizio, di recente la Suprema Corte ha motivato assumendo che “E' quindi certamente sussumibile nella nozione legale di giusta causa di licenziamento una condotta extralavorativa, avente rilievo penale e sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna, caratterizzata, sia pure nell'ambito di rapporti interpersonali o familiari, dal mancato rispetto della altrui dignità e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica, non sporadiche, bensì abituali, specie ove le mansioni del lavoratore, incaricato di pubblico servizio come il conducente di autobus, comportino costante contatto col pubblico ed esigano rigoroso rispetto verso gli utenti e
6 capacità di autocontrollo.
25. Lungi dallo stabilire un automatismo tra la condanna penale e l'integrazione della giusta causa di licenziamento, la sentenza d'appello ha ben colto le implicazioni negative dei fatti penalmente illeciti sulla regolare esecuzione della prestazione, nel rispetto degli obblighi facenti capo al lavoratore e posti a tutela degli utenti del servizio pubblico;
del pari la Corte territoriale ha correttamente valutato – con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità - i precedenti disciplinari dell'odierno ricorrente, sintomatici di insubordinazione e perdita di controllo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 31866 dell'11 dicembre 2024). Invero, anche l'avere riportato sentenza penale di condanna irrevocabile
– che in tema di responsabilità disciplinare dei dipendenti postali, ai sensi dell'art. 34 del c.c.n.l. di categoria del 26 novembre 1994, consente il licenziamento del lavoratore – non affranca il datore di lavoro dall'onere di provare la gravità delle condotte e la irrimediabile lesione del rapporto fiduciario (cfr. Cass., sez. lav., n. 4546 del 22 febbraio 2013).
5. La necessaria valutazione in ordine alla rilevanza della sentenza penale di condanna riportata dal lavoratore – che sulla base delle previsioni negoziali collettive consentirebbe il recesso unilaterale datoriale – sulla permanenza del vincolo fiduciario è tuttavia preclusa in questa sede, avendo già sugli stessi fatti il datore di lavoro esercitato il suo potere disciplinare, ritenendo di comminare soltanto una sanzione conservativa. Invero, pur potendo avviare e sospendere un procedimento disciplinare in attesa degli accertamenti da condurre in sede penale, il datore di lavoro ha ritenuto di dare corso al procedimento in relazione ai medesimi fatti oggetto della successiva pronuncia penale, consumando in modo definitivo il suo potere sul punto e precludendo al decidente di potersi pronunciare sulla gravità oggettiva della condotta e sulla sua rilevanza ai fini dell'affidamento datoriale nel futuro adempimento da parte del prestatore di lavoro delle obbligazioni nascenti dal rapporto. In fattispecie speculare a quella controversa, nella quale era stata dedotta dalla parte datoriale la legittimità del licenziamento intimato per la sopravvenienza di una sentenza penale di condanna su fatti per i quali il medesimo datore di lavoro aveva in precedenza irrogato una sanzione conservativa, malgrado la contrattazione collettiva prevedesse autonoma rilevanza delle statuizioni penali al fine di sorreggere l'atto espulsivo, la Corte di legittimità, con successive pronunce n. 14516 del 6 giugno 2018 e n. 27657 del 30 ottobre 2018, ha richiamato il proprio consolidato e condivisibile
“principio di diritto, per il quale l'avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo
7 consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza 4 marzo
2014, ed altri
contro
Italia, che ha affermato la portata Parte_5 generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di ne bis in idem), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica (Cass. n. 22388/2014)”. Sicché, più di recente, la Corte regolatrice nella sentenza n. 22436 dell'8 agosto 2024 ha avuto modo di ribadire che “secondo un orientamento di questa Corte ormai risalente, consolidato ed anche di recente confermato, in tema di procedimento disciplinare privatistico, qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio ai fini della recidiva (così, ex plurimis, tra le più recenti, Cass. civ., sez. lav., 14.4.2022, n. 12321; e in termini esatti o analoghi Cass. nn. 12035/2024; 8195/2023; 1584/2023; 12321/2022)”, aggiungendo, peraltro, che “nell'ambito di detto indirizzo è stato precisato che, ai fini del ne bis in idem occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti instaurati, indipendentemente cioè dalla diversa qualificazione attribuita ai fatti stessi dall'organo giudiziario che li ha valutati (cfr. Cass. n. 8745/2024 che richiama nel medesimo senso Cass. n. 27657/2018)”.
6. Ricomponendo i principi sopra ricostruiti, pienamente condivisi dal decidente, la condanna penale, in definitiva, non si traduce di per sé in giusta causa di recesso, dovendosene sempre valutare l'incidenza sul vincolo fiduciario che sorregge il rapporto: operazione non effettuabile nel caso di specie, perché ciò implicherebbe una rivisitazione dei fatti per i quali è stato già consumato il potere disciplinare datoriale, violando in senso sostanziale il divieto di ne bis in idem.
L'avere riportato una condanna penale, pertanto, non arricchisce il disvalore del fatto in ordine a una prognosi datoriale sul corretto svolgimento delle mansioni del prestatore di lavoro, sicché riconoscere nel caso di specie la rilevanza in merito stabilita dalle parti sociali per integrare la nozione legale di giusta causa finirebbe per rivalutare il medesimo accertamento di fatto già compiuto in sede di (primo) procedimento disciplinare.
6.1 Giova per completezza osservare che, per quanto la sentenza penale di condanna concerna, nei confronti dell – differenziando la sua Pt_1 posizione da quella dei colleghi , e – anche episodi Pt_3 Pt_2 Pt_4 relativi all'anno 2018 e non oggetto né della prima, né della seconda contestazione disciplinare, sulla base delle deduzioni delle parti, anche della
8 stessa resistente in memoria di costituzione, il disvalore del fatto contenuto nel titolo giudiziale sembra essere circoscritto ai soli fatti oggetto della prima contestazione, tanto che il datore di lavoro si è limitato a dedurre che non sarebbe stato violato il divieto di ne bis in idem nella misura in cui il licenziamento sarebbe basato non sulla nuova contestazione dei fatti, ma sul disvalore in sé del fatto in questione. Come sopra osservato, tuttavia, la sentenza di condanna in sé non giustifica il provvedimento espulsivo, non integrando in via autonoma la lesione irreversibile del vincolo fiduciario, il quale va invece accertato in giudizio in base a tutte le contingenze del caso. In questo senso, anzitutto, può osservarsi che la sentenza penale pronunciata nei confronti del ricorrente non è passata in giudicato e, pertanto, non assume decisiva rilevanza in ordine alla prova nel presente in giudizio dei fatti storici accertati in sede giudiziale. Nel presente giudizio, poi, la parte datoriale non ha provato, né chiesto di provare, gli episodi di appropriazione indebita di n. 3610,96 lt. di carburante, che il ricorrente non avrebbe destinato al rifornimento di mezzi aziendali, nel corso dell'anno 2018, di cui al secondo capo di imputazione del ricorrente – specificamente, punto F) –, peraltro nemmeno specificamente indicati nella sentenza medesima, la quale si è limitata a richiamare la consulenza tecnica del pubblico ministero senza alcun riferimento concreto ai relativi fatti storici.
Sicché, più, in generale, si tratta di fatti non oggetto di specifica contestazione al lavoratore nella lettera di apertura del procedimento disciplinare oggetto del presente accertamento, rendendoli così estranei alla fattispecie controversa e del tutto inidonei ad assurgere a fatto giustificativo del provvedimento espulsivo. Come noto, invero, in tema di licenziamento disciplinare, ove la contestazione sia stata formulata in maniera generica per una parte dell'addebito, è corretto valutare, ai fini della verifica circa la legittimità, o meno, della sanzione, solo i fatti specificamente contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati (cfr. Cass., sez. lav., n. 19632 del 24 luglio
2018). Inoltre, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito (cfr. Cass., sez. lav., n. 25745 del 14 dicembre 2016 e Cass., sez. lav., n. 4879 del 24 febbraio 2020). Detto indirizzo è stato nuovamente confermato, ancora più di recente,
9 dalla Suprema Corte, la quale, nel richiamare Cass. n. 19632/2018, sopra citata, sul piano della selezione delle tutele ha avallato la conclusione per cui il radicale difetto di specificità della contestazione va considerato equivalente all'ipotesi di insussistenza del fatto, dovendosi limitare la verifica della legittimità della sanzione ai soli fatti specificamente contestati, senza tener conto di quelli genericamente indicati (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 33531 del 20 dicembre 2024, punto 8.1). Non può essere considerata di per sé specifica ed esaustiva una contestazione operata con il mero richiamo alla sentenza penale, ove questa non specifichi i fatti storici posti a fondamento della condanna, nella misura in cui gli stessi concorrono a delineare la fattispecie e consentono di valutare l'effettiva sussistenza di un disvalore che possa assumere il significato socialmente tipico di infrazione del legame fiduciario che contrassegna il sinallagma lavorativo.
7. Sul piano delle conseguenze, con riferimento ai fatti che possono essere in questa sede esaminati per valutare la legittimità del recesso unilaterale datoriale, in fattispecie analoga a quella controversa la Suprema Corte, nella già sopra citata pronuncia n. 27657/2018, da cui non sono stati forniti argomenti per discostarsi, ha avallato la prospettazione sostenuta dalla Corte di merito, oggetto in quella sede di censura per cassazione, osservando che “la sentenza impugnata ha confermato la statuizione di primo grado quanto alla applicabilità, nel caso in esame, della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, sul rilievo della mancanza di illiceità del fatto contestato, sebbene materialmente esistente.
24. L'interpretazione data dalla Corte territoriale deve ritenersi corretta.
25. Una volta che, di fronte ad una condotta disciplinarmente rilevante, il datore di lavoro abbia esercitato il proprio potere punitivo, non solo si verifica la consumazione del potere in capo al titolare, sicché lo stesso non può più esercitarlo per il medesimo fatto, ma allo stesso tempo, il fatto costituente addebito disciplinare diviene non più sanzionabile, quindi perde il carattere di illiceità per l'esaurirsi del potere sanzionatorio.
26. Il fatto non più sanzionabile, quindi non più suscettibile di provocare l'esercizio legittimo del potere disciplinare, equivale a fatto non più antigiuridico, quindi privo di antigiuridicità, come tale riconducibile alla previsione dell'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012.
27. Sul punto, questa Corte (Cass. n. 20450 del 2015; Cass. n. 18418 del 2016) ha più volte ribadito, quanto alla tutela reintegratoria, come non sia "plausibile che il legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di
10 illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione".”. In definitiva, l'addebito disciplinare mosso all'odierno ricorrente non può integrare il concetto di giusta causa di licenziamento, giacché il fatto addebitato deve ritenersi privo del carattere della illiceità e, di conseguenza, sotto il profilo disciplinare, non sussistente. Trova, pertanto, applicazione l'istituto della tutela reale, previsto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012. Invero, essendosi accertato che non ricorrono, nel caso di specie, gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto illecito contestato, il licenziamento deve essere annullato e, per l'effetto, deve essere condannata alla reintegrazione dell'odierno ricorrente CP_1 nel posto di lavoro, oltre a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità, come per legge, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Tenuto conto della durata del periodo di interruzione di fatto del rapporto, del rilevante requisito dimensionale della parte datoriale e della lunga durata del rapporto di lavoro (oltre 30 anni) si reputa di stabilire l'indennità nel limite massimo di 12 mensilità.
7.1 Quanto alla misura dell'indennità, secondo quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cd. tutela reale, la retribuzione globale di fatto - a cui fa riferimento l'art. 18 dello statuto dei lavoratori, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito, sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione - deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, una volta riconosciutone il carattere retributivo, mentre debbono escludersi i soli compensi aventi natura d'indennità o di rimborso spese (cfr. Cass., sez. lav., n. 29876 del 20 novembre 2024). Detto indirizzo si pone in linea di continuità con i condivisibili arresti interpretativi di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., n. 33344 dell'11 novembre 2022), secondo cui “In particolare, è stato precisato che l'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato. (Cass. n. 19285/2011; Cass. n. 15066/2015; Cass. n. 27750/2020).
6. Per retribuzione globale di fatto deve, infatti, intendersi appunto
11 quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento, in quanto, ove si provvedesse in senso contrario, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro (Cass. n. 29105/2019; Cass. n. 19956/2009; Cass. n. 27750/2020).
7. Peraltro, la funzione dell'indennità ex art. 18 I. n. 300/1970 è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la sua commisurazione deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall'azienda (Cass. n. 29105/2019; Cass. n. 1037/2002)”. Sicché, in definitiva, la misura mensile della retribuzione globale di fatto corrisponde al trattamento stipendiale lordo spettante al momento del licenziamento sulle base delle previsioni collettive per il livello di inquadramento posseduto – pacifico tra le parti –, maggiorato dei ratei mensili dovuti a titolo di mensilità accessorie (13^ e 14^ mensilità). Risulta pertanto corretta la quantificazione operata dal lavoratore, in quanto basata sull'ultima retribuzione mensile, recante gli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva sino al momento dell'atto espulsivo
(intervenuti successivamente all'emissione dell'ultima busta paga, prodotta in giudizio), maggiorata del rateo mensile di 13^ e 14^ mensilità, per un importo complessivo pari a € 2.564,24.
8. All'importo capitale del risarcimento del danno da licenziamento, trattandosi di credito da lavoro, vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da computarsi sul capitale via via annualmente rivalutato (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429 c.p.c. Il principio contenuto nell'articolo predetto in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione, infatti, anche nel caso di crediti liquidati a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte. Ne consegue che sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali vanno attribuiti d'ufficio, con decorrenza dalla data del licenziamento sulla somma capitale via via rivalutata (così, Cass., sez. lav., n. 976 del 7 febbraio 1996, nonché, in ipotesi di risarcimento dal danno per effetto di licenziamento illegittimo con tutela reale, Cass., sez. lav., n. 11235 del 21 maggio 2014).
9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della
12 regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore della causa e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcire il danno versandogli un'indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.377, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario. Roma, 2 febbraio 2025. Il giudice Cesare Russo
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