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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18474 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 48125/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel.
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 48125/2023 promossa da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea, (C.F. C.F._1
); C.F._2
- ricorrente -
contro
, rappresentati ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente- e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26/10/2023 l'odierno ricorrente, cittadino georgiano, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 09/08/2023 e notificato il
06/10/2023, con cui la Questura di aveva rigettato la sua domanda di rilascio CP_1 di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata in data 30/03/2022.
Esponeva che nel novembre del 2021 aveva contratto matrimonio con la sig.ra
[...]
la quale viveva e lavorava in Italia da molti anni;
dunque aveva fatto Parte_2 ingresso nel territorio italiano per ricongiungersi alla moglie, pienamente integrata nel tessuto economico-sociale del paese, nel quale svolgeva regolare attività lavorativa dal 2017; che, in attesa della regolarizzazione della propria posizione, il ricorrente aveva svolto lavori saltuari e, al fine di integrarsi sul territorio nazionale, frequentava un corso di lingua italiana tenuto presso la Comunità di Sant'Egidio; che attualmente viveva con la moglie in un'abitazione da lei condotta in locazione sita in Via Livio Andronico n.49, mentre al suo arrivo in Italia era stato CP_1 ospitato dalla sorella, anch'ella regolarmente residente sul territorio nazionale;
che il diniego opposto dalla Questura, fondato sul parere negativo della Commissione Territoriale, doveva ritenersi illegittimo in quanto non aveva tenuto in debita considerazione la vita privata e coniugale del ricorrente. Chiedeva dunque di accertare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. D.lgs. 286/98. A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: permesso di soggiorno della moglie;
atto di matrimonio tradotto e apostillato;
contratto di lavoro della moglie e buste paga;
estratto contributivo INPS della moglie;
dichiarazione dei redditi della moglie;
certificato frequenza corso di lingua italiana;
tessera sanitaria;
contratto di locazione della moglie e dichiarazione di ospitalità; certificato di residenza;
certificato di stato di famiglia;
foto della coppia;
documentazione medica. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e MP c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 BĂ c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e ED Oy c. Finlandia GC). Parte_3 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente nel 2021 ha raggiunto in Italia la moglie (cfr. atto di matrimonio) regolarmente residente e pienamente integrata sul territorio nazionale come attestato dalla documentazione lavorativa in atti, da cui emerge che la stessa da anni ha impieghi regolari (cfr. contratto di lavoro, estratto conto contributivo e dichiarazione dei redditi del 2024) che le consentono di condurre una vita dignitosa e provvedere alle necessità familiari (le ultime buste paga indicano uno stipendio netto intorno ai 1.600,00 € mensili); il ricorrente vive inoltre nell'abitazione condotta in locazione dalla moglie (cfr. contratto di locazione, dichiarazione di ospitalità, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia) e frequenta un corso di lingua italiana, elemento che denota i suoi sforzi di integrazione nel paese. Alla luce degli elementi sopra esposti è indubbio, dunque, che la mancata valorizzazione da parte dell'amministrazione resistente del legame coniugale documentato sia da ritenere illegittima e che un eventuale rimpatrio del ricorrente lederebbe il suo diritto alla vita privata e familiare, precludendogli la possibilità di coltivare il progetto di vita con la moglie regolarmente residente in Italia. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato a [...] il Parte_1
07/10/1975, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 15/11/2024
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel.
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 48125/2023 promossa da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea, (C.F. C.F._1
); C.F._2
- ricorrente -
contro
, rappresentati ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente- e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26/10/2023 l'odierno ricorrente, cittadino georgiano, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 09/08/2023 e notificato il
06/10/2023, con cui la Questura di aveva rigettato la sua domanda di rilascio CP_1 di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata in data 30/03/2022.
Esponeva che nel novembre del 2021 aveva contratto matrimonio con la sig.ra
[...]
la quale viveva e lavorava in Italia da molti anni;
dunque aveva fatto Parte_2 ingresso nel territorio italiano per ricongiungersi alla moglie, pienamente integrata nel tessuto economico-sociale del paese, nel quale svolgeva regolare attività lavorativa dal 2017; che, in attesa della regolarizzazione della propria posizione, il ricorrente aveva svolto lavori saltuari e, al fine di integrarsi sul territorio nazionale, frequentava un corso di lingua italiana tenuto presso la Comunità di Sant'Egidio; che attualmente viveva con la moglie in un'abitazione da lei condotta in locazione sita in Via Livio Andronico n.49, mentre al suo arrivo in Italia era stato CP_1 ospitato dalla sorella, anch'ella regolarmente residente sul territorio nazionale;
che il diniego opposto dalla Questura, fondato sul parere negativo della Commissione Territoriale, doveva ritenersi illegittimo in quanto non aveva tenuto in debita considerazione la vita privata e coniugale del ricorrente. Chiedeva dunque di accertare il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19 comma 1.2. D.lgs. 286/98. A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: permesso di soggiorno della moglie;
atto di matrimonio tradotto e apostillato;
contratto di lavoro della moglie e buste paga;
estratto contributivo INPS della moglie;
dichiarazione dei redditi della moglie;
certificato frequenza corso di lingua italiana;
tessera sanitaria;
contratto di locazione della moglie e dichiarazione di ospitalità; certificato di residenza;
certificato di stato di famiglia;
foto della coppia;
documentazione medica. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e MP c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 BĂ c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e ED Oy c. Finlandia GC). Parte_3 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente nel 2021 ha raggiunto in Italia la moglie (cfr. atto di matrimonio) regolarmente residente e pienamente integrata sul territorio nazionale come attestato dalla documentazione lavorativa in atti, da cui emerge che la stessa da anni ha impieghi regolari (cfr. contratto di lavoro, estratto conto contributivo e dichiarazione dei redditi del 2024) che le consentono di condurre una vita dignitosa e provvedere alle necessità familiari (le ultime buste paga indicano uno stipendio netto intorno ai 1.600,00 € mensili); il ricorrente vive inoltre nell'abitazione condotta in locazione dalla moglie (cfr. contratto di locazione, dichiarazione di ospitalità, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia) e frequenta un corso di lingua italiana, elemento che denota i suoi sforzi di integrazione nel paese. Alla luce degli elementi sopra esposti è indubbio, dunque, che la mancata valorizzazione da parte dell'amministrazione resistente del legame coniugale documentato sia da ritenere illegittima e che un eventuale rimpatrio del ricorrente lederebbe il suo diritto alla vita privata e familiare, precludendogli la possibilità di coltivare il progetto di vita con la moglie regolarmente residente in Italia. In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato a [...] il Parte_1
07/10/1975, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 15/11/2024
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli