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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6292 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 23445/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 23445/2022
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, deceduta in Napoli in data 28 agosto 2021 (C.F. ),
[...] C.F._2 [...]
(C.F. ) e (C.F. , nella Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
qualità di eredi di , rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di Persona_1
citazione, dagli avv.ti Vittorio Torre (C.F. ) ed Emanuela Napolitano (C.F. C.F._5
C.F._6
ATTORI
E
(C.F. , P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Federica Nicolini (C.F. ) C.F._7
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
28.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
, nonché ed , nella qualità di eredi di Persona_1 Parte_2 Parte_3
quest'ultima, assumevano che in data 22 luglio 2010 e la moglie Parte_1 Persona_1 avevano sottoscritto con la banca un contratto di mutuo ipotecario Controparte_1
avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 400.000,00, da rimborsare in n. 180 rate mensili da € 3.087,00 ciascuna, con scadenza dal 22 agosto 2010 al 22 luglio 2025, al quale erano state associate, per espressa previsione contrattuale (art. 12 contratto) “garanzie assicurative, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento o delle rate relative, a fronte di almeno uno dei seguenti rischi: morte, infortunio, malattia o perdita del posto di lavoro”.
Assumevano gli attori che nel corso del rapporto contrattuale, a seguito dell'insorgenza di una grave malattia, era stata dapprima dichiarata totalmente inabile al lavoro con Persona_1
decorrenza dal 30 giugno 2020 e, poi, in data 28 agosto 2021, era deceduta.
In conseguenza di tanto, gli istanti avevano vanamente formulato ripetute richieste all'istituto bancario mutuante al fine di ricevere copia delle polizze assicurative sottoscritte dalla Per_1
a garanzia del rimborso delle rate del finanziamento.
Su tali premesse gli attori – ritenendo che la banca mutuante si fosse resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, dal momento che non aveva costituito delle garanzie assicurative a tutela della parte mutuataria che coprissero l'intera durata del finanziamento, così come apparentemente imposto dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto – convenivano in giudizio per sentirla condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni da essi subiti in conseguenza del dedotto inadempimento, da quantificarsi in un importo pari al 50% di tutte le rate già versate a partire dal mese di luglio 2020, nonché delle rate a scadere e del saldo residuo del mutuo dedotto in causa, come risultante dal relativo piano di ammortamento, o, in subordine, nella diversa misura ritenuta in giustizia, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le pretese attoree Controparte_1
sull'assunto che alcun inadempimento fosse ad essa imputabile, attesa l'avvenuta stipula da parte dei mutuatari di due polizze a copertura del rimborso del mutuo, ovvero di una polizza
“protezione infortuni” a copertura dei rischi derivanti da infortunio, sottoscritta da
[...]
e della durata di 15 anni (scadenza 22.7.2025), nonché di una polizza “protezione Parte_4
rata” per la copertura dei rischi da inabilità temporanea (causata da infortunio o malattia) o disoccupazione, sottoscritta da e della durata di 5 anni, liberamente scelte e Persona_1
così temporalmente delimitate dai contraenti;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, vinte le spese di lite. Istruita la causa con la documentazione acquisita, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 7 marzo.
Si osserva in diritto.
1. La domanda attorea è infondata per le ragioni che seguono.
Costituisce principio generale quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Nella fattispecie, il rapporto contrattuale dedotto in causa non è oggetto di contestazione tra le parti. Esso, del resto, è provato dalla documentazione versata in atti (cfr. contratto di mutuo prodotto da entrambe le parti).
Contestato è, invece, l'adempimento da parte dell'istituto mutuante delle obbligazioni scaturenti dal contratto, con specifico riguardo alle garanzie assicurative previste, nell'interesse della parte mutuataria, a copertura del rimborso del finanziamento, dall'art. 12 del contratto, che testualmente recita: “Al presente finanziamento sono associate garanzie assicurative, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento o delle rate relative, a fronte di almeno uno dei seguenti rischi: morte, infortunio, malattia o perdita del posto di lavoro.
Pertanto il costo della copertura assicurativa è compreso nel TAEG/ISC ai sensi della vigente normativa”.
Ed invero, mentre parte attrice si duole del fatto che l'inesistenza di polizze attive al verificarsi degli eventi di rischio che colpirono nel corso del rapporto di finanziamento Parte_5
(totale incapacità lavorativa accertata al 30 giugno 2020, morte sopravvenuta il 28 agosto 2021) attesterebbero “in maniera inconfutabile l'inadempimento contrattuale da parte della banca mutuante, consistente nella mancata costituzione per tutto il periodo del finanziamento delle garanzie assicurative previste a tutela della parte mutuataria dall'art. 12 del contratto ed in virtù delle quali gli istanti, alla luce degli accadimenti occorsi alla dott.ssa , Persona_1
avrebbero dovuto ottenere la copertura del rimborso della quota pari al 50% di tutte le rate a scadere a partire dalla data degli eventi/rischi in questione” (pag. 3 dell'atto di citazione), di contro, la banca convenuta deduce che, a mente del menzionato art. 12, il contenuto della polizza da sottoscrivere a garanzia del rimborso del mutuo sarebbe stato rimesso, quanto agli eventi di rischio e alla durata della copertura, esclusivamente alla volontà della mutuataria e che, in ogni caso, contestualmente al contratto di mutuo, i contraenti effettivamente sottoscrissero due diverse polizze, ritualmente depositate agli atti.
Ebbene, l'esistenza delle polizze invocate dall'istituto di credito ha trovato riscontro nella documentazione agli atti, avendo la prodotto, sin dalla costituzione in giudizio, copia Pt_6
sia della polizza “protezione rata” (doc.
3.1 in produzione convenuta), ovvero l'assicurazione per la copertura dei rischi da inabilità temporanea totale (causata da infortunio o malattia) e da disoccupazione, sottoscritta il 22.07.2010 da per la durata di 5 anni (con Persona_1
decorrenza il 22.07.2010 e relativa scadenza nel luglio del 2015); sia della polizza “protezione infortuni” (doc.
2.1 in produzione convenuta), ovvero l'assicurazione a copertura dei rischi derivanti da infortunio, sottoscritta da il 22.07.2010, per la durata di 15 anni Parte_2
(con decorrenza il 22.07.2010 e relativa scadenza nel luglio del 2025); sia delle rispettive condizioni di assicurazione (docc.
2.2 e 3.2).
Alla luce della richiamata documentazione, ritiene il Tribunale che alcun inadempimento sia imputabile alla banca convenuta, non potendo condividersi l'assunto attoreo per cui vi fosse un obbligo a carico dell'istituto mutuante di “costituzione per tutto il periodo del finanziamento delle garanzie assicurative previste a tutela della parte mutuataria dall'art. 12 del contratto”.
Milita in senso contrario, in primo luogo, la lettera dell'invocato art. 12 che, infatti, nel prevedere la possibilità che il rapporto assicurativo non avesse la medesima durata del rapporto di finanziamento, rimanda alle condizioni generali di polizza regolanti il rapporto tra la parte mutuataria e l'impresa assicuratrice.
Così, infatti, il comma 3 dell'art. 12: “Per quanto riguarda le condizioni che regolano il rapporto tra la parte mutuataria e l'impresa assicuratrice (ivi compresi il limiti di durata nonché i relativi massimali, da verificare caso per caso, in quanto non necessariamente coincidenti con la durata del finanziamento e l'importo erogato) si rinvia alle Condizioni Generali di Polizza ed alla inerente documentazione consegnata unitamente al contratto di riferimento”.
Tale previsione contrattuale è già di per sé sufficiente a smentire l'assunto attoreo per cui le garanzie assicurative di cui all'art. 12 dovessero necessariamente coprire tutto il periodo di finanziamento, essendo prevista invece espressamente la possibilità che così non fosse, demandando la relativa scelta alla parte mutuataria in sede di regolazione del rapporto assicurativo con l'impresa assicuratrice.
Che l'intenzione delle parti fosse quella di attribuire alla stessa parte mutuataria la possibilità di scegliere, in sede di regolamentazione del rapporto con l'impresa assicuratrice, quale evento di rischio assicurare (tra morte, infortunio, malattia o perdita del posto di lavoro), la durata della copertura (non necessariamente coincidente con la durata del finanziamento) e sinanche per quale massimale (anch'esso non necessariamente coincidente con l'importo erogato), del resto,
è dato che si evince dalla lettura sistematica del contratto in commento, in conformità al criterio ermeneutico imposto dall'art. 1363 c.c. (“le clausole di un contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”).
In primo luogo, ove le parti hanno voluto stabilire l'obbligatorietà di una garanzia assicurativa e
“per tutta la durata” del rapporto di finanziamento, lo hanno fatto espressamente, come nel caso dell'art. 11 il quale, rubricato appunto “assicurazione obbligatoria dell'immobile”, disciplina l'assicurazione dell'immobile contro i danni dell'incendio e del fulmine, eplicitamente imponendo una copertura per l'intera durata del rapporto di mutuo (“La parte mutuataria… dovrà mantenere assicurato contro i danni dell'incendio e del fulmine, per tutta la durata del presente contratto, l'immobile sopra descritto…”).
Diversamente, l'art. 12, rubricato semplicemente “coperture assicurative”, nulla prevede né in ordine alla obbligatorietà delle assicurazioni stesse, né in merito alla necessaria pari durata rispetto al contratto di mutuo.
A ciò si aggiunga che l'art. 5 del contratto di mutuo, nel regolare la facoltà, riconosciuta all'istituto erogante, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ossia per grave inadempimento del mutuatario - richiama esclusivamente la violazione degli obblighi di cui agli articoli 3 (termini, interessi e modalità di rimborso), 5 (interessi di mora e decadenza) 9
(condizioni e spese) e 11 (assicurazione obbligatoria immobile ipotecato), in tal modo implicitamente escludendo l'essenzialità, nel contesto complessivo del regolamento negoziale, dell'adesione da parte del soggetto finanziato alle polizze di cui all'art. 12 e, in definitiva,
l'obbligatorietà delle polizze stesse.
Deriva da quanto detto che le scelte operate dalla – la quale optò per una copertura Per_1
assicurativa limitata agli eventi di rischio da inabilità temporanea totale (conseguente ad infortunio o malattia) e da disoccupazione, e della durata di soli cinque anni - appaiono del tutto legittime e conformi alle previsioni contrattuali, né tale scelta ha concretato alcun inadempimento da parte della mutuante, non essendo configurabile a carico di questa, per i motivi anzidetti, un obbligo di costituzione di garanzie assicurative per l'intero periodo del rapporto di finanziamento.
Pertanto, essendo pacifico che successivamente alla scadenza quinquennale del 22.07.2015 prevista dalla polizza “protezione rata” sottoscritta da in data 22.07.2010, non Persona_1
vi sia stato alcun rinnovo o sottoscrizione di diversa polizza per il periodo successivo a detta scadenza, deve concludersi nel senso che alcuna polizza fosse operante in favore di quest'ultima al momento del sopraggiungere della sua inabilità totale (30 giugno 2020) e del successivo decesso (il 28 agosto 2021).
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda attrice va rigettata.
2. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate in favore della convenuta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al
Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore indeterminato, ridotti in ragione della natura esclusivamente documentale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 23445/2022, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.840,00 (di cui € 3.810,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 23445/2022
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, deceduta in Napoli in data 28 agosto 2021 (C.F. ),
[...] C.F._2 [...]
(C.F. ) e (C.F. , nella Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
qualità di eredi di , rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di Persona_1
citazione, dagli avv.ti Vittorio Torre (C.F. ) ed Emanuela Napolitano (C.F. C.F._5
C.F._6
ATTORI
E
(C.F. , P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Federica Nicolini (C.F. ) C.F._7
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
28.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
, nonché ed , nella qualità di eredi di Persona_1 Parte_2 Parte_3
quest'ultima, assumevano che in data 22 luglio 2010 e la moglie Parte_1 Persona_1 avevano sottoscritto con la banca un contratto di mutuo ipotecario Controparte_1
avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 400.000,00, da rimborsare in n. 180 rate mensili da € 3.087,00 ciascuna, con scadenza dal 22 agosto 2010 al 22 luglio 2025, al quale erano state associate, per espressa previsione contrattuale (art. 12 contratto) “garanzie assicurative, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento o delle rate relative, a fronte di almeno uno dei seguenti rischi: morte, infortunio, malattia o perdita del posto di lavoro”.
Assumevano gli attori che nel corso del rapporto contrattuale, a seguito dell'insorgenza di una grave malattia, era stata dapprima dichiarata totalmente inabile al lavoro con Persona_1
decorrenza dal 30 giugno 2020 e, poi, in data 28 agosto 2021, era deceduta.
In conseguenza di tanto, gli istanti avevano vanamente formulato ripetute richieste all'istituto bancario mutuante al fine di ricevere copia delle polizze assicurative sottoscritte dalla Per_1
a garanzia del rimborso delle rate del finanziamento.
Su tali premesse gli attori – ritenendo che la banca mutuante si fosse resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, dal momento che non aveva costituito delle garanzie assicurative a tutela della parte mutuataria che coprissero l'intera durata del finanziamento, così come apparentemente imposto dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto – convenivano in giudizio per sentirla condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni da essi subiti in conseguenza del dedotto inadempimento, da quantificarsi in un importo pari al 50% di tutte le rate già versate a partire dal mese di luglio 2020, nonché delle rate a scadere e del saldo residuo del mutuo dedotto in causa, come risultante dal relativo piano di ammortamento, o, in subordine, nella diversa misura ritenuta in giustizia, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le pretese attoree Controparte_1
sull'assunto che alcun inadempimento fosse ad essa imputabile, attesa l'avvenuta stipula da parte dei mutuatari di due polizze a copertura del rimborso del mutuo, ovvero di una polizza
“protezione infortuni” a copertura dei rischi derivanti da infortunio, sottoscritta da
[...]
e della durata di 15 anni (scadenza 22.7.2025), nonché di una polizza “protezione Parte_4
rata” per la copertura dei rischi da inabilità temporanea (causata da infortunio o malattia) o disoccupazione, sottoscritta da e della durata di 5 anni, liberamente scelte e Persona_1
così temporalmente delimitate dai contraenti;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, vinte le spese di lite. Istruita la causa con la documentazione acquisita, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 7 marzo.
Si osserva in diritto.
1. La domanda attorea è infondata per le ragioni che seguono.
Costituisce principio generale quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Nella fattispecie, il rapporto contrattuale dedotto in causa non è oggetto di contestazione tra le parti. Esso, del resto, è provato dalla documentazione versata in atti (cfr. contratto di mutuo prodotto da entrambe le parti).
Contestato è, invece, l'adempimento da parte dell'istituto mutuante delle obbligazioni scaturenti dal contratto, con specifico riguardo alle garanzie assicurative previste, nell'interesse della parte mutuataria, a copertura del rimborso del finanziamento, dall'art. 12 del contratto, che testualmente recita: “Al presente finanziamento sono associate garanzie assicurative, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento o delle rate relative, a fronte di almeno uno dei seguenti rischi: morte, infortunio, malattia o perdita del posto di lavoro.
Pertanto il costo della copertura assicurativa è compreso nel TAEG/ISC ai sensi della vigente normativa”.
Ed invero, mentre parte attrice si duole del fatto che l'inesistenza di polizze attive al verificarsi degli eventi di rischio che colpirono nel corso del rapporto di finanziamento Parte_5
(totale incapacità lavorativa accertata al 30 giugno 2020, morte sopravvenuta il 28 agosto 2021) attesterebbero “in maniera inconfutabile l'inadempimento contrattuale da parte della banca mutuante, consistente nella mancata costituzione per tutto il periodo del finanziamento delle garanzie assicurative previste a tutela della parte mutuataria dall'art. 12 del contratto ed in virtù delle quali gli istanti, alla luce degli accadimenti occorsi alla dott.ssa , Persona_1
avrebbero dovuto ottenere la copertura del rimborso della quota pari al 50% di tutte le rate a scadere a partire dalla data degli eventi/rischi in questione” (pag. 3 dell'atto di citazione), di contro, la banca convenuta deduce che, a mente del menzionato art. 12, il contenuto della polizza da sottoscrivere a garanzia del rimborso del mutuo sarebbe stato rimesso, quanto agli eventi di rischio e alla durata della copertura, esclusivamente alla volontà della mutuataria e che, in ogni caso, contestualmente al contratto di mutuo, i contraenti effettivamente sottoscrissero due diverse polizze, ritualmente depositate agli atti.
Ebbene, l'esistenza delle polizze invocate dall'istituto di credito ha trovato riscontro nella documentazione agli atti, avendo la prodotto, sin dalla costituzione in giudizio, copia Pt_6
sia della polizza “protezione rata” (doc.
3.1 in produzione convenuta), ovvero l'assicurazione per la copertura dei rischi da inabilità temporanea totale (causata da infortunio o malattia) e da disoccupazione, sottoscritta il 22.07.2010 da per la durata di 5 anni (con Persona_1
decorrenza il 22.07.2010 e relativa scadenza nel luglio del 2015); sia della polizza “protezione infortuni” (doc.
2.1 in produzione convenuta), ovvero l'assicurazione a copertura dei rischi derivanti da infortunio, sottoscritta da il 22.07.2010, per la durata di 15 anni Parte_2
(con decorrenza il 22.07.2010 e relativa scadenza nel luglio del 2025); sia delle rispettive condizioni di assicurazione (docc.
2.2 e 3.2).
Alla luce della richiamata documentazione, ritiene il Tribunale che alcun inadempimento sia imputabile alla banca convenuta, non potendo condividersi l'assunto attoreo per cui vi fosse un obbligo a carico dell'istituto mutuante di “costituzione per tutto il periodo del finanziamento delle garanzie assicurative previste a tutela della parte mutuataria dall'art. 12 del contratto”.
Milita in senso contrario, in primo luogo, la lettera dell'invocato art. 12 che, infatti, nel prevedere la possibilità che il rapporto assicurativo non avesse la medesima durata del rapporto di finanziamento, rimanda alle condizioni generali di polizza regolanti il rapporto tra la parte mutuataria e l'impresa assicuratrice.
Così, infatti, il comma 3 dell'art. 12: “Per quanto riguarda le condizioni che regolano il rapporto tra la parte mutuataria e l'impresa assicuratrice (ivi compresi il limiti di durata nonché i relativi massimali, da verificare caso per caso, in quanto non necessariamente coincidenti con la durata del finanziamento e l'importo erogato) si rinvia alle Condizioni Generali di Polizza ed alla inerente documentazione consegnata unitamente al contratto di riferimento”.
Tale previsione contrattuale è già di per sé sufficiente a smentire l'assunto attoreo per cui le garanzie assicurative di cui all'art. 12 dovessero necessariamente coprire tutto il periodo di finanziamento, essendo prevista invece espressamente la possibilità che così non fosse, demandando la relativa scelta alla parte mutuataria in sede di regolazione del rapporto assicurativo con l'impresa assicuratrice.
Che l'intenzione delle parti fosse quella di attribuire alla stessa parte mutuataria la possibilità di scegliere, in sede di regolamentazione del rapporto con l'impresa assicuratrice, quale evento di rischio assicurare (tra morte, infortunio, malattia o perdita del posto di lavoro), la durata della copertura (non necessariamente coincidente con la durata del finanziamento) e sinanche per quale massimale (anch'esso non necessariamente coincidente con l'importo erogato), del resto,
è dato che si evince dalla lettura sistematica del contratto in commento, in conformità al criterio ermeneutico imposto dall'art. 1363 c.c. (“le clausole di un contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”).
In primo luogo, ove le parti hanno voluto stabilire l'obbligatorietà di una garanzia assicurativa e
“per tutta la durata” del rapporto di finanziamento, lo hanno fatto espressamente, come nel caso dell'art. 11 il quale, rubricato appunto “assicurazione obbligatoria dell'immobile”, disciplina l'assicurazione dell'immobile contro i danni dell'incendio e del fulmine, eplicitamente imponendo una copertura per l'intera durata del rapporto di mutuo (“La parte mutuataria… dovrà mantenere assicurato contro i danni dell'incendio e del fulmine, per tutta la durata del presente contratto, l'immobile sopra descritto…”).
Diversamente, l'art. 12, rubricato semplicemente “coperture assicurative”, nulla prevede né in ordine alla obbligatorietà delle assicurazioni stesse, né in merito alla necessaria pari durata rispetto al contratto di mutuo.
A ciò si aggiunga che l'art. 5 del contratto di mutuo, nel regolare la facoltà, riconosciuta all'istituto erogante, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ossia per grave inadempimento del mutuatario - richiama esclusivamente la violazione degli obblighi di cui agli articoli 3 (termini, interessi e modalità di rimborso), 5 (interessi di mora e decadenza) 9
(condizioni e spese) e 11 (assicurazione obbligatoria immobile ipotecato), in tal modo implicitamente escludendo l'essenzialità, nel contesto complessivo del regolamento negoziale, dell'adesione da parte del soggetto finanziato alle polizze di cui all'art. 12 e, in definitiva,
l'obbligatorietà delle polizze stesse.
Deriva da quanto detto che le scelte operate dalla – la quale optò per una copertura Per_1
assicurativa limitata agli eventi di rischio da inabilità temporanea totale (conseguente ad infortunio o malattia) e da disoccupazione, e della durata di soli cinque anni - appaiono del tutto legittime e conformi alle previsioni contrattuali, né tale scelta ha concretato alcun inadempimento da parte della mutuante, non essendo configurabile a carico di questa, per i motivi anzidetti, un obbligo di costituzione di garanzie assicurative per l'intero periodo del rapporto di finanziamento.
Pertanto, essendo pacifico che successivamente alla scadenza quinquennale del 22.07.2015 prevista dalla polizza “protezione rata” sottoscritta da in data 22.07.2010, non Persona_1
vi sia stato alcun rinnovo o sottoscrizione di diversa polizza per il periodo successivo a detta scadenza, deve concludersi nel senso che alcuna polizza fosse operante in favore di quest'ultima al momento del sopraggiungere della sua inabilità totale (30 giugno 2020) e del successivo decesso (il 28 agosto 2021).
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda attrice va rigettata.
2. Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate in favore della convenuta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al
Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore indeterminato, ridotti in ragione della natura esclusivamente documentale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 23445/2022, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.840,00 (di cui € 3.810,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella LL