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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere relatore
3) “ Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 708 dell'anno 2022
TRA
(cod. fisc. ), residente a [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Vito Narracci e Carla V. Efrati, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed eletti-vamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Bari (Via Zuppetta n. 5)
APPELLANTE
E
Avv. MA IN (cod. fisc. ), in proprio, elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Monopoli (Via Roma n.164) - pec Email_1
APPELLATO
e APPELLATI CONTUMACI Controparte_1 Controparte_2
All'udienza collegiale del 28.03.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate trascritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avv. Lamanna Vincenzo, con atto di citazione del 22.12.2018, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Bari e , deducendo di avere ricevuto Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
dalla prima, da e (in qualità di soci della Porto Giardino S.p.a.) mandato per Parte_2 Parte_3
lo svolgimento di attività professionale (comportante una complessa attività negoziale) inerente la cessione dell'intero pacchetto azionario della stessa società ma che, inoltrata la relativa parcella, costoro non avevano provveduto a saldare il dovuto (ammontante, in base alla parcella inviata, ad €
600.000,00, oltre accessori di legge); per questo, chiedeva di dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c.
l'atto pubblico del 23.12.2013, a rogito del Notaio in Fasano, registrato ad Ostuni il Persona_1
3.01.2014, con cui aveva donato beni immobili ai figli e a Parte_1 Controparte_2 CP_3
, e precisamente:
[...]
a : Controparte_2
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 5;
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 7492, subalterno 6:
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 2;
- quota pari a 4.530/10000 del giardino annesso all'interno del fabbricato appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, in catasto terreni al foglio di mappa 11, particella 3085;
a : Controparte_1
- appartamento in Monopoli, al Corso Umberto n. 7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa 11, particella 2054, subalterno 4;
- locale commerciale in Monopoli, alla via Canonico del Drago n. 50/52, piano terra, in catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno 2;
- casa di abitazione in Monopoli, alla c.da Impalata senza numero civico, piano terra, in catasto fabbricati al foglio di mappa 120, particella 659, subalterno 1.
Rimasti contumaci, seppur ritualmente citati, e , si costituiva Controparte_2 Controparte_1
in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, difettando nell'attore la qualità di creditore, Parte_1
non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta di pagamento da lui formulata, situazione rimasta immutata all'epoca della disposta donazione, ed avendo essa convenuta sempre contestato le richieste di pagamento per avere pattuito il compenso nella misura di € 130.000,00, già corrisposto in parte in denaro ed in parte in assegni versati al suocero dell'attore senza ricevere fattura.
pagina 2 di 11 La convenuta eccepiva, inoltre, di avere revocato il mandato all'attore in data 12.09.2011 e di avere evaso ogni richiesta economica del legale, sicché la mera donazione dell'usufrutto ai figli - ai quali aveva già donato la nuda proprietà dei medesimi beni dal 2006 - non costituiva prova del pregiudizio patito.
All'esito della fase istruttoria (con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e Controparte_2
), l'adito Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, Controparte_1
con sentenza n. 1080/2022 pubblicata il 23.02.2022 accoglieva la domanda e, per l'effetto, così disponeva:
“ … dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.civ. nei confronti dell'attore MA IN dell'atto di donazione a rogito del Notaio in Fasano, registrato a Ostuni il 23.12.2013 con cui Persona_1
ha donato a la nuda proprietà dei seguenti immobili: Parte_1 Controparte_2
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pescen n. 20/A, piano secondo, in Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 5;
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pescen n. 20/A, piano secondo, in Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 7492, subalterno 6:
- appartamento Monopoli, alla via Amleto Pescen n. 20/A, piano secondo, in Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterrno 2;
- quota pari a 4.530/10000 del giardino annesso all'interno del fabbricato appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, in catasto terreni al foglio di mappa 11, particella 3085;
a la nuda proprietà dei seguenti immobili: Controparte_1
- appartamento in Monopoli corso umberto n.7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa
11, particella 2054, subalterno 4;
- locale commerciale in Monopoli via Canonico del Drago n. 50/52, piano terra in catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno 2; casa di abitazione in Monopoli c.da Impalata senza numero civico, piano terra in catasto fabbricati al foglio di mappa 120, particella 659, subalterno 1;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, liquidate in € 1703,42 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
- ordina la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari presso la
Conservatoria competente, con esonero di responsabilità per il Conservatore”.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
pagina 3 di 11 - che, quanto alla contestata esistenza del credito, vi fosse all'epoca dell'avvio della causa quantomeno un'aspettativa di credito in capo al Lamanna da tutelare con l'azione revocatoria, salvo l'esito degli ulteriori gradi del giudizio, non essendo sopravvenuto ad oggi alcun giudicato che avesse accertato la radicale inesistenza del diritto di credito a tutela del quale agiva l'attore (Cass. civ., sez. VI, 30 giugno
2020, n. 12975)1.
- che, relativamente all'eventus damni, non era necessario che l'atto dispositivo avesse reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che tale atto potesse determinare una maggiore difficoltà od incertezza ... (Cass. civ. n. 19131/2004), spettando al debitore dimostrare l'insussistenza di tale impossibilità o difficoltà (Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2009, n. 10052) o che comunque il patrimonio residuo fosse ampiamente sufficiente a garantire la soddisfazione del credito (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767), allegazione questa neppure fornita dalla donante nel caso Parte_1
di specie;
- che il credito per cui è causa risultava certamente ed incontestabilmente anteriore all'atto di donazione2;
- che, quanto all'elemento soggettivo, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. era sufficiente la mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, mentre era totalmente indifferente la posizione del terzo destinatario degli effetti vantaggiosi dell'atto;
- che nel caso di specie doveva ragionevolmente presumersi tale consapevolezza in capo alla Pt_1
avuto riguardo alle modalità di cessione dell'usufrutto, “stranamente” in forma separata rispetto
[...]
alla precedente donazione della nuda proprietà degli immobili avvenuta circa 7 prima, ed allo stretto rapporto di parentela e convivenza (cfr. Cass. civile, sez. III, 29 maggio 2013, n. 13447) esistente donante e donatari (vedi luogo di notifica dell'atto di citazione per revocatoria);
- che, pertanto, nel caso di specie erano sussistenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria proposta.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il
13.05.2022, chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in totale riforma dell'impugnata Parte_1
pagina 4 di 11 sentenza - il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'avv. Vincenzo Lamanna, in proprio, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha rimarcato, inoltre, che sia nell'istorico di lite che nel dispositivo della sentenza il
Giudice di primo grado ha erroneamente ricostruito il contenuto dell'atto dispositivo del 23.12.2013, qualificando come nuda proprietà, anziché usufrutto, il diritto donato, tenuto conto che sugli stessi immobili i figli di già vantavano la nuda proprietà derivante loro da una precedente Parte_1 donazione della madre del 9.06.2006, mai contestata o impugnata con azione ex art. 2901 c.c. dall'avv.
Lamanna.
Si è costituito in giudizio l'avv. Lamanna Vincenzo contestando la fondatezza dell'impugna-zione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
Aderendo alla segnalazione dell'appellante, l'appellato ha evidenziato altro errore materiale contenuto nella parte espositiva e nel dispositivo della gravata sentenza, dove in ordine alla posi-zione di si legge che il terzo bene (“…casa di abitazione in Monopoli c.da Impalata Controparte_1 senza numero civico…”) risulta donato a titolo di nuda proprietà, ove invece dall'Atto Pubblico di donazione 23.12.2013 risulta donato in piena proprietà (cfr. atto pubblico di donazione in fasc.
1°grado, doc. 5).
Non si è opposto, quindi, alla correzione dei citati errori materiali.
Gli altri appellati, e , pur ritualmente citati, non si sono Controparte_2 Controparte_1 costituiti neppure in questo grado d'appello, sicchè vanno dichiarati contumaci.
La Corte - alla luce dell'effettivo contenuto dell'atto di donazione de quo - prende atto degli evidenti errori materiali segnalati dalle parti e ne dispone la correzione come in dispositivo.
Riservata la causa in decisione è emersa una questione preliminare da risolvere, afferente il concreto e perdurante interesse dell'appellato avv. Lamanna a coltivare la domanda revocatoria.
Invero, con la comparsa conclusione il difensore di ha dedotto che in data 8.10.2024 Parte_1
l'appellato avv. Lamanna ha prodotto una “comparsa integrativa di costituzione” unitamente alla quale ha depositato il ricorso per cassazione da lui proposto nel luglio 2024 nei confronti degli eredi di Pt_1
deceduta il 19.10.2023 (v. certificato di morte), avverso la sentenza della Corte di Appello Bari
[...]
n. 141/2024 del 31/1/2024, informando in tal modo questa Corte dell'intervenuto decesso dell'appellante usufruttuaria evento che la difesa dell'appellante conferma nella comparsa Parte_1
conclusionale a scopo informativo, dichiarazione quindi non avente alcuna valenza a fini interruttivi3.
A seguito di ciò con ordinanza in data 31.01.2025 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, “invitando le parti a prendere specifica posizione sulle conseguenze del decesso di Parte_1 3 Due giorni dopo, in data 10.10.2024, l'appellato avv. Lamanna ha depositato nota di precisazione delle conclusioni. pagina 5 di 11 (estinzione del diritto di usufrutto) e sul perdurante interesse a coltivare il giudizio di appello ovvero ad ottenere una declaratoria di cessazione della materia contendere”.
Sulla scorta delle note all'uopo depositate dalle parti la causa è stata, quindi, definitivamente assegnata a sentenza.
A seguito della correzione della sentenza nel senso innanzi disposto, rileva la Corte che occorre tenere distinta la domanda di revocatoria della donazione dell'usufrutto di in favore di Parte_1
e , dalla domanda di revocazione della donazione della proprietà Controparte_2 Controparte_1
piena di in favore di (relativa alla “…casa di abitazione in Monopoli Parte_1 Controparte_1
c.da Impalata senza numero civico…).
In ordine alla donazione del diritto di usufrutto, è pacifico che con la morte della donante Parte_1
il diritto si è estinto per consolidazione (con automatica riespansione della piena proprietà in capo ai figli, già nudi proprietari4). L'effetto processuale è la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.5, cui consegue per giurisprudenza consolidata la liquidazione delle spese legali in ragione della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez.
VI, 11 agosto 2022, n. 24714; Cass. civ., 29 novembre 2016, n. 24234).
In virtù di tali considerazioni va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del 23.12.2013, a rogito del Notaio Persona_1
in Fasano, registrato ad Ostuni il 3.01.2014, nella parte in cui ha donato: A) a Parte_1 CP_2
l'usufrutto dei seguenti beni:
[...]
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 5;
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 7492, subalterno 6:
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 2;
- quota pari a 4.530/10000 del giardino annesso all'interno del fabbricato appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, in catasto terreni al foglio di mappa 11, particella 3085;
B) a l'usufrutto dei seguenti beni: Controparte_1
pagina 6 di 11 - appartamento in Monopoli, al Corso Umberto n. 7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa 11, particella 2054, subalterno 4;
- locale commerciale in Monopoli, alla via Canonico del Drago n. 50/52, piano terra, in catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno 2.
Relativamente invece alla donazione in favore di della piena proprietà della casa Controparte_1
di abitazione sita nel Comune di Monopoli, alla , la morte dell'appellante Parte_4 Parte_1
non può produrre l'interruzione del giudizio, in quanto il suo difensore nelle note di trattazione scritta del 21.03.2025 ha dichiarato di non avere denunciato l'evento a fini interruttivi6, invocando al contrario l'ultrattività del mandato, ragione per cui l'impugnazione in ordine all'accoglimento di questa domanda deve essere esaminata e decisa nel merito.
La Corte prende atto anzitutto dell'operata rinuncia al primo motivo di appello, con cui è stata fatta valere la mancanza di legitimatio ad causam dell'attore per presunta inesistenza del credito.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di Parte_1
Bari ha ritenuto provata la scientia damni in capo ad essa sulla scorta di presunzioni - a suo Parte_1 avviso - fondate sull'insignificante ed insufficiente rapporto di parentela e coabitazione tra la debitrice donante ed i suoi figli donatari, asserendo poi che la precedente donazione della nuda proprietà giustificava la seconda dell'usufrutto.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha ricavato il requisito della “conoscibilità” del pregiudizio ex art. 2901 c.c., conse- guente alla donazione di causa, dal rapporto di stretta parentela e coabitazione (madre - figli) del debitore donante con i terzi donatari, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, del quale ha richiamato espressamente Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13447.
La decisione del Tribunale sul punto è quindi ineccepibile (anche perché il caso di specie è identico a quello trattato nella citata sentenza di legittimità), in quanto la donante debitrice è la madre Parte_1
dei terzi donatari e , vi è stata coabitazione della donante e dei Controparte_2 Controparte_1
figli donatari in una grande villa di famiglia sita a Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, e non vi era alcun motivo che giustificasse la donazione dell'usufrutto del 23.12.2013, a fronte della precedente donazione della mera nuda proprietà del 9.06.2006, se non l'intento di sottrarre tale usufrutto all'azione pagina 7 di 11 dell'Avv. Vincenzo Lamanna, dopo la maturazione e quantificazione del suo credito in € 600.000,00 con nota raccomandata a.r. del 4.06.2012.
Dopo di che l'appellante si addentra in disquisizioni attinenti all'esistenza ed alla quantificazione del credito dell'avv. Vincenzo Lamanna, che sono già state oggetto delle cause innanzi al Tribunale di Bari
(r.g. 12382/20) ed alla Corte di Appello Bari (r.g. 844/21), che esulano dall'oggetto di questo giudizio e che, pertanto, non vanno trattate in questa sede, come correttamente già ritenuto nella sentenza appellata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della decisione impugnata, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza del danno (c.d. eventus damni) che giustifica l'azione revocatoria, requisito la cui prova, diversamente da quanto affermato in sentenza, incombe su chi agisce ex art. 2901 c.c., rientrando tra i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
In particolare la difesa dell'appellante deduce sul punto che la giurisprudenza citata dal Tribunale non
è rilevante ai fini dell'eventus damni nel caso di specie, poiché vantava sugli immobili Parte_1
oggetto della donazione ai figli nel 2013 soltanto l'usufrutto e l'atto dispositivo si inseriva in un progetto di vita della convenuta, che già nell'anno 2006 aveva donato ai figli la nuda proprietà dei propri immobili. In questo contesto, la cessione a titolo gratuito del diritto di usufrutto sui medesimi beni non comportava alcuna sostanziale diminuzione patrimoniale, essendo tale diritto reale, per le sue caratteristiche, ed in considerazione dell'età della convenuta (n. 1945), privo di valore commerciale e insuscettibile di pignoramento (a cui l'azione revocatoria è finalizzata in favore dell'attore vittorioso).
Né l'attore, cui incombeva il relativo onere, avrebbe dimostrato il contrario, non avendo, anzi, neppure trascritto l'atto di citazione.
Anche tale motivo è destituito di fondamento.
La censura attiene esclusivamente alla donazione del diritto di usufrutto su taluni beni, su cui è cessata la materia del contendere, e non tocca la donazione a della proprietà piena della Controparte_1
casa di abitazione in Monopoli C.da Impalata, del valore dichiarato dalle parti di € 57.000,00).
Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “ad integrare il presupposto dell'eventus damni è sufficiente “un pericolo di danno” derivante dall'atto di disposizione, concretantesi in una maggiore incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore” (cfr., ex plurimis,
Cass. civ. n. 15880/2007; Cass. civ. n. 14489/2004; Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ. n. 12678/2001;
Cass. civ. n. 12144/1999; Cass. civ. n. 6777/1995).
E' evidente, quindi, che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando pagina 8 di 11 la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia causato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
Era, dunque, onere della parte debitrice provare che, nonostante la variazione, il suo patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire il credito vantato dall'avv. Lamanna, prova che non è stata mai fornita.
Occorre, infine, rilevare - ai fini della soccombenza virtuale in relazione alla domanda sulla quale è cessata la materia del contendere - che non risponde a verità che la donazione dell'usufrutto degli altri beni era priva di valore economico, poiché dall'atto di donazione risulta il valore dell'usufrutto di ogni bene donato, determinato dalle stesse parti, per un valore complessivo della donazione di € 225.453,00, verosimilmente anche sottostimato, come normalmente avviene quando la stima è fatta dagli stessi interessati (cfr. atto pubblico di donazione, in atti).
Aggiungasi che la revocabilità ex 2901 c.c. di un atto di costituzione per donazione del diritto di usufrutto vita natural durante su bene immobile costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2010, n. 12045).
Tanto appare sufficiente a giustificare la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale circa la sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) dell'azione revocatoria in capo alla debitrice disponente.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, gravano sull'appellante Pt_1 nei confronti dell'appellato avv. Lamanna, secondo il criterio della soccombenza (anche virtuale,
[...]
nella parte in cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere).
Alcun provvedimento sulle spese di questo grado va adottato, per contro, nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci, e . Controparte_1 Controparte_2
In virtù della parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere in appello, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, applicabile in funzione sanzionatoria solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità definitiva dell'impugnazione (cfr. Cass. civ., sez. V, 25 luglio 2025,
n. 21396; Cass. civ., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass. civ., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 13.05.2022, da avverso la sentenza n. 1080/2022 Parte_1
emessa il 23.02.2022 dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, tra pagina 9 di 11 l'avv. Lamanna Vincenzo e l'appellata nonché e , così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1°) dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
2°) dispone la correzione della sentenza impugnata nei seguenti termini: a) laddove, nella parte espositiva e nel dispositivo, è scritto “ ha donato a la nuda proprietà” Parte_1 Controparte_2 deve leggersi ed intendersi “ ha donato a l'usufrutto”; b) laddove, nella Parte_1 Controparte_2 parte espositiva e nel dispositivo, è scritto “ ha donato a la nuda Parte_1 Controparte_1
proprietà dei seguenti immobili: - appartamento in Monopoli, al Corso Umberto n. 7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa 11, particella 2054, subalterno 4; - locale commerciale in
Monopoli, alla via Canonico del Drago n. 50/52, piano terra, in catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno 2; - casa di abitazione in Monopoli c.da Impalata senza numero civico, piano terra in catasto fabbricati al foglio di mappa 120, particella 659, subalterno 1”, deve leggersi ed intendersi: “ ha donato a l'usufrutto dei seguenti immobili: Parte_1 Controparte_1
- appartamento in Monopoli, al Corso Umberto n. 7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa 11, particella 2054, subalterno 4; - locale commerciale in Monopoli, alla via Canonico del
Drago n. 50/52, piano terra, in catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno
2 ; la piena proprietà della casa di abitazione in Monopoli c.da Impalata senza numero civico, piano terra in catasto fabbricati al foglio di mappa 120, particella 659, subalterno 1”;
3°) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del 23.12.2013, a rogito del Notaio in Fasano, registrato ad Ostuni Persona_1 il 3.01.2014, nella parte in cui ha donato: A) a l'usufrutto dei seguenti Parte_1 Controparte_2
beni:
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 5;
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 7492, subalterno 6:
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 2;
- quota pari a 4.530/10000 del giardino annesso all'interno del fabbricato appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, in catasto terreni al foglio di mappa 11, particella 3085;
B) a l'usufrutto dei seguenti beni: Controparte_1
- appartamento in Monopoli, al Corso Umberto n. 7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa 11, particella 2054, subalterno 4;
pagina 10 di 11 - locale commerciale in Monopoli, alla via Canonico del Drago n. 50/52, piano terra, in catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno 2;
4°) rigetta nel resto l'appello;
5°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato avv. Lamanna Vincenzo le spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
6°) nulla per le spese di questo grado di giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci, e . Controparte_1 Controparte_2
Così decisa il 12 settembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Peraltro, l'attore nel corso del giudizio ex art. 2901 c.c. aveva promosso anche ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di sentir accertare e condannare la convenuta al pagamento delle spettanze professionali reclamate;
il relativo Parte_1 giudizio nel primo grado si era concluso con ordinanza del 30.04.2021, con l'accertamento di un credito in capo all'attore di ben € 224.970,52, oltre accessori ed interessi. 2 Invero l'attore per le medesime attività professionali - per le quali aveva anche intrapreso giudizio ex art. 702 bis c.p.c. – aveva con missiva del 4.06.2012 già diffidato la al relativo pagamento sul presupposto che le prestazioni del legale a Pt_1 tale epoca fossero state concluse: Peraltro la stessa convenuta (pag. 11 comparsa di costituzione) aveva ammesso di avere revocato il mandato all'attore con nota del 12.09.2011, sicchè le attività professionali dovevano ritenersi espletate a tale data ed il relativo mandato conclusosi ben prima dell'atto di disposizione impugnato (23.12.2013). 4 L'espansione della nuda proprietà in piena proprietà è automatica. Non è necessario un nuovo atto del notaio, essendo sufficiente effettuare una voltura catastale. 5 La sopravvenuta mancanza, rilevabile d'ufficio, dell'interesse ad agire in revocatoria è stata riconosciuta dallo stesso avv. Lamanna, non più sussistendo in capo all'attore l'esigenza del mantenimento della disponibilità del bene posto ad oggetto dell'atto revocando a garanzia del credito;
ciò in quanto la morte della usufruttuaria ha determinato Parte_1 comunque ed in ogni caso l'estinzione dell'usufrutto con automatica riespansione della piena proprietà dei figli. 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità “La natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell' art. 300 c.p.c., non comporta la necessità che la volontà di conseguire l'effetto interruttivo sia espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi” (così Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2024, n. 29042).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere relatore
3) “ Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 708 dell'anno 2022
TRA
(cod. fisc. ), residente a [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Vito Narracci e Carla V. Efrati, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed eletti-vamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Bari (Via Zuppetta n. 5)
APPELLANTE
E
Avv. MA IN (cod. fisc. ), in proprio, elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Monopoli (Via Roma n.164) - pec Email_1
APPELLATO
e APPELLATI CONTUMACI Controparte_1 Controparte_2
All'udienza collegiale del 28.03.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate trascritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
pagina 1 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'avv. Lamanna Vincenzo, con atto di citazione del 22.12.2018, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Bari e , deducendo di avere ricevuto Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
dalla prima, da e (in qualità di soci della Porto Giardino S.p.a.) mandato per Parte_2 Parte_3
lo svolgimento di attività professionale (comportante una complessa attività negoziale) inerente la cessione dell'intero pacchetto azionario della stessa società ma che, inoltrata la relativa parcella, costoro non avevano provveduto a saldare il dovuto (ammontante, in base alla parcella inviata, ad €
600.000,00, oltre accessori di legge); per questo, chiedeva di dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c.
l'atto pubblico del 23.12.2013, a rogito del Notaio in Fasano, registrato ad Ostuni il Persona_1
3.01.2014, con cui aveva donato beni immobili ai figli e a Parte_1 Controparte_2 CP_3
, e precisamente:
[...]
a : Controparte_2
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 5;
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 7492, subalterno 6:
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 2;
- quota pari a 4.530/10000 del giardino annesso all'interno del fabbricato appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, in catasto terreni al foglio di mappa 11, particella 3085;
a : Controparte_1
- appartamento in Monopoli, al Corso Umberto n. 7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa 11, particella 2054, subalterno 4;
- locale commerciale in Monopoli, alla via Canonico del Drago n. 50/52, piano terra, in catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno 2;
- casa di abitazione in Monopoli, alla c.da Impalata senza numero civico, piano terra, in catasto fabbricati al foglio di mappa 120, particella 659, subalterno 1.
Rimasti contumaci, seppur ritualmente citati, e , si costituiva Controparte_2 Controparte_1
in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, difettando nell'attore la qualità di creditore, Parte_1
non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta di pagamento da lui formulata, situazione rimasta immutata all'epoca della disposta donazione, ed avendo essa convenuta sempre contestato le richieste di pagamento per avere pattuito il compenso nella misura di € 130.000,00, già corrisposto in parte in denaro ed in parte in assegni versati al suocero dell'attore senza ricevere fattura.
pagina 2 di 11 La convenuta eccepiva, inoltre, di avere revocato il mandato all'attore in data 12.09.2011 e di avere evaso ogni richiesta economica del legale, sicché la mera donazione dell'usufrutto ai figli - ai quali aveva già donato la nuda proprietà dei medesimi beni dal 2006 - non costituiva prova del pregiudizio patito.
All'esito della fase istruttoria (con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e Controparte_2
), l'adito Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, Controparte_1
con sentenza n. 1080/2022 pubblicata il 23.02.2022 accoglieva la domanda e, per l'effetto, così disponeva:
“ … dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.civ. nei confronti dell'attore MA IN dell'atto di donazione a rogito del Notaio in Fasano, registrato a Ostuni il 23.12.2013 con cui Persona_1
ha donato a la nuda proprietà dei seguenti immobili: Parte_1 Controparte_2
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pescen n. 20/A, piano secondo, in Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 5;
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pescen n. 20/A, piano secondo, in Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 7492, subalterno 6:
- appartamento Monopoli, alla via Amleto Pescen n. 20/A, piano secondo, in Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterrno 2;
- quota pari a 4.530/10000 del giardino annesso all'interno del fabbricato appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, in catasto terreni al foglio di mappa 11, particella 3085;
a la nuda proprietà dei seguenti immobili: Controparte_1
- appartamento in Monopoli corso umberto n.7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa
11, particella 2054, subalterno 4;
- locale commerciale in Monopoli via Canonico del Drago n. 50/52, piano terra in catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno 2; casa di abitazione in Monopoli c.da Impalata senza numero civico, piano terra in catasto fabbricati al foglio di mappa 120, particella 659, subalterno 1;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, liquidate in € 1703,42 per esborsi ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
- ordina la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari presso la
Conservatoria competente, con esonero di responsabilità per il Conservatore”.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
pagina 3 di 11 - che, quanto alla contestata esistenza del credito, vi fosse all'epoca dell'avvio della causa quantomeno un'aspettativa di credito in capo al Lamanna da tutelare con l'azione revocatoria, salvo l'esito degli ulteriori gradi del giudizio, non essendo sopravvenuto ad oggi alcun giudicato che avesse accertato la radicale inesistenza del diritto di credito a tutela del quale agiva l'attore (Cass. civ., sez. VI, 30 giugno
2020, n. 12975)1.
- che, relativamente all'eventus damni, non era necessario che l'atto dispositivo avesse reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo sufficiente che tale atto potesse determinare una maggiore difficoltà od incertezza ... (Cass. civ. n. 19131/2004), spettando al debitore dimostrare l'insussistenza di tale impossibilità o difficoltà (Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2009, n. 10052) o che comunque il patrimonio residuo fosse ampiamente sufficiente a garantire la soddisfazione del credito (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767), allegazione questa neppure fornita dalla donante nel caso Parte_1
di specie;
- che il credito per cui è causa risultava certamente ed incontestabilmente anteriore all'atto di donazione2;
- che, quanto all'elemento soggettivo, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. era sufficiente la mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, mentre era totalmente indifferente la posizione del terzo destinatario degli effetti vantaggiosi dell'atto;
- che nel caso di specie doveva ragionevolmente presumersi tale consapevolezza in capo alla Pt_1
avuto riguardo alle modalità di cessione dell'usufrutto, “stranamente” in forma separata rispetto
[...]
alla precedente donazione della nuda proprietà degli immobili avvenuta circa 7 prima, ed allo stretto rapporto di parentela e convivenza (cfr. Cass. civile, sez. III, 29 maggio 2013, n. 13447) esistente donante e donatari (vedi luogo di notifica dell'atto di citazione per revocatoria);
- che, pertanto, nel caso di specie erano sussistenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria proposta.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il
13.05.2022, chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in totale riforma dell'impugnata Parte_1
pagina 4 di 11 sentenza - il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'avv. Vincenzo Lamanna, in proprio, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha rimarcato, inoltre, che sia nell'istorico di lite che nel dispositivo della sentenza il
Giudice di primo grado ha erroneamente ricostruito il contenuto dell'atto dispositivo del 23.12.2013, qualificando come nuda proprietà, anziché usufrutto, il diritto donato, tenuto conto che sugli stessi immobili i figli di già vantavano la nuda proprietà derivante loro da una precedente Parte_1 donazione della madre del 9.06.2006, mai contestata o impugnata con azione ex art. 2901 c.c. dall'avv.
Lamanna.
Si è costituito in giudizio l'avv. Lamanna Vincenzo contestando la fondatezza dell'impugna-zione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
Aderendo alla segnalazione dell'appellante, l'appellato ha evidenziato altro errore materiale contenuto nella parte espositiva e nel dispositivo della gravata sentenza, dove in ordine alla posi-zione di si legge che il terzo bene (“…casa di abitazione in Monopoli c.da Impalata Controparte_1 senza numero civico…”) risulta donato a titolo di nuda proprietà, ove invece dall'Atto Pubblico di donazione 23.12.2013 risulta donato in piena proprietà (cfr. atto pubblico di donazione in fasc.
1°grado, doc. 5).
Non si è opposto, quindi, alla correzione dei citati errori materiali.
Gli altri appellati, e , pur ritualmente citati, non si sono Controparte_2 Controparte_1 costituiti neppure in questo grado d'appello, sicchè vanno dichiarati contumaci.
La Corte - alla luce dell'effettivo contenuto dell'atto di donazione de quo - prende atto degli evidenti errori materiali segnalati dalle parti e ne dispone la correzione come in dispositivo.
Riservata la causa in decisione è emersa una questione preliminare da risolvere, afferente il concreto e perdurante interesse dell'appellato avv. Lamanna a coltivare la domanda revocatoria.
Invero, con la comparsa conclusione il difensore di ha dedotto che in data 8.10.2024 Parte_1
l'appellato avv. Lamanna ha prodotto una “comparsa integrativa di costituzione” unitamente alla quale ha depositato il ricorso per cassazione da lui proposto nel luglio 2024 nei confronti degli eredi di Pt_1
deceduta il 19.10.2023 (v. certificato di morte), avverso la sentenza della Corte di Appello Bari
[...]
n. 141/2024 del 31/1/2024, informando in tal modo questa Corte dell'intervenuto decesso dell'appellante usufruttuaria evento che la difesa dell'appellante conferma nella comparsa Parte_1
conclusionale a scopo informativo, dichiarazione quindi non avente alcuna valenza a fini interruttivi3.
A seguito di ciò con ordinanza in data 31.01.2025 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, “invitando le parti a prendere specifica posizione sulle conseguenze del decesso di Parte_1 3 Due giorni dopo, in data 10.10.2024, l'appellato avv. Lamanna ha depositato nota di precisazione delle conclusioni. pagina 5 di 11 (estinzione del diritto di usufrutto) e sul perdurante interesse a coltivare il giudizio di appello ovvero ad ottenere una declaratoria di cessazione della materia contendere”.
Sulla scorta delle note all'uopo depositate dalle parti la causa è stata, quindi, definitivamente assegnata a sentenza.
A seguito della correzione della sentenza nel senso innanzi disposto, rileva la Corte che occorre tenere distinta la domanda di revocatoria della donazione dell'usufrutto di in favore di Parte_1
e , dalla domanda di revocazione della donazione della proprietà Controparte_2 Controparte_1
piena di in favore di (relativa alla “…casa di abitazione in Monopoli Parte_1 Controparte_1
c.da Impalata senza numero civico…).
In ordine alla donazione del diritto di usufrutto, è pacifico che con la morte della donante Parte_1
il diritto si è estinto per consolidazione (con automatica riespansione della piena proprietà in capo ai figli, già nudi proprietari4). L'effetto processuale è la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.5, cui consegue per giurisprudenza consolidata la liquidazione delle spese legali in ragione della soccombenza virtuale (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez.
VI, 11 agosto 2022, n. 24714; Cass. civ., 29 novembre 2016, n. 24234).
In virtù di tali considerazioni va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del 23.12.2013, a rogito del Notaio Persona_1
in Fasano, registrato ad Ostuni il 3.01.2014, nella parte in cui ha donato: A) a Parte_1 CP_2
l'usufrutto dei seguenti beni:
[...]
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 5;
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 7492, subalterno 6:
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 2;
- quota pari a 4.530/10000 del giardino annesso all'interno del fabbricato appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, in catasto terreni al foglio di mappa 11, particella 3085;
B) a l'usufrutto dei seguenti beni: Controparte_1
pagina 6 di 11 - appartamento in Monopoli, al Corso Umberto n. 7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa 11, particella 2054, subalterno 4;
- locale commerciale in Monopoli, alla via Canonico del Drago n. 50/52, piano terra, in catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno 2.
Relativamente invece alla donazione in favore di della piena proprietà della casa Controparte_1
di abitazione sita nel Comune di Monopoli, alla , la morte dell'appellante Parte_4 Parte_1
non può produrre l'interruzione del giudizio, in quanto il suo difensore nelle note di trattazione scritta del 21.03.2025 ha dichiarato di non avere denunciato l'evento a fini interruttivi6, invocando al contrario l'ultrattività del mandato, ragione per cui l'impugnazione in ordine all'accoglimento di questa domanda deve essere esaminata e decisa nel merito.
La Corte prende atto anzitutto dell'operata rinuncia al primo motivo di appello, con cui è stata fatta valere la mancanza di legitimatio ad causam dell'attore per presunta inesistenza del credito.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di Parte_1
Bari ha ritenuto provata la scientia damni in capo ad essa sulla scorta di presunzioni - a suo Parte_1 avviso - fondate sull'insignificante ed insufficiente rapporto di parentela e coabitazione tra la debitrice donante ed i suoi figli donatari, asserendo poi che la precedente donazione della nuda proprietà giustificava la seconda dell'usufrutto.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha ricavato il requisito della “conoscibilità” del pregiudizio ex art. 2901 c.c., conse- guente alla donazione di causa, dal rapporto di stretta parentela e coabitazione (madre - figli) del debitore donante con i terzi donatari, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, del quale ha richiamato espressamente Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13447.
La decisione del Tribunale sul punto è quindi ineccepibile (anche perché il caso di specie è identico a quello trattato nella citata sentenza di legittimità), in quanto la donante debitrice è la madre Parte_1
dei terzi donatari e , vi è stata coabitazione della donante e dei Controparte_2 Controparte_1
figli donatari in una grande villa di famiglia sita a Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, e non vi era alcun motivo che giustificasse la donazione dell'usufrutto del 23.12.2013, a fronte della precedente donazione della mera nuda proprietà del 9.06.2006, se non l'intento di sottrarre tale usufrutto all'azione pagina 7 di 11 dell'Avv. Vincenzo Lamanna, dopo la maturazione e quantificazione del suo credito in € 600.000,00 con nota raccomandata a.r. del 4.06.2012.
Dopo di che l'appellante si addentra in disquisizioni attinenti all'esistenza ed alla quantificazione del credito dell'avv. Vincenzo Lamanna, che sono già state oggetto delle cause innanzi al Tribunale di Bari
(r.g. 12382/20) ed alla Corte di Appello Bari (r.g. 844/21), che esulano dall'oggetto di questo giudizio e che, pertanto, non vanno trattate in questa sede, come correttamente già ritenuto nella sentenza appellata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della decisione impugnata, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza del danno (c.d. eventus damni) che giustifica l'azione revocatoria, requisito la cui prova, diversamente da quanto affermato in sentenza, incombe su chi agisce ex art. 2901 c.c., rientrando tra i fatti costitutivi del diritto fatto valere.
In particolare la difesa dell'appellante deduce sul punto che la giurisprudenza citata dal Tribunale non
è rilevante ai fini dell'eventus damni nel caso di specie, poiché vantava sugli immobili Parte_1
oggetto della donazione ai figli nel 2013 soltanto l'usufrutto e l'atto dispositivo si inseriva in un progetto di vita della convenuta, che già nell'anno 2006 aveva donato ai figli la nuda proprietà dei propri immobili. In questo contesto, la cessione a titolo gratuito del diritto di usufrutto sui medesimi beni non comportava alcuna sostanziale diminuzione patrimoniale, essendo tale diritto reale, per le sue caratteristiche, ed in considerazione dell'età della convenuta (n. 1945), privo di valore commerciale e insuscettibile di pignoramento (a cui l'azione revocatoria è finalizzata in favore dell'attore vittorioso).
Né l'attore, cui incombeva il relativo onere, avrebbe dimostrato il contrario, non avendo, anzi, neppure trascritto l'atto di citazione.
Anche tale motivo è destituito di fondamento.
La censura attiene esclusivamente alla donazione del diritto di usufrutto su taluni beni, su cui è cessata la materia del contendere, e non tocca la donazione a della proprietà piena della Controparte_1
casa di abitazione in Monopoli C.da Impalata, del valore dichiarato dalle parti di € 57.000,00).
Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “ad integrare il presupposto dell'eventus damni è sufficiente “un pericolo di danno” derivante dall'atto di disposizione, concretantesi in una maggiore incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore” (cfr., ex plurimis,
Cass. civ. n. 15880/2007; Cass. civ. n. 14489/2004; Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ. n. 12678/2001;
Cass. civ. n. 12144/1999; Cass. civ. n. 6777/1995).
E' evidente, quindi, che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando pagina 8 di 11 la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia causato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
Era, dunque, onere della parte debitrice provare che, nonostante la variazione, il suo patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire il credito vantato dall'avv. Lamanna, prova che non è stata mai fornita.
Occorre, infine, rilevare - ai fini della soccombenza virtuale in relazione alla domanda sulla quale è cessata la materia del contendere - che non risponde a verità che la donazione dell'usufrutto degli altri beni era priva di valore economico, poiché dall'atto di donazione risulta il valore dell'usufrutto di ogni bene donato, determinato dalle stesse parti, per un valore complessivo della donazione di € 225.453,00, verosimilmente anche sottostimato, come normalmente avviene quando la stima è fatta dagli stessi interessati (cfr. atto pubblico di donazione, in atti).
Aggiungasi che la revocabilità ex 2901 c.c. di un atto di costituzione per donazione del diritto di usufrutto vita natural durante su bene immobile costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2010, n. 12045).
Tanto appare sufficiente a giustificare la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale circa la sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) dell'azione revocatoria in capo alla debitrice disponente.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, gravano sull'appellante Pt_1 nei confronti dell'appellato avv. Lamanna, secondo il criterio della soccombenza (anche virtuale,
[...]
nella parte in cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere).
Alcun provvedimento sulle spese di questo grado va adottato, per contro, nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci, e . Controparte_1 Controparte_2
In virtù della parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere in appello, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, applicabile in funzione sanzionatoria solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità definitiva dell'impugnazione (cfr. Cass. civ., sez. V, 25 luglio 2025,
n. 21396; Cass. civ., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass. civ., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 13.05.2022, da avverso la sentenza n. 1080/2022 Parte_1
emessa il 23.02.2022 dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, tra pagina 9 di 11 l'avv. Lamanna Vincenzo e l'appellata nonché e , così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1°) dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
2°) dispone la correzione della sentenza impugnata nei seguenti termini: a) laddove, nella parte espositiva e nel dispositivo, è scritto “ ha donato a la nuda proprietà” Parte_1 Controparte_2 deve leggersi ed intendersi “ ha donato a l'usufrutto”; b) laddove, nella Parte_1 Controparte_2 parte espositiva e nel dispositivo, è scritto “ ha donato a la nuda Parte_1 Controparte_1
proprietà dei seguenti immobili: - appartamento in Monopoli, al Corso Umberto n. 7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa 11, particella 2054, subalterno 4; - locale commerciale in
Monopoli, alla via Canonico del Drago n. 50/52, piano terra, in catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno 2; - casa di abitazione in Monopoli c.da Impalata senza numero civico, piano terra in catasto fabbricati al foglio di mappa 120, particella 659, subalterno 1”, deve leggersi ed intendersi: “ ha donato a l'usufrutto dei seguenti immobili: Parte_1 Controparte_1
- appartamento in Monopoli, al Corso Umberto n. 7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa 11, particella 2054, subalterno 4; - locale commerciale in Monopoli, alla via Canonico del
Drago n. 50/52, piano terra, in catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno
2 ; la piena proprietà della casa di abitazione in Monopoli c.da Impalata senza numero civico, piano terra in catasto fabbricati al foglio di mappa 120, particella 659, subalterno 1”;
3°) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del 23.12.2013, a rogito del Notaio in Fasano, registrato ad Ostuni Persona_1 il 3.01.2014, nella parte in cui ha donato: A) a l'usufrutto dei seguenti Parte_1 Controparte_2
beni:
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 5;
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 7492, subalterno 6:
- appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, piano secondo, nel Catasto dei Fabbricati al foglio di mappa 11, particella 1492, subalterno 2;
- quota pari a 4.530/10000 del giardino annesso all'interno del fabbricato appartamento in Monopoli, alla via Amleto Pesce n. 20/A, in catasto terreni al foglio di mappa 11, particella 3085;
B) a l'usufrutto dei seguenti beni: Controparte_1
- appartamento in Monopoli, al Corso Umberto n. 7/g, piano primo, in catasto fabbricati al foglio di mappa 11, particella 2054, subalterno 4;
pagina 10 di 11 - locale commerciale in Monopoli, alla via Canonico del Drago n. 50/52, piano terra, in catasto dei
Fabbricati al foglio di mappa 10, particella 357, subalterno 2;
4°) rigetta nel resto l'appello;
5°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato avv. Lamanna Vincenzo le spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
6°) nulla per le spese di questo grado di giudizio nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati contumaci, e . Controparte_1 Controparte_2
Così decisa il 12 settembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Peraltro, l'attore nel corso del giudizio ex art. 2901 c.c. aveva promosso anche ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di sentir accertare e condannare la convenuta al pagamento delle spettanze professionali reclamate;
il relativo Parte_1 giudizio nel primo grado si era concluso con ordinanza del 30.04.2021, con l'accertamento di un credito in capo all'attore di ben € 224.970,52, oltre accessori ed interessi. 2 Invero l'attore per le medesime attività professionali - per le quali aveva anche intrapreso giudizio ex art. 702 bis c.p.c. – aveva con missiva del 4.06.2012 già diffidato la al relativo pagamento sul presupposto che le prestazioni del legale a Pt_1 tale epoca fossero state concluse: Peraltro la stessa convenuta (pag. 11 comparsa di costituzione) aveva ammesso di avere revocato il mandato all'attore con nota del 12.09.2011, sicchè le attività professionali dovevano ritenersi espletate a tale data ed il relativo mandato conclusosi ben prima dell'atto di disposizione impugnato (23.12.2013). 4 L'espansione della nuda proprietà in piena proprietà è automatica. Non è necessario un nuovo atto del notaio, essendo sufficiente effettuare una voltura catastale. 5 La sopravvenuta mancanza, rilevabile d'ufficio, dell'interesse ad agire in revocatoria è stata riconosciuta dallo stesso avv. Lamanna, non più sussistendo in capo all'attore l'esigenza del mantenimento della disponibilità del bene posto ad oggetto dell'atto revocando a garanzia del credito;
ciò in quanto la morte della usufruttuaria ha determinato Parte_1 comunque ed in ogni caso l'estinzione dell'usufrutto con automatica riespansione della piena proprietà dei figli. 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità “La natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell' art. 300 c.p.c., non comporta la necessità che la volontà di conseguire l'effetto interruttivo sia espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi” (così Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2024, n. 29042).