Art. 15. (Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra)
L' articolo 90 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' cosi' modificato:
"Le pensioni, gli assegni e le indennita' previsti dalla presente legge sono liquidati con provvedimento del di rettore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro.
Allo stesso direttore generale spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme di legge.
Quando il direttore generale, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, puo' procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.
Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo alla concessione di un trattamento pensionistico inferiore a, quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati medesimi.
Tutti i provvedimenti concernenti le pensioni, assegni e indennita' di guerra, con allegati i documenti giustificativi, sono sottoposti per l'approvazione all'esame del Comitato di cui al successivo articolo 91. A tal fine i provvedimenti medesimi sono trasmessi al predetto comitato non oltre il termine di 30 giorni dalla, data della relativa emanazione.
All'atto dell'emanazione dei provvedimenti concessivi, il direttore generale dispone la corresponsione, a titolo di anticipazione, delle rate correnti, degli assegni liquidati.
Nel caso in cui il comitato non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, questo viene restituito con la relativa deliberazione al direttore generale.
Il direttore generale, ove non dissenta dalla deliberazione del comitato, provvede all'annullamento del provvedimento, disponendo, nel caso di concessione, l'abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, sempreche' risulti la buona fede degli interessati medesimi. In caso contrario, rinvia il provvedimento per un ulteriore esame al comitato; ove il comitato non proceda all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in conformita' della deliberazione del comitato medesimo.
I provvedimenti emessi dal direttore generale in base alle norme di cui al presente articolo nonche' quelli emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro possono essere modificati o revocati da parte della stessa autorita' che li ha emanati per i motivi, nei termini e secondo le modalita' stabiliti dal successivo articolo 112.
Nei casi in cui spetti di provvedere al Ministro per il tesoro, il Ministro stesso delibera su proposta del comitato di liquidazione di cui all'articolo 91 della presente legge".
L' articolo 90 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' cosi' modificato:
"Le pensioni, gli assegni e le indennita' previsti dalla presente legge sono liquidati con provvedimento del di rettore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro.
Allo stesso direttore generale spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme di legge.
Quando il direttore generale, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, puo' procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.
Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo alla concessione di un trattamento pensionistico inferiore a, quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati medesimi.
Tutti i provvedimenti concernenti le pensioni, assegni e indennita' di guerra, con allegati i documenti giustificativi, sono sottoposti per l'approvazione all'esame del Comitato di cui al successivo articolo 91. A tal fine i provvedimenti medesimi sono trasmessi al predetto comitato non oltre il termine di 30 giorni dalla, data della relativa emanazione.
All'atto dell'emanazione dei provvedimenti concessivi, il direttore generale dispone la corresponsione, a titolo di anticipazione, delle rate correnti, degli assegni liquidati.
Nel caso in cui il comitato non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, questo viene restituito con la relativa deliberazione al direttore generale.
Il direttore generale, ove non dissenta dalla deliberazione del comitato, provvede all'annullamento del provvedimento, disponendo, nel caso di concessione, l'abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, sempreche' risulti la buona fede degli interessati medesimi. In caso contrario, rinvia il provvedimento per un ulteriore esame al comitato; ove il comitato non proceda all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in conformita' della deliberazione del comitato medesimo.
I provvedimenti emessi dal direttore generale in base alle norme di cui al presente articolo nonche' quelli emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro possono essere modificati o revocati da parte della stessa autorita' che li ha emanati per i motivi, nei termini e secondo le modalita' stabiliti dal successivo articolo 112.
Nei casi in cui spetti di provvedere al Ministro per il tesoro, il Ministro stesso delibera su proposta del comitato di liquidazione di cui all'articolo 91 della presente legge".