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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.02.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 3899.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lauretta, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Armando Gambino e dall'avv.
Gianluca Tellone, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.06.23, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di € 1.230,49, per l'anno 2009, eventualmente erogata dall' a titolo di indennità di
CP_1 malattia e maternità agricola n. 343859, richieste dall' come specificato dal
CP_1 provvedimento dell'ottobre 2022; 2) Sentir dichiarare per l'effetto la ricorrente
CP_1 non tenuta alla restituzione della somma di € 1.230,49 per l'anno 2009, a di titolo di indennità di malattia e maternità agricola eventualmente erogata dall' oltre
CP_1 interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
3)Condannare l'istituto in parola alla restituzione in favore della sig.ra della somma di € 1.249,49 Parte_1 eventualmente già trattenute a titolo di indebito da esso Istituto;
4)Sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari ” Ha dedotto, nello specifico: che nell'ottobre 2022, l convenuto, contestava
CP_1 all'istante la presenza di un indebito per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009, in particolare € 1.230,49 a titolo di malattia e maternità, che l' riteneva di aver
CP_1 corrisposto all'istante per il periodo in parola;
dalla comunicazione emergeva che la somma richiesta corrispondeva ad € 1.230,49 indennità di malattia e maternità agricola n. 34528; tuttavia, l' non dava prova di aver corrisposto alla ricorrente CP_1 effettivamente le somme a titolo di indennità di malattia e maternità agricola n. 34528, € 1.230,49 per il periodo dal 01/0/2009 al 31/12/2009 di cui in questa sede chiedeva la restituzione;
di avere proposto ricorso alla amministrazione senza esito positivo. Ha quindi eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione della somma in parola, essendo decorsi più di anni dieci dall'eventuale erogazione da parte dell'istituto convenuto della somma oggi risultata indebita. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze di fatto e diritto sono provate dalla documentazione versata in atti dall'
previdenziale convenuto. CP_1
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall' avente ad oggetto la
CP_1 richiesta di restituzione dell'importo di € 1.230,49 erogata a titolo di malattia/maternità per l'anno 2009. L' previdenziale, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme
CP_1 liquidate a titolo di prestazioni previdenziali erano divenute indebite a seguito dell'annullamento del rapporto di lavoro in agricoltura della ricorrente con la presunta ditta datrice di lavoro azienda agricola “Lindura Gaetano” per il periodo dal 2002 al 2009, annullamento conseguente ad un accertamento ispettivo effettuato dall'
CP_1 nei confronti del presunto datore di lavoro agricolo della controparte a cui faceva seguito l'annullamento dei rapporti di lavoro, come da verbale ispettivo n. 51-
CP_1
01-000094388 del 21.04.2010 Il rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2008 era stato disconosciuto con lettera CP_1 del 15.11.2011, notificata a in data 16.01.2012; faceva seguito la Parte_1 richiesta di restituzione della somma corrisposta a titolo di indennità di malattia e maternità (nella misura di €. 1.230,49) avanzata con lettera del 23.11.2011, CP_1 notificata a in data 24.12.2011. Essendo rimasta senza alcun Parte_1 significativo riscontro, la diffida alla restituzione dell'indebito previdenziale veniva rinnovata con lettera del 21.10.2013, notificata a in data CP_1 Parte_1
11.11.2013. Successivamente, avanzava domanda giudiziale di Parte_1 reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2004 al 2008, ma il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, con la sentenza n. 632/15 del 19.03.2015, respingeva definitivamente la domanda confermando la legittimità della cancellazione dall'elenco dei lavoratori in agricoltura. Infine, con lettera del 17.10.2022, CP_1 notificata il 04.11.2022, a veniva rinnovato l'invito alla restituzione Parte_1 dell'indennità di maternità agricola percepita nel corso dell'anno 2009 Ciò posto, viste le eccezioni di parte ricorrente, l' ha allegato e documentato la CP_1 corresponsione delle prestazioni indebite e l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa, producendo le richieste ed i solleciti di pagamento inviati a mezzo posta e ritualmente ricevuti dalla ricorrente. Nessuna specifica contestazione è stata mossa a riguardo dall'istante. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 11.02.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.02.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 3899.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lauretta, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Armando Gambino e dall'avv.
Gianluca Tellone, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.06.23, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di € 1.230,49, per l'anno 2009, eventualmente erogata dall' a titolo di indennità di
CP_1 malattia e maternità agricola n. 343859, richieste dall' come specificato dal
CP_1 provvedimento dell'ottobre 2022; 2) Sentir dichiarare per l'effetto la ricorrente
CP_1 non tenuta alla restituzione della somma di € 1.230,49 per l'anno 2009, a di titolo di indennità di malattia e maternità agricola eventualmente erogata dall' oltre
CP_1 interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
3)Condannare l'istituto in parola alla restituzione in favore della sig.ra della somma di € 1.249,49 Parte_1 eventualmente già trattenute a titolo di indebito da esso Istituto;
4)Sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari ” Ha dedotto, nello specifico: che nell'ottobre 2022, l convenuto, contestava
CP_1 all'istante la presenza di un indebito per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009, in particolare € 1.230,49 a titolo di malattia e maternità, che l' riteneva di aver
CP_1 corrisposto all'istante per il periodo in parola;
dalla comunicazione emergeva che la somma richiesta corrispondeva ad € 1.230,49 indennità di malattia e maternità agricola n. 34528; tuttavia, l' non dava prova di aver corrisposto alla ricorrente CP_1 effettivamente le somme a titolo di indennità di malattia e maternità agricola n. 34528, € 1.230,49 per il periodo dal 01/0/2009 al 31/12/2009 di cui in questa sede chiedeva la restituzione;
di avere proposto ricorso alla amministrazione senza esito positivo. Ha quindi eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione della somma in parola, essendo decorsi più di anni dieci dall'eventuale erogazione da parte dell'istituto convenuto della somma oggi risultata indebita. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze di fatto e diritto sono provate dalla documentazione versata in atti dall'
previdenziale convenuto. CP_1
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall' avente ad oggetto la
CP_1 richiesta di restituzione dell'importo di € 1.230,49 erogata a titolo di malattia/maternità per l'anno 2009. L' previdenziale, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme
CP_1 liquidate a titolo di prestazioni previdenziali erano divenute indebite a seguito dell'annullamento del rapporto di lavoro in agricoltura della ricorrente con la presunta ditta datrice di lavoro azienda agricola “Lindura Gaetano” per il periodo dal 2002 al 2009, annullamento conseguente ad un accertamento ispettivo effettuato dall'
CP_1 nei confronti del presunto datore di lavoro agricolo della controparte a cui faceva seguito l'annullamento dei rapporti di lavoro, come da verbale ispettivo n. 51-
CP_1
01-000094388 del 21.04.2010 Il rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2008 era stato disconosciuto con lettera CP_1 del 15.11.2011, notificata a in data 16.01.2012; faceva seguito la Parte_1 richiesta di restituzione della somma corrisposta a titolo di indennità di malattia e maternità (nella misura di €. 1.230,49) avanzata con lettera del 23.11.2011, CP_1 notificata a in data 24.12.2011. Essendo rimasta senza alcun Parte_1 significativo riscontro, la diffida alla restituzione dell'indebito previdenziale veniva rinnovata con lettera del 21.10.2013, notificata a in data CP_1 Parte_1
11.11.2013. Successivamente, avanzava domanda giudiziale di Parte_1 reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2004 al 2008, ma il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, con la sentenza n. 632/15 del 19.03.2015, respingeva definitivamente la domanda confermando la legittimità della cancellazione dall'elenco dei lavoratori in agricoltura. Infine, con lettera del 17.10.2022, CP_1 notificata il 04.11.2022, a veniva rinnovato l'invito alla restituzione Parte_1 dell'indennità di maternità agricola percepita nel corso dell'anno 2009 Ciò posto, viste le eccezioni di parte ricorrente, l' ha allegato e documentato la CP_1 corresponsione delle prestazioni indebite e l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa, producendo le richieste ed i solleciti di pagamento inviati a mezzo posta e ritualmente ricevuti dalla ricorrente. Nessuna specifica contestazione è stata mossa a riguardo dall'istante. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 11.02.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè