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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Rg n. 1858 /2019
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 02/04/2025
IL GOT Dott. ssa MA VA MA esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di udienza
depositate dalle parti,
si ritira in camera di consiglio. Alle ore 14.04 dà lettura del dispositivo,
come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente
verbale.
IL GIUDICE
MA VA MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa MA VA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1858/2019 pendente tra
( ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
MANLIO GIOVANNI VIOLA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA VIA NANNI 35
CONTRO
( ), con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPINA CP_1 P.IVA_1
BALATA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA VIA ALDO MORO,365
*****************
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione a ordinanza ingiunzione n. 52091/453 del 24.09.19 evocava in giudizio Parte_1
nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, contestando le avverse pretese e chiedendo che venisse accertata l'insussistenza del credito vantato dall'opposta, la condanna di quest'ultima ex art. 96 cpc, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva la convenuta insistendo nella domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese e onorari del giudizio. La causa veniva tenuta in decisione all'udienza del 02/04/2025 ex art. 281 sexies, previa concessione di congruo termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi che seguono.
I motivi posti a base dell'atto di opposizione sono in primo luogo generici ed, in ogni caso, infondati.
L'opponente ha contestato la sussistenza del credito e, a fronte della suddetta contestazione, è stata ammessa CTU al fine di verificare il funzionamento o meno del contatore a servizio dell'utenza.
Deve osservarsi invero che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato, affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. 11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
Deve osservarsi, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
Passando ora al caso di specie si evidenzia come la CTU abbia consentito di verificare il corretto funzionamento del misuratore, per cui spettava a questo punto all'utente dimostrare che i consumi anomali fossero derivati da una perdita occulta, di cui l'utente non si sia avveduta per responsabilità del gestore del servizio idrico.
Nessuna prova in merito alla sussistenza di una perdita occulta è stata fornita da parte opponente;
al contrario il gestore ha dimostrato – contrariamente da quanto sostenuto dall'opponente - di aver persino comunicato alla Lunetta la presenza di consumi elevati, perciò anomali, ma l'utente è rimasta inerte, né ha fornito alcuna prova in merito nel corso del presente giudizio.
Infondati appaiono anche gli altri motivi di opposizione, sia in merito alla non potabilità dell'acqua fornita dal gestore, che non risulta in alcun modo provata;
sia in ordine agli altri che sono talmente generici da non consentire un loro esame.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 8.702.93, nella misura richiesta dalla oltre interessi fino al saldo. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- rigetta l'opposizione per i motivi esposti;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma di € CP_1
8.702,93, oltre interessi fino al saldo;
- condanna altresì alla rifusione delle spese del giudizio in favore Parte_1
dell'opposta, che si liquidano in € 1.500,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 02/04/2025
Il Giudice
MA VA MA