Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
4744/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza di discussione del 12.02.2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4744/2024 R.G.Lavoro , promosso
DA
nata a [...], il [...] , c.f. , res. Parte_1 C.F._1
in Belpasso via Cesare Battisti 32 , col patrocinio dell'avv. Alfio Sambataro, giusta procura in atti domiciliata presso il suo studio in Belpasso via II Retta Levante 310;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c. f. , con Sede Centrale in Roma, via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappre - P.IVA_1
sentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti , domiciliato in Catania,
Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale INPS;
RESISTENTE
oggetto : rideterminazione assegno e maggiorazione sociale – recupero indebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che risulta depositato in data 15.5.2024 parte ricorrente impugnava il provvedimento
emesso in conseguenza della rideterminazione dell'assegno sociale e della maggiorazione sociale per il periodo intercorso dall'agosto 2020 al dicembre 2021.
Detto provvedimento , recante data 26 dicembre 2022 , specificava che nel periodo sopra indicato l'Istituto aveva corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo comples-
sivo di euro 3.073,27.
Premetteva in fatto di avere presentato istanza di assegno sociale nel 2020 documentando a tal fine i redditi propri e quelli percepiti dal marito, detta domanda era stata preventivamente rigettata per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per godere del beneficio dell'assegno sociale.
Il provvedimento di reiezione della domanda , emesso da INPS in data 06.08.2020 è stato tuttavia riesaminato e pertanto è stata accolta l'istanza di riesame della ricorrente e detto beneficio è stato percepito nel corso del periodo intercorso dal 2020 , 2021 e 2022.
In data 04.8.2022 avveniva il decesso del marito della ricorrente e quest'ultima chiedeva ad Inps la pensione di reversibilità, concessa dall'Istituto con provvedimento del 16.11.2022, con decorrenza dal 01/09/2022 , detta pensione categoria SO n. 20103982.
Successivamente avveniva che con il provvedimento in questa sede impugnato, del 26.12.2022,
l'Inps ricalcolava l'assegno sociale goduto dalla ricorrente, dalla data in cui è stato inizialmente percepito ( 01.08.2020) sino alla data del 30 agosto 2022, come si legge in ricorso ( cfr. pag. 6 ),
“revocando l'assegno per l'anno 20202 e2021 e riconoscendolo per l'anno 2022, tenuto conto del-
la data di morte del marito della ricorrente e della pensione di reversibilità riscossa da quest'ul-
tima “.Pertanto dichiarava di impugnare il provvedimento di ricalcolo di assegno e maggiorazione sociale in quanto illegittimi poiché non avrebbero tenuto in considerazione i redditi effettivi percepi ti dalla ricorrente e coniuge per l'anno 2020 , come da 730/2021, i cui dati reddituali richiamava.
Deduceva che non vi era alcun discostamento tra il reddito dichiarato al momento della domanda e quello effettivo conseguito nell'anno 2020 , utile ai fini del riconoscimento del diritto e del calcolo dell'assegno sociale . Le stesse valutazioni erano svolte per l'anno 2021 , di cui riportava incolon-
nati valori numerali ed evidenziava che il reddito della ricorrente e quello del marito non erano superiori ai limiti di legge. Si riportava al calcolo eseguito dagli uffici INPS in sede di riesame di domanda di assegno sociale che esattamente , secondo la prospettazione della ricorrente , aveva calcolato i redditi dei coniugi e della ricorrente medesima .
Evidenziava il diritto di quest'ultima a percepire la maggiorazione sociale per gli anni 2020 , 2021 e
2022. Chiedeva che il provvedimento di ricalcolo INPS fosse dichiarato illegittimo e che nulla debba essere restituito all'istituto , con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Fissata udienza di discussione al 06.11.2024 , si costituiva INPS con propria memoria in cui con-
testava tutto quanto dedotto in ricorso chiedendone il rigetto per completa infondatezza e con vitto-
ria di spese di giudizio.
All'esito dell'udienza di discussione questo giudice veniva delegato per la decisione della causa all'esame, all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato ,
all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c con lettura delle ragioni in fatto e diritto sottese decisione .
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Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che l'indebito per cui è causa trae origine dal provvedimento sulla rideter minazione dell'assegno sociale CAT AS n. 04050030, come si legge testualmente dal provvedi –
mento del 26.12.2022: “ dal 1 agosto 2020 , sulla base della sua comunicazione dei redditi per
l'anno 2020.
Il ricalcolo comprende la :
rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001 , finanziaria 2002
( aumento al milione)[…..]
Pertanto ai fini suddetti sono determinati anche i seguenti trattamenti pensionistici risultanti dal
Casellario centrale delle pensioni:
PENSIONE Gestione Privata Categoria SO numero 20103982 agenzia 2100
Pensione Gestione Privata categoria INVCIV n. 07249472 agenzia 2100”. Nella ricostituzione sono stati inseriti i redditi rilevanti ai fini della concessione del beneficio di maggiorazione sociale , ricavati dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal ricorrente, che non coin-
coincidono con i redditi considerati dal ricorrente in ricorso principale, infatti nel provvedimento sono indicati i redditi percepiti a titolo invalidità civile e pensione di reversibilità.
In sede di accertamento dei requisiti economici per accedere alla maggiorazione sociale rilevano per legge i redditi di qualsiasi natura , compresi i redditi da casellario ed i redditi da fabbricati.
Nell'anno di imposta 2022 la ricorrente odierna risultava titolare di reddito da casellario , derivante da pensione derivante dall'invalidità civile , nonché pensione di reversibilità cat. SO n. 20103982.
Deve evidenziarsi che la resistente ha offerto in giudizio l'importo di somme effettivamente perce-
pite dalla ricorrente odierna e risultanti dal Cassetto Previdenziale del cittadino , offerte in allegato alla memoria di costituzione . Pertanto per il 2020 risulta che la ricorrente abbia percepito dall'Istituto a titolo di trattamento pensionistico euro 17.306,30 ; nel 2021 risultano percepiti dalla ricorrente euro 9.178,44, nel 2022 risultano effettivamente percepiti dalla ricorrente euro 11.503,15.
Sul punto la ricorrente non ha presentato alcun elemento contrario e di contestazione.
Inoltre , nonostante quanto sostenuto dalla ricorrente , non risulta contestata la mancata trasmissione del modello RED nel periodo in cui si contesta l'indebito, richiesto per le comunicazioni reddituali nelle prestazioni assistenziali , come nel caso di assegno sociale.
Rispetto a tale rilievo avvenuto in corso di giudizio il ricorrente odierno non ha eccepito nulla .
La pretesa dell'istituto nasce pertanto dalle verifiche reddituali eseguite che , in sede di accerta -
mento per la verifica del beneficio di maggiorazione sociale , tengono conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta .
Il fondamento normativo si individua nella legge 140 del 15 aprile 1985 , che ha istituito la maggio razione sociale in favore dei titolari ultrasessantacinquenni di pensione a carico dell'Assicurazione
generale Obbligatoria e delle Gestioni speciali , che non superino i limiti di reddito stabiliti, la maggiorazione si corrisponde a domanda dell'interessato.
Altro riferimento normativo è dato dalla legge 544 del 29.12.1988 , art. 1 ed art. 12 ; la legge 388
del 23 dicembre 2000, all'art. 69 ha aumentato l'importo della maggiorazione sociale per i pensio-
nati ultras sessantenni ed ultra settantacinquenni , ed ha sancito che la maggiorazione spetta anche sulle pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
alle condizioni di cui alla legge 544/1988.
Infine dal 1° gennaio 2002 la legge 28 dicembre 2001 n. 448 all'art. 38 , commi da 1 a 6 ha innovato la disciplina delle maggiorazioni sociali prevista da varie disposizioni di legge. L'art. 38
commi 1 e 2 prevede in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito per-
sonale e cumulato con quello del coniuge , l'incremento fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro ( i milione di lire ) per tredici mensilità.
La maggiorazione è corrisposta in misura intera o ridotta , in relazione alla specifica situazione red-
dituale dell'interessato. Secondo quanto previsto dal comma 5 lettera c) , qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non superare i limiti medesimi previsti dalla legge .
Ai fini della valutazione del citato art. 38 concorrono i redditi di qualsiasi natura pertanto concorro-
no i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata , i redditi tassati alla fonte , i redditi esenti da IRPEF , sia del titolare che del coniuge , e questo è dovuto all'espresso richiamo dell'art. 38 , comma 4 , della legge n. 448/2001 , al comma 1, lettere a) ,b) , c)
che per effetto della legge del 2001 vengono ad essere incrementate.
Tutti i disposti normativi indicati che riguardano la maggiorazione sociale , fanno riferimento a tutte le tipologie di reddito . I “ redditi propri” , cui fa riferimento l'art. 38 , comma 5 , L. 448/2001 ,
istitutiva “ dell'incremento al milione “, ai fini del calcolo della maggiorazione sociale include i redditi di qualsiasi natura , compresi quelli esenti da imposte.
Il comma 6 dell'art. 38 citato , esclude dal computo dei redditi esclusivamente il reddito da casa di abitazione , non esclude invece altri redditi quali i redditi da fabbricati e quelli non assoggettabili ad IRPEF , come la prestazione di invalidità civile goduta dalla ricorrente .
La ragione di questa scelta legislativa risiede nel riconoscere un ulteriore incremento della prestazio ne assistenziale già riconosciuta soltanto a coloro che si trovino in condizione di effettiva indigenza e non a coloro che percepiscono comunque un reddito superiore ai limiti previsti dalle leggi in materia di maggiorazioni sociali.
Nel caso a mano occorre osservare che il riconoscimento del beneficio ha regole specifiche sue pro- prie e non segue i criteri reddituali per il riconoscimento della prestazione di invalidità civile.
Nella fattispecie all'esame la rideterminazione della prestazione è stata eseguita dall'istituto come diretta conseguenza della verifica dei dati reddituali , eseguita “ a posteriori “ ovverosia in un secondo momento , alla presentazione delle dichiarazioni contenute nei modelli UNICO presentati dalla ricorrente odierna.
Il beneficio della maggiorazione sociale per sua natura è legato alle modificazioni sul “ quantum” e anche sull'”an” non appena sono noti i dati reddituali presentati a consuntivo.
Nella fattispecie il ricorrente non ha fornito la prova di possedere per l'anno in questione e per il periodo intercorso da agosto 2020 sino al dicembre 2021 , i requisiti previsti dalla legge in materia specifica del beneficio della maggiorazione .
Alla luce delle ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento e sussistono altresì profili nell'atteggiamento del ricorrente, che non ha partecipato alla campagna per la comunicazione modello RED, ci sono elementi che escludono la buona fede .
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Dalla ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio in atti depositata e dalla dichiarazione rilevante ex art.152 disp. att. c.p.c. nel presente giudizio previdenziale , le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania , in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronun-
ciando nella causa iscritta al n. 4744/2024 R.G. lavoro , così provvede :
Rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio tra le parti .
Catania 12 .02.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo