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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2482/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI Parte_1
MAURIZIO;
Ricorrente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso
[...] dall'avv. BUFFONI MARIA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato esponeva: Parte_1
che con sentenza n. 946/2018, pubblicata il 13/06/2018, il
Tribunale di Cosenza in funzione di GdL, aveva accertato e dichiarato che la rendita n. 401205333, già CP_1 riconosciuta in suo favore, andava calcolata nella percentuale del 68%, in luogo del 62% considerato dall' CP_1
(all. 1) accertando altresì l'insussistenza di un indebito da parte del ricorrente nei confronti dell' CP_1 che l' , tuttavia, aveva mantenuto la rendita calcolata CP_1 al 62% (rateo mensile pari a euro 1.604,28, anziché quello dovuto pari a euro 1.871,21) e praticando sulla stessa la trattenuta di un quinto (pari a euro 320,86) a titolo del preteso indebito giudizialmente dichiarato insussistente;
che con sentenza n. 326/2023, la Corte d'Appello di Catanzaro aveva rigettato integralmente l'appello proposto dall' CP_1 avverso la sentenza n. 946/2018 del Tribunale di Cosenza (all.
2); che l' non aveva rettificato, nel senso disposto dal CP_1
Tribunale di Cosenza, la rendita di cui è beneficiario il ricorrente, continuando a corrisponderla in base alla percentuale del 62% e cioè € 1.604,28, in luogo del dovuto, calcolato in base al 68%, pari a € 1.871,21 continuando ad effettuare trattenute fino al rateo di maggio 2023, sospendendole solo a decorrere dal rateo di giugno 2023; che aveva maturato, alla data del 1° giugno 2023, un credito complessivo di € 83.529,62
(ottantatremilacinquecentoventinove/62), dei quali €
41.302,75, per differenze maturate fra rendita dovuta e rendita erogata, e i restanti 42.226,87, per trattenute del quinto effettuate fino al maggio del 2023;
Concludeva chiedendo “…voglia condannare l' in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della complessiva somma di € 83.529,62, nonché di tutte le ulteriori somme che matureranno in corso di giudizio, qualora l' dovesse continuare a non ottemperare a quanto CP_1 statuito da codesto Tribunale con sentenza n. 946/2018 e ribadito dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n.
326/2023”.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
.Deduceva che l'importo dovuto, non era pari a euro 83.529,62 ma pari alla minor somma di euro 58.123,09 ,somma già versata da al insieme con il rateo di ottobre 2023. CP_1 Pt_1
Disposta CTU contabile , all'esito del deposito della relazione , la causa veniva rinviata per sentire le parti e il CTU all'udienza dell'8.1.2025 .
In quell'udienza ,veniva sentito il CTU che aveva provveduto a depositare relazione integrativa sulla base delle osservazioni fatte dalle parti .
All'esito la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 28 maggio 2025 , sostituita dal deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
In data 24.5.2025 e 27.5.2025 le parti depositavano note.
All'esito la causa veniva decisa.
Parte ricorrente nel ricorso ha rivendicato il pagamento della somma di cui alle conclusioni sul presupposto che pur avendo avuto con sentenza n. 946/2018 del Tribunale di Cosenza il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 68% e dell'insussistenza di un indebito nei confronti dell' CP_1 questi aveva continuato ad erogare la rendita calcolata al
62% e praticando sulla stessa la trattenuta di un quinto (pari a euro 320,86) a titolo del preteso indebito giudizialmente dichiarato insussistente anche dopo la sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro n. 326 del 2023 che aveva rigettato integralmente l'appello proposto dall' sospendendo le CP_1 trattenute solo dal mese di giugno 2023.
A fronte di tale ricostruzione l' costituendosi ha CP_1 dedotto e provato una diversa e più articolata ricostruzione dei fatti evidenziando che:
a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza n.
833/2002, veniva costituita in favore del , con Pt_1 decorrenza 06/05/1991, una rendita conglobata per i vari infortuni lavorativi subiti, con grado finale complessivo pari all'80%. La decorrenza fissata in epoca anteriore alla sentenza (2002) comportava il calcolo degli importi arretrati dovuti nel periodo 1991/2002: essi assommavano a euro
43.044,76. Tale importo veniva erogato in due tranches successivamente, con contenzioso instaurato dal SI. Pt_1 la Corte di Appello di Catanzaro emetteva nuova sentenza n.
629/2007 che rigettava la domanda dell'assicurato la ED riduceva il grado dall'80% al 68% (in relazione CP_1 al periodo dal 06/05/1991 al 31/05/1996) e al 62%per il periodo dal 01/06/1996 in poi. Invero in data 01/05/1996 veniva effettuata una revisione del grado di uno degli infortuni, revisione che dapprima portava il grado dal 68% al 57% per poi aumentarlo al 62% a seguito di opposizione amministrativa del (doc.5). Pt_1
A seguito di tali variazioni la sede calcolava l'importo da recuperare per il periodo dal 06/05/1991 al 30/04/2008, pari a euro 65.913,12 (euro 38.978,35 calcolati per il periodo ante 2003 + euro 26.934,77 calcolati per il periodo post 2003, come da comunicazione, doc. 6) e iniziava il recupero di tale importo dal rateo di maggio 2008 mediante trattenute sul rateo
(doc.3 punto 2).
Con sentenza n. 946 del 2018 del tribunale di Cosenza, confermata dalla Corte d'appello con sentenza 326 del 2023 pubblicata il 20/06/2023 ,veniva riportato il danno biologico al 68%. Il debito residuo ammontava in quel momento a euro 11.090,14 .
A questo punto veniva interrotta la trattenuta sul rateo mensile a partire dal rateo di giugno 2023 (doc.3 punto 3),
e in esecuzione della sentenza veniva modificata la rendita, rapportando il grado di danno biologico dal 62% al 68% con decorrenza dall' 01/06/1996. Venivano pertanto calcolati gli arretrati dovuti per un totale di euro 69.213,23.
Poiché comuqnue la somma non trattenuta ammontava a euro
11.090.14 (cfr. doc. 3 punto 4) si è proceduto a scomputarla dagli arretrati e ad ottobre 2023 è stato erogato l'importo di euro 59.994,37 (arrotondato a euro 59.994,29) come da comunicazione al ricorrente: euro 58.123,16 a titolo di arretrati (arrotondati a euro 58.123,09) euro 1.871,20 a titolo di rateo di ottobre 2023 (doc.10).
Le deduzioni dell' hanno trovato conforto nella CP_1 relazione del CTU, resasi necessaria alla luce dei riscontri probatori offerti dall'istituto. Ed invero il consulente , a seguito dei rilievi mossi dall'istituto ha depositato in data 7.1.2025 una relazione integrativa della CTU,confermata poi in udienza , nella quale rileva “Il gode attualmente di rendita per danno Pt_1 CP_1 biologico riconosciuto nella misura del 68%.
Tale misura di danno biologico ha subito, però, delle oscillazioni nel corso dei vari procedimenti.
E' necessario, pertanto, fare un breve riepilogo delle varie fasi:
a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza n.
833/2002, veniva costituita in favore del , con Pt_1 decorrenza 06/05/1991, una rendita conglobata per i vari infortuni lavorativi subiti, con grado finale complessivo pari all'80%;
successivamente, con contenzioso instaurato dal SI.
, la Corte di Appello di Catanzaro emetteva nuova Pt_1 sentenza n. 629/2007 che rigettava la domanda dell'assicurato;
la ED , a seguito di tale sentenza, riduceva il grado CP_1 della rendita dall'80% al 68% (in relazione al periodo dal
06/05/1991 al 31/05/1996) e al 62% dal 01/06/1996 in poi;
in data 01/05/1996 veniva effettuata una revisione del grado di rendita di uno degli infortuni, revisione che dapprima portava il grado dal 68% al 57% per poi aumentarlo al 62% a seguito di opposizione del Pt_1
Dopo tali variazioni l' calcolava l'importo da CP_1 recuperare per il periodo dal 06/05/1991 al 30/04/2008, pari a euro 65.913,12 …. e, pertanto, iniziava il recupero di tale importo dal rateo di maggio 2008 mediante trattenute sulla rendita.
Si può, quindi, affermare che alla data della sentenza
629/2007, l' aveva recuperato la somma di € 54.822,98 CP_1 su un totale di € 65.913,12. Restava da riscattare la sola somma di € 11.090,14.
Successivamente una ulteriore ed ultima sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, la n. 326/2023 del 28/02/2023, pubblicata il 20/06/2023, riportava il danno biologico al 68%
e dalla data di giugno 2023 veniva interrotta la trattenuta del quinto mensile.
In esecuzione della stessa sentenza veniva modificata la rendita rapportando il grado di danno biologico dal 62% al
68% con decorrenza dall' 01/06/1996.
Dopo tale ultima sentenza venivano calcolati gli arretrati a partire dal mese di ottobre 2017 fino al mese di giugno 2023 per € 18.798,08 a titolo di differenza tra il 62% ed il 68% di danno biologico e gli arretrati a titolo di trattenuta del quinto per € 21.767,78 da restituire ed un ulteriore restituzione di arretrati a titolo di differenza tra il 62%
e il 68% dal 01/06/1996. …. Il pagamento che l' effettua CP_1 in data 02.10.2023 di euro 58.123,17 riguarda tutto il periodo che inizia dal mese di giugno 1996 al mese di giugno 2023.
Con tale pagamento, l' salda tutti gli arretrati al SI. CP_1
” Pt_1
Ed ancora “….40565,86€ Totale da restituire Pt_1
58.123,16€ Totale versato in data 02/10/2023 a CP_1 Pt_1
€ 17.557,30 Ulteriore differenza riconosciuta grado Pt_1
68% decorrenza 01/06/1996
Differenze 62%68%lug-23 1.604,28€ 1.871,21€ ago-23 1.604,28€
1.871,21€ set-23 1.604,28€ 1.871,21€ ott-23 1.604,28€
1.871,21€ 6.417,12€ 7.484,84€ differenza a credito ricorrente1.067,72€ conguaglio arretrati cedolino novembre
2023 606,42€ differenza netta a credito ricorrente 461,30€
Il pagamento che l' effettua in data 02.10.2023 di euro CP_1
58.123,17 riguarda tutto il periodo che inizia dal mese di giugno 1996 al mese di giugno 2023.
Con tale pagamento, l' salda tutti gli arretrati al SI. CP_1
.” Pt_1
Ha quindi concluso rappresentando” il sottoscritto CTU, dopo avere effettuato una più attenta verifica, esaminata tutta la documentazione, riveduti i calcoli, nel pieno rispetto dei quesiti posti dal SInor Giudice, sicuro di aver fornito i chiarimenti richiesti, modifica il risultato della relazione peritale finale nei seguenti importi: Il SI. Parte_1
è creditore nei confronti dell' di € 461,30. “ CP_1
Parte ricorrente nelle note depositate a seguito del deposito dell'integrazione ha chiesto il rinnovo della CTU eccependo la nullità della perizia per avere il CTU chiesto all' CP_1
l'ulteriore documentazione , per violazione dei doveri del
CTU verso le parti e per violazione dei termini ex art. 195 cpc.
Quanto alla prima eccezione si osserva che nessuna nuova documentazione è stata prodotta dall' per come si evince CP_1 dalla risposta del 10.12.2024 nella quale viene semplicemente ribadito l'excursus dei pagamenti effettuati sulla base della documentazione prodotta;
quanto alla eccepita violazione dei doveri del CTU verso le parti e alla violazione dell'art.195 cpc per aver acquisito documentazione escludendo il si osserva come per quanto detto sopra Pt_1 nessuna nuova acquisizione vi è stata;
peraltro la parte ricorrente ha chiesto e ottenuto termine per esaminare l'integrazione peritale e ben avrebbe potuto depositare contestazioni alla integrazione peritale mentre si è limitato sia nelle note dell'11.3.2025 che in quelle del 27.5.2025 ad eccepire la nullità della perizia e a riportare il calcolo delle somme pretese che per quanto è emerso nel corso del giudizio non era così semplice poiché doveva tenere conto del contenzioso intercorso tra le parti nel corso degli anni con oscillazioni di percentuali di rendita.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui alla relazione del CTU e va condannato l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di € 461,30 maggiorata degli interessi.
Le spese di CTU e di lite, parametrate in base al decisum, e non in base al petitum (cass 9237 del 2022)seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
In parziale accoglimento della domanda condanna l' a CP_1 corrispondere al ricorrente la somma di € 461,30 oltre interessi.
Pone a carico dell' le spese di CTU liquidate come da CP_1 separato decreto e le spese di lite che liquida in € 430,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,5.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino