CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.5.2024 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n.
1215/2023 R.G. promosso da nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
Cod.Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Broccia C.F._1
(Cod.Fisc. ) e presso il di lei Studio elettivamente domiciliato in C.F._2
Bari a Corso Cavour n. 133, in virtù di procura ad litem in calce al Ricorso in appello; contro
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], CP_1
Cod.Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Cardone C.F._3
(Cod.Fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso il di lei Studio in C.F._4
Adelfia (BA) alla via Sabotino n. 2, giusta mandato rilasciato in calce alla Comparsa di costituzione e risposta in appello
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari, in persona del Sostituto Procuratore Generale;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 23.5.2024 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica. Con la sentenza n. 960/2023, pubblicata il
17.3.2023, resa nel giudizio n. 1561/2014 R.G. il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, dopo aver pronunciato sullo status con sentenza parziale n. 4953/2014 in data 21.10.2014, ha definito il procedimento dichiarando non luogo a provvedere sulle questioni economiche e sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente nonchè rigettando la domanda riconvenzionale di addebito avanzata dal resistente;
con compensazione integrale delle spese di lite.
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1 Per_ matrimonio concordatario in Bari il 29.10.1990 da cui sono nati i figli (il
17.11.1991) e (il 24.01.1994); tuttavia, venuta meno l'affectio coniugalis, con Per_2 ricorso del 03.02.2014 la donna si è rivolta al suddetto Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito, la condanna di costui al risarcimento del danno subito e la previsione dell'obbligo di versarle complessivamente la somma mensile di
Euro 2.000,00, di cui Euro 1.400,00 per il suo mantenimento ed Euro 600,00 a titolo di Per_ contributo al mantenimento del figlio con essa convivente, maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In quella sede, il non si è opposto alla declaratoria della separazione Parte_1 tuttavia, in via riconvenzionale, ha chiesto l'addebito in capo alla moglie oltre al risarcimento del danno e al rigetto delle istanze di mantenimento, deducendo che: a)
l'affectio coniugalis era venuta meno quando la aveva ricevuto dal genitore la CP_1 somma di Euro 250.000,00 e aveva assunto atteggiamenti distaccati ed intransigenti nei suoi confronti;
b) la moglie aveva intrapreso una relazione extraconiugale con l'istruttore di palestra;
c) già nel 2011 i coniugi avevano sottoscritto un accordo di separazione, salvo poi riconciliarsi per amore dei figli;
d) in data 21.8.2013 era stato aggredito nell'androne di casa dal cognato della con un bastone;
e) il 23.8.2013 presso il suo CP_1 salone da parrucchiere, era stato minacciato e aggredito fisicamente dalla stessa e CP_1 da altri familiari che lo avevano costretto a restituire circa euro trentamila prelevati il giorno prima dal conto cointestato;
f) aveva contribuito, anche dopo l'allontanamento dalla casa familiare, al mantenimento della figlia in cerca di lavoro all'estero, e Per_2 aveva partecipato alle spese straordinarie per il figlio convivente con la madre;
g) Per_1 la aveva autosufficienza economica e ciascun genitore dovesse continuare a CP_1 provvedere in via diretta al mantenimento di . Per_1
Con ordinanza del 21.5.2014 il Presidente del Tribunale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando alla la casa coniugale e ponendo in capo al CP_1
pag. 2/8 Per_ il contributo di Euro 450,00 mensili per il mantenimento di , oltre la Pt_1 partecipazione per il 50% alle spese straordinarie.
Depositate le memorie integrative e pronunciata sentenza non definitiva sullo status, è stata svolta l'attività istruttoria a mezzo le prove per interpello e per testimoni (addotti dal mentre la ha rinunciato alla escussione del teste indicato); quindi la causa è Pt_1 CP_1 stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
1.2 Avverso la sentenza in epigrafe, il ha proposto il presente Parte_1 gravame chiedendo alla Corte di dichiarare l'addebito della separazione in capo alla CP_1
condannarla al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio
[...] nonché di una somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con il primo motivo, ha dedotto la fondatezza della domanda di addebito risultando dimostrato di aver subito l'aggressione con un bastone in data 21.8.2013 nell'androne della casa coniugale ad opera del sig. (cognato della , nonché di Persona_3 CP_1 aver subito minacce e violenze il giorno 23.8.2013 presso il salone da parrucchiere ad opera della e di suoi familiari: il tutto è stato confermato dai testi e CP_1 Testimone_1
(all'udienza del 20.11.2017) ed è emerso anche della sentenza del Testimone_2
Tribunale di Bari, I Sezione Penale, n. 2141/2019 R.G, depositata il 02.07.2019, acquisita agli atti del processo di separazione. In particolare, il Giudice penale ha condannato la per i reati ascritti, relativamente ai medesimi fatti descritti in sede civile e CP_1 contestati sin dal primo scritto difensivo dal ai fini della pronuncia di addebito Pt_1 alla . CP_1
In disaccordo con il Tribunale, l'appellante ha argomentato che le parti nei rispettivi scritti difensivi hanno dichiarato il superamento della crisi del 2011 e l'avvenuta riconciliazione, e che la violenza viene riconosciuta quale causa di addebito anche se agita dopo l'insorgenza della crisi coniugale;
inoltre, i testi escussi hanno confermato in modo univoco e coerente di aver appreso dell'infedeltà della (coltivata almeno dal CP_1
2010) non solo dallo stesso ma anche da alcune clienti del negozio da Parte_1 parrucchiere: detta testimonianza indiretta è avvalorata dal fatto che la sebbene CP_1 ammessa alla prova testimoniale con il teste (il soggetto indicato quale Tes_3 amante della donna), ha rinunciato all'escussione all'udienza del 20.11.2012.
1.3 Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza in punto di spese argomentando come non ricorrano i “motivi di equità sostanziale” affermati dal
Tribunale, atteso che la ha rinunciato alla domanda di addebito solo con la CP_1
pag. 3/8 comparsa conclusionale nel 2023 (pur avendo rinunciato alla prova sin dal 2018), e si è vista negare sin dall'ordinanza presidenziale l'invocato assegno di mantenimento
(richiesto nella somma di € 1.400,00 mensili).
1.4 Da ultimo, il ha lamentato l'omessa pronuncia circa la sua richiesta di Pt_1 condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., meritevole di accoglimento.
2.1 Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza impugnata;
con il favore delle spese di lite del presente grado.
Sulla questione dell'addebito, la appellata ha evidenziato che: a) nella primavera del
2011 i coniugi avevano deciso di separarsi predisponendo a mezzo avvocato un accordo di massima, sottoscritto da entrambi in segno di accettata condivisione;
b) successivamente, i coniugi si erano riconciliati per vivere da separati in casa;
c) il
21.8.2013 il aveva lasciato la casa familiare trasferendosi a vivere altrove;
d) il Pt_1 aveva dichiarato di essere stato aggredito il 23.8.2013 dalla e da alcuni Pt_1 CP_1 suoi congiunti. In particolare, tale ultima circostanza non è stata dimostrata in prime cure per mancata ammissione del relativo capitolato di prova ed il omettendo di Pt_1 chiedere la revoca dell'ordinanza, vi aveva prestato acquiescenza e aveva rinunciato, di fatto, a provare il presunto comportamento violento della Sul punto, la appellata ha CP_1 ritenuto inammissibili sia il deposito della sentenza penale (peraltro non ancora passato in giudicato) sia il richiamo ai mezzi di prova espletati in quella sede, per contrasto con detta rinuncia e violazione del principio del contraddittorio. E comunque a suo avviso,
l'episodio delle presunte violenze non costituisce violazione dei doveri coniugali ex art. 143 Cod.Civ. né sconvolgimento dell'equilibrio coniugale in quanto successivo all'allontanamento del coniuge dalla casa familiare: semmai è stato il marito a violare sia l'obbligo di coabitazione con il predetto allontanamento a causa del comportamento posto in essere da soggetto terzo e non già dalla moglie, e sia l'obbligo di collaborazione familiare prelevando euro 30.000,00 dal conto cointestato.
Il neppure avrebbe dimostrato l'infedeltà della negata dall'interessata in Pt_1 CP_1 sede di interrogatorio formale, attraverso l'escussione di due testi risultati poco credibili per vincolo di parentela e per la loro qualità di testi de relato actoris, mentre irrilevante ed inconferente deve considerarsi la rinuncia alla escussione del teste pur Tes_3 accettata ai sensi dell'art. 245, comma 2, c.p.c. da parte della ricorrente.
2.2 In punto di liquidazione delle spese di lite, la appellata ha condiviso la motivazione del Tribunale che ha tenuto conto del rigetto della domanda di addebito del e Pt_1
pag. 4/8 della rinuncia alla analoga domanda da parte della ricorrente formalizzata con la memoria conclusionale nonché della ridotta quantificazione economica rispetto alle pretese della e del rigetto della domanda di mantenimento diretto del figlio . CP_1 Per_1
Da ultimo, la ha giudicato infondata la domanda ex art. 96 c.p.c. per omessa CP_1 reiterazione dell'istanza con la memoria integrativa del 24.09.2014 e motivazione in sede di memoria conclusionale.
3. La trattazione nel merito si è svolta in prima comparizione alla camera di consiglio del 23.5.2023 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo deposito di Note di trattazione scritta con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Collegio ha riservato la decisione concedendo i termini per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di rigetto del gravame.
4.1 Nel merito, giova esaminare la doglianza del mancato addebito della separazione in capo alla A norma dell'art. 151, comma 2, Cod.Civ. “Il giudice, CP_1 pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”, così da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Tra i comportamenti de quibus sono annoverati i maltrattamenti, l'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti dell'altro coniuge, l'infedeltà coniugale manifestatasi con modalità tale da comportare discredito ed umiliazione nel coniuge che la subisce.
Come chiarito dalla Suprema Corte è sufficiente la consapevolezza della violazione dei doveri coniugali, non essendo richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile.
Inoltre, il giudice dovrà tenere conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendo l'addebitabilità della separazione nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
L'indagine che il Tribunale è chiamato a svolgere in ordine all'intollerabilità della convivenza dovrà essere condotta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, all'esito delle quali sarà possibile individuare se e quale incidenza detti comportamenti abbiano avuto nella causazione della crisi matrimoniale.
pag. 5/8 4.2 Nel caso di specie, in punto di addebito il Tribunale ha correttamente ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte del . Invero, sebbene non è Parte_1 contestato che la violenza del 21.8.2013 sia stata agita dal cognato della CP_1 mentre quella del 23.8.2013 sia stata opera di più persone presso il salone da parrucchiere, tuttavia il primo episodio non può essere imputabile o riconducibile alla moglie mentre il secondo è avvenuto dopo che il aveva lasciato la Parte_1 casa familiare in data 22.8.2013 e aveva prelevato dal conto bancario cointestato una ingente somma. I due descritti episodi non sono dirimenti ai fini dell'invocato addebito della colpa, in quanto non hanno costituito la causa della intollerabilità della convivenza bensì l'espressione di contesto familiare già disgregato.
4.3 A parere della Corte neppure risulta dimostrata la relazione extraconiugale attribuita alla . Sul punto i testi e (rispettivamente, CP_1 Testimone_1 Testimone_2 padre e fratello dell'odierno appellante) hanno riferito di aver appreso la circostanza dal loro congiunto diretto interessato nonché da alcune clienti del salone da parrucchiere, così che la loro testimonianza de relato non assume decisiva rilevanza probatoria: le dichiarazioni rese appaiono generiche, non circostanziate, prive di riscontri temporali e di indicazione dei soggetti fonte dell'informazione. Ne consegue che in difetto di ulteriori elementi di riscontro in atti, le testimonianze de relato non assurgono a rango di piena prova.
Alcuna conseguenza probatoria può attribuirsi alla rinunciata escussione dell'unico teste indicato dalla (l'istruttore della palestra e presunto amante della donna) CP_1 giacchè tale scelta non comporta riconoscimento e/o accettazione di alcunchè; vieppù in presenza della accettazione espressa da parte del . Parte_1
4.4 Inoltre, la circostanza che i coniugi già nel 2011 erano stati in procinto di separarsi e avevano sottoscritto gli accordi regolanti il nuovo status, salvo poi ritornare a vivere nella casa familiare “per il bene dei figli”, costituisce indice della crisi in atto nel rapporto matrimoniale, sfociata a distanza di pochi mesi dall'introduzione del giudizio di separazione.
4.5 Alla luce di quanto sin qui rilevato, risulta del tutto condivisibile la motivazione del primo giudice secondo cui gli episodi addotti dal si sono verificati in Parte_1 un momento in cui il rapporto tra le parti era già inevitabilmente compromesso, anche alla luce, può aggiungersi, dei reciproci agiti contrari ai doveri imposti dall'art. 143 Cod.Civ.
4.6 Al rigetto del superiore motivo di gravame e alla correttezza delle motivazioni pag. 6/8 portate dalla sentenza impugnata, consegue l'infondatezza della ulteriore doglianza dell'appellante riferita alla modulazione delle spese di lite: infatti, il Tribunale ha giustamente calibrato la statuizione de qua all'esito del rigetto della domanda di addebito del e della rinuncia a quella analoga formulata dalla in sede di comparsa Pt_1 CP_1 conclusionale, nonché del rigetto dell'istanza di mantenimento diretto per il figlio svolta dal marito a fronte della riduzione delle pretese economiche della moglie (già in sede presidenziale). Così che non vi è ragione di discostarsi dalla pronuncia di compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice.
4.7 Da ultimo, appare priva di pregio giuridico la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal , in difetto dei presupposti di legge: nel Parte_1 caso di specie non sembra ravvisarsi l'abuso dello strumento processuale, emergendo anzi prospettazioni difensive ed istanze compatibili con l'oggetto della domanda per la quale si procede.
5.1 Alla luce di quanto illustrato, l'appello proposto da non merita Parte_1 accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella quantificazione indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da Euro 52.000,01 ad
Euro 260.000,00; valori minimi;
fasi: studio, introduttiva e decisionale.
5.2 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione al presente procedimento dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) rigetta l'appello proposto da iscritto innanzi a questa Parte_1
Corte con il n. 1215/2023 R.G.; 2) per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado in Parte_1 favore di liquidate in Euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre il CP_1 rimborso del 15% per spese generali, oltre C.n.a. ed I.v.a., se dovuta, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n.115/02 a carico dell'appellante ; l'obbligo de quo sorge Parte_1 all'atto del deposito del presente provvedimento.
pag. 7/8 Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello in data 10.12.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
pag. 8/8
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.5.2024 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n.
1215/2023 R.G. promosso da nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
Cod.Fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Broccia C.F._1
(Cod.Fisc. ) e presso il di lei Studio elettivamente domiciliato in C.F._2
Bari a Corso Cavour n. 133, in virtù di procura ad litem in calce al Ricorso in appello; contro
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], CP_1
Cod.Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Cardone C.F._3
(Cod.Fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso il di lei Studio in C.F._4
Adelfia (BA) alla via Sabotino n. 2, giusta mandato rilasciato in calce alla Comparsa di costituzione e risposta in appello
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari, in persona del Sostituto Procuratore Generale;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 23.5.2024 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica. Con la sentenza n. 960/2023, pubblicata il
17.3.2023, resa nel giudizio n. 1561/2014 R.G. il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, dopo aver pronunciato sullo status con sentenza parziale n. 4953/2014 in data 21.10.2014, ha definito il procedimento dichiarando non luogo a provvedere sulle questioni economiche e sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente nonchè rigettando la domanda riconvenzionale di addebito avanzata dal resistente;
con compensazione integrale delle spese di lite.
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1 Per_ matrimonio concordatario in Bari il 29.10.1990 da cui sono nati i figli (il
17.11.1991) e (il 24.01.1994); tuttavia, venuta meno l'affectio coniugalis, con Per_2 ricorso del 03.02.2014 la donna si è rivolta al suddetto Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito, la condanna di costui al risarcimento del danno subito e la previsione dell'obbligo di versarle complessivamente la somma mensile di
Euro 2.000,00, di cui Euro 1.400,00 per il suo mantenimento ed Euro 600,00 a titolo di Per_ contributo al mantenimento del figlio con essa convivente, maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In quella sede, il non si è opposto alla declaratoria della separazione Parte_1 tuttavia, in via riconvenzionale, ha chiesto l'addebito in capo alla moglie oltre al risarcimento del danno e al rigetto delle istanze di mantenimento, deducendo che: a)
l'affectio coniugalis era venuta meno quando la aveva ricevuto dal genitore la CP_1 somma di Euro 250.000,00 e aveva assunto atteggiamenti distaccati ed intransigenti nei suoi confronti;
b) la moglie aveva intrapreso una relazione extraconiugale con l'istruttore di palestra;
c) già nel 2011 i coniugi avevano sottoscritto un accordo di separazione, salvo poi riconciliarsi per amore dei figli;
d) in data 21.8.2013 era stato aggredito nell'androne di casa dal cognato della con un bastone;
e) il 23.8.2013 presso il suo CP_1 salone da parrucchiere, era stato minacciato e aggredito fisicamente dalla stessa e CP_1 da altri familiari che lo avevano costretto a restituire circa euro trentamila prelevati il giorno prima dal conto cointestato;
f) aveva contribuito, anche dopo l'allontanamento dalla casa familiare, al mantenimento della figlia in cerca di lavoro all'estero, e Per_2 aveva partecipato alle spese straordinarie per il figlio convivente con la madre;
g) Per_1 la aveva autosufficienza economica e ciascun genitore dovesse continuare a CP_1 provvedere in via diretta al mantenimento di . Per_1
Con ordinanza del 21.5.2014 il Presidente del Tribunale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando alla la casa coniugale e ponendo in capo al CP_1
pag. 2/8 Per_ il contributo di Euro 450,00 mensili per il mantenimento di , oltre la Pt_1 partecipazione per il 50% alle spese straordinarie.
Depositate le memorie integrative e pronunciata sentenza non definitiva sullo status, è stata svolta l'attività istruttoria a mezzo le prove per interpello e per testimoni (addotti dal mentre la ha rinunciato alla escussione del teste indicato); quindi la causa è Pt_1 CP_1 stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
1.2 Avverso la sentenza in epigrafe, il ha proposto il presente Parte_1 gravame chiedendo alla Corte di dichiarare l'addebito della separazione in capo alla CP_1
condannarla al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio
[...] nonché di una somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con il primo motivo, ha dedotto la fondatezza della domanda di addebito risultando dimostrato di aver subito l'aggressione con un bastone in data 21.8.2013 nell'androne della casa coniugale ad opera del sig. (cognato della , nonché di Persona_3 CP_1 aver subito minacce e violenze il giorno 23.8.2013 presso il salone da parrucchiere ad opera della e di suoi familiari: il tutto è stato confermato dai testi e CP_1 Testimone_1
(all'udienza del 20.11.2017) ed è emerso anche della sentenza del Testimone_2
Tribunale di Bari, I Sezione Penale, n. 2141/2019 R.G, depositata il 02.07.2019, acquisita agli atti del processo di separazione. In particolare, il Giudice penale ha condannato la per i reati ascritti, relativamente ai medesimi fatti descritti in sede civile e CP_1 contestati sin dal primo scritto difensivo dal ai fini della pronuncia di addebito Pt_1 alla . CP_1
In disaccordo con il Tribunale, l'appellante ha argomentato che le parti nei rispettivi scritti difensivi hanno dichiarato il superamento della crisi del 2011 e l'avvenuta riconciliazione, e che la violenza viene riconosciuta quale causa di addebito anche se agita dopo l'insorgenza della crisi coniugale;
inoltre, i testi escussi hanno confermato in modo univoco e coerente di aver appreso dell'infedeltà della (coltivata almeno dal CP_1
2010) non solo dallo stesso ma anche da alcune clienti del negozio da Parte_1 parrucchiere: detta testimonianza indiretta è avvalorata dal fatto che la sebbene CP_1 ammessa alla prova testimoniale con il teste (il soggetto indicato quale Tes_3 amante della donna), ha rinunciato all'escussione all'udienza del 20.11.2012.
1.3 Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza in punto di spese argomentando come non ricorrano i “motivi di equità sostanziale” affermati dal
Tribunale, atteso che la ha rinunciato alla domanda di addebito solo con la CP_1
pag. 3/8 comparsa conclusionale nel 2023 (pur avendo rinunciato alla prova sin dal 2018), e si è vista negare sin dall'ordinanza presidenziale l'invocato assegno di mantenimento
(richiesto nella somma di € 1.400,00 mensili).
1.4 Da ultimo, il ha lamentato l'omessa pronuncia circa la sua richiesta di Pt_1 condanna ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., meritevole di accoglimento.
2.1 Si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza impugnata;
con il favore delle spese di lite del presente grado.
Sulla questione dell'addebito, la appellata ha evidenziato che: a) nella primavera del
2011 i coniugi avevano deciso di separarsi predisponendo a mezzo avvocato un accordo di massima, sottoscritto da entrambi in segno di accettata condivisione;
b) successivamente, i coniugi si erano riconciliati per vivere da separati in casa;
c) il
21.8.2013 il aveva lasciato la casa familiare trasferendosi a vivere altrove;
d) il Pt_1 aveva dichiarato di essere stato aggredito il 23.8.2013 dalla e da alcuni Pt_1 CP_1 suoi congiunti. In particolare, tale ultima circostanza non è stata dimostrata in prime cure per mancata ammissione del relativo capitolato di prova ed il omettendo di Pt_1 chiedere la revoca dell'ordinanza, vi aveva prestato acquiescenza e aveva rinunciato, di fatto, a provare il presunto comportamento violento della Sul punto, la appellata ha CP_1 ritenuto inammissibili sia il deposito della sentenza penale (peraltro non ancora passato in giudicato) sia il richiamo ai mezzi di prova espletati in quella sede, per contrasto con detta rinuncia e violazione del principio del contraddittorio. E comunque a suo avviso,
l'episodio delle presunte violenze non costituisce violazione dei doveri coniugali ex art. 143 Cod.Civ. né sconvolgimento dell'equilibrio coniugale in quanto successivo all'allontanamento del coniuge dalla casa familiare: semmai è stato il marito a violare sia l'obbligo di coabitazione con il predetto allontanamento a causa del comportamento posto in essere da soggetto terzo e non già dalla moglie, e sia l'obbligo di collaborazione familiare prelevando euro 30.000,00 dal conto cointestato.
Il neppure avrebbe dimostrato l'infedeltà della negata dall'interessata in Pt_1 CP_1 sede di interrogatorio formale, attraverso l'escussione di due testi risultati poco credibili per vincolo di parentela e per la loro qualità di testi de relato actoris, mentre irrilevante ed inconferente deve considerarsi la rinuncia alla escussione del teste pur Tes_3 accettata ai sensi dell'art. 245, comma 2, c.p.c. da parte della ricorrente.
2.2 In punto di liquidazione delle spese di lite, la appellata ha condiviso la motivazione del Tribunale che ha tenuto conto del rigetto della domanda di addebito del e Pt_1
pag. 4/8 della rinuncia alla analoga domanda da parte della ricorrente formalizzata con la memoria conclusionale nonché della ridotta quantificazione economica rispetto alle pretese della e del rigetto della domanda di mantenimento diretto del figlio . CP_1 Per_1
Da ultimo, la ha giudicato infondata la domanda ex art. 96 c.p.c. per omessa CP_1 reiterazione dell'istanza con la memoria integrativa del 24.09.2014 e motivazione in sede di memoria conclusionale.
3. La trattazione nel merito si è svolta in prima comparizione alla camera di consiglio del 23.5.2023 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo deposito di Note di trattazione scritta con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Collegio ha riservato la decisione concedendo i termini per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di rigetto del gravame.
4.1 Nel merito, giova esaminare la doglianza del mancato addebito della separazione in capo alla A norma dell'art. 151, comma 2, Cod.Civ. “Il giudice, CP_1 pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto,
a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”, così da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Tra i comportamenti de quibus sono annoverati i maltrattamenti, l'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti dell'altro coniuge, l'infedeltà coniugale manifestatasi con modalità tale da comportare discredito ed umiliazione nel coniuge che la subisce.
Come chiarito dalla Suprema Corte è sufficiente la consapevolezza della violazione dei doveri coniugali, non essendo richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile.
Inoltre, il giudice dovrà tenere conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendo l'addebitabilità della separazione nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
L'indagine che il Tribunale è chiamato a svolgere in ordine all'intollerabilità della convivenza dovrà essere condotta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, all'esito delle quali sarà possibile individuare se e quale incidenza detti comportamenti abbiano avuto nella causazione della crisi matrimoniale.
pag. 5/8 4.2 Nel caso di specie, in punto di addebito il Tribunale ha correttamente ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte del . Invero, sebbene non è Parte_1 contestato che la violenza del 21.8.2013 sia stata agita dal cognato della CP_1 mentre quella del 23.8.2013 sia stata opera di più persone presso il salone da parrucchiere, tuttavia il primo episodio non può essere imputabile o riconducibile alla moglie mentre il secondo è avvenuto dopo che il aveva lasciato la Parte_1 casa familiare in data 22.8.2013 e aveva prelevato dal conto bancario cointestato una ingente somma. I due descritti episodi non sono dirimenti ai fini dell'invocato addebito della colpa, in quanto non hanno costituito la causa della intollerabilità della convivenza bensì l'espressione di contesto familiare già disgregato.
4.3 A parere della Corte neppure risulta dimostrata la relazione extraconiugale attribuita alla . Sul punto i testi e (rispettivamente, CP_1 Testimone_1 Testimone_2 padre e fratello dell'odierno appellante) hanno riferito di aver appreso la circostanza dal loro congiunto diretto interessato nonché da alcune clienti del salone da parrucchiere, così che la loro testimonianza de relato non assume decisiva rilevanza probatoria: le dichiarazioni rese appaiono generiche, non circostanziate, prive di riscontri temporali e di indicazione dei soggetti fonte dell'informazione. Ne consegue che in difetto di ulteriori elementi di riscontro in atti, le testimonianze de relato non assurgono a rango di piena prova.
Alcuna conseguenza probatoria può attribuirsi alla rinunciata escussione dell'unico teste indicato dalla (l'istruttore della palestra e presunto amante della donna) CP_1 giacchè tale scelta non comporta riconoscimento e/o accettazione di alcunchè; vieppù in presenza della accettazione espressa da parte del . Parte_1
4.4 Inoltre, la circostanza che i coniugi già nel 2011 erano stati in procinto di separarsi e avevano sottoscritto gli accordi regolanti il nuovo status, salvo poi ritornare a vivere nella casa familiare “per il bene dei figli”, costituisce indice della crisi in atto nel rapporto matrimoniale, sfociata a distanza di pochi mesi dall'introduzione del giudizio di separazione.
4.5 Alla luce di quanto sin qui rilevato, risulta del tutto condivisibile la motivazione del primo giudice secondo cui gli episodi addotti dal si sono verificati in Parte_1 un momento in cui il rapporto tra le parti era già inevitabilmente compromesso, anche alla luce, può aggiungersi, dei reciproci agiti contrari ai doveri imposti dall'art. 143 Cod.Civ.
4.6 Al rigetto del superiore motivo di gravame e alla correttezza delle motivazioni pag. 6/8 portate dalla sentenza impugnata, consegue l'infondatezza della ulteriore doglianza dell'appellante riferita alla modulazione delle spese di lite: infatti, il Tribunale ha giustamente calibrato la statuizione de qua all'esito del rigetto della domanda di addebito del e della rinuncia a quella analoga formulata dalla in sede di comparsa Pt_1 CP_1 conclusionale, nonché del rigetto dell'istanza di mantenimento diretto per il figlio svolta dal marito a fronte della riduzione delle pretese economiche della moglie (già in sede presidenziale). Così che non vi è ragione di discostarsi dalla pronuncia di compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice.
4.7 Da ultimo, appare priva di pregio giuridico la domanda di condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal , in difetto dei presupposti di legge: nel Parte_1 caso di specie non sembra ravvisarsi l'abuso dello strumento processuale, emergendo anzi prospettazioni difensive ed istanze compatibili con l'oggetto della domanda per la quale si procede.
5.1 Alla luce di quanto illustrato, l'appello proposto da non merita Parte_1 accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella quantificazione indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da Euro 52.000,01 ad
Euro 260.000,00; valori minimi;
fasi: studio, introduttiva e decisionale.
5.2 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione al presente procedimento dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) rigetta l'appello proposto da iscritto innanzi a questa Parte_1
Corte con il n. 1215/2023 R.G.; 2) per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al pagamento delle spese di lite per il presente grado in Parte_1 favore di liquidate in Euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre il CP_1 rimborso del 15% per spese generali, oltre C.n.a. ed I.v.a., se dovuta, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n.115/02 a carico dell'appellante ; l'obbligo de quo sorge Parte_1 all'atto del deposito del presente provvedimento.
pag. 7/8 Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello in data 10.12.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
pag. 8/8