CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/07/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 280/2025 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) _1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in PIAZZALE MAZZINI, 2 16122
- rappresentata e difesa dagli Avv.ti SCAGLIA CARLO e OLMI Pt_1
LORENZA;
appellante nei confronti di
1 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO CP_1
TEMPORE DELLA (COD. FISC. ) - nato in CP_2 C.F._1
TORINO (TO) il 13/04/1960 elettivamente domiciliato presso il difensore in
PIAZZA GARIBALDI 27 19038 SARZANA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti
AMBROSINI GINO ed RIGHETTI GIORGIO;
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma _1
Corte d'Appello di Genova, previa fissazione dell'udienza di discussione della proposta impugnazione, in accoglimento del presente appello, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 2639/2024 pubblicata in data 15 ottobre 2024 e non notificata e per l'effetto respingere integralmente l'avversaria opposizione proposta in primo grado confermando l'ordinanza ingiunzione della
[...]
n. 72/AS prot. n. 57496/2023 del 19.10.2023 atto n. Controparte_3
2369/2023 emessa nei confronti del Sig. e le sanzioni amministrative CP_1
ivi irrogate. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, CP_1
preliminarmente, consentire la trattazione orale, in presenza o mediante collegamenti audiovisivi a distanza, dell'udienza di discussione e, nel merito, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la retta interpretazione delle disposizioni comunitarie rilevanti ai fini del decidere o rimessione alla Corte
Costituzionale per le ragioni sopra esposte,
rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata e il già disposto annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, e comunque accogliere le conclusioni spiegate in primo grado e qui espressamente 2 riproposte: in via principale, annullare l'Ordinanza Ingiunzione Prot. n. 2369/2023, notificata a mezzo posta in data 7.11.2023, per le ragioni di cui in parte motiva;
in via subordinata, applicare una sanzione ridotta, proporzionata e commisurata alla reale condotta ed al valore dei termometri di cui al PVC (16.000 euro) e/o comunque quella ritenuta più equa;
in ulteriore subordine, applicare la sanzione minima di euro
30.000,00 ai sensi degli artt. 8, c. 1, e 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, o di altra somma ritenuta di giustizia, anche per le ragioni di cui in parte motiva.
Con condanna in ogni caso a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi giudizio. In via istruttoria si richiama e ripropone l'istanza di prova per testimoni già dedotta in primo grado e sopra trascritta, coi testimoni ivi indicati”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “ Parte_2 Tes_1 Pt_2
di 2, dopo aver eseguito dei controlli presso il porto di sulla
[...] Pt_1 Pt_1
merce stivata nel contenitore contraddistinto con sigla SEGU1011061, importata da con la bolletta doganale IM 4 n. 6078 T del 22.01.2019, ha redatto verbale CP_2
n. 5630/RU del 6.2.2019, notificato il 18.2.2019 (prod. 1 ricorrente), con il quale ha contestato al Sig. , legale rappresentante della la violazione CP_4 CP_2
dell'art. 14 comma 2, D.Lgs 188/2008 del 20.11.2008, sanzionata dall'art. 25, comma
2 del medesimo D.Lgs 188/2008, nonché la violazione dell'art. 29, comma 4, del D.Lgs
n. 49/2014, sanzionata dall'art. 38, comma 2, lett. g) del medesimo D.Lgs 49/2014; all'odierna società ricorrente sono state, pertanto, comminate le seguenti sanzioni:
- € 33.333,33 (trentatremilatrecentotrentatre/33) per la sanzione di cui all'art. 25 c. 2
D.Lgs 188/2008;
- € 33.333,33 (trentatremilatrecentotrentatre/33) per la sanzione di cui all'art. 38 c. 2, lett. g) D.Lgs 49/2014;
3 • successivamente ha presentato alla di la CP_2 Controparte_3 Pt_1
memoria difensiva ex art. 18 L. 689/1981 del 4.03.2019, con richiesta di audizione
(prod. 2 ricorrente);
• l'audizione si è tenuta in data 12 giugno 2023 e le eccezioni del Sig. sono state CP_1
ritenute infondate dalla che con l'ordinanza Controparte_3
ingiunzione prot. n. 2369/2023, notificata in data 7.11.2023, ha comminato una sanzione pecuniaria di euro 60.000,00 (prod. 3 ricorrente);
• con ricorso depositato in data 4 dicembre 2023 ha presentato opposizione CP_2
avverso la richiamata ordinanza ingiunzione, allegando quanto segue:
o in merito alla violazione dell'art. 14, commi 1-2, del D. Lgs. n. 188/2008 consistente nell'omessa iscrizione presso il “Il Registro nazionale dei Produttori di Pile e
Accumulatori” ha sostenuto l'insussistenza del presupposto oggettivo per l'emanazione della sanzione non essendosi mai verificata alcuna immissione sul mercato;
a seguito dei controlli dell'Autorità la merce, infatti, non era stata immediatamente svincolata e importata, ma era stata sottoposta a vincolo doganale fino al 31.1.2019, giorno in cui era giunto a conclusione l'iter doganale con l'importazione definitiva, come da documentazione doganale allegata (prod. 4);
o la Città Metropolitana aveva confuso l'immissione sul mercato con il concetto di immissione in libera pratica;
o la Commissione Europea, tramite la Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale, ha emanato le Linee Guida relative ai controlli all'importazione riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti (prod. 5 ricorrente), chiarendo che non vi è immissione sul mercato se la merce non è stata regolarmente svincolata;
o nella fattispecie, al momento dell'effettiva importazione, avvenuta il 31.1.2019, la risultava correttamente registrata al Registro Pile a far data del CP_2 Parte_3
25.1.2019, come da documentazione allegata (prod. 6); o in subordine, ha eccepito di non essere tenuta all'iscrizione nel “Registro nazionale dei Produttori di Pile e
4 Accumulatori” non rientrando nella definizione di “produttore” resa dall'art. 2 D.Lgs
n. 188/2008 che recita: “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori”;
o non rivende, infatti, sul mercato nazionale apparecchiature prodotte da altri CP_5
fornitori, né immette direttamente sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, apparecchiature con pile di un Paese terzo;
o la società ricorrente, nel suo ruolo di grossista, aveva acquistato termometri da cucina al solo fine di affidarli in vendita alla rete commerciale dei suoi clienti, rappresentata da altri commercianti all'ingrosso che a loro volta rivendono, in Italia o all'estero, a singoli commercianti al dettaglio, per come emerge dalla documentazione contrattuale e fiscale tra e alcuni operatori intermedi della sua rete di vendita (prod. 8); CP_2
o sulla contestata violazione dell'art. 29, comma 4, del D. Lgs. n. 49/2014: mancata iscrizione della stessa presso il “Il Registro nazionale RAEE” ha allegato quanto già dedotto in merito all'omessa iscrizione “Registro nazionale dei Produttori di Pile e
Accumulatori”, affermando l'insussistenza dell'elemento presupposto, giacché
l'effettiva immissione sul mercato si era verificata con la definitiva importazione della merce, avvenuta in data 31.1.2019, quanto la era già regolarmente iscritta al CP_2
Registro per cui è causa a far data del 28.1.2019 (prod. 10);
o ha contestato inoltre l'illegittimità della sanzione applicata tornando ad eccepire di non essere soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
n. 49/2014, che prevede espressamente l'obbligo di iscrizione nel summenzionato registro in capo al c.d. “produttore”; o ha allegato l'insussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981 e la sproporzionalità della sanzione comminata;
o la società ricorrente non opera, infatti, abitualmente e tantomeno professionalmente nel mercato delle pile e degli accumulatori, né in quello delle apparecchiature
5 elettriche/elettroniche, e tantomeno si occupa della relativa raccolta, trattamento, riciclaggio o smaltimento;
o ha rimarcato la propria buona fede alla luce anche delle incertezze circa l'applicabilità
a suo carico delle norme sopra richiamate;
o l'ammontare della sanzione è circa di quattro volte superiore al valore commerciale dell'intera partita di termometri (pari a circa euro 16.000, come risulta dallo stesso verbale di accertamento), il che ne denota l'evidente sproporzionalità, in virtù dei consolidati principi nazionali e comunitari vigenti in materia;
o la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia del 23 settembre 2021, n. 185, ha ribadito, anche relativamente alle sanzioni amministrative, che devono considerarsi anticostituzionali le sanzioni “fisse”, ossia non suscettibili di graduazione in relazione alla diversa gravità concreta dei singoli illeciti e del tipo di violazione commessa;
e ciò a maggior ragione ove tali sanzioni “fisse” comportino la possibilità di manifesta sproporzione, per eccesso, della reazione sanzionatoria rispetto al disvalore concreto di fatti;
o in ulteriore subordine ha invocato l'applicabilità degli artt. 8, c. 1, e 11 della Legge 24 novembre
1981, n. 689, e pertanto l'applicazione della sola sanzione prevista per la violazione più grave (i.e. 30.000,00 euro per l'asserita violazione dell'art. art. 14, c. 1-2, del D.lgs.
n. 188/2008);
• Nel costituirsi in giudizio la resistente in persona del Controparte_3
suo ha eccepito quanto segue: o in merito all'inapplicabilità Controparte_6
della sanzione irrogata a batterie non ancora immesse sul mercato (primo motivo di opposizione), ha sostenuto che in data 23.1.2019, allorquando erano stati effettuati i controlli doganali sulla merce per cui è causa, quest'ultima, risultava già importata ed immessa nel territorio doganale comunitario per effetto della dichiarazione di importazione IM 4 n. 6078 T presentata in data 22.1.2019 ed accettata in pari data dalla a nulla rilevando il successivo svincolo del 31.1.2019, posto che lo CP_7
sdoganamento era intervenuto quando la merce risultava già immessa sul mercato e la
6 condotta vietata dall'art. 14 del D.Lgs 188/2008 si era già perfezionata ed il relativo illecito amministrativo già consumato;
o la presentazione della dichiarazione di importazione aveva determinato, pertanto, la consumazione dell'illecito amministrativo per cui è giudizio;
o l'assunto di controparte secondo cui era un grossista e, in quanto, tale non CP_2
rientrante nella nozione di “produttore”, ovvero di soggetto tenuto all'iscrizione al registro nazionale pile di cui all'art. 14 del D.Lgs 188/2008, è infondato poiché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1, lett. n) e successiva lett. p) del
D.Lgs. 188/2008 l'importatore è a tutti gli effetti produttore;
o in ordine alla contestata mancata iscrizione al registro nazionale RA (secondo motivo di opposizione) ha richiamato quanto eccepito in relazione al primo motivo, ribadendo che anche in questo caso, l'immissione sul mercato delle AEE ex art. art. 29
c. 4 del D.Lgs 49/2014 si era perfezionata in data 22.1.2019 allorquando la dichiarazione/bolletta IM 4 n. 6078 T del 22.1.2019 era stata presentata all'Autorità doganale ed accettata in pari data da detta Autorità, a nulla rilevando il successivo sdoganamento di detta merce;
o quanto all'eccepita insussistenza dell'elemento soggettivo e alla ritenuta sproporzionalità della sanzione ha osservato che in ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta dalla società ricorrente e della sua qualità di operatore qualificato, sussisteva a suo carico un dovere di conoscenza, di cautela, di verifica e di documentazione, certamente più intenso in quanto su di esso “gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini” (Cass. 1065/2003; Cass. 5615/2003; Cass. 14107/2003; Cass.
10607/2003; Cass. 13165/2002; Cass. 20776/2004)” [Cass., Sez. II, 6.11.2006, n.
23621];
o venendo all'applicabilità dell'art. 8 c. 1 L. 689/1981 ha eccepito l'inammissibilità dell'invocato cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 8 comma 1 L.689/1981 poiché
7 trattandosi di due registri differenti le violazioni sono state commesse necessariamente con due distinte omissioni”.
Con sentenza definitiva n. 2639/2024 pubbl. il 15/10/2024 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale - in accoglimento del ricorso annulla l'Ordinanza Ingiunzione Prot. n. 2369/2023, notificata in data 7.11.2023;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 759,00 per esborsi ed € 6.307,00 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte CITTA'
METROPOLITANA DI GENOVA
Con decreto del 9.04.2025, la Presidente fissava per la discussione del ricorso l'udienza del 2.07.2025, disponendo che il decreto, unitamente al ricorso, venisse notificato alle parti osservando i termini di rito. Con comparsa si costituiva IN CP_1
QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA
[...]
il quale instava per il rigetto del ricorso riproponendo “ai sensi e per gli effetti CP_2
dell'art. 346 c.p.c. – quanto dedotto e domandato in primo grado”.
All'udienza del 2.07.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti depositavano note con le quali insistevano come nei rispettivi atti. All'esito di tale udienza veniva depositato in data 3.07.2025 il dispositivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter u.c. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È FONDATO E DEVE ESSERE
ACCOLTO.
PRIMO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 comma 4 del
D.Lgs 49/2014 e dell'art. 14 comma 2 del D.Lgs 188/2008 così come sanzionati dall'art. 38 comma 2 lettera g) del D.Lgs 49/2014 e dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs
188/2008 per aver ritenuto che le suddette fattispecie di illecito amministrativo, al 8 momento della loro contestazione a mezzo del verbale dell Parte_2
n. 5630/RU del 6.2.2019, non risultavano integrate per mancanza del presupposto dell'immissione sul mercato;
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139, 172
e 201 del Codice Doganale dell'Unione; Violazione e falsa applicazione degli artt.
1 e 11 delle preleggi.
L'appellante lamenta che la sentenza di prime cure sia erronea poiché nonostante “alla data di emissione della bolletta doganale l'importatore non risultava iscritto al
“Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori” come disciplinato dal D. Lgs 188/2008; b) con riguardo ai suddetti articoli, alla data di emissione della bolletta doganale l'importatore non risultava iscritto al “Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE” come disciplinato dal D. Lgs 49/2014. a) con riguardo agli articoli 2 ID prodotto 1289 e 3 ID prodotto 1306, 1314, consistenti in apparecchiature elettriche contenenti batterie (termometri e pirometri elettronici), alla data di emissione della bolletta doganale l'importatore non risultava iscritto al
“Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori” come disciplinato dal D. Lgs 188/2008; b) con riguardo ai suddetti articoli, alla data di emissione della bolletta doganale l'importatore non risultava iscritto al “Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE” come disciplinato dal D. Lgs 49/2014” (ricorso pagg. 9 ss.)., “ha erroneamente attributo rilevanza allo sdoganamento della merce come se fosse un presupposto necessario per la consumazione degli illeciti accertati dall' con il verbale n. 5630/RU del 6.2.2019 e, quindi, come se Parte_2
lo svincolo delle merci costituisse un elemento costitutivo dell'immissione sul mercato.”. Secondo l'appellate, invece, “l'importazione e la relativa immissione sul mercato si sono perfezionate in data 22.1.2019 attraverso la formalizzazione della determinazione volitiva del soggetto importatore contenuta nella dichiarazione d'importazione IM 4 n. 6078 T del 22.1.2019, (sottolineature dell'estensore) ritualmente accettata in pari data dalla ex art. 172 CDU (sulla data di CP_7
9 accettazione si veda il riquadro 9 della dichiarazione d'importazione ns doc. 2 di primo grado)” (ricorso pagg. 13 ss.).
Quanto alla distinzione operata in sentenza tra immissione sul mercato ed immissione in libera pratica per l'appellante “non può non evidenziarsi come la pretesa sanzionatoria fatta valere dall'Amministrazione esponente sia stata esercitata legittimamente, non solo tenuto conto dell'unica condotta normativamente rilevante, ossia l'immissione sul mercato, ma anche a voler considerare l'immissione in libera pratica. A proposito di quest'ultima, la sentenza appellata precisa che, se non si è conclusa l'immissione in libera pratica delle merci, “non può ritenersi che i medesimi prodotti siano stati immessi sul mercato e quindi che sia stata integrata la fattispecie sanzionata. La subordinazione dell'immissione sul mercato alla previa immissione in libera pratica emerge anche dalle linee guida della Commissione Europea elaborate ad uso doganale che, al punto 3.1., affermano che “l'immissione sul mercato si considera non avere luogo qualora un prodotto non abbia (ancora) ottenuto dalle autorità doganali lo svincolo per l'immissione in libera pratica”. Il pagamento del dazio è la conseguenza di qualcosa già verificatosi (“l'immissione in libera pratica, ossia l'atto di introdurre, nel territorio comunitario, merce di provenienza extracomunitaria”) e non già un presupposto di qualcosa che deve ancora verificarsi (l'immissione in libera pratica).
Pertanto, diversamente da quanto riportato nella sentenza impugnata, l'art. 201 comma
2 lett. a) del CDU, va inteso nel senso che l'immissione in libera pratica ha come conseguenza e, quindi, fa scattare la riscossione dei dazi d'importazione. Ne è riprova il fatto che il termine di pagamento dei dazi risultava fissato al 23.2.2019 (si veda il riquadro DATI CONTABILI della dichiarazione d'importazione ns doc. 2 di primo grado) mentre lo sdoganamento era già avvenuto il 31.1.2019” (ricorso pagg. 15 e segg.).
In ogni caso la norma di riferimento nel caso in esame sarebbe “l'art. 172 del Codice
Doganale dell'Unione (CDU). La norma di cui sopra stabilisce: “Le dichiarazioni in dogana rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate
10 immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione”.
(sottolineature dell'estensore) (…) Il successivo sdoganamento non può essere considerato, come erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado, il momento di perfezionamento/consumazione (o l'elemento integrativo/costitutivo) degli illeciti amministrativi per cui è causa, tenuto conto che l'importazione si era già realizzata in data 22.1.2019 con la presentazione e l'accettazione in della relativa CP_7
dichiarazione (“Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce” Corte d'Appello di Genova sentenza n.
1083/2024 del 21.8.2024, principio ribadito con la successiva sentenza 341/2025).
Per l'appellante l'interpretazione della norma così come risultante dall'esegesi della sentenza di primo grado sarebbe di fatto abrogativa dell'illecito amministrativo, come evidenziato in alcune sentenze di merito. Sottolinea infine come il regolamento UE
2019/1020 del 20.06.2019, non sarebbe applicabile ai fatti di causa ratione temporis.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
1) Il Tribunale ha ritenuto che «L'“immissione sul mercato” presuppone l'“immissione in libera pratica delle merci”. Il Codice Doganale dell'UE (Reg. n. 952/2013) all'art. 201 afferma che “le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione [...] sono vincolate al regime di immissione in libera pratica” e che “L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali.”.
L'importazione si perfeziona quindi con la positiva conclusione della procedura di immissione in libera pratica» spostando pertanto il momento consumativo degli illeciti amministrativi dopo la definizione delle operazioni doganali. Secondo
l'interpretazione del Tribunale, “Solo a seguito di iscrizione nel registro nazionale Pile
e Batterie e nel Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed
11 Elettroniche in data 25.1.2019 (doc. 6 e 10 parte ricorrente) la merce è stata svincolata in data 31.1.2019 e rilascia nella libera disponibilità della parte (doc. 4 parte ricorrente).
Pertanto, non essendosi conclusa, al momento della verifica, la fase di immissione in libera pratica delle merci non può ritenersi che i medesimi prodotti siano stati immessi sul mercato e quindi che sia stata integrata la fattispecie sanzionata”.
2) RICHIAMO A PRECEDENTE DELLA CORTE EX ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. -
Gli stessi argomenti svolti da parte appellante sono stati esaminati dalla Corte nelle sentenze di questa Corte n. 1083/2024 pubbl. il 21/08/2024, nella sentenza n. 341/2025 pubbl. il 18/03/2025 e nella sentenza n. 866.2025 pubblicata il 16.07.2025: tutti precedenti che si richiamano integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
3) La Corte, in particolare, ha da ultimo confermato il proprio orientamento nella citata sentenza n. 866/2025 pubbl. il 16.07.2025:
«II) Il quadro normativo deve essere così ricostruito.
L'art. 14 comma 2 del D.Lgs. n. 188/2008 dispone che “I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza”.
L'art. 2 del D.Lgs. 188/2008, alla lett. n), definisce «produttore»: “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza” distanza”
Il cit art. 2 alla lett. P evidenzia che per “immissione sul mercato” si intende “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi
12 all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità”.
Atteso quanto sopra quindi è proprio con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione che deve ritenersi perfezionata l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato.
Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale.
La presentazione della dichiarazione di importazione, attraverso la quale si è realizzata l'immissione sul mercato dei prodotti per cui è causa, ha determinato, pertanto, la consumazione dell'illecito di cui all'art. 14 comma 2 del D.Lgs 188/2008, posto che a quella data l'importatore non risultava iscritto al registro nazionale dei produttori di pile.
La condotta di importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario era quindi ormai stata realizzata dall'opponente, allorché la dichiarazione di importazione
è stata presentata all'Autorità doganale ed accettata dalla medesima, rimanendo irrilevante il successivo sdoganamento delle merci.
In definitiva è evidente l'equiparazione normativa tra importazione ed immissione sul mercato.
Ciò è confermato dall'art. 1 c.2 D.Lgs 188/2008 che stabilisce: “Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati”.
Ciò che rileva è la destinazione contenuta nella dichiarazione doganale d'importazione
“che costituisce la manifestazione di volontà dell'importatore (o, comunque, dell'operatore che la presenta) di rendere liberamente commerciabili i beni esteri in un mercato diverso da quello di origine” (Cass. 27305/201.
13 III) Al riguardo si evidenzia che, secondo quanto ritenuto dalla Giurisprudenza, è irrilevante la definizione di “immissione in libera pratica”, volta a stabilire attraverso quali operazioni in dogana la merce non comunitaria acquisisce la posizione di merce comunitaria in quanto attiene ad un profilo (quello fiscale) estraneo alla fattispecie in esame.
Ai fini che qui interessano, occorre far riferimento alle definizioni del d.l.gs 188/2008, legge speciale, che, come esposto, fa riferimento alla diversa nozione di «immissione sul mercato» (cfr. artt. 1,2 lettera p) e 14) che comprende la «importazione nel territorio doganale della comunità».
Una lettura coordinata e non abrogante del testo della norma prescrittiva e di quella sanzionatoria presuppone, quindi, che la condotta (omissiva) venga integrata con la dichiarazione doganale, posto che in essa emerge la destinazione definitiva alla importazione nel territorio doganale della comunità a cui è vincolata la merce (Corte
d'Appello di Brescia, sentenza del 24.3.2021 – doc. 11 di primo grado appellante)»
(sent. n. 866/2025 cit.).
4) Questa Corte nella sentenza 1083/2024 pag.6 ha ritenuto quanto riportato al punto
II della motivazione della sentenza 866/25 che precede.
5) Nella sentenza 34/2025 cit. pag. 5 si legge: «Il Tribunale ha ritenuto che
“L'“immissione sul mercato” presuppone l'“immissione in libera pratica delle merci”.
Il Codice Doganale dell'UE (Reg. n. 952/2013) all'art. 201 afferma che “le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione [...] sono vincolate al regime di immissione in libera pratica” e che “L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali.”. L'importazione si perfezione quindi con la positiva conclusione della procedura di immissione in libera pratica» spostando pertanto il momento consumativo degli illeciti amministrativi dopo la definizione delle operazioni doganali. Secondo l'interpretazione del Tribunale, “Solo a seguito di iscrizione nel registro nazionale Pile e Batterie e nel Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in data 25.1.2019 (doc. 6 e 10 parte
14 ricorrente) la merce è stata svincolata in data 31.1.2019 e rilascia nella libera disponibilità della parte (doc. 4 parte ricorrente). Pertanto, non essendosi conclusa, al momento della verifica, la fase di immissione in libera pratica delle merci non può ritenersi che i medesimi prodotti siano stati immessi sul mercato e quindi che sia stata integrata la fattispecie sanzionata».
6) Nel caso di specie risulta per tabulas che: i) l'accettazione della presentazione della merce in dogana sia avvenuta il 22.01.2019 (cfr. doc.2 appellante):
ii) l'scrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 188/2008
e quella al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE ( D. L.vo 49/2014) sono state effettuate in data 25.01.2019 (cfr. doc. 1 PVC):
iii) successivamente all'iscrizione la merce è stata svincolata:
7) Si richiama ancora sul punto la sentenza n. 866/2025: «Come correttamente evidenziato da parte appellante la norma di riferimento per verificare il momento
15 consumativo di eventuali illeciti amministrativi è l'art 172 del Codice Doganale dell'Unione a mente del quale “Le dichiarazioni in dogana rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione”.
Nella specie, dunque, alla data dell'accettazione della presentazione delle merci dovevano essere sussistenti i requisiti previsti per i prodotti, la cui assenza ha integrato le violazioni contestate.
Il momento rilevante ai fini della consumazione è dunque quello dell'accettazione della merce in dogana;
una diversa interpretazione, determinerebbe una abrogazione di fatto delle norme indicate ed in particolare come evidenziato dalla giurisprudenza di merito,
“sostenere che il controllo in cui emerge la mancata iscrizione impedisca la integrazione della condotta illecita non è condivisibile perché in tal modo la fattispecie non verrebbe mai integrata. Come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale ciò determinerebbe una sostanziale abrogazione della norma, in quanto, in base all'assunto dell'appellante l' , pur emergendo la mancata iscrizione, dovrebbe Parte_4
completare le operazioni e svincolare le merci in libera pratica. … Una lettura coordinata e non abrogante del testo della norma prescrittiva e di quella sanzionatoria presuppone, quindi, che la condotta (omissiva) venga integrata con la dichiarazione doganale, posto che in essa emerge la destinazione definitiva alla importazione nel territorio doganale della comunità a cui è vincolata la merce;
ciò è coerente non solo con il fatto che la registrazione debba avvenire per la prima importazione ed una sola volta ma anche con la lettera della norma che prevede che è sanzionato chi immette sul mercato le pile senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio
16 ai sensi dell'articolo 14, comma 2” (Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 24.3.2021
R. Gen. N. 1326/2019 doc. 11 appellante)».
SECONDO MOTIVO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La corte osserva che non si tratta di autonomo motivo di appello, ma della richiesta di revisione della statuizione sulle spese quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello, che sarà operata infra.
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza l'appello deve essere accolto.
ESAME DIFESE DI PARTE APPELLATA RICHIAMATE EX ART. 346 C.P.C.
Parte appellata ha richiamato ex art. 346 tutte le difese svolte in primo grado:
“L'integrale accoglimento dell'opposizione per le ragioni di merito sopra viste ha reso assorbite le ulteriori argomentazioni difensive (anche sull'insussistenza dell'elemento soggettivo – è una storica azienda che commercia prodotti metallici da cucina, CP_2
per cui non erano suo ambito abituale le pile o le apparecchiature elettriche e i relativi registri – e la sproporzionata eccessività della sanzione) e le conclusioni svolte in via gradata nel ricorso di primo grado. Come l'appellante, anche questa difesa richiama e ripropone integralmente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. – quanto dedotto e domandato in primo grado, insistendo per l'accoglimento delle relative istanze (anche istruttorie) e conclusioni, se del caso anche in ordine alle domande subordinate ivi svolte (applicazione di una sanzione ridotta, proporzionata e commisurata alla condotta e al valore dei beni per cui è causa;
applicazione di una sola sanzione minima, considerata l'unicità della condotta). Il tutto come integralmente riportato nel ricorso, come trascritto nella parte introduttiva della presente comparsa.”
In particolare, parte appellata con l'atto di opposizione chiedeva che venisse affermata:
A) l'“insussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 della L. n. 689/1981 – sproporzionalità della sanzione comminata”.
17 B) “In ulteriore subordine applicabilità degli artt. 8, c. 1, e 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.”
A) insussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 della L. n. 689/1981 – sproporzionalità della sanzione comminata: i) quanto all'applicabilità della esistente dell'errore scusabile parte opponente instava per l'annullamento della sanzione in virtù della occasionalità dell'importazione di prodotti elettrici o a pile e della difficoltà applicativa delle norme sanzionatorie. Sul punto è sufficiente richiamare la costante
Giurisprudenza secondo la quale “In tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento ad una sanzione amministrativa irrogata ai sindaci di una società per azioni per l'omessa segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza, aveva escluso la scusabilità dell'errore addotto dai ricorrenti, in considerazione del livello di qualificazione professionale che la carica che essi ricoprivano doveva far presumere). (Cass. Sez. 2, 17/05/2018, n. 12110, Rv.
648504 - 02)”. Nella specie proprio la qualità di operatore professionale esclude che possa applicarsi l'esimente invocata;
ii) per quanto concerne la proporzionalità della sanzione definita eccessiva, anche rispetto al valore della merce, la Corte osserva che deve essere nuovamente richiamata ex art. 118 disp. Att. c.p.c., la sentenza di questa
Corte n. 1083/2024: «Infine viene eccepita la violazione dell'art 11 L. 689/81, la violazione dei criteri legali di applicazione delle sanzioni amministrative (natura e gravità della violazione, opera svola dall'agente per la eliminazione delle conseguenze, personalità dello stesso etc), anche sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, trattandosi di sanzione sproporzionata, anche rispetto al valore del le merci importate, nonché rispetto ad una violazione non sostanziale, di natura meramente formale, improduttiva di conseguenze, e da cui non sarebbe conseguito
18 alcun concreto danno ambientale;
e subordinatamente il ricorrente prospetta una questione di incostituzionalità. Anche tali censure sono infondate. L'amministrazione ha contestato la violazione di una norma di legge (art. 14 c. 2 D.Lgs 188/2008) e si è limitata ad applicare la sanzione amministrativa ivi prevista e secondo i parametri quantitativi dalla norma sanzionatoria espressamente indicati (e peraltro quasi al minimo edittale), e che non prevedono il riferimento al valore della merce oggetto dell'importazione. Inoltre non rileva che dall'illecito contestato che è di pericolo siano o meno derivati danni ambientali, e quanto alla censura di incostituzionalità non appaiono sussistenti i presupposti per procedere a sollevare la relativa questione».
Come si vede, infatti, nella sentenza viene spiegato: a) che la misura della sanzione applicata è prossima al minimo edittale e non si comprende pertanto come possa configurarsi l'eccessività lamentata genericamente dall'appellante; b) che il valore della merce non viene preso in considerazione quale parametro per la determinazione della sanzione e nonostante ciò l'appellante insiste sul valore della merce come se fosse rilevante a livello normativo, benché la sanzione sia stata applicata in misura prossima al minimo edittale;
c) che la violazione contestata è configurato normativamente non come illecito “di danno” ma “di pericolo” e pertanto è irrilevante che non sia stato prodotto alcun danno, pur potendosene tenere conto ai fini della quantificazione della sanzione, che infatti è stata applicata in misura prossima al minimo edittale. insussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 della L. n. 689/1981 – sproporzionalità della sanzione comminata».
B) In ulteriore subordine applicabilità degli artt. 8, c. 1, e 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
L'opponente invoca l'applicabilità dell'istituto del concorso formale poiché “le sanzioni sono state evidentemente elevate quale conseguenza dell'avvenuta richiesta di importazione dei termometri da cucina da parte della ”. CP_2
A mente dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981 “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono
19 sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.”
Il comportamento contestato al contravventore è duplice e consiste nella mancata iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (previsto dal combinato disposto degli artt.
14 e 25 del D.L.vo 188/2008) ed in quella al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (artt. 29 e 38 D.L.vo 49/2014). Nella specie, dunque, non è integrato il requisito dell'unicità della condotta, trattandosi di plurime violazioni di norme distinte relative a prodotti diversi.
Come insegnato dalla Giurisprudenza, infatti, “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione,
l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo”. (Cass. Sez. 2, 22/06/2022, n. 20129, Rv. 665011
- 01).
In ogni caso la sanzione è stata applicata nel minimo edittale.
Quindi anche le ulteriori difese di parte appellata qui richiamate ex art. 346 c.p.c. sono infondate.
TANTO PREMESSO. RITENUTANE LA FONDAEZZA L'APPELLO DEVE
ESSERE ACCOLTO.
SPESE
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese
20 processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte
[...]
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE CP_1
DELLA le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da CP_2
dispositivo in favore della parte , _1
ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, ed in particolare:
PRIMO GRADO Compenso Fase
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
e così complessivamente € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
APPELLO Compenso Fase
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
21 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
e così complessivamente € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
in accoglimento dell'appello proposto da _1
, in riforma della sentenza impugnata,
[...]
1) rigetta l'opposizione svolta avverso l'ordinanza ingiunzione;
2) condanna IN QUALITÀ DI LEGALE CP_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA rifondere, in favore CP_2
della parte , le spese di entrambi i gradi Pt_1 _1
di giudizio, liquidate in € 14.103,00 per il primo grado;
in € 14.317,00 per l'appello per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte . _1
3) riserva il deposito della sentenza entro sessanta giorni.
Genova, così deciso in camera di consiglio il 3/07/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
22