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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 914/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 914/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Giuseppe de Martini n°155, elettivamente domiciliato in Sassari, in via Alghero n°42, presso e nello studio dell'Avv. Ivan Golme (C.F. giusta procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo e
, (C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in S.P. Parte_2 C.F._3
SS Argentiera n. 39, elettivamente domiciliata in Sassari, Viale Umberto n. 106/d, presso e nello studio dell'Avv. Isabella Castiglia (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._4
calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 14 marzo 2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi secondo le seguenti condizioni:
1. terrà con sé i figli minori, il lunedì (dalle ore 17.00 sino alle ore 7.30 del martedì Parte_1
successivo) dal venerdì sera (dalle ore 17.00) sino a lunedì successivo alle ore 7.30. Parte_2
terrà con se i figli minori dal martedì al giovedì (compresa la notte). La settimana successiva i genitori si alterneranno per cui la signora terrà i figli con sé il lunedì e dal venerdì mattina alla Pt_2
domenica (compresa la notte) mentre il sig. li terrà dal martedì (dalle ore 17.00) al venerdì Pt_1
mattina (ore 7.30);
2. Quando i minori frequentano la scuola il sig. , nei giorni in cui sono a lui affidati e deve Pt_1
recarsi al lavoro, li accompagnerà presso la loro abitazione alle ore 7.30 e li riprenderà alle 17.30 o se hanno allenamento sportivo, nell'orario in cui terminano l'allenamento;
Quando i minori frequentano la scuola la signora li accompagnerà a scuola ed andrà a Pt_2
riprenderli, salvo diverso accordo tra le parti;
3. Riguardo le festività i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre durante le vacanze estive e tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali, salvo diversi accordi tra le parti.
4. Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per i figli minori, un assegno di € 400,00 mensili Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie, previo accordo sulla loro utilità o necessità, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%;
6. L'assegno unico erogato per i figli minori sarà assegnato alla signora nella misura del 100% Pt_2 ed il sig. la autorizza sin d'ora alla riscossione dell'intera somma senza necessità di ulteriori e Pt_1
separate autorizzazioni;
7. Nessun assegno di mantenimento è previsto fra i coniugi.”
pagina 2 di 4 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in SASSARI (SS) in Parte_1 Parte_2
data 02 giugno 2018 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
SASSARI (SS) per l'anno 2018, N. 23, Parte 2, Serie A, dalla cui unione sono nati due figli, Per_1
a Sassari il 15.08.2014, e , a Sassari il 03.10.2016, entrambi minori di età.
[...] Persona_2
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 25.11.21, cron.
n. 10711/2021, RG 2288/2021.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SASSARI (SS) in data
02/06/2018 tra , (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 4 ivi residente in [...] e , (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], ivi residente in S.P. SS Argentiera n. 39, C.F._3 nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di SASSARI (SS) Anno 2018, Atto Nr. 23, Parte 2, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 914/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Giuseppe de Martini n°155, elettivamente domiciliato in Sassari, in via Alghero n°42, presso e nello studio dell'Avv. Ivan Golme (C.F. giusta procura in calce al ricorso C.F._2
introduttivo e
, (C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in S.P. Parte_2 C.F._3
SS Argentiera n. 39, elettivamente domiciliata in Sassari, Viale Umberto n. 106/d, presso e nello studio dell'Avv. Isabella Castiglia (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._4
calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 14 marzo 2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi secondo le seguenti condizioni:
1. terrà con sé i figli minori, il lunedì (dalle ore 17.00 sino alle ore 7.30 del martedì Parte_1
successivo) dal venerdì sera (dalle ore 17.00) sino a lunedì successivo alle ore 7.30. Parte_2
terrà con se i figli minori dal martedì al giovedì (compresa la notte). La settimana successiva i genitori si alterneranno per cui la signora terrà i figli con sé il lunedì e dal venerdì mattina alla Pt_2
domenica (compresa la notte) mentre il sig. li terrà dal martedì (dalle ore 17.00) al venerdì Pt_1
mattina (ore 7.30);
2. Quando i minori frequentano la scuola il sig. , nei giorni in cui sono a lui affidati e deve Pt_1
recarsi al lavoro, li accompagnerà presso la loro abitazione alle ore 7.30 e li riprenderà alle 17.30 o se hanno allenamento sportivo, nell'orario in cui terminano l'allenamento;
Quando i minori frequentano la scuola la signora li accompagnerà a scuola ed andrà a Pt_2
riprenderli, salvo diverso accordo tra le parti;
3. Riguardo le festività i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre durante le vacanze estive e tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali, salvo diversi accordi tra le parti.
4. Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per i figli minori, un assegno di € 400,00 mensili Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie, previo accordo sulla loro utilità o necessità, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%;
6. L'assegno unico erogato per i figli minori sarà assegnato alla signora nella misura del 100% Pt_2 ed il sig. la autorizza sin d'ora alla riscossione dell'intera somma senza necessità di ulteriori e Pt_1
separate autorizzazioni;
7. Nessun assegno di mantenimento è previsto fra i coniugi.”
pagina 2 di 4 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in SASSARI (SS) in Parte_1 Parte_2
data 02 giugno 2018 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
SASSARI (SS) per l'anno 2018, N. 23, Parte 2, Serie A, dalla cui unione sono nati due figli, Per_1
a Sassari il 15.08.2014, e , a Sassari il 03.10.2016, entrambi minori di età.
[...] Persona_2
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 25.11.21, cron.
n. 10711/2021, RG 2288/2021.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SASSARI (SS) in data
02/06/2018 tra , (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 4 ivi residente in [...] e , (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], ivi residente in S.P. SS Argentiera n. 39, C.F._3 nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di SASSARI (SS) Anno 2018, Atto Nr. 23, Parte 2, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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