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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3970 del R.G. relativo all'anno 2021, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
riservato per la decisione nell'udienza del 10.9.2024, promosso da
rappresentata e difesa dall'avv. Annarosa Coratelli;
Parte_1 attrice;
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Lorenzo e Giovanni Antonazzo;
CP_1
- convenuto;
****
Fatto e diritto
Con atto introduttivo della presente controversia ha convenuto in Parte_1 giudizio il germano al fine di sentir dichiarare la riduzione della donazione CP_1 effettuata con atto pubblico in data 31.3.2003 dalla madre, deceduta il Persona_1
15.6.2017, in favore del convenuto e della di lui coniuge chiedendo Controparte_2 pertanto di essere reintegrata nella quota di riserva a sé spettante, con condanna di CP_1 al pagamento di € 27.164,23 o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria dall'apertura della successione, e con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese CP_1 attoree, replicando che la domanda proposta dalla controparte è inammissibile e improcedibile e che, comunque, non risulta lesa la quota di legittima dell'attrice; che, ad ogni modo, la donazione in causa non è l'ultima effettuata da dovendosi Persona_1 invece procedere, così come previsto dall'art. 559 c.c., alla riduzione della donazione effettuata a favore dell'altro figlio , in quanto posteriore. Testimone_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.9.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto di inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea, considerato che già dagli elementi di fatto prospettati dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio emerge con
1 adeguata chiarezza la proposizione di una domanda di riduzione della donazione, e che inoltre la formulazione della stessa è stata precisata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Passando al merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, “in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto
e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art.
564 cod. civ.)” (Cass. n. 12919/2012). È dunque necessario stimare il valore dell'asse ereditario della de cuius, al fine di quantificare la quota di riserva spettante all'attrice legittimaria ex art. 537, II comma c.c., che è pari ad un sesto.
Ebbene, con riferimento alle risultanze emerse dalla lettura della relazione peritale a firma dell'ing. , all'esito della consulenza tecnica espletata, il Collegio Persona_2 condivide e fa proprie le operazioni di stima dei beni che appartenevano alla de cuius al tempo della sua morte, svolte con argomentazioni coerenti e prive di vizi logici.
Tuttavia, non possono essere condivisi i calcoli effettuati dalla c.t.u., che nel determinare l'ammontare complessivo dell'asse ereditario (c.d. relictum) ha erroneamente aggiunto la metà del valore dell'unità immobiliare oggetto della donazione del 2003, attinente all'abitazione di via Pirandello (bene n. 8, dalla relazione peritale).
Infatti, dalla documentazione versata in atti e dalle reciproche contestazioni emerge che dal 2003 non era più proprietaria del suindicato immobile di via Persona_1
Pirandello, n. 35, di cui si era spogliata a seguito di donazione della sua quota (pari ad ½) della proprietà in favore dei coniugi già titolare all'epoca dell'ulteriore ½ CP_1 del bene, e Pertanto, la metà del valore del bene è da computare Controparte_2 esclusivamente nell'ambito del donatum e non anche del relictum.
Alla luce di tali considerazioni, dall'ammontare complessivo individuato dal c.t.u. pari ad € 137.392,90 (pag. 27 relazione ctu) deve essere dunque detratto l'importo pari alla metà del valore dell'unità immobiliare sita in Lecce, alla Via Pirandello, n. 35, ovvero la somma di € 70.850,00.
Il valore del relictum è dunque pari ad € 66.542,9.
A tale valore, non risultando debiti da detrarre, occorre sommare il valore della quota del bene donato in vita, che è pari ad € 70.850,00, per un totale di € 137.392,9.
Pertanto, la quota di cui poteva disporre (1/3) è pari ad € 45.797,64. Persona_1
La quota di riserva spettante all'attrice legittimaria (1/6) è pari ad € 22.898,82.
2
Considerato che
ha ricevuto dal testamento beni per un valore pari ad € Parte_1
7.542,93, risulta evidente che vi è stata lesione della quota di legittima riservata all'attrice per un importo pari ad € 15.356,89.
Accertata la lesione della riserva, occorre a tal punto avere riguardo all'art. 555, co. 2,
c.c., con riferimento al quale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, il giudice di merito non può procedere alla riduzione delle donazione, senza aver prima ridotto tutte le disposizioni testamentarie e aver verificato che la riduzione di esse non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario” (Cass. n. 4721/2016).
Alla luce di ciò, ai fini del presente giudizio è necessario verificare se l'attrice, all'esito delle operazioni di riduzione delle disposizioni testamentarie, sarebbe integralmente reintegrata nella quota di legittima di sua spettanza.
Sul punto, si rileva che ha ricevuto dal testamento beni pari Testimone_1 ad € 26.900,00 dunque con un valore superiore di € 4.001,18 rispetto a quello corrispondente alla quota di legittima, e che le disposizioni testamentarie in favore di aventi un valore pari ad € 32.100,00 sopravanzano la sua quota di Persona_3 legittima di € 9.231,18. Pertanto, da ciò risulta che la riduzione delle disposizioni testamentarie avrebbe consentito la reintegrazione della propria quota di legittima nei limiti di € 13.202,36.
È appena il caso di sottolineare che l'attrice risulta aver già transatto, in via stragiudiziale, l'eventuale controversia che avrebbe potuto insorgere con i suddetti coeredi.
Ne consegue che soltanto per la somma residua pari ad € 2.154,53 occorre procedere alla riduzione della donazione oggetto del presente giudizio.
In merito a ciò, si segnala preliminarmente che nessun rilievo può essere attribuito alla contestazione del convenuto circa l'esistenza di una donazione a favore di Testimone_1 posteriore rispetto a quella impugnata, trattandosi di eccezione generica, non
[...] essendo in alcun modo indicata né la data, né il bene oggetto della donazione.
Si rammenta che a mente dell'art. 560, comma 3, c.c., il legatario o il donatario legittimario deve conferire in natura il bene qualora il valore della donazione superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario, mentre può ritenere tutto l'immobile nel caso contrario – come nella specie.
Inoltre, si evidenzia che la donazione di cui l'attrice richiede la riduzione è stata eseguita a favore sia di che della coniuge Pertanto, CP_1 Controparte_2 occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede”. (Cass. 29891/2023). Alla luce di tali considerazioni, all'attrice spetta dunque la somma di € 1.077,26.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad € 1.077,26, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'apertura della successione all'effettivo saldo.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
3 Le spese di c.t.u., infine, già liquidate nel corso del giudizio, dovranno essere sopportate da ambo le parti, in egual misura
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.077,26;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di giudizio, a carico delle parti, in egual misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 23.12.2024
La Giudice Estenditrice Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Christian Farilla Magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario Caterina Stasi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Mario Cigna Presidente
2) Dott.ssa Viviana Mele Giudice
3) Dott.ssa Caterina Stasi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3970 del R.G. relativo all'anno 2021, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
riservato per la decisione nell'udienza del 10.9.2024, promosso da
rappresentata e difesa dall'avv. Annarosa Coratelli;
Parte_1 attrice;
contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Lorenzo e Giovanni Antonazzo;
CP_1
- convenuto;
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Fatto e diritto
Con atto introduttivo della presente controversia ha convenuto in Parte_1 giudizio il germano al fine di sentir dichiarare la riduzione della donazione CP_1 effettuata con atto pubblico in data 31.3.2003 dalla madre, deceduta il Persona_1
15.6.2017, in favore del convenuto e della di lui coniuge chiedendo Controparte_2 pertanto di essere reintegrata nella quota di riserva a sé spettante, con condanna di CP_1 al pagamento di € 27.164,23 o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e
[...] rivalutazione monetaria dall'apertura della successione, e con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese CP_1 attoree, replicando che la domanda proposta dalla controparte è inammissibile e improcedibile e che, comunque, non risulta lesa la quota di legittima dell'attrice; che, ad ogni modo, la donazione in causa non è l'ultima effettuata da dovendosi Persona_1 invece procedere, così come previsto dall'art. 559 c.c., alla riduzione della donazione effettuata a favore dell'altro figlio , in quanto posteriore. Testimone_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.9.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto di inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea, considerato che già dagli elementi di fatto prospettati dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio emerge con
1 adeguata chiarezza la proposizione di una domanda di riduzione della donazione, e che inoltre la formulazione della stessa è stata precisata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Passando al merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, “in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto
e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art.
564 cod. civ.)” (Cass. n. 12919/2012). È dunque necessario stimare il valore dell'asse ereditario della de cuius, al fine di quantificare la quota di riserva spettante all'attrice legittimaria ex art. 537, II comma c.c., che è pari ad un sesto.
Ebbene, con riferimento alle risultanze emerse dalla lettura della relazione peritale a firma dell'ing. , all'esito della consulenza tecnica espletata, il Collegio Persona_2 condivide e fa proprie le operazioni di stima dei beni che appartenevano alla de cuius al tempo della sua morte, svolte con argomentazioni coerenti e prive di vizi logici.
Tuttavia, non possono essere condivisi i calcoli effettuati dalla c.t.u., che nel determinare l'ammontare complessivo dell'asse ereditario (c.d. relictum) ha erroneamente aggiunto la metà del valore dell'unità immobiliare oggetto della donazione del 2003, attinente all'abitazione di via Pirandello (bene n. 8, dalla relazione peritale).
Infatti, dalla documentazione versata in atti e dalle reciproche contestazioni emerge che dal 2003 non era più proprietaria del suindicato immobile di via Persona_1
Pirandello, n. 35, di cui si era spogliata a seguito di donazione della sua quota (pari ad ½) della proprietà in favore dei coniugi già titolare all'epoca dell'ulteriore ½ CP_1 del bene, e Pertanto, la metà del valore del bene è da computare Controparte_2 esclusivamente nell'ambito del donatum e non anche del relictum.
Alla luce di tali considerazioni, dall'ammontare complessivo individuato dal c.t.u. pari ad € 137.392,90 (pag. 27 relazione ctu) deve essere dunque detratto l'importo pari alla metà del valore dell'unità immobiliare sita in Lecce, alla Via Pirandello, n. 35, ovvero la somma di € 70.850,00.
Il valore del relictum è dunque pari ad € 66.542,9.
A tale valore, non risultando debiti da detrarre, occorre sommare il valore della quota del bene donato in vita, che è pari ad € 70.850,00, per un totale di € 137.392,9.
Pertanto, la quota di cui poteva disporre (1/3) è pari ad € 45.797,64. Persona_1
La quota di riserva spettante all'attrice legittimaria (1/6) è pari ad € 22.898,82.
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Considerato che
ha ricevuto dal testamento beni per un valore pari ad € Parte_1
7.542,93, risulta evidente che vi è stata lesione della quota di legittima riservata all'attrice per un importo pari ad € 15.356,89.
Accertata la lesione della riserva, occorre a tal punto avere riguardo all'art. 555, co. 2,
c.c., con riferimento al quale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, il giudice di merito non può procedere alla riduzione delle donazione, senza aver prima ridotto tutte le disposizioni testamentarie e aver verificato che la riduzione di esse non è sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario” (Cass. n. 4721/2016).
Alla luce di ciò, ai fini del presente giudizio è necessario verificare se l'attrice, all'esito delle operazioni di riduzione delle disposizioni testamentarie, sarebbe integralmente reintegrata nella quota di legittima di sua spettanza.
Sul punto, si rileva che ha ricevuto dal testamento beni pari Testimone_1 ad € 26.900,00 dunque con un valore superiore di € 4.001,18 rispetto a quello corrispondente alla quota di legittima, e che le disposizioni testamentarie in favore di aventi un valore pari ad € 32.100,00 sopravanzano la sua quota di Persona_3 legittima di € 9.231,18. Pertanto, da ciò risulta che la riduzione delle disposizioni testamentarie avrebbe consentito la reintegrazione della propria quota di legittima nei limiti di € 13.202,36.
È appena il caso di sottolineare che l'attrice risulta aver già transatto, in via stragiudiziale, l'eventuale controversia che avrebbe potuto insorgere con i suddetti coeredi.
Ne consegue che soltanto per la somma residua pari ad € 2.154,53 occorre procedere alla riduzione della donazione oggetto del presente giudizio.
In merito a ciò, si segnala preliminarmente che nessun rilievo può essere attribuito alla contestazione del convenuto circa l'esistenza di una donazione a favore di Testimone_1 posteriore rispetto a quella impugnata, trattandosi di eccezione generica, non
[...] essendo in alcun modo indicata né la data, né il bene oggetto della donazione.
Si rammenta che a mente dell'art. 560, comma 3, c.c., il legatario o il donatario legittimario deve conferire in natura il bene qualora il valore della donazione superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario, mentre può ritenere tutto l'immobile nel caso contrario – come nella specie.
Inoltre, si evidenzia che la donazione di cui l'attrice richiede la riduzione è stata eseguita a favore sia di che della coniuge Pertanto, CP_1 Controparte_2 occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede”. (Cass. 29891/2023). Alla luce di tali considerazioni, all'attrice spetta dunque la somma di € 1.077,26.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad € 1.077,26, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'apertura della successione all'effettivo saldo.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
3 Le spese di c.t.u., infine, già liquidate nel corso del giudizio, dovranno essere sopportate da ambo le parti, in egual misura
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di riduzione e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.077,26;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di giudizio, a carico delle parti, in egual misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 23.12.2024
La Giudice Estenditrice Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Christian Farilla Magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario Caterina Stasi
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