CA
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 340 del Ruolo Generale dell'anno 2020 promossa da:
Avv. ( ), in giudizio personalmente ai sensi CP_1 C.F._1
dell'art. 86 c.p.c., domiciliato in Monserrato, vico III Giulio Cesare n. 4 e al domicilio digitale Email_1
appellante
contro
( ), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_2 CodiceFiscale_2
lo studio dell'Avv. Filvia Forteleoni, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Intagliata per procura speciale in calce all'atto di citazione di primo grado;
appellato
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria
1
istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare che nessuna
responsabilità può essere imputata all'odierno appellante e conseguentemente
condannare al pagamento delle spese legali di entrambi i procedimenti” Controparte_2
Nell'interesse dell'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria
istanza eccezione e deduzione respinta: - nel merito rigettare integralmente, confermando
tutti i capi dell'impugnata sentenza, l'appello proposto in quanto inammissibile e
totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- con
vittoria delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimb. forfett., IVA e CPA come per
legge”.
Fatti di causa
convenne in giudizio, nell'anno 2010, davanti al Tribunale di Cagliari Controparte_2
l'avv. per ottenere l'accertamento dell'inadempimento del contratto CP_1
d'opera professionale intercorrente con quest'ultimo, relativo alla rappresentanza e difesa in giudizio dell' in una controversia relativa ad un sinistro stradale occorso in data CP_2
18.12.1991 all'esito del quale egli aveva subito gravi lesioni personali, nonché la condanna del professionista al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda l'attore espose, in sintesi:
- di aver conferito mandato all'avv. di tutelarlo nella controversia volte ad ottenere CP_1
il ristoro dei danni conseguenti al sinistro;
- che il professionista aveva promosso giudizio, nell'anno 1993, davanti al Tribunale di
Cagliari nei confronti del conducente dell'altro veicolo coinvolto dal sinistro e della sua compagnia di assicurazione, ma che tale giudizio fu dichiarato estinto per omessa tempestiva riassunzione, conseguente all'interruzione del processo conseguente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia di assicurazione;
- che il professionista aveva promosso altro giudizio nel 1996 nei confronti del conducente dell'altro veicolo, del commissario liquidatore della compagnia di assicurazione e della
2
società di assicurazione che aveva acquisito il ramo di quella soggetta alla procedura concorsuale, ma che tale giudizio era stato dichiarato estinto per omessa tempestiva integrazione dell'atto di citazione, dichiarato nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. dal giudice istruttore;
- che, dopo taluni ulteriori tentativi di riassunzione del giudizio del 1996, sempre rigettati dal Tribunale di Cagliari, il professionista aveva promosso ulteriore giudizio nell'anno
2001, conclusosi, con sentenza emessa nell'anno 2004, con il rigetto della domanda formulata dall' in quanto il diritto al risarcimento del danno si era estinto per decorso CP_2
del termine di prescrizione e che tale sentenza era passata in giudicato;
- che il mancato ristoro del danno da esso subito in conseguenza del sinistro del 1991 era da imputarsi alla condotta imperita e negligente del professionista che non aveva instaurato e coltivato adeguatamente i giudizi promossi ed aveva fatto decorrere il termine di prescrizione.
Si costituì in giudizio l'avv. contestando la domanda ed invocandone il rigetto, CP_1
evidenziando, in particolare, l'infondatezza delle pretese originarie dell' al quale si CP_2
sarebbe dovuta ascrivere l'esclusiva responsabilità per il sinistro del 18.12.1991, sicché
alcun danno egli aveva subito in conseguenza delle successive vicende processuali.
Istruita la causa con produzioni documentali, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell' per la verifica dell'entità delle lesioni subite nel sinistro CP_2
del 1991, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 701/2020 del 31.3.2020, accertò la responsabilità per inadempimento del professionista e - ritenuto che se il giudizio risarcitorio fosse stato adeguatamente coltivato l' avrebbe ottenuto il risarcimento CP_2
del danno quanto meno nella misura del 50% di quello effettivamente subito, attesa la presunzione di colpa concorrente gravante sui conducenti in caso di scontro tra veicoli, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. – condannò l'avv. al pagamento in favore CP_1
dell'attore della somma di euro 224.235,00 oltre interessi legali dalla decisione al saldo,
3
nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado l'avv. ha proposto tempestivo appello CP_1
formulando, in sostanza, due motivi.
ha resistito all'impugnazione invocandone l'inammissibilità ai sensi Controparte_2
dell'art. 348 bis c.p.c. ed in subordine il rigetto nel merito.
La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado come richiesto dall'appellante, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è
stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.11.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; scaduti i relativi termini si è reso necessario rimettere la causa sul ruolo per la necessità di sostituire il giudice ausiliario relatore, cessato dalle funzioni. All'udienza dell'8 marzo 2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
Ragioni della decisione
Occorre premettere che con l'atto di gravame l'appellante non ha inteso contestare l'accertamento del proprio inadempimento professionale (su tale questione, pertanto, la sentenza di primo grado è passata in giudicato), bensì che il Tribunale abbia ritenuto raggiunta la prova che l' avrebbe ottenuto un risarcimento per il sinistro del 1991 CP_2
ove il giudizio promosso dall'avv. fosse stato adeguatamente portato avanti, CP_1
laddove, in forza di una corretta valutazione delle sole prove legittimamente acquisite, il
Tribunale avrebbe dovuto concludere per la sussistenza della esclusiva responsabilità
dell' per il sinistro occorso e, conseguentemente, avrebbe dovuto rigettare la CP_2
domanda proposta nei confronti dell'avvocato inadempiente.
Ciò in quanto costituisce principio di diritto pacificamente applicabile alla fattispecie in esame – ed infatti presupposto implicito, ma evidente, anche della sentenza del Tribunale
- quello secondo cui: “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi
nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula
4
il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove
proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi
tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare” (cfr., da ultimo,
Cass. civ. ord. n. 24007/2024, nonché Cass. civ. n. 25112/2017, resa in fattispecie nella quale si è accertata la responsabilità professionale dell'avvocato, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta proprio dalle peculiarità del giudizio non celebrato).
Tutto ciò premesso si deve procedere all'esame dei motivi di appello.
Con un primo motivo – ancorché nel corpo dell'atto di impugnazione esso costituisca il profilo di doglianza indicato per ultimo – l'appellante si è doluto del fatto che il Tribunale
avesse valutato la probabile fondatezza della domanda risarcitoria a suo tempo proposta dall' con il ministero dell'avv. , nei limiti del concorso ex art. 2054, comma CP_2 CP_1
2, c.c., assumendo la deposizione del sig. , all'epoca terzo trasportato nel Persona_1
veicolo dell' ed a sua volta danneggiato nel sinistro, sicché da qualificarsi quale CP_2
soggetto avente interesse in causa ed incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. In
particolare, l'appellante ha evidenziato l'errore in cui era incorso il Tribunale nel ritenere ammissibile detta testimonianza in quanto diverso sarebbe stato il thema decidendum del processo non svoltosi, ossia risarcimento del danno da sinistro stradale, nel quale non
Per_ sarebbe potuta essere ammessa la testimonianza del , da quello del processo in corso,
ossia risarcimento del danno da inadempimento professionale dell'avvocato, nel quale nulla ostava all'assunzione di tale testimonianza, laddove il nesso causale tra la condotta inadempiente dell'avvocato e il danno al cliente doveva essere, invece, accertato sulla base degli stessi elementi probatori che il professionista aveva a disposizione, in concreto,
nell'esercizio del mandato.
5
Il motivo è inammissibile.
Sulla dedotta questione dell'incapacità del teste la sentenza impugnata, oltre a quanto censurato specificamente dall'appellante, ha anche statuito ritenendo che vi fosse stata rinuncia della parte a far valere tale incapacità e ciò con la seguente motivazione: “in ogni
caso merita osservare che parte convenuta né all'udienza 11.6.2013 (prima udienza
successiva all'escussione del teste) né in sede di precisazione delle conclusioni ha reiterato
l'eccezione, di tal che la stessa deve intendersi rinunciata (per una applicazione del
principio v. ex multis Cass. 5643/2012)” (cfr. pag. 6, I cpv della sentenza di primo grado).
Tale capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione, sicché si è formato il giudicato sulla rinuncia all'eccezione di incapacità, conformemente al principio per cui:
“qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare
tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione
delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso;
in caso contrario,
l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per
acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass.
civ. n. 14178/2023). Nel caso di specie, peraltro, non vi è stata alcuna questione
Per_ sull'escussione del teste , né all'udienza all'uopo fissata, né nelle successive udienze,
compresa quella fissata per la precisazione delle conclusioni, sicché trova applicazione il seguente principio di diritto: “l'eventuale nullità derivante dalla incapacità di un teste
rimane sanata qualora la relativa eccezione non venga ritualmente e tempestivamente
proposta immediatamente dopo che la prova è stata assunta e ribadita in sede di
precisazione delle conclusioni, ex art. 189 cod. proc. civ., risultando pertanto tardivo il
rilievo effettuato solo con la comparsa conclusionale” (cfr. Cass. civ. n. 6555/2005).
Non può, pertanto, prescindersi nella valutazione della sussistenza del nesso causale tra la condotta inadempiente dell'avvocato e il danno subito dal cliente dalla valutazione unitaria e complessiva di tutte le prove assunte nel processo.
6
Con il secondo ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato una non corretta valutazione della prova da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento dell'avvocato e il danno subito dal cliente, nel senso che il primo giudice avrebbe dovuto concludere nel senso della responsabilità esclusiva dell' nella causazione del sinistro stradale del 1991 e quindi nel senso che la CP_2
domanda risarcitoria non coltivata dall'avvocato sarebbe stata probabilmente CP_1
rigettata e ciò, in particolare, sulla base del verbale di sopralluogo redatto dai carabinieri intervenuti sul posto all'esito del sinistro e delle dichiarazioni rese dall' ai carabinieri CP_2
stessi e riportate nel verbale.
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo descrivere il sinistro nei suoi elementi essenziali provati in causa e non posti in discussione da alcuna delle parti: in data 18.12.1991, alle ore 17.20 circa,
nella S.S. n. 125 al km 19.300 in direzione Quartu Sant'Elena, l'autovettura condotta da in un tratto rettilineo a carreggiata unica con due corsie (una per senso Controparte_2
di marcia) e linea di mezzeria tratteggiata, in buone condizioni sia della strada che della visibilità, sorpassò un autocarro, spostandosi regolarmente nella corsia di sinistra. Al
termine di tale manovra di sorpasso, quando l'autovettura stava rientrando nella propria corsia, ci fu una collisione tra la parte anteriore sinistra dell'autocarro e la parte posteriore destra dell'autovettura, la quale sbandò e si ribaltò su un fianco arrestando la sua corsa al di fuori del manto stradale. All'esito l' riportò gravi lesioni personali ed anche gli CP_2
altri due soggetti trasportati sul mezzo riportarono lesioni.
Tale essendo il contesto di fatto, non poteva che trovare applicazione nel caso di specie,
come evidenziato anche dal Tribunale, il disposto dell'art. 2054, comma 2, c.c., a norma del quale: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”
ed il principio di diritto per cui: “in tema di responsabilità civile derivante dalla
7
circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054,
comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo
l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi
conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che
ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto
generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i
comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi
abbia riportato danni” (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. n. 15736/2022).
Per_ Ed infatti, anche prescindendo dalle dichiarazioni del teste , che peraltro si è limitato a descrivere il fatto nella sua materialità senza fornire alcun elemento utile a ravvisare una colpa esclusiva in capo all' occorre evidenziare come dalla relazione dei carabinieri CP_2
in atti non vengano forniti elementi utili per superare la presunzione di corresponsabilità
giacché in ordine alla dinamica del sinistro si riferisce che: “non si riscontravano elementi
obiettivi di valutazione. L'unico dato di fatto sono il punto di fuoriuscita della Fiesta
(l'autovettura condotta dall' n.d.r.) dal manto stradale e le strisciature sul CP_2
parafango anteriore sinistro dell'autocarro”.
Né forniscono elementi utili a superare la presunzione di concorso di colpa dell'altro conducente le dichiarazioni rese dall' ai carabinieri nell'immediatezza del fatto, CP_2
quando, peraltro, esso non poteva che essere in condizioni di scarsissima lucidità in conseguenza del grave trauma subito: così si legge nel verbale: “ Controparte_2
spontaneamente riferiva di percorrere la statale in direzione Quartu S.E., di un tratto,
avendo davanti l'autocarro e la corsia opposta libera effettuava il sorpasso. Durante il
sorpasso non si avvedeva di talune radici di alberi sporgenti dall'asfalto; quindi,
sorpassava l'autocarro strisciandolo con la parte posteriore destra della e perdeva CP_3
il controllo del mezzo”. E' appena il caso di evidenziare come, ammesso e non concesso che vi fossero radici che sollevavano l'asfalto nella corsia utilizzata per il sorpasso e che
8
l' sia dovuto repentinamente rientrare nella propria corsia, ciò non esclude la CP_2
sussistenza della colpa in capo all'altro conducente, sul quale gravava, anche nella vigenza del precedente codice della strada, l'obbligo di cooperare nella manovra di sorpasso,
rallentando la velocità, ponendosi sul lato destro della corsia e financo arrestando la marcia,
ove in concreto necessario per consentire al veicolo sorpassante di completare in sicurezza la manovra: nel caso di specie sono la stessa violenza dell'urto e gli effetti di questo sulla vettura condotta dall' che mostrano come il conducente dell'autocarro non abbia CP_2
adeguato la propria velocità e condotta di guida al sorpasso subito ed escludono di poter ravvisare una responsabilità esclusiva dell' nella causazione del sinistro, sicché, CP_2
anche a voler valutare i soli elementi proposti dall'appellante, non può ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
In ordine alla determinazione dell'entità delle lesioni subite dall' e del risarcimento CP_2
ad esso dovuto, effettuate sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e della pari responsabilità concorsuale dei conducenti, non sono state formulate autonome censure,
sicché non è possibile in questa sede sindacare le relative statuizioni sul quantum liquidato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, scaglione delle cause di valore fino a euro 260.000,00, con parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisoria, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
9
- rigetta l'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Cagliari n. 701/2020 del 31.3.2020;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2
che si liquidano in complessivi euro 7.440,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002,
per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 3.12.2024.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
10