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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REP UB BLI CA IT ALI AN A
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1a Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 9426, vertente tra
(avv. P. Attolico) Parte_1
ricorrente
e
CP_1
resistente contumace
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 18.09.2024, la ricorrente premesso che aveva contratto matrimonio religioso con il resistente in data in data 28.08.1981, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 1520 del 1981, parte II, serie A;
che dall'unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni;
Pt_ che i coniugi allo stato risiedono presso l'abitazione di proprietà del figlio , affetto da disabilità visiva, unitamente all'altro figlio;
che, dopo un periodo iniziale sereno, era Per_1 divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, soprattutto a causa del comportamento violento del , il quale, peraltro, a causa della propensione ad abusare di alcolici, CP_1 costringeva la moglie ad utilizzare le già scarse risorse economiche familiari per estinguere i debiti da lui contratti;
ciò premesso, ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al coniuge e condanna del resistente alle spese del giudizio, nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
All'udienza del 21.03.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati;
ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, la ricorrente chiedeva esclusivamente la pronuncia sullo status e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente, il quale, non si è costituito nonostante la rituale notifica.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio, costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale tra i coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che la ricorrente all'udienza del
21.03.2025 si è limitata a chiedere la pronuncia sullo status, implicitamente rinunciando alla domanda di addebito, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett b) L 898/70 e s.m.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
Le spese processuali per la separazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di;
dichiara CP_1 la separazione personale tra i coniugi e , già uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Bari in data 28.08.1981, (Atto n. 1520, parte II, Serie A, Anno 1995); manda al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio di separazione, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui € 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1a Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 9426, vertente tra
(avv. P. Attolico) Parte_1
ricorrente
e
CP_1
resistente contumace
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 18.09.2024, la ricorrente premesso che aveva contratto matrimonio religioso con il resistente in data in data 28.08.1981, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 1520 del 1981, parte II, serie A;
che dall'unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni;
Pt_ che i coniugi allo stato risiedono presso l'abitazione di proprietà del figlio , affetto da disabilità visiva, unitamente all'altro figlio;
che, dopo un periodo iniziale sereno, era Per_1 divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, soprattutto a causa del comportamento violento del , il quale, peraltro, a causa della propensione ad abusare di alcolici, CP_1 costringeva la moglie ad utilizzare le già scarse risorse economiche familiari per estinguere i debiti da lui contratti;
ciò premesso, ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al coniuge e condanna del resistente alle spese del giudizio, nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
All'udienza del 21.03.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati;
ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, la ricorrente chiedeva esclusivamente la pronuncia sullo status e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente, il quale, non si è costituito nonostante la rituale notifica.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio, costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale tra i coniugi, mandando al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che la ricorrente all'udienza del
21.03.2025 si è limitata a chiedere la pronuncia sullo status, implicitamente rinunciando alla domanda di addebito, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett b) L 898/70 e s.m.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
Le spese processuali per la separazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di;
dichiara CP_1 la separazione personale tra i coniugi e , già uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Bari in data 28.08.1981, (Atto n. 1520, parte II, Serie A, Anno 1995); manda al
Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio di separazione, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui € 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno 15.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato