Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01520/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2025, proposto da
ZA RI, LO LA, AR AR ON, GA AR ZI, TU IA, AS EL, RI VI, RC MA, tutte rappresentate e difese dall’avv. Federica Moschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 404/2024 pubblicata in data 19.11.2024 emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa ES LI e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata.
Sennonché, come rilevato ex officio a verbale dal Collegio all’udienza camerale del 12 febbraio 2026, fissata per la trattazione della causa, il ricorso è inammissibile.
Vero è, infatti, che ai fini della proposizione dell’azione dinanzi al Giudice amministrativo è necessario, giusta quanto dispone l’articolo 40, comma 1, lettera g), Cod. proc. amm., il conferimento al difensore che sottoscrive il ricorso di una procura speciale, ovverosia per una singola determinata lite giudiziale.
Per giurisprudenza pacifica la procura è speciale quando dal suo contenuto o per il fatto di essere apposta in calce o a margine del ricorso è possibile individuare la specifica lite per la quale essa viene conferita (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, sentenza n. 2100/2025).
Orbene, nel caso di specie le procure rilasciate singolarmente da ciascuna delle ricorrenti su foglio separato, non indicano né la parte nei cui confronti si dà mandato di esperire l’azione giudiziale, né l’Autorità giudiziaria da adire, né la sentenza ottemperanda; esse non specificano nemmeno che vengono rilasciate per un giudizio di ottemperanza, parlandosi genericamente del “presente procedimento”.
Le predette procure sono prive quindi dei requisiti minimi per poter essere qualificate come procure speciali, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di un elemento essenziale.
Nulla deve disporsi per le spese non essendosi costituito in giudizio il Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), Cod. proc. amm..
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LI | GO Di NE |
IL SEGRETARIO