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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 14/04/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ed estensore nel procedimento iscritto al P.U. 9-1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto l'8 aprile 2025 da:
difeso dall'Avv. Emanuele Aluigi ed assistito altresì dal Dott. Athos Lazzari, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Urbania, corso Vittorio Emanuele II
n. 41
RICORRENTE
ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 aprile 2025, ha chiesto l'accesso alla liquidazione Parte_1 controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i.. Nel ricorso, l'istante ha rappresentato di vivere da solo in
Urbino, di essere divorziato e di avere due figlie economicamente autonome, di percepire una pensione di €14.868,49 lordi annui, oltre ad un ulteriore compenso lordo di €1.500,00 mensili derivanti da un contratto di collaborazione in scadenza il 31 dicembre 2025. Nel rinviare genericamente a quanto affermato nella relazione dell'O.c.c. allegata all'atto introduttivo, ha riferito che il Parte_1
monte debitorio deriva da una serie di accertamenti tributari preceduti da indagini penali, tutte definite con sentenze di proscioglimento, ad eccezione di un unico procedimento attualmente pendente presso il
Tribunale di Roma.
Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 3 aprile 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo. La relazione ha specificato che il sovraindebitamento è causato esclusivamente dagli accertamenti fiscali, attualmente ancora in fase di contenzioso, non sussistendo in capo al ricorrente altri debiti oltre a quelli nei confronti dell'amministrazione fiscale: in particolare, il sovraindebitamento è sorto da diversi processi verbali di contestazione per gli anni 2006-2015 a carico di diverse società, delle quali Parte_1
è stato riconosciuto quale socio occulto e/o amministratore di fatto. L'O.c.c., nella sua
[...]
relazione, ha elencato in modo puntuale tali atti di contestazione, evidenziando che il debito tributario complessivamente dichiarato in sede di domanda per la nomina del Gestore della crisi è pari ad
€165.916.817,50. Gli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione sono stati impugnati innanzi al
Giudice Tributario: in primo grado, salvo che per alcune posizioni, la Commissione Provinciale
Tributaria di Pesaro ha rigettato i ricorsi;
successivamente, la Controparte_1
ha rigettato gli appelli, a cui è seguito ricorso in Cassazione per tutte le 49 sentenze di appello,
[...] allo stato tutte pendenti, salvo per tre sentenze, che la Cassazione ha confermato all'esito dell'udienza del 26 marzo 2024 (dal che può presumersi che anche gli altri ricorsi esiteranno nel rigetto e nella conseguente conferma delle sentenze di appello). Riguardo i procedimenti penali nei confronti di invece, nessuno di questi si è chiuso con una condanna;
è invece ancora pendente un Parte_1
procedimento innanzi al Tribunale di Roma che, allo stato, è in fase istruttoria.
Le società destinatarie degli accertamenti fiscali, puntualmente elencate nella relazione dell'O.c.c., sono state tutte cancellate dal Registro delle Imprese, ad eccezione della Pantarei s.r.l., di cui il ricorrente è un collaboratore. Il ricorrente è inoltre socio e/o amministratore di altre società ancora attive: I.c.e. Immobiliare Costruzioni Edili s.r.l., Ponte Armellina, Immobiliare s.r.l., Margarit
s.r.l. e la già citata Pantarei s.r.l..
Il ha rimarcato di aver interpellato, nel corso dello svolgimento del suo Parte_2 incarico, la direzione provinciale di Pesaro e Urbino dell'Agenzia delle Entrate, che ha riferito che è titolare di un monte debitorio pari ad €150.161.539,09, in continuo aumento;
Parte_1 stando a quanto affermato nella relazione dell'O.c.c., Agenzia delle Entrate non ha eccepito alcunché in relazione all'apertura della liquidazione controllata, fermo restando che la condotta mantenuta da che ha dato luogo alle contestazioni tributarie assume certamente rilievo ai fini Parte_1 dell'esdebitazione.
Oltre al debito tributario di cui si è dato conto, vanta un debito di €631,41 nei Parte_1 confronti di di €328,00 nei confronti del Comune di Urbino, a cui va Parte_3
aggiunto il compenso dei c.d. advisor (quantificato in €116.729,60) e dell'O.c.c. (quantificato in
€289.902,24), a cui dovrà aggiungersi il compenso del liquidatore e dei coadiutori;
il ricorrente ha anche prestato due fideiussioni bancarie a favore di e di (dichiarata fallita CP_2 Controparte_3
nel 2014) ed è stato attinto da tre recenti procedure esecutive presso terzi avviate presso il Tribunale di
Urbino.
Dal lato attivo, è usufruttuario di un immobile di proprietà dell'ex coniuge Parte_1 dal valore stimato in €289.817,50, nonché di una serie di quote societarie di Parte_4
Pantarei s.r.l., Ponte Armellina Immobiliare s.r.l., Margarit s.r.l. il cui valore, determinato sulla base del patrimonio netto, è presuntivamente pari ad €651.620,00. Nella valutazione dell'attivo patrimoniale devono considerarsi le disponibilità liquide giacenti presso i conti correnti intestati all'istante, pari a complessivi €1.241.279,79 e devono considerarsi altresì diversi crediti dichiarati dal ricorrente:
€2.207.000,00 verso €580.000,00 verso ed un ulteriore credito, non Parte_5 CP_4
quantificato, nei confronti di I.c.e. s.r.l. (garantito da pegno sulle quote di proprietà della Treport
Canada LTD). Da ultimo, nell'attivo patrimoniale devono ricomprendersi altresì i beni di cui la Corte
d'Appello di Ancona, con ordinanza del 26 ottobre 2023, ha revocato la confisca: quote di capitale sociale per €56.960,00, crediti per €2.236.250,00, premio polizza per €493.757,39, somme giacenti su conto corrente o libretto di risparmio per €79.789,09, dossier titoli “scudo ter” per €103.212,81 e ulteriori somme versate al f.u.g. per €4.000,00.
Le spese per sostenere il fabbisogno familiare sono state stimate dall'O.c.c. in complessivi
€10.420,99 annui, a cui vanno aggiunti €8.400,00 annui a titolo di spese di mantenimento per l'ex coniuge, €1.200,00 mensili per spese mediche. Alla luce del reddito netto annuo percepito dall'istante, pari ad €27.624,49 annuo, la procedura dovrebbe incamerare mensilmente €633,62 mensili, fermo restando che il contratto di collaborazione in essere con la Pantarei s.r.l. ha una durata annuale e, conseguentemente, tale somma potrebbe essere rivista qualora il rapporto lavorativo dovesse cessare in futuro. La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.
La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.
Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c.
3 c.c.i.i..
L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv. Andrea Guidarelli, già Parte_2
difettando ragioni a ciò ostative.
Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.
Dalla liquidazione deve escludersi la quota del reddito personale percepito da Parte_1
a titolo di retribuzione e/o di pensione, in misura pari a quanto necessario a sostenere le spese primarie.
Considerato che il ricorrente ha percepito, nel corso del 2024, €14.868,49 a titolo di pensione e, a partire dal 1° febbraio 2025 e sino al 31 gennaio 2026, percepirà €18.500,00 lordi a titolo di compenso per la collaborazione con la Pantarei s.r.l., potrà trattenere da tale retribuzione esclusivamente quanto necessario a garantire il suo fabbisogno, stimato nel documento allegato al ricorso in €1.670,00
(somma questa comprensiva dell'assegno divorzile da versare all'ex moglie e pari ad €700,00 mensili);
l'eccedenza deve quindi essere acquisita dalla procedura. Sarà comunque onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.:
• Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di nato ad Parte_1
Urbino, il 30 novembre 1949;
• Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
• Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il nella persona Parte_2 dell'Avv. Andrea Guidarelli;
• Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
• Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
• Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo
Tribunale;
• Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
• Dispone che sia sottratta alla liquidazione l'importo mensile di €1.670,00 dal reddito del ricorrente, in quanto necessario al suo sostentamento, mentre l'ulteriore reddito prodotto sia acquisito dalla procedura;
• Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità; • Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Urbino, 11 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ed estensore nel procedimento iscritto al P.U. 9-1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto l'8 aprile 2025 da:
difeso dall'Avv. Emanuele Aluigi ed assistito altresì dal Dott. Athos Lazzari, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Urbania, corso Vittorio Emanuele II
n. 41
RICORRENTE
ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 aprile 2025, ha chiesto l'accesso alla liquidazione Parte_1 controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. c.c.i.i.. Nel ricorso, l'istante ha rappresentato di vivere da solo in
Urbino, di essere divorziato e di avere due figlie economicamente autonome, di percepire una pensione di €14.868,49 lordi annui, oltre ad un ulteriore compenso lordo di €1.500,00 mensili derivanti da un contratto di collaborazione in scadenza il 31 dicembre 2025. Nel rinviare genericamente a quanto affermato nella relazione dell'O.c.c. allegata all'atto introduttivo, ha riferito che il Parte_1
monte debitorio deriva da una serie di accertamenti tributari preceduti da indagini penali, tutte definite con sentenze di proscioglimento, ad eccezione di un unico procedimento attualmente pendente presso il
Tribunale di Roma.
Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 3 aprile 2025, che, all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma tutte le circostanze già menzionate nell'atto introduttivo. La relazione ha specificato che il sovraindebitamento è causato esclusivamente dagli accertamenti fiscali, attualmente ancora in fase di contenzioso, non sussistendo in capo al ricorrente altri debiti oltre a quelli nei confronti dell'amministrazione fiscale: in particolare, il sovraindebitamento è sorto da diversi processi verbali di contestazione per gli anni 2006-2015 a carico di diverse società, delle quali Parte_1
è stato riconosciuto quale socio occulto e/o amministratore di fatto. L'O.c.c., nella sua
[...]
relazione, ha elencato in modo puntuale tali atti di contestazione, evidenziando che il debito tributario complessivamente dichiarato in sede di domanda per la nomina del Gestore della crisi è pari ad
€165.916.817,50. Gli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione sono stati impugnati innanzi al
Giudice Tributario: in primo grado, salvo che per alcune posizioni, la Commissione Provinciale
Tributaria di Pesaro ha rigettato i ricorsi;
successivamente, la Controparte_1
ha rigettato gli appelli, a cui è seguito ricorso in Cassazione per tutte le 49 sentenze di appello,
[...] allo stato tutte pendenti, salvo per tre sentenze, che la Cassazione ha confermato all'esito dell'udienza del 26 marzo 2024 (dal che può presumersi che anche gli altri ricorsi esiteranno nel rigetto e nella conseguente conferma delle sentenze di appello). Riguardo i procedimenti penali nei confronti di invece, nessuno di questi si è chiuso con una condanna;
è invece ancora pendente un Parte_1
procedimento innanzi al Tribunale di Roma che, allo stato, è in fase istruttoria.
Le società destinatarie degli accertamenti fiscali, puntualmente elencate nella relazione dell'O.c.c., sono state tutte cancellate dal Registro delle Imprese, ad eccezione della Pantarei s.r.l., di cui il ricorrente è un collaboratore. Il ricorrente è inoltre socio e/o amministratore di altre società ancora attive: I.c.e. Immobiliare Costruzioni Edili s.r.l., Ponte Armellina, Immobiliare s.r.l., Margarit
s.r.l. e la già citata Pantarei s.r.l..
Il ha rimarcato di aver interpellato, nel corso dello svolgimento del suo Parte_2 incarico, la direzione provinciale di Pesaro e Urbino dell'Agenzia delle Entrate, che ha riferito che è titolare di un monte debitorio pari ad €150.161.539,09, in continuo aumento;
Parte_1 stando a quanto affermato nella relazione dell'O.c.c., Agenzia delle Entrate non ha eccepito alcunché in relazione all'apertura della liquidazione controllata, fermo restando che la condotta mantenuta da che ha dato luogo alle contestazioni tributarie assume certamente rilievo ai fini Parte_1 dell'esdebitazione.
Oltre al debito tributario di cui si è dato conto, vanta un debito di €631,41 nei Parte_1 confronti di di €328,00 nei confronti del Comune di Urbino, a cui va Parte_3
aggiunto il compenso dei c.d. advisor (quantificato in €116.729,60) e dell'O.c.c. (quantificato in
€289.902,24), a cui dovrà aggiungersi il compenso del liquidatore e dei coadiutori;
il ricorrente ha anche prestato due fideiussioni bancarie a favore di e di (dichiarata fallita CP_2 Controparte_3
nel 2014) ed è stato attinto da tre recenti procedure esecutive presso terzi avviate presso il Tribunale di
Urbino.
Dal lato attivo, è usufruttuario di un immobile di proprietà dell'ex coniuge Parte_1 dal valore stimato in €289.817,50, nonché di una serie di quote societarie di Parte_4
Pantarei s.r.l., Ponte Armellina Immobiliare s.r.l., Margarit s.r.l. il cui valore, determinato sulla base del patrimonio netto, è presuntivamente pari ad €651.620,00. Nella valutazione dell'attivo patrimoniale devono considerarsi le disponibilità liquide giacenti presso i conti correnti intestati all'istante, pari a complessivi €1.241.279,79 e devono considerarsi altresì diversi crediti dichiarati dal ricorrente:
€2.207.000,00 verso €580.000,00 verso ed un ulteriore credito, non Parte_5 CP_4
quantificato, nei confronti di I.c.e. s.r.l. (garantito da pegno sulle quote di proprietà della Treport
Canada LTD). Da ultimo, nell'attivo patrimoniale devono ricomprendersi altresì i beni di cui la Corte
d'Appello di Ancona, con ordinanza del 26 ottobre 2023, ha revocato la confisca: quote di capitale sociale per €56.960,00, crediti per €2.236.250,00, premio polizza per €493.757,39, somme giacenti su conto corrente o libretto di risparmio per €79.789,09, dossier titoli “scudo ter” per €103.212,81 e ulteriori somme versate al f.u.g. per €4.000,00.
Le spese per sostenere il fabbisogno familiare sono state stimate dall'O.c.c. in complessivi
€10.420,99 annui, a cui vanno aggiunti €8.400,00 annui a titolo di spese di mantenimento per l'ex coniuge, €1.200,00 mensili per spese mediche. Alla luce del reddito netto annuo percepito dall'istante, pari ad €27.624,49 annuo, la procedura dovrebbe incamerare mensilmente €633,62 mensili, fermo restando che il contratto di collaborazione in essere con la Pantarei s.r.l. ha una durata annuale e, conseguentemente, tale somma potrebbe essere rivista qualora il rapporto lavorativo dovesse cessare in futuro. La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.
La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.
Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dalla ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della Crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c.
3 c.c.i.i..
L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv. Andrea Guidarelli, già Parte_2
difettando ragioni a ciò ostative.
Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.
Dalla liquidazione deve escludersi la quota del reddito personale percepito da Parte_1
a titolo di retribuzione e/o di pensione, in misura pari a quanto necessario a sostenere le spese primarie.
Considerato che il ricorrente ha percepito, nel corso del 2024, €14.868,49 a titolo di pensione e, a partire dal 1° febbraio 2025 e sino al 31 gennaio 2026, percepirà €18.500,00 lordi a titolo di compenso per la collaborazione con la Pantarei s.r.l., potrà trattenere da tale retribuzione esclusivamente quanto necessario a garantire il suo fabbisogno, stimato nel documento allegato al ricorso in €1.670,00
(somma questa comprensiva dell'assegno divorzile da versare all'ex moglie e pari ad €700,00 mensili);
l'eccedenza deve quindi essere acquisita dalla procedura. Sarà comunque onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.:
• Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di nato ad Parte_1
Urbino, il 30 novembre 1949;
• Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
• Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il nella persona Parte_2 dell'Avv. Andrea Guidarelli;
• Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
• Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
• Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo
Tribunale;
• Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
• Dispone che sia sottratta alla liquidazione l'importo mensile di €1.670,00 dal reddito del ricorrente, in quanto necessario al suo sostentamento, mentre l'ulteriore reddito prodotto sia acquisito dalla procedura;
• Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità; • Dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Urbino, 11 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone