Articolo 2 della Legge 17 marzo 1975, n. 68
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 aprile 1975
Art. 2.
L' articolo 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sara' provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio.
Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti".
Entrata in vigore il 17 aprile 1975