Articolo 850 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 849Articolo 849
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 850. Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri 1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' di addestramento in relazione a una eventuale specifica preparazione professionale posseduta.
(( 1-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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