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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4037 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26281/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGLIERI GIOVANNI LUCA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BAGLIERI GIOVANNI
LUCA
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGGIATTI Controparte_1 P.IVA_2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA LAZIO, 20/C 00187 ROMA presso il difensore avv.
COGGIATTI CLAUDIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le causali di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via pregiudiziale, revocare e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto recante n.
9263/2023 – 15998/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Milano, perché infondato in fatto e in diritto, per incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di Ragusa per i motivi sopra esposti;
- nel merito, revocare e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto per carenza probatoria del credito vantato e mancata dimostrazione del nesso causale con l'obbligazione sorta in capo all'opponente;
pagina 1 di 6 - ritenere e dichiarare in ogni caso, per tutti i suesposti motivi, nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnato decreto notificato in danno dell'opponente, emanando, all'uopo, ogni conseguenziale provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con espressa riserva di articolare i mezzi istruttori nelle forme e termini di legge.
Salvo ogni altro diritto
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) Nel merito a. ritenutane l'infondatezza, in punto di fatto e di diritto, rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 9263/2023 (R.G. n. 15998/23) emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in data 12.5.2023 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ivi comprese le spese con esso liquidate.
b. Preso atto dell'avvenuto pagamento, a deconto del maggior dovuto, dell'importo di € 9.099,60, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore di :A. di € 11.159,34 oltre interessi moratori maturati e maturandi sino Controparte_2
al saldo.
c. In ogni caso condannare parte opponente alla refusione in favore di del Controparte_1
compenso professionale e delle spese di lite, anche del giudizio monitorio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30.6.2023 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9263/2023 (R.G. 15998/2023), emesso in data 12.5.2023, con il quale il Tribunale di Milano aveva intimato alla società debitrice di pagare alla ricorrente Controparte_1
l'importo di € 20.258,94, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e spese della procedura
[...]
monitoria.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per Parte_1
territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Ragusa nel cui circondario è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio ed è stata eseguita la fornitura di energia elettrica;
nel merito, ha dedotto l'omessa prova del credito azionato in sede monitoria, dovendosi ritenere le fatture commerciali documenti non sufficienti a fornire prova della asserita fornitura di energia elettrica;
il pagina 2 di 6 difetto di certezza e liquidità del credito azionato, stante l'astrattezza del calcolo degli importi portati dalle fatture prodotte e la rispondenza agli effettivi consumi della prestazione erogata.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo.
La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 15 maggio 2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta.
Osserva innanzitutto il Tribunale che il tentativo di mediazione obbligatoria è stato esperito ed ha avuto esito negativo (nota di deposito del 14.10.2024).
L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società opponente è infondata, dovendo la competenza essere valutata in relazione alla domanda (Cass. 5755/1983; Cass. 33/1990) ed avendo agito parte opposta – attore sostanziale – per il pagamento di crediti vantati nei Controparte_1
confronti di in forza dei contratti vigenti tra le parti (doc. 2 fasc. monitorio) e Parte_1
prevedendo tali contratti, all'art. 24, con clausola doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Va poi rilevato che la Corte di legittimità ha affermato che la competenza del Tribunale adito vada decisa alla stregua della prospettazione della domanda attorea e non già delle difese di merito della parte convenuta, salva la sola ipotesi della prospettazione volutamente artificiosa per sottrarre la causa al giudice naturale (Cass. civ., sez. 6-3, 23.05.2012, n. 8189; conf., tra le tante: Cass. civ., sez. 1,
10.01.2000 n. 152).
Nel caso di specie, ha dedotto una obbligazione pecuniaria di somma determinata, onde CP_1 del tutto irrilevanti sono le contestazioni di merito svolte dall'opponente.
Pertanto, le ragioni dell'opponente non risultano fondate e la competenza per territorio risulta essere quella del Tribunale di Milano.
In diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
pagina 3 di 6 Civ. n. 6663/02). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01;
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Premesso che il decreto ingiuntivo risulta essere stato emesso in base a idonea prova scritta (costituita dai contratti, dalle fatture azionate e dagli estratti autentici del libro IVA), l'esistenza del credito di €
20.258,94 azionato con il decreto ingiuntivo opposto per mancato pagamento di forniture di energia elettrica e di gas deve ritenersi ampiamente provata in causa, dovendosi considerare quanto segue:
- a fronte della generica contestazione della parte opponente circa la carenza di prova del credito, la parte opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto le fatture di trasporto del Distributore locale 2i
RETE GAS per il PDR 01611878023058 e del Distributore locale per il POD Controparte_3
IT001E96987458, nonché la certificazione dei consumi nel periodo di titolarità del PDR
01611878023058 con a nome di (dal 01/07/2022 al 28/12/2022) CP_1 Parte_1
(doc. 5 e 6 fasc. opposta);
- ha dedotto che i consumi fatturati da per il POD IT001E96987458) e per il PDR CP_1
01611878023058 sono coerenti con i dati di consumo fatturati dai fornitori;
- la corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dai distributori e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta deve ritenersi circostanza pacifica dal momento che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente;
- la circostanza, allegata dall'opposta in comparsa di costituzione, del riconoscimento del debito di €
20.258,94 da parte della società opponente, nonché il pagamento, da parte di a Pt_2 CP_1
di parte del debito (€ 9.099,60, doc. 3 fasc. opposta) è stata sostanzialmente confermata da Pt_2
che, nelle note depositate il 25.03.2024, ha allegato di aver concordato con la ricorrente un piano di rientro e di aver pagato alcune rate del debito ma di essere stata “coinvolta in importanti e gravose pagina 4 di 6 vicende di natura giuridico-finanziaria, tali da minarne la stabilità e rendere impossibile al momento il pagamento delle rate residue”.
Tanto premesso, considerato che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore;
che parte opponente non ha offerto alcun elemento idoneo ad inficiare l'attendibilità di dette misure;
che la circostanza allegata dall'opposta dell'intervenuto riconoscimento del debito non è stata specificamente contestata da e che parte Pt_2
del debito è stato pagato, il credito azionato in monitorio, risulta fondato per l'importo pari alla differenza tra l'importo portato dalle fatture azionate e la somma di € 9.099,60 che l'opponente ha pagato in forza dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti (doc. 3 fasc. opposta).
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato parzialmente esecutivo in prima udienza, va revocato e va condannata al pagamento della differenza, pari ad € 11.159,34, oltre Pt_2
interessi come da domanda.
Quanto alla regolamentazione delle spese, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, merita adesione la posizione della convenuta opposta, tenuto conto che il pagamento eseguito dal debitore deve considerarsi tardivo, essendo intervenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Ne discende che le spese della fase monitoria, come quelle del giudizio, sono dovute dall'opponente in quanto causalmente riconducibili al proprio inadempimento.
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio, essendo stata l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che il credito spettante alla parte opposta per i titoli di cui è causa è pari ad € 11.159,34 per sorte, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato parzialmente esecutivo in corso di causa;
pagina 5 di 6 - condanna la parte opponente a versare in favore della parte opposta la somma di € 11.159,34 oltre interessi come da domanda;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
4.237,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- condanna altresì parte attrice opponente al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
di lite della fase monitoria.
Milano, 19 maggio 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26281/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGLIERI GIOVANNI LUCA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BAGLIERI GIOVANNI
LUCA
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGGIATTI Controparte_1 P.IVA_2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA LAZIO, 20/C 00187 ROMA presso il difensore avv.
COGGIATTI CLAUDIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le causali di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via pregiudiziale, revocare e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto recante n.
9263/2023 – 15998/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Milano, perché infondato in fatto e in diritto, per incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di Ragusa per i motivi sopra esposti;
- nel merito, revocare e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto per carenza probatoria del credito vantato e mancata dimostrazione del nesso causale con l'obbligazione sorta in capo all'opponente;
pagina 1 di 6 - ritenere e dichiarare in ogni caso, per tutti i suesposti motivi, nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnato decreto notificato in danno dell'opponente, emanando, all'uopo, ogni conseguenziale provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con espressa riserva di articolare i mezzi istruttori nelle forme e termini di legge.
Salvo ogni altro diritto
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) Nel merito a. ritenutane l'infondatezza, in punto di fatto e di diritto, rigettare l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 9263/2023 (R.G. n. 15998/23) emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in data 12.5.2023 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ivi comprese le spese con esso liquidate.
b. Preso atto dell'avvenuto pagamento, a deconto del maggior dovuto, dell'importo di € 9.099,60, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore di :A. di € 11.159,34 oltre interessi moratori maturati e maturandi sino Controparte_2
al saldo.
c. In ogni caso condannare parte opponente alla refusione in favore di del Controparte_1
compenso professionale e delle spese di lite, anche del giudizio monitorio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30.6.2023 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9263/2023 (R.G. 15998/2023), emesso in data 12.5.2023, con il quale il Tribunale di Milano aveva intimato alla società debitrice di pagare alla ricorrente Controparte_1
l'importo di € 20.258,94, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e spese della procedura
[...]
monitoria.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per Parte_1
territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Ragusa nel cui circondario è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio ed è stata eseguita la fornitura di energia elettrica;
nel merito, ha dedotto l'omessa prova del credito azionato in sede monitoria, dovendosi ritenere le fatture commerciali documenti non sufficienti a fornire prova della asserita fornitura di energia elettrica;
il pagina 2 di 6 difetto di certezza e liquidità del credito azionato, stante l'astrattezza del calcolo degli importi portati dalle fatture prodotte e la rispondenza agli effettivi consumi della prestazione erogata.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma dell'impugnato decreto ingiuntivo.
La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 15 maggio 2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta.
Osserva innanzitutto il Tribunale che il tentativo di mediazione obbligatoria è stato esperito ed ha avuto esito negativo (nota di deposito del 14.10.2024).
L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società opponente è infondata, dovendo la competenza essere valutata in relazione alla domanda (Cass. 5755/1983; Cass. 33/1990) ed avendo agito parte opposta – attore sostanziale – per il pagamento di crediti vantati nei Controparte_1
confronti di in forza dei contratti vigenti tra le parti (doc. 2 fasc. monitorio) e Parte_1
prevedendo tali contratti, all'art. 24, con clausola doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Va poi rilevato che la Corte di legittimità ha affermato che la competenza del Tribunale adito vada decisa alla stregua della prospettazione della domanda attorea e non già delle difese di merito della parte convenuta, salva la sola ipotesi della prospettazione volutamente artificiosa per sottrarre la causa al giudice naturale (Cass. civ., sez. 6-3, 23.05.2012, n. 8189; conf., tra le tante: Cass. civ., sez. 1,
10.01.2000 n. 152).
Nel caso di specie, ha dedotto una obbligazione pecuniaria di somma determinata, onde CP_1 del tutto irrilevanti sono le contestazioni di merito svolte dall'opponente.
Pertanto, le ragioni dell'opponente non risultano fondate e la competenza per territorio risulta essere quella del Tribunale di Milano.
In diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
pagina 3 di 6 Civ. n. 6663/02). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01;
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
Premesso che il decreto ingiuntivo risulta essere stato emesso in base a idonea prova scritta (costituita dai contratti, dalle fatture azionate e dagli estratti autentici del libro IVA), l'esistenza del credito di €
20.258,94 azionato con il decreto ingiuntivo opposto per mancato pagamento di forniture di energia elettrica e di gas deve ritenersi ampiamente provata in causa, dovendosi considerare quanto segue:
- a fronte della generica contestazione della parte opponente circa la carenza di prova del credito, la parte opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto le fatture di trasporto del Distributore locale 2i
RETE GAS per il PDR 01611878023058 e del Distributore locale per il POD Controparte_3
IT001E96987458, nonché la certificazione dei consumi nel periodo di titolarità del PDR
01611878023058 con a nome di (dal 01/07/2022 al 28/12/2022) CP_1 Parte_1
(doc. 5 e 6 fasc. opposta);
- ha dedotto che i consumi fatturati da per il POD IT001E96987458) e per il PDR CP_1
01611878023058 sono coerenti con i dati di consumo fatturati dai fornitori;
- la corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dai distributori e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta deve ritenersi circostanza pacifica dal momento che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente;
- la circostanza, allegata dall'opposta in comparsa di costituzione, del riconoscimento del debito di €
20.258,94 da parte della società opponente, nonché il pagamento, da parte di a Pt_2 CP_1
di parte del debito (€ 9.099,60, doc. 3 fasc. opposta) è stata sostanzialmente confermata da Pt_2
che, nelle note depositate il 25.03.2024, ha allegato di aver concordato con la ricorrente un piano di rientro e di aver pagato alcune rate del debito ma di essere stata “coinvolta in importanti e gravose pagina 4 di 6 vicende di natura giuridico-finanziaria, tali da minarne la stabilità e rendere impossibile al momento il pagamento delle rate residue”.
Tanto premesso, considerato che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore;
che parte opponente non ha offerto alcun elemento idoneo ad inficiare l'attendibilità di dette misure;
che la circostanza allegata dall'opposta dell'intervenuto riconoscimento del debito non è stata specificamente contestata da e che parte Pt_2
del debito è stato pagato, il credito azionato in monitorio, risulta fondato per l'importo pari alla differenza tra l'importo portato dalle fatture azionate e la somma di € 9.099,60 che l'opponente ha pagato in forza dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti (doc. 3 fasc. opposta).
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato parzialmente esecutivo in prima udienza, va revocato e va condannata al pagamento della differenza, pari ad € 11.159,34, oltre Pt_2
interessi come da domanda.
Quanto alla regolamentazione delle spese, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, merita adesione la posizione della convenuta opposta, tenuto conto che il pagamento eseguito dal debitore deve considerarsi tardivo, essendo intervenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Ne discende che le spese della fase monitoria, come quelle del giudizio, sono dovute dall'opponente in quanto causalmente riconducibili al proprio inadempimento.
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022. Per la fase di trattazione/istruttoria deve essere liquidato un importo inferiore al parametro medio, essendo stata l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che il credito spettante alla parte opposta per i titoli di cui è causa è pari ad € 11.159,34 per sorte, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato parzialmente esecutivo in corso di causa;
pagina 5 di 6 - condanna la parte opponente a versare in favore della parte opposta la somma di € 11.159,34 oltre interessi come da domanda;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
4.237,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- condanna altresì parte attrice opponente al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
di lite della fase monitoria.
Milano, 19 maggio 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 6 di 6