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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.139 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Stabia 165, C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di mandato a C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. Valeria Russo (C.F. ), unitamente alla C.F._2 quale elettivamente domicilia, in Castellammare di Stabia, (Na) alla Via Schito, 121 F
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.1.2025, la ricorrente in epigrafe esponeva: che, in CP_ data 03/10/2023, aveva presentato all' di Castellammare di Stabia, la domanda n. 2108977200071 per la concessione dell'Assegno Sociale, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
che, con provvedimento di reiezione del 12/10/2023, l' comunicava alla CP_1 ricorrente “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto per il seguente motivo: non sussiste lo stato di bisogno;
il coniuge è proprietario di diversi immobili (alcuni non locati), inoltre la SV è proprietaria o comproprietaria di immobili e non ne ha dichiarato il possesso;” che avverso tale provvedimento, in data 29/03/2024, la ricorrente ricorreva al CP_ Comitato Provinciale ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, senza esito positivo. Tanto precisato, dedotto il possesso dei requisiti di legge, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'Assegno Sociale a decorrere dal 01/11/2023 (1° giorno del mese CP_ successivo a quello di presentazione della domanda) e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno sociale a decorrere dal 01/11/2023 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
- CP_ condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
1 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. In via preliminare, si ricorda che l'assegno sociale è una prestazione economica assistenziale, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, di carattere provvisorio, in quanto il possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza va verificato annualmente, nonché sussidiario, in quanto spettante solo in mancanza di altre possibili fonti di reddito. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, infatti, l'assegno sociale è corrisposto a chi si trova in determinate “condizioni reddituali”, fermo restando che non si computa nel reddito, tra gli altri, quello della casa di abitazione. Ciò posto, la ricorrente ha allegato e provato la sussistenza del necessario requisito reddituale (cfr. certificazione Agenzia Entrate). La Suprema Corte di Cassazione sentenza n.288/2023 ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). La ricorrente possiede il requisito reddituale: infatti la rientra pienamente Pt_1 nei limiti reddituali previsti per l'anno 2023- 2024, in quanto il suo reddito unitamente a quello del coniuge è inferiore ad € 13.894,66, come dimostrato dal Controparte_2 certificato reddituale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e dalla dichiarazione dei redditi dell allegati agli atti CP_2 Il coniuge è effettivamente comproprietario al 50% con il fratello di alcuni immobili CP_ come citato dall' ma è pur vero che questi ne trae un minimo guadagno, essendo solo alcuni di questi locati;
infatti come si evince dalla dichiarazione dei redditi e dai documenti CP_ dall' stesso allegati, il reddito derivante dai suddetti beni locati è pari solo ad€ 3.728,00 sia nell'anno 2022 che 2023, ed è l'unica fonte di reddito familiare, pertanto di gran lunga inferiore alla soglia di reddito familiare previsto ex lege. La ricorrente non risulta titolare di immobili, come da documentazione in atti. Ciò posto, risulta evidente lo stato di bisogno economico della ricorrente, la quale, è priva di ogni altra fonte di reddito. La condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza. Nessuna prova è stata fornita al riguardo dal' . CP_1 Invero, secondo Cass. Sent. N. 24954/2021 “non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella
2 immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito”. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'assegno CP_1 sociale dall'1.11.2023, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla domanda e sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 1.865, oltre spese generali iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Valeria Russo. Si comunichi. Torre Annunziata, 15.12.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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