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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/03/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29478/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 29478/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Marazzani, 15 Parte_1 C.F._1
VIGEVANO, presso lo studio dell'Avv. STEFANIA SENECA;
PARTE ATTRICE
contro
:
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano Corso Vercelli n. 40 Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio degli Avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
--per quanto riguarda il rapporto di mutuo chirografario a tasso fisso (n. 4398803) per euro 32.000,00 condannare a restituire a tutte le somme percepite a vario titolo ed CP_1 Parte_1 eccedenti il capitale di euro 32.000,00, ricorrendo gli estremi dell'usura realizzata con il complesso dei rapporti di mutuo chirografario a tasso fisso (n. 4398803) + c/c aziendale n. 41099966 + c/c personale n. 41085131. Il tutto nella misura determinanda a mezzo CTU. In stretto subordine, ed in ossequio alla decisione dell'Arbitro Bancario, condannare a CP_1 restituire i maggiori interessi lucrati sul mutuo a tasso fisso n. 4398803 (TAEG 13,2647%) rispetto a quelli pattuiti sul precedente mutuo n. 3724809 (TAEG 5,28181%) ovvero a quelli ordinariamente correnti. Il tutto nella misura determinanda a mezzo CTU--Per quanto riguarda il contratto di c/c aziendale n. 41099966, dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa di e condannare CP_1 quest'ultima, ut supra e quindi a titolo di usura, alla restituzione di tutti gli importi percepiti a vario titolo (diverso dalle semplici rate di mutuo) a far data dal 24 dicembre 2013. Il tutto nella misura determinanda a mezzo CTU.
--Per quanto riguarda il contratto di c/c aziendale n. 41099966, dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa di e condannare quest'ultima, ut supra e quindi a titolo di usura, alla restituzione di CP_1 tutti gli importi percepiti a vario titolo (diverso dalle semplici rate di mutuo) a far data dal 24 dicembre 2013. Il tutto nella misura determinanda a mezzo CTU.
pagina 1 di 10 --Per quanto riguarda il contratto di c/c personale n. 41085131, dato atto che lo stesso è stato chiuso in data 12 febbraio 2021, condannare ut supra e quindi a titolo di usura, alla restituzione CP_1 di tutti gli importi percepiti a vario titolo a far data dal 24 dicembre 2013. Il tutto nella misura determinanda a mezzo CTU.
--Per quanto riguarda i danni, patrimoniali e non, alla persona di , condannare Parte_1
al risarcimento nella misura emergenda e/o equitativamente stabilenda. CP_1
--In via istruttoria:
-revocare l'ordinanza del 12.5.2022 ed ordinare l'esibizione degli estratti conto e relativi scalari per i
c/c aziendale e personale, per i motivi esposti in atti;
-revocare l'ordinanza del 24.10.22 e ammettere la CTU contabile sopra precisata come richiesta negli atti di causa per i motivi esposti in atti,
--Il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
--Con il favore delle spese di giudizio”.
Parte convenuta precisa come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto.
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte nonché l'istanza di prova testimoniale, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 22.06.21, nel termine assegnato con ordinanza del 08.04.2021 emessa dal Tribunale di Pavia -con cui quest'ultimo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano- il GN ha riassunto avanti Parte_1
a codesto Tribunale il giudizio promosso nei confronti con citazione notificata il Controparte_1
27.11.2020.
L'attore, titolare di un bar, deduce di aver aperto nel settembre 2008 presso un rapporto Controparte_1 di conto corrente aziendale (n. 41099966) con affidamento al TAN 14% (doc. 3), maturando a dicembre
2013 uno scoperto di poco superiore a Euro 20.000,00, e di aver successivamente stipulato nel gennaio 2011 un contratto di mutuo (n. 3724809) al TAEG di 5,28181% di Euro 16.720,00 (tasso variabile euribor +3,50% - TAN iniziale 4,55%) per l'acquisto di un autoveicolo (doc. 5), maturando per tale rapporto un debito residuo di Euro 8.056,01 al dicembre 2013.
Afferma di essere stato “indotto” dall'istituto di credito convenuto a stipulare in data 24.12.2013 un contratto di mutuo a tasso fisso (n. 4398803) per chiudere le anzidette esposizioni debitorie e lamenta che quest'ultimo contratto di mutuo prevedesse un T.A.E.G. nettamente superiore a quello applicato in precedenza (13,2647% a fronte del 5,28181%) a causa della segnalazione -senza preavviso- dell'odierno attore quale “cattivo pagatore” alla Centrale dei Rischi.
L'illegittimità della segnalazione, eseguita antecedentemente al dicembre 2013 e di cui l'attore avrebbe avuto contezza solo dopo la stipula del rapporto n. 4398803, è stata accertata anche dall'Arbitro Bancario Finanziario con decisione del 5.4.2018, a seguito della quale , ritenendo di Parte_1 vantare delle ragioni risarcitorie, sospendeva il pagamento delle ultime cinque rate del mutuo di pagina 2 di 10 consolidamento (pari a complessivi Euro 3.379,00) e veniva perciò nuovamente segnalato illegittimamente -senza preavviso- al CRIF nel 2018 quale conseguenza del mancato pagamento delle ultime 5 rate (doc. 9, pag. 2).
L'attore lamenta inoltre che contemporaneamente alla concessione del mutuo a tasso fisso de quo, dunque a far data dal 24.12.2013, la banca avrebbe sterilizzato il rapporto di conto corrente aziendale n. 41099966 -nonché quello personale n. 41085131, chiuso tuttavia solamente nel 2021-, facendosi restituire il libretto degli assegni e le carte elettroniche, lasciandolo in vita solamente per consentire l'addebito mensile delle rate di mutuo, rifiutandosi di chiuderlo e continuando ad addebitarvi costi, interessi e commissioni di cui chiede il rimborso a far data dalla richiesta di chiusura avanzata sin dal
2013.
Posta questa ricostruzione dei fatti, ravvisa gli estremi di usura in concreto, in quanto Parte_1 la banca convenuta avrebbe erogato il mutuo n. 4398803 approfittando dello stato di difficoltà economica e/o finanziaria in cui il cliente versava, considerati i numerosi debiti che lo stesso aveva in essere con altri istituti di credito e con Agenzia delle Entrate.
Infine, l'attore espone come la prima illecita segnalazione abbia comportato una maggior onerosità del contratto di mutuo del 2013, provocando altresì la revoca degli affidamenti e precludendo allo stesso l'accesso al credito da parte dei restanti istituti bancari, costringendolo così a ridurre la propria attività commerciale e a far affidamento solo su prestiti quantitativamente limitati di parenti e conoscenti, nonché a tralasciare il pagamento delle cartelle esattoriali e dei fornitori.
Lamenta poi, oltre a tale danno di natura patrimoniale, anche la sussistenza di un danno morale ed esistenziale, per l'angoscia delle difficoltà finanziarie e il disfacimento del costituendo nucleo familiare a causa della necessità di dedicarsi a tempo pieno solo alla sua attività commerciale.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., parte attrice domanda l'accertamento anche dell'usura presunta del rapporto n. 4398803, nonché l'accertamento dell'usura presunta e/o concreta anche con riferimento ai rapporti di conto corrente.
Domanda pertanto in via principale la restituzione di tutti gli interessi versati nel complesso dei tre rapporti bancari (mutuo a tasso fisso n. 4398803, c/c aziendale n. 41099966 e c/c personale n.
41085131) o, in subordine, la restituzione dei maggiori interessi corrisposti sul mutuo a tasso fisso n.
4398803 (TAEG 13,2647%) rispetto ai tassi medi per operazioni similari. In via di ulteriore subordine domanda di dichiarare risolti i due contratti di conto corrente n. 41099966 e n. 41085131 e la conseguente condanna alla restituzione di tutti gli importi percepiti a vario titolo a far data dal 24.12.2013. Chiede, in ogni caso, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle condotte illecite della convenuta.
Ha chiesto ammettersi la prova per testi, l'esibizione della documentazione già richiesta stragiudizialmente e l'ammissione di una consulenza di ufficio avente ad oggetto la quantificazione delle restituzioni e del danno.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, contesta quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 domanda il rigetto delle domande attoree.
In particolare, la convenuta asserisce che controparte non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante a fronte della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., non avendo prodotto in atti le quietanze da cui risulti il pagamento delle somme di cui chiede la ripetizione.
Per quanto attiene alle contestazioni in punto di usura concreta, la banca si difende affermando che la condizione di dissesto economico cui l'attore fa riferimento si riferisce interamente al periodo successivo al 2013, non rilevando pertanto al momento della conclusione del contratto di mutuo n. 4398803. Osserva inoltre che l'intervenuta decisione dell'ABF -esente tra l'altro di effetti vincolanti pagina 3 di 10 nel procedimento in corso- nulla dispone in merito agli interessi del mutuo e che non vi sia altresì alcuna prova che la segnalazione al Centrale Rischi abbia condizionato il costo del finanziamento. Non risulterebbe nemmeno provato che il contratto di mutuo de quo sia stato utilizzato per coprire lo scoperto di fido e il mutuo a tasso variabile precedentemente sottoscritti.
In merito al conto corrente aziendale n. 41099966, puntualizza che all'art. 3 del Controparte_1 contratto di mutuo veniva prevista l'autorizzazione all'addebito mensile delle rate sullo stesso e che, in ogni caso, la banca ha provveduto a chiudere tanto il conto corrente aziendale n. 41099966 quanto il conto corrente personale n. 41085131 dopo la richiesta avanzata dal cliente rispettivamente in data
22.5.2020 e 4.6.2020, nei tempi tecnici necessari a tale operazione, con la conseguenza che la mancata chiusura dei rapporti (così come il loro mancato utilizzo) sono da addebitare unicamente al suo titolare e non anche alla banca, che ha provveduto alla chiusura una volta che l'attore ha versato le somme maturate a suo debito.
Infine, la parte convenuta espone che non sia stato provato il nesso causale tra la segnalazione alla Centrale dei Rischi e i danni economici e di immagine lamentati dall'attore, non potendosi ritenere sussistente un danno in re ipsa. si oppone alle domande nuove formulate nella memoria ex art. 183, co.6, n.1 c.p.c. in Controparte_1 quanto tardive.
Nel corso del procedimento, il giudice della fase non ammetteva consulenza tecnica d'ufficio in quanto esplorativa.
Veniva ammessa la prova per testi limitatamente ai capitoli di prova di cui ai numeri 7, 9, 10, volta a provare tra l'altro il congelamento dei conti correnti ed il rifiuto opposto dalla banca alla richiesta di chiusura.
All'udienza del 27.09.22 il teste , fratello dell'attore, ha dichiarato che fu la banca a Testimone_1 proporre a di stipulare un nuovo mutuo per estinguere i rapporti precedenti, precisando Parte_1 di non aver assistito direttamente al colloquio ma di averne appreso il contenuto direttamente dal fratello. Ha confermato di aver assistito alla riconsegna, da parte del GN , del libretto Parte_1 degli assegni e delle carte ed ha dichiarato che la banca ha rifiutato la chiusura dei rapporti adducendo, quale motivo, l'esistenza di pignoramenti negativi.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Non è tardiva la doglianza sull'usura precisata nella memoria n. 1 in quanto vizio rilevabile di ufficio.
Sull'usura.
Ai fini dell'usura in concreto o soggettiva, va richiamato l'art. 644comma 3 c.p. che stabilisce che
“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica
o finanziaria”.
Il tasso medio degli altri finanziamenti chirografari alle imprese per il dicembre 2013 era: 10,47% mentre il tasso soglia 17,0875%.
Il mutuo di consolidamento è stato concesso ad un TAN di 11,25%, il TAEG di 13,2647%; il tasso nominale e quello effettivo erano entrambi superiori alla media;
il TAEG in particolare si pone a metà dello spread rispetto al tasso soglia di usura. Andrebbe aggiunto al TAEG anche il costo del conto corrente aziendale considerato che era stato imposto dal contratto sottoscritto per adesione che gli addebiti avvenissero sul conto corrente e senza che quest'ultimo potesse essere diversamente pagina 4 di 10 movimentato. Aggiungendo il costo accessorio di 50€ trimestrali, come emerge dagli estratti conto, il taeg aumenta a 13,78%.
Quanto alle concrete modalità, si tratta di un finanziamento con una garanzia di confidi con cui sono stati estinti un mutuo finalizzato (come affermato al cap. 6 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., secondo cui “non riusciva a rientrare dallo scoperto di c/c aziendale (euro 20.000,00) e ad onorare le rate di mutuo a tasso variabile contratto per l'acquisto di automezzo aziendale”) e ripianato un debito da apertura di credito in conto corrente della stessa impresa individuale.
Il tasso globale, inclusivo quindi anche delle altre utilità, non risulta sproporzionato rispetto alla utilità ricevuta di estinguere due posizioni debitorie, considerato che lo scoperto di conto corrente prevedeva un TAN del 14% e un TAE del 14,752% e rappresentava i 2/3 della debitoria estinta e l'interesse di mora sul pagamento delle singole rate scadute del mutuo a tasso variabile era di ulteriori 2% in più oltre il TAN;
per quest'ultimo finanziamento si è passati da un interesse a tasso variabile a un interesse a tasso fisso, il quale notoriamente si assesta su valori leggermente più elevati.
Inoltre, con l'emissione del mutuo, si è potuto rateizzare il rientro dello scoperto di conto corrente.
Va altresì considerato che, se da un lato il mutuatario alla data del mutuo a fronte di un reddito di circa 30.000€ annui, aveva già maturato una esposizione di oltre 100.000€ nei confronti di vari istituti di credito e dello Stato, come da lui stesso dedotto;
cionondimeno, come rilevato nelle more del giudizio (cfr. ordinanza del 24.10.2022), la certificazione CRIF (doc. 9 e 11 attore) manifesta l'esistenza dei rapporti in essere tra le parti e anche altri istituti di credito senza, tuttavia, segnalare situazioni debitorie anomale. Le iscrizioni sui beni mobili risultano essere state effettuate tutte in epoca successiva al 2013; pertanto non hanno potuto incidere sulle pattuizioni per l'apertura dei contratti per cui è causa, mentre le iscrizioni sui beni immobili (ipoteche) nulla provano rispetto alla effettiva esposizione debitoria dell'attore.
A tal riguardo, risponde alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato, nonché a un più generale mutamento delle condizioni del mercato (Tribunale di Milano, n. 2860/2020, dott. Macripò; Tribunale di Milano, n. 4409/2020, dott.
Ferrari).
Ciononostante, chiarito che il tasso non è usurario in termini oggettivi, non lo è neanche in termini soggettivi in quanto premesso che l'usura in concreto richiede la ricorrenza di specifici requisiti, quali la sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro e la condizione di difficoltà economica o finanziaria di chi li ha promessi (Cass. pen. n. 19134/2022), non vi è sproporzione tra il tasso pattuito
-così come integrato in questa sede- e l'utilità ricevuta di ripianificazione di due debiti più antichi con uno dei due tassi più alto di quello del mutuo di consolidamento.
Sul mantenimento dei due conti correnti.
Sul mantenimento dei due conti correnti, nonostante le richieste di chiusura da parte del correntista, si osserva che il metodo di pagamento può essere stabilito dal creditore che infatti ha imposto l'addebito su conto corrente aziendale n. 41099966 il cui aggravio di costi è già stato considerato ai fini della doglianza suesposta relativa all'usura. Quindi fintanto che è durata la rateizzazione (2018), il mantenimento in vita aveva una causa negoziale (art. 3 contratto di mutuo - doc. 6 attore).
Ad ogni modo, risulta documentato in atti (doc. 10) che l'attore abbia formalmente richiesto all'istituto di credito convenuto la chiusura del conto corrente aziendale n. 41099966 in data 22.5.2020 e del conto corrente personale n. 41085131 in data 4.6.2020, richieste cui ha dato seguito rispettivamente CP_1 in data 18.12.2020 e in data 12.2.2021 (doc. 10c e 10g di parte attrice).
pagina 5 di 10 Si ritiene tardiva questa chiusura non essendovi motivi tecnici ostativi che possano durare mesi;
considerato che
non vi è prova dell'adempimento da parte della banca dell'avvenuto esercizio stragiudiziale del diritto alla copia della documentazione contabile ex art. 119 TUB, deve risarcirsi la somma equitativa (art. 1226 c.c.) di 350 per il conto professionale visto il costo mensile provato fino al 2020 e 200 euro per quello personale visto il numero di mesi intercorsi prima della chiusura del conto.
Trattandosi di debito di valore la somma di 550€ va rivalutata all'indice medio Istat dei prezzi al consumo dal 1.6.2020 alla data della presente pronuncia e gli interessi legali decorrono dal 22.6.2021 alla data odierna sulla somma rivalutata annualmente oltre ulteriori interessi legali dalla data 8.3.2025 fino al soddisfo.
Sull'illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi e il risarcimento del danno.
L'attore afferma che lo abbia illegittimamente segnalato alla Centrale dei Rischi di Controparte_1 Banca d'Italia prima del dicembre 2013, senza tuttavia meglio specificare altre informazioni.
Si evince dagli atti che il profilo di illegittimità sia da riferirsi solamente al mancato preavviso della segnalazione, in violazione dell'art. 125 TUB, così come affermato anche dalla decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario del 28.11.2017 (doc. 7 attore). Non si ravvisano infatti altri profili di illegittimità, considerato che lo stesso attore nel capitolo di prova n. 6 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ammetteva di essere stato segnalato quale “cattivo pagatore” perché “non riusciva a rientrare dallo scoperto di c/c aziendale (euro 20.000,00) e ad onorare le rate di mutuo a tasso variabile”.
Lo stesso valga per la seconda segnalazione effettuata da nel 2018 dopo che l'odierno Controparte_1 attore ha sospeso i pagamenti delle ultime cinque rate di mutuo, circostanza ammessa dallo stesso e documentalmente provata dalla certificazione CRIF, ove si legge il codice “1-1- 11234555555555555555”.
L'art. 125 comma 3 TUB prevede che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
Nel caso che ci riguarda, la banca convenuta non ha provato -né nemmeno mosso specifica contestazione in merito- l'invio di alcuna comunicazione di avviso al cliente.
Come illustrato anche dalla “Guida alla centrale dei rischi” pubblicata da Banca d'Italia, “il cliente consumatore che non ha ricevuto il preavviso di segnalazione negativa non può per questo ottenere la cancellazione della segnalazione, che rimane valida se è legittima, ma può chiedere un risarcimento dell'eventuale danno subito, purché possa provarlo”.
Non si applica l'art. 125 TUB terzo comma che fa specifico riferimento al solo “consumatore” come non è nel caso di specie, essendo il finanziamento finalizzato a ripagare due debiti di impresa.
Non vi è un vuoto normativo in relazione alla tutela del trattamento dei dati personali delle persone fisiche imprenditori individuali in quanto si applica l'invocato art. 4 della Delibera del Garante della Privacy e la relativa interpretazione autentica (Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del
Codice SIC - 26 ottobre 2017 sull'obbligo di comunicazione con prova di consegna giusta la natura recettizia del preavviso), secondo i seguenti chiarimenti e approfondimenti offerti dal Collegio di
Coordinamento ABF Decisione N. 9311 del 20 ottobre 2016.
L'art.4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, emanato dal Garante della Privacy con provvedimento del 16.11.2004 ai sensi dell'art.117 Codice privacy (d.lgs. 30.6.2003 n.196), stabilisce che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche
pagina 6 di 10 unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato”.
Con l'art.40 comma 2 del d.l.
6.12.2011 n.201 (conv. in legge 22.12.2011 n.214) al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi delle imprese, è stato modificato l'art.4 del d.lgs 196/2003 nel senso di escludere dalla tutela del Codice della Privacy le persone giuridiche;
pertanto l'obbligo del preavviso non è più operante nei confronti di “persona giuridica, ente od associazione”.
“Il citato Collegio di Coordinamento, seppur avvertito dei danni derivabili alle persone giuridiche da tale assetto normativo, ha infine osservato che il diverso trattamento tra persone fisiche e giuridiche appare frutto di una inequivoca volontà normativa di semplificazione in materia di privacy nei confronti delle imprese, concretantesi nell'alleggerimento della gestione dei rapporti tra imprenditori, scelta che, per quanto opinabile, non sarebbe inficiata da irrazionalità ove si consideri l'interesse professionale e gli strumenti di conoscenza di cui specialmente le persone giuridiche dispongono per controllare le loro posizioni debitorie e per fronteggiare i rischi di segnalazione nelle banche dati” (Collegio di Coordinamento n. 4140 del 2015)
L'esenzione dell'obbligo di preavviso introdotta dall'art.40, comma 2, del d.l. 201 del 2011 fa testuale riferimento a persone giuridiche, enti e associazioni cui si riferiscono i dati personali e ha una chiara finalità di semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese.
Si tratta quindi di stabilire se tale semplificazione debba intendersi in senso estensivo (anche per gli imprenditori individuali) o in senso restrittivo, considerato che allo stato attuale “interessato” al trattamento di dati può essere solo una persona fisica.
In quest'ultimo caso, ritenendo cioè che la persona fisica debba ritenersi sempre tutelata dal codice Par della privacy, il codice di deontologia e di buona condotta per i dovrebbe continuare a valere anche per i professionisti persone fisiche;
se invece si ritiene che la persona fisica sia tutelata dal codice della privacy solo in quanto consumatore, il Codice di deontologia non si dovrebbe applicare per la segnalazione in SIC dei professionisti persone fisiche e nessun preavviso di segnalazione dovrebbe esser loro comunicato.
Sul punto si è espresso il Garante della privacy, secondo il quale le norme che esentano le imprese da ogni adempimento previsto in materia di protezione di dati personali devono essere interpretate in senso restrittivo (valido cioè solo per le persone giuridiche), ponendosi altrimenti in conflitto con la normativa della Unione europea (Garante per la protezione dei dati personali, Relazione 2011, p.216).
La normativa europea di riferimento è rappresentata in particolare dalla Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in base alla quale (art.2, comma 1, lett. a) per dato personale si intende “qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
Inoltre il Nuovo Regolamento UE 2016/679, che sostituisce la direttiva 95/46/CE e applicabile dal 2018, stabilisce al primo Considerando che “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale”, mentre l'art.8 par. 1, della Carta dei diritti fondamentali sul funzionamento dell'Unione Europea (Carta) e l'art.16 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabiliscono a loro volta che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
Ne discende che gli spunti provenienti dal diritto comunitario militano nel senso di garantire il preavviso anche ai professionisti, se persone fisiche.
pagina 7 di 10 D'altra parte, deve concordarsi, “l'argomento utilizzato per giustificare il minor bisogno di tutela del professionista che opera nel mercato e dispone di forme organizzative utili per una piena cognizione delle regole che lo governano lascia insoddisfatti allorquando si tratti di persone fisiche spesso prive di una reale educazione finanziaria, talché l'ordinamento assiste al fenomeno della estensione di alcuni istituti di disciplina consumeristica alle c.d. microimprese (v. ad es. art. 19 comma 1 Cod. Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette)” (Decisione N. 9311 del 20 ottobre 2016 Pag. 6/9)
In definitiva l'impostazione del diritto comunitario sembra basata su logiche diverse giacché espande la tutela della privacy alle persone fisiche e costruisce il diritto alla riservatezza come un diritto fondamentale dell'Uomo, ammettendo invece che tale tutela alle persone giuridiche possa essere limitata o esclusa dal legislatore in forza di interessi contrapposti meritevoli a loro volta di protezione, come appunto l'interesse alla semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese;
sicché in questa diversa ottica diventa meno plausibile che il diritto fondamentale alla privacy, riconosciuto alle persone fisiche, possa essere variamente presidiato a seconda del loro status di consumatori (Decisione
N. 9311 del 20 ottobre 2016 Pag. 6/9).
Non è infine senza significato la circostanza che lo stesso art.40 comma 2 del d.l. 201/2011, nel limitare la portata del codice della privacy, abbia -nel contempo- abrogato un'altra più generale esenzione introdotta pochi mesi prima dall'art.4 comma 3 bis del d.l.
3.5.2011 n.70, conv. in legge 10/2011, riguardante il trattamento dei dati personali relativi alle persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, e in particolare abbia espunto il generico riferimento alle imprese (certamente riferibile anche all'imprenditore individuale) per mantenere nella nuova disciplina la esclusione della privacy solo per le persone giuridiche, enti o associazioni, con ciò mostrando consapevolezza del legislatore sulla incompatibilità della esclusione di tutela della privacy degli imprenditori persone fisiche con il diritto comunitario (Decisione N. 9311 del 20 ottobre 2016 Pag. 6/9).
Con riferimento alla prima segnalazione, per quanto attiene al lamentato danno patrimoniale, non risulta infatti provata la preclusione all'accesso al credito;
al contrario, risulta dalla certificazione CRIF la sottoscrizione di un mutuo chirografario in data 9.3.2015 con la Cassa di Risparmio di Parma.
Risulta poi dagli stessi documenti prodotti dalla parte attorea (doc. 16) che gli utili di fine anno dell'attività commerciale sono sempre rimasti piuttosto costanti nel tempo, senza aver mai subito drastici cali (eccezion fatta nel 2020 anno della pandemia di Sars Cov 2); anzi, le dichiarazioni dei redditi di impresa (doc. 15ss) dopo il 2015 sono più che raddoppiate rispetto agli anni precedenti (47/48.000€ invece di 21/23.000€).
Tali ultimi dati rilevano anche in tema di prova del nesso di causalità con la seconda illegittima segnalazione (illegittima solo nel quomodo rimanendo il ritardo nei pagamenti non contestato).
Risulta quindi non provato questo specifico danno patrimoniale emergente.
Non è inoltre provato che il mancato pagamento delle cartelle esattoriali (doc. 14 attore) e dei fornitori (doc. 23 attore) sia dipeso dalla segnalazione quale “cattivo pagatore” o dal contratto di mutuo stesso.
Infatti, i debiti erariali cui fa riferimento l'attore sono precedenti (addirittura dal 2000) ed è pertanto evidente anche come il fermo amministrativo non possa che essere dipeso da una negligenza ben più risalente nel tempo e non dalle eventuali difficoltà riscontrate con riferimento al mutuo de quo.
Allo stesso modo, non si ritengono provati i danni non patrimoniali lamentati. Infatti, nulla è stato prodotto in giudizio circa l'apertura continuativa dell'attività commerciale nel tentativo di arginare le asserite difficoltà economiche e finanziarie, né con riferimento alla relazione con la propria compagna, che lo avrebbe abbandonato dopo più di cinque anni di convivenza a causa di tali ritmi che lo tenevano pagina 8 di 10 assente da casa.
Deve dirsi che risulta non prudente l'autosospensione delle rate per un presunto diritto al risarcimento del danno che a quel momento l'organo giustiziale aveva quantificato in euro 500€ e quindi in assenza di valido ulteriore titolo giudiziale e senza alcuna formalizzazione per iscritto con indicazione specifica e prova dei danni asseritamente subiti dalla prima segnalazione illegittima perché priva di preavviso.
Del resto, anche i patemi per non poter ulteriormente accedere al credito dopo il 2018 -data della seconda ed illegittima segnalazione- (e aver dovuto attingere ad aiuti da parenti e amici) erano eliminabili semplicemente adempiendo tempestivamente ai propri obblighi contrattuali e quindi poter esercitare quel diritto che il mancato preavviso ha precluso.
Tuttavia, essendo passati 7 anni e non avendo il soggetto finanziato esercitato detto diritto, le conseguenze del mancato pagamento ossia la segnalazione negativa alle società di informazione creditizia sono da addebitare ad una autonoma e consapevole scelta, nel senso che -anche ove fosse stata cancellata la segnalazione per mancato preavviso, in assenza di tempestivo pagamento- le condizioni per la nuova segnalazione si sono configurate e in maniera perdurante a causa della condotta di inadempimento del mutuatario.
In sostanza, il mancato preavviso rende illegittima quella segnalazione fino alla data in cui il mutuatario ha avuto effettiva conoscenza anche aliunde, nella specie 26.3.2020 (data della visura CRIF) e limite di efficacia temporale dell'eventuale cancellazione in quanto per la data successiva la segnalazione risulta corretta perché da quella data l'interessato ha potuto scegliere se adempiere e far venir meno la segnalazione. Da quella data, tutte le conseguenze della perdurante segnalazione sono dovute unicamente al comportamento del segnalato.
Pertanto, anche il rifiuto della per un finanziamento di 8075€ in data 19.2.2020 avrebbe potuto Pt_3 essere superato il mese successivo dal corretto adempimento alle obbligazioni assunte anche considerata l'infondatezza delle pretese attoree.
Per questi motivi
, le domande attoree risultano infondate e vanno dunque rigettate.
Quanto al regime delle spese: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063 - 01).
Visto l'accoglimento di solo una delle domande attrici e di valore molto circoscritto rispetto alla domanda principale, risultano sussistenti i motivi per operare la compensazione parziale delle spese per il 70% che per il resto seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. per lo scaglione indeterminato individuato dalla difesa attorea (26.000-52.000€).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento parziale delle domande attoree, accerta il ritardo colpevole nella chiusura dei conti corrente e dichiara la relativa responsabilità di con condanna di Controparte_1 al risarcimento a favore di per euro 550 oltre Controparte_1 Parte_1 rivalutazione all'indice medio Istat dei prezzi al consumo dal 1.6.2020 alla data odierna e interessi legali dal 22.6.2021 alla data odierna sulla somma rivalutata annualmente oltre pagina 9 di 10 ulteriori interessi legali dall'8.3.2025 fino al soddisfo;
2. Rigetta per il resto le domande di;
Parte_1
3. Già operata la compensazione, condanna a rimborsare a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite, che liquida in Euro 1400,00 per compensi professionali, oltre 15% per
[...] rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 7 Febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 29478/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Marazzani, 15 Parte_1 C.F._1
VIGEVANO, presso lo studio dell'Avv. STEFANIA SENECA;
PARTE ATTRICE
contro
:
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano Corso Vercelli n. 40 Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio degli Avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
--per quanto riguarda il rapporto di mutuo chirografario a tasso fisso (n. 4398803) per euro 32.000,00 condannare a restituire a tutte le somme percepite a vario titolo ed CP_1 Parte_1 eccedenti il capitale di euro 32.000,00, ricorrendo gli estremi dell'usura realizzata con il complesso dei rapporti di mutuo chirografario a tasso fisso (n. 4398803) + c/c aziendale n. 41099966 + c/c personale n. 41085131. Il tutto nella misura determinanda a mezzo CTU. In stretto subordine, ed in ossequio alla decisione dell'Arbitro Bancario, condannare a CP_1 restituire i maggiori interessi lucrati sul mutuo a tasso fisso n. 4398803 (TAEG 13,2647%) rispetto a quelli pattuiti sul precedente mutuo n. 3724809 (TAEG 5,28181%) ovvero a quelli ordinariamente correnti. Il tutto nella misura determinanda a mezzo CTU--Per quanto riguarda il contratto di c/c aziendale n. 41099966, dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa di e condannare CP_1 quest'ultima, ut supra e quindi a titolo di usura, alla restituzione di tutti gli importi percepiti a vario titolo (diverso dalle semplici rate di mutuo) a far data dal 24 dicembre 2013. Il tutto nella misura determinanda a mezzo CTU.
--Per quanto riguarda il contratto di c/c aziendale n. 41099966, dichiarare lo stesso risolto per fatto e colpa di e condannare quest'ultima, ut supra e quindi a titolo di usura, alla restituzione di CP_1 tutti gli importi percepiti a vario titolo (diverso dalle semplici rate di mutuo) a far data dal 24 dicembre 2013. Il tutto nella misura determinanda a mezzo CTU.
pagina 1 di 10 --Per quanto riguarda il contratto di c/c personale n. 41085131, dato atto che lo stesso è stato chiuso in data 12 febbraio 2021, condannare ut supra e quindi a titolo di usura, alla restituzione CP_1 di tutti gli importi percepiti a vario titolo a far data dal 24 dicembre 2013. Il tutto nella misura determinanda a mezzo CTU.
--Per quanto riguarda i danni, patrimoniali e non, alla persona di , condannare Parte_1
al risarcimento nella misura emergenda e/o equitativamente stabilenda. CP_1
--In via istruttoria:
-revocare l'ordinanza del 12.5.2022 ed ordinare l'esibizione degli estratti conto e relativi scalari per i
c/c aziendale e personale, per i motivi esposti in atti;
-revocare l'ordinanza del 24.10.22 e ammettere la CTU contabile sopra precisata come richiesta negli atti di causa per i motivi esposti in atti,
--Il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
--Con il favore delle spese di giudizio”.
Parte convenuta precisa come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto.
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte nonché l'istanza di prova testimoniale, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 22.06.21, nel termine assegnato con ordinanza del 08.04.2021 emessa dal Tribunale di Pavia -con cui quest'ultimo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano- il GN ha riassunto avanti Parte_1
a codesto Tribunale il giudizio promosso nei confronti con citazione notificata il Controparte_1
27.11.2020.
L'attore, titolare di un bar, deduce di aver aperto nel settembre 2008 presso un rapporto Controparte_1 di conto corrente aziendale (n. 41099966) con affidamento al TAN 14% (doc. 3), maturando a dicembre
2013 uno scoperto di poco superiore a Euro 20.000,00, e di aver successivamente stipulato nel gennaio 2011 un contratto di mutuo (n. 3724809) al TAEG di 5,28181% di Euro 16.720,00 (tasso variabile euribor +3,50% - TAN iniziale 4,55%) per l'acquisto di un autoveicolo (doc. 5), maturando per tale rapporto un debito residuo di Euro 8.056,01 al dicembre 2013.
Afferma di essere stato “indotto” dall'istituto di credito convenuto a stipulare in data 24.12.2013 un contratto di mutuo a tasso fisso (n. 4398803) per chiudere le anzidette esposizioni debitorie e lamenta che quest'ultimo contratto di mutuo prevedesse un T.A.E.G. nettamente superiore a quello applicato in precedenza (13,2647% a fronte del 5,28181%) a causa della segnalazione -senza preavviso- dell'odierno attore quale “cattivo pagatore” alla Centrale dei Rischi.
L'illegittimità della segnalazione, eseguita antecedentemente al dicembre 2013 e di cui l'attore avrebbe avuto contezza solo dopo la stipula del rapporto n. 4398803, è stata accertata anche dall'Arbitro Bancario Finanziario con decisione del 5.4.2018, a seguito della quale , ritenendo di Parte_1 vantare delle ragioni risarcitorie, sospendeva il pagamento delle ultime cinque rate del mutuo di pagina 2 di 10 consolidamento (pari a complessivi Euro 3.379,00) e veniva perciò nuovamente segnalato illegittimamente -senza preavviso- al CRIF nel 2018 quale conseguenza del mancato pagamento delle ultime 5 rate (doc. 9, pag. 2).
L'attore lamenta inoltre che contemporaneamente alla concessione del mutuo a tasso fisso de quo, dunque a far data dal 24.12.2013, la banca avrebbe sterilizzato il rapporto di conto corrente aziendale n. 41099966 -nonché quello personale n. 41085131, chiuso tuttavia solamente nel 2021-, facendosi restituire il libretto degli assegni e le carte elettroniche, lasciandolo in vita solamente per consentire l'addebito mensile delle rate di mutuo, rifiutandosi di chiuderlo e continuando ad addebitarvi costi, interessi e commissioni di cui chiede il rimborso a far data dalla richiesta di chiusura avanzata sin dal
2013.
Posta questa ricostruzione dei fatti, ravvisa gli estremi di usura in concreto, in quanto Parte_1 la banca convenuta avrebbe erogato il mutuo n. 4398803 approfittando dello stato di difficoltà economica e/o finanziaria in cui il cliente versava, considerati i numerosi debiti che lo stesso aveva in essere con altri istituti di credito e con Agenzia delle Entrate.
Infine, l'attore espone come la prima illecita segnalazione abbia comportato una maggior onerosità del contratto di mutuo del 2013, provocando altresì la revoca degli affidamenti e precludendo allo stesso l'accesso al credito da parte dei restanti istituti bancari, costringendolo così a ridurre la propria attività commerciale e a far affidamento solo su prestiti quantitativamente limitati di parenti e conoscenti, nonché a tralasciare il pagamento delle cartelle esattoriali e dei fornitori.
Lamenta poi, oltre a tale danno di natura patrimoniale, anche la sussistenza di un danno morale ed esistenziale, per l'angoscia delle difficoltà finanziarie e il disfacimento del costituendo nucleo familiare a causa della necessità di dedicarsi a tempo pieno solo alla sua attività commerciale.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., parte attrice domanda l'accertamento anche dell'usura presunta del rapporto n. 4398803, nonché l'accertamento dell'usura presunta e/o concreta anche con riferimento ai rapporti di conto corrente.
Domanda pertanto in via principale la restituzione di tutti gli interessi versati nel complesso dei tre rapporti bancari (mutuo a tasso fisso n. 4398803, c/c aziendale n. 41099966 e c/c personale n.
41085131) o, in subordine, la restituzione dei maggiori interessi corrisposti sul mutuo a tasso fisso n.
4398803 (TAEG 13,2647%) rispetto ai tassi medi per operazioni similari. In via di ulteriore subordine domanda di dichiarare risolti i due contratti di conto corrente n. 41099966 e n. 41085131 e la conseguente condanna alla restituzione di tutti gli importi percepiti a vario titolo a far data dal 24.12.2013. Chiede, in ogni caso, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle condotte illecite della convenuta.
Ha chiesto ammettersi la prova per testi, l'esibizione della documentazione già richiesta stragiudizialmente e l'ammissione di una consulenza di ufficio avente ad oggetto la quantificazione delle restituzioni e del danno.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, contesta quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 domanda il rigetto delle domande attoree.
In particolare, la convenuta asserisce che controparte non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante a fronte della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., non avendo prodotto in atti le quietanze da cui risulti il pagamento delle somme di cui chiede la ripetizione.
Per quanto attiene alle contestazioni in punto di usura concreta, la banca si difende affermando che la condizione di dissesto economico cui l'attore fa riferimento si riferisce interamente al periodo successivo al 2013, non rilevando pertanto al momento della conclusione del contratto di mutuo n. 4398803. Osserva inoltre che l'intervenuta decisione dell'ABF -esente tra l'altro di effetti vincolanti pagina 3 di 10 nel procedimento in corso- nulla dispone in merito agli interessi del mutuo e che non vi sia altresì alcuna prova che la segnalazione al Centrale Rischi abbia condizionato il costo del finanziamento. Non risulterebbe nemmeno provato che il contratto di mutuo de quo sia stato utilizzato per coprire lo scoperto di fido e il mutuo a tasso variabile precedentemente sottoscritti.
In merito al conto corrente aziendale n. 41099966, puntualizza che all'art. 3 del Controparte_1 contratto di mutuo veniva prevista l'autorizzazione all'addebito mensile delle rate sullo stesso e che, in ogni caso, la banca ha provveduto a chiudere tanto il conto corrente aziendale n. 41099966 quanto il conto corrente personale n. 41085131 dopo la richiesta avanzata dal cliente rispettivamente in data
22.5.2020 e 4.6.2020, nei tempi tecnici necessari a tale operazione, con la conseguenza che la mancata chiusura dei rapporti (così come il loro mancato utilizzo) sono da addebitare unicamente al suo titolare e non anche alla banca, che ha provveduto alla chiusura una volta che l'attore ha versato le somme maturate a suo debito.
Infine, la parte convenuta espone che non sia stato provato il nesso causale tra la segnalazione alla Centrale dei Rischi e i danni economici e di immagine lamentati dall'attore, non potendosi ritenere sussistente un danno in re ipsa. si oppone alle domande nuove formulate nella memoria ex art. 183, co.6, n.1 c.p.c. in Controparte_1 quanto tardive.
Nel corso del procedimento, il giudice della fase non ammetteva consulenza tecnica d'ufficio in quanto esplorativa.
Veniva ammessa la prova per testi limitatamente ai capitoli di prova di cui ai numeri 7, 9, 10, volta a provare tra l'altro il congelamento dei conti correnti ed il rifiuto opposto dalla banca alla richiesta di chiusura.
All'udienza del 27.09.22 il teste , fratello dell'attore, ha dichiarato che fu la banca a Testimone_1 proporre a di stipulare un nuovo mutuo per estinguere i rapporti precedenti, precisando Parte_1 di non aver assistito direttamente al colloquio ma di averne appreso il contenuto direttamente dal fratello. Ha confermato di aver assistito alla riconsegna, da parte del GN , del libretto Parte_1 degli assegni e delle carte ed ha dichiarato che la banca ha rifiutato la chiusura dei rapporti adducendo, quale motivo, l'esistenza di pignoramenti negativi.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Non è tardiva la doglianza sull'usura precisata nella memoria n. 1 in quanto vizio rilevabile di ufficio.
Sull'usura.
Ai fini dell'usura in concreto o soggettiva, va richiamato l'art. 644comma 3 c.p. che stabilisce che
“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica
o finanziaria”.
Il tasso medio degli altri finanziamenti chirografari alle imprese per il dicembre 2013 era: 10,47% mentre il tasso soglia 17,0875%.
Il mutuo di consolidamento è stato concesso ad un TAN di 11,25%, il TAEG di 13,2647%; il tasso nominale e quello effettivo erano entrambi superiori alla media;
il TAEG in particolare si pone a metà dello spread rispetto al tasso soglia di usura. Andrebbe aggiunto al TAEG anche il costo del conto corrente aziendale considerato che era stato imposto dal contratto sottoscritto per adesione che gli addebiti avvenissero sul conto corrente e senza che quest'ultimo potesse essere diversamente pagina 4 di 10 movimentato. Aggiungendo il costo accessorio di 50€ trimestrali, come emerge dagli estratti conto, il taeg aumenta a 13,78%.
Quanto alle concrete modalità, si tratta di un finanziamento con una garanzia di confidi con cui sono stati estinti un mutuo finalizzato (come affermato al cap. 6 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., secondo cui “non riusciva a rientrare dallo scoperto di c/c aziendale (euro 20.000,00) e ad onorare le rate di mutuo a tasso variabile contratto per l'acquisto di automezzo aziendale”) e ripianato un debito da apertura di credito in conto corrente della stessa impresa individuale.
Il tasso globale, inclusivo quindi anche delle altre utilità, non risulta sproporzionato rispetto alla utilità ricevuta di estinguere due posizioni debitorie, considerato che lo scoperto di conto corrente prevedeva un TAN del 14% e un TAE del 14,752% e rappresentava i 2/3 della debitoria estinta e l'interesse di mora sul pagamento delle singole rate scadute del mutuo a tasso variabile era di ulteriori 2% in più oltre il TAN;
per quest'ultimo finanziamento si è passati da un interesse a tasso variabile a un interesse a tasso fisso, il quale notoriamente si assesta su valori leggermente più elevati.
Inoltre, con l'emissione del mutuo, si è potuto rateizzare il rientro dello scoperto di conto corrente.
Va altresì considerato che, se da un lato il mutuatario alla data del mutuo a fronte di un reddito di circa 30.000€ annui, aveva già maturato una esposizione di oltre 100.000€ nei confronti di vari istituti di credito e dello Stato, come da lui stesso dedotto;
cionondimeno, come rilevato nelle more del giudizio (cfr. ordinanza del 24.10.2022), la certificazione CRIF (doc. 9 e 11 attore) manifesta l'esistenza dei rapporti in essere tra le parti e anche altri istituti di credito senza, tuttavia, segnalare situazioni debitorie anomale. Le iscrizioni sui beni mobili risultano essere state effettuate tutte in epoca successiva al 2013; pertanto non hanno potuto incidere sulle pattuizioni per l'apertura dei contratti per cui è causa, mentre le iscrizioni sui beni immobili (ipoteche) nulla provano rispetto alla effettiva esposizione debitoria dell'attore.
A tal riguardo, risponde alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato, nonché a un più generale mutamento delle condizioni del mercato (Tribunale di Milano, n. 2860/2020, dott. Macripò; Tribunale di Milano, n. 4409/2020, dott.
Ferrari).
Ciononostante, chiarito che il tasso non è usurario in termini oggettivi, non lo è neanche in termini soggettivi in quanto premesso che l'usura in concreto richiede la ricorrenza di specifici requisiti, quali la sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro e la condizione di difficoltà economica o finanziaria di chi li ha promessi (Cass. pen. n. 19134/2022), non vi è sproporzione tra il tasso pattuito
-così come integrato in questa sede- e l'utilità ricevuta di ripianificazione di due debiti più antichi con uno dei due tassi più alto di quello del mutuo di consolidamento.
Sul mantenimento dei due conti correnti.
Sul mantenimento dei due conti correnti, nonostante le richieste di chiusura da parte del correntista, si osserva che il metodo di pagamento può essere stabilito dal creditore che infatti ha imposto l'addebito su conto corrente aziendale n. 41099966 il cui aggravio di costi è già stato considerato ai fini della doglianza suesposta relativa all'usura. Quindi fintanto che è durata la rateizzazione (2018), il mantenimento in vita aveva una causa negoziale (art. 3 contratto di mutuo - doc. 6 attore).
Ad ogni modo, risulta documentato in atti (doc. 10) che l'attore abbia formalmente richiesto all'istituto di credito convenuto la chiusura del conto corrente aziendale n. 41099966 in data 22.5.2020 e del conto corrente personale n. 41085131 in data 4.6.2020, richieste cui ha dato seguito rispettivamente CP_1 in data 18.12.2020 e in data 12.2.2021 (doc. 10c e 10g di parte attrice).
pagina 5 di 10 Si ritiene tardiva questa chiusura non essendovi motivi tecnici ostativi che possano durare mesi;
considerato che
non vi è prova dell'adempimento da parte della banca dell'avvenuto esercizio stragiudiziale del diritto alla copia della documentazione contabile ex art. 119 TUB, deve risarcirsi la somma equitativa (art. 1226 c.c.) di 350 per il conto professionale visto il costo mensile provato fino al 2020 e 200 euro per quello personale visto il numero di mesi intercorsi prima della chiusura del conto.
Trattandosi di debito di valore la somma di 550€ va rivalutata all'indice medio Istat dei prezzi al consumo dal 1.6.2020 alla data della presente pronuncia e gli interessi legali decorrono dal 22.6.2021 alla data odierna sulla somma rivalutata annualmente oltre ulteriori interessi legali dalla data 8.3.2025 fino al soddisfo.
Sull'illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi e il risarcimento del danno.
L'attore afferma che lo abbia illegittimamente segnalato alla Centrale dei Rischi di Controparte_1 Banca d'Italia prima del dicembre 2013, senza tuttavia meglio specificare altre informazioni.
Si evince dagli atti che il profilo di illegittimità sia da riferirsi solamente al mancato preavviso della segnalazione, in violazione dell'art. 125 TUB, così come affermato anche dalla decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario del 28.11.2017 (doc. 7 attore). Non si ravvisano infatti altri profili di illegittimità, considerato che lo stesso attore nel capitolo di prova n. 6 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ammetteva di essere stato segnalato quale “cattivo pagatore” perché “non riusciva a rientrare dallo scoperto di c/c aziendale (euro 20.000,00) e ad onorare le rate di mutuo a tasso variabile”.
Lo stesso valga per la seconda segnalazione effettuata da nel 2018 dopo che l'odierno Controparte_1 attore ha sospeso i pagamenti delle ultime cinque rate di mutuo, circostanza ammessa dallo stesso e documentalmente provata dalla certificazione CRIF, ove si legge il codice “1-1- 11234555555555555555”.
L'art. 125 comma 3 TUB prevede che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
Nel caso che ci riguarda, la banca convenuta non ha provato -né nemmeno mosso specifica contestazione in merito- l'invio di alcuna comunicazione di avviso al cliente.
Come illustrato anche dalla “Guida alla centrale dei rischi” pubblicata da Banca d'Italia, “il cliente consumatore che non ha ricevuto il preavviso di segnalazione negativa non può per questo ottenere la cancellazione della segnalazione, che rimane valida se è legittima, ma può chiedere un risarcimento dell'eventuale danno subito, purché possa provarlo”.
Non si applica l'art. 125 TUB terzo comma che fa specifico riferimento al solo “consumatore” come non è nel caso di specie, essendo il finanziamento finalizzato a ripagare due debiti di impresa.
Non vi è un vuoto normativo in relazione alla tutela del trattamento dei dati personali delle persone fisiche imprenditori individuali in quanto si applica l'invocato art. 4 della Delibera del Garante della Privacy e la relativa interpretazione autentica (Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del
Codice SIC - 26 ottobre 2017 sull'obbligo di comunicazione con prova di consegna giusta la natura recettizia del preavviso), secondo i seguenti chiarimenti e approfondimenti offerti dal Collegio di
Coordinamento ABF Decisione N. 9311 del 20 ottobre 2016.
L'art.4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, emanato dal Garante della Privacy con provvedimento del 16.11.2004 ai sensi dell'art.117 Codice privacy (d.lgs. 30.6.2003 n.196), stabilisce che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche
pagina 6 di 10 unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato”.
Con l'art.40 comma 2 del d.l.
6.12.2011 n.201 (conv. in legge 22.12.2011 n.214) al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi delle imprese, è stato modificato l'art.4 del d.lgs 196/2003 nel senso di escludere dalla tutela del Codice della Privacy le persone giuridiche;
pertanto l'obbligo del preavviso non è più operante nei confronti di “persona giuridica, ente od associazione”.
“Il citato Collegio di Coordinamento, seppur avvertito dei danni derivabili alle persone giuridiche da tale assetto normativo, ha infine osservato che il diverso trattamento tra persone fisiche e giuridiche appare frutto di una inequivoca volontà normativa di semplificazione in materia di privacy nei confronti delle imprese, concretantesi nell'alleggerimento della gestione dei rapporti tra imprenditori, scelta che, per quanto opinabile, non sarebbe inficiata da irrazionalità ove si consideri l'interesse professionale e gli strumenti di conoscenza di cui specialmente le persone giuridiche dispongono per controllare le loro posizioni debitorie e per fronteggiare i rischi di segnalazione nelle banche dati” (Collegio di Coordinamento n. 4140 del 2015)
L'esenzione dell'obbligo di preavviso introdotta dall'art.40, comma 2, del d.l. 201 del 2011 fa testuale riferimento a persone giuridiche, enti e associazioni cui si riferiscono i dati personali e ha una chiara finalità di semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese.
Si tratta quindi di stabilire se tale semplificazione debba intendersi in senso estensivo (anche per gli imprenditori individuali) o in senso restrittivo, considerato che allo stato attuale “interessato” al trattamento di dati può essere solo una persona fisica.
In quest'ultimo caso, ritenendo cioè che la persona fisica debba ritenersi sempre tutelata dal codice Par della privacy, il codice di deontologia e di buona condotta per i dovrebbe continuare a valere anche per i professionisti persone fisiche;
se invece si ritiene che la persona fisica sia tutelata dal codice della privacy solo in quanto consumatore, il Codice di deontologia non si dovrebbe applicare per la segnalazione in SIC dei professionisti persone fisiche e nessun preavviso di segnalazione dovrebbe esser loro comunicato.
Sul punto si è espresso il Garante della privacy, secondo il quale le norme che esentano le imprese da ogni adempimento previsto in materia di protezione di dati personali devono essere interpretate in senso restrittivo (valido cioè solo per le persone giuridiche), ponendosi altrimenti in conflitto con la normativa della Unione europea (Garante per la protezione dei dati personali, Relazione 2011, p.216).
La normativa europea di riferimento è rappresentata in particolare dalla Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in base alla quale (art.2, comma 1, lett. a) per dato personale si intende “qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
Inoltre il Nuovo Regolamento UE 2016/679, che sostituisce la direttiva 95/46/CE e applicabile dal 2018, stabilisce al primo Considerando che “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale”, mentre l'art.8 par. 1, della Carta dei diritti fondamentali sul funzionamento dell'Unione Europea (Carta) e l'art.16 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabiliscono a loro volta che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
Ne discende che gli spunti provenienti dal diritto comunitario militano nel senso di garantire il preavviso anche ai professionisti, se persone fisiche.
pagina 7 di 10 D'altra parte, deve concordarsi, “l'argomento utilizzato per giustificare il minor bisogno di tutela del professionista che opera nel mercato e dispone di forme organizzative utili per una piena cognizione delle regole che lo governano lascia insoddisfatti allorquando si tratti di persone fisiche spesso prive di una reale educazione finanziaria, talché l'ordinamento assiste al fenomeno della estensione di alcuni istituti di disciplina consumeristica alle c.d. microimprese (v. ad es. art. 19 comma 1 Cod. Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette)” (Decisione N. 9311 del 20 ottobre 2016 Pag. 6/9)
In definitiva l'impostazione del diritto comunitario sembra basata su logiche diverse giacché espande la tutela della privacy alle persone fisiche e costruisce il diritto alla riservatezza come un diritto fondamentale dell'Uomo, ammettendo invece che tale tutela alle persone giuridiche possa essere limitata o esclusa dal legislatore in forza di interessi contrapposti meritevoli a loro volta di protezione, come appunto l'interesse alla semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese;
sicché in questa diversa ottica diventa meno plausibile che il diritto fondamentale alla privacy, riconosciuto alle persone fisiche, possa essere variamente presidiato a seconda del loro status di consumatori (Decisione
N. 9311 del 20 ottobre 2016 Pag. 6/9).
Non è infine senza significato la circostanza che lo stesso art.40 comma 2 del d.l. 201/2011, nel limitare la portata del codice della privacy, abbia -nel contempo- abrogato un'altra più generale esenzione introdotta pochi mesi prima dall'art.4 comma 3 bis del d.l.
3.5.2011 n.70, conv. in legge 10/2011, riguardante il trattamento dei dati personali relativi alle persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, e in particolare abbia espunto il generico riferimento alle imprese (certamente riferibile anche all'imprenditore individuale) per mantenere nella nuova disciplina la esclusione della privacy solo per le persone giuridiche, enti o associazioni, con ciò mostrando consapevolezza del legislatore sulla incompatibilità della esclusione di tutela della privacy degli imprenditori persone fisiche con il diritto comunitario (Decisione N. 9311 del 20 ottobre 2016 Pag. 6/9).
Con riferimento alla prima segnalazione, per quanto attiene al lamentato danno patrimoniale, non risulta infatti provata la preclusione all'accesso al credito;
al contrario, risulta dalla certificazione CRIF la sottoscrizione di un mutuo chirografario in data 9.3.2015 con la Cassa di Risparmio di Parma.
Risulta poi dagli stessi documenti prodotti dalla parte attorea (doc. 16) che gli utili di fine anno dell'attività commerciale sono sempre rimasti piuttosto costanti nel tempo, senza aver mai subito drastici cali (eccezion fatta nel 2020 anno della pandemia di Sars Cov 2); anzi, le dichiarazioni dei redditi di impresa (doc. 15ss) dopo il 2015 sono più che raddoppiate rispetto agli anni precedenti (47/48.000€ invece di 21/23.000€).
Tali ultimi dati rilevano anche in tema di prova del nesso di causalità con la seconda illegittima segnalazione (illegittima solo nel quomodo rimanendo il ritardo nei pagamenti non contestato).
Risulta quindi non provato questo specifico danno patrimoniale emergente.
Non è inoltre provato che il mancato pagamento delle cartelle esattoriali (doc. 14 attore) e dei fornitori (doc. 23 attore) sia dipeso dalla segnalazione quale “cattivo pagatore” o dal contratto di mutuo stesso.
Infatti, i debiti erariali cui fa riferimento l'attore sono precedenti (addirittura dal 2000) ed è pertanto evidente anche come il fermo amministrativo non possa che essere dipeso da una negligenza ben più risalente nel tempo e non dalle eventuali difficoltà riscontrate con riferimento al mutuo de quo.
Allo stesso modo, non si ritengono provati i danni non patrimoniali lamentati. Infatti, nulla è stato prodotto in giudizio circa l'apertura continuativa dell'attività commerciale nel tentativo di arginare le asserite difficoltà economiche e finanziarie, né con riferimento alla relazione con la propria compagna, che lo avrebbe abbandonato dopo più di cinque anni di convivenza a causa di tali ritmi che lo tenevano pagina 8 di 10 assente da casa.
Deve dirsi che risulta non prudente l'autosospensione delle rate per un presunto diritto al risarcimento del danno che a quel momento l'organo giustiziale aveva quantificato in euro 500€ e quindi in assenza di valido ulteriore titolo giudiziale e senza alcuna formalizzazione per iscritto con indicazione specifica e prova dei danni asseritamente subiti dalla prima segnalazione illegittima perché priva di preavviso.
Del resto, anche i patemi per non poter ulteriormente accedere al credito dopo il 2018 -data della seconda ed illegittima segnalazione- (e aver dovuto attingere ad aiuti da parenti e amici) erano eliminabili semplicemente adempiendo tempestivamente ai propri obblighi contrattuali e quindi poter esercitare quel diritto che il mancato preavviso ha precluso.
Tuttavia, essendo passati 7 anni e non avendo il soggetto finanziato esercitato detto diritto, le conseguenze del mancato pagamento ossia la segnalazione negativa alle società di informazione creditizia sono da addebitare ad una autonoma e consapevole scelta, nel senso che -anche ove fosse stata cancellata la segnalazione per mancato preavviso, in assenza di tempestivo pagamento- le condizioni per la nuova segnalazione si sono configurate e in maniera perdurante a causa della condotta di inadempimento del mutuatario.
In sostanza, il mancato preavviso rende illegittima quella segnalazione fino alla data in cui il mutuatario ha avuto effettiva conoscenza anche aliunde, nella specie 26.3.2020 (data della visura CRIF) e limite di efficacia temporale dell'eventuale cancellazione in quanto per la data successiva la segnalazione risulta corretta perché da quella data l'interessato ha potuto scegliere se adempiere e far venir meno la segnalazione. Da quella data, tutte le conseguenze della perdurante segnalazione sono dovute unicamente al comportamento del segnalato.
Pertanto, anche il rifiuto della per un finanziamento di 8075€ in data 19.2.2020 avrebbe potuto Pt_3 essere superato il mese successivo dal corretto adempimento alle obbligazioni assunte anche considerata l'infondatezza delle pretese attoree.
Per questi motivi
, le domande attoree risultano infondate e vanno dunque rigettate.
Quanto al regime delle spese: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063 - 01).
Visto l'accoglimento di solo una delle domande attrici e di valore molto circoscritto rispetto alla domanda principale, risultano sussistenti i motivi per operare la compensazione parziale delle spese per il 70% che per il resto seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. per lo scaglione indeterminato individuato dalla difesa attorea (26.000-52.000€).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento parziale delle domande attoree, accerta il ritardo colpevole nella chiusura dei conti corrente e dichiara la relativa responsabilità di con condanna di Controparte_1 al risarcimento a favore di per euro 550 oltre Controparte_1 Parte_1 rivalutazione all'indice medio Istat dei prezzi al consumo dal 1.6.2020 alla data odierna e interessi legali dal 22.6.2021 alla data odierna sulla somma rivalutata annualmente oltre pagina 9 di 10 ulteriori interessi legali dall'8.3.2025 fino al soddisfo;
2. Rigetta per il resto le domande di;
Parte_1
3. Già operata la compensazione, condanna a rimborsare a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite, che liquida in Euro 1400,00 per compensi professionali, oltre 15% per
[...] rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 7 Febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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