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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8102/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
IN QUALITÀ DI ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE Persona_1
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Giovanni Scannaliato ed elettivamente domiciliati in Sant'Agata Li Battiati, via
Giuseppe De Felice n. 20/A, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro Il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Raimund Bauer, P.IVA_1
d'intesa con l'avv. Pier Luigi Tomaselli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 7.02.2025 le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 28.08.2024 , nella qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà nei confronti del figlio minore , ha contestato le Persona_1
conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 289/2024
r.g., assumendo, in breve, che il minore è “portatore di una disabilità intellettivo cognitiva, che nel tempo ha determinato una situazione di isolamento, turbe del comportamento e oppositività, tali da condizionare gravemente le sue autonomie scolastiche ed extrascolastiche”, tanto che gli operatori dell'Istituto comprensivo Montessori Mascagni di
Catania in data 19.04.2024 hanno evidenziato come lo stesso necessiti di una guida costante da parte del personale docente e, nella vita extrascolastica, di un costante aiuto da parte dei genitori per il compimento degli atti quotidiani anche al fine di non aggravare lo stato di isolamento. Inoltre, parte ricorrente ha sottolineato che il Q.I. del minore è sceso da 93 a 66, come certificato dal DSM dell'Asp di Catania in data 09.05.2024 e che proprio alla luce di tale ulteriore peggioramento del patrimonio conoscitivo, delle capacità logico – associative e della memoria del minore si rende necessario il costane controllo di terzi per assicurargli una normale vita di relazione.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto di “dichiarare affetto da Persona_1 patologie che comportano altresì il diritto al benefico dell'indennità di accompagnamento.
Conseguentemente, condannare parte convenuta, alla erogazione delle corrispondenti provvidenze e dei relativi ratei per l'invalidità civile riconosciuta, dalla domanda amministrativa o dalla data che riterrà idonea il consulente tecnico d'ufficio, nella misura prevista dalla normativa vigente … Con liquidazione di spese e compensi, giusta ammissione al patrocinio a spese dello Stato”. CP_ In data 6.12.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando telematicamente memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, con ordinanza del 25-26.01.2025, parte ricorrente è stata onerata a regolarizzare la produzione documentale, in quanto “ha incentrato l'opposizione proposta avverso le conclusioni espresse dal CTU in fase sommaria sulla scorta di un certificato del Dipartimento di Salute Mentale redatto il 9.05.2024 che attesterebbe un asserito
Pagina 2 peggioramento del patrimonio conoscitivo e delle capacità logico –associative e della memoria del minore;
… (e), tuttavia, il certificato medico del DSM recante tale data e la situazione sopra rappresentata non ha quale paziente il minore bensì tale …, nato a [...]
Catania il 30.08.2011”.
Quindi, all'udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, la causa de qua stata trattenuta a sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c..
____________________________
Sul piano processuale, occorre dare atto che il ricorso introduttivo della presente fase è stato depositato in data 28.08.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis
c.p.c., che essendo intervenuta il 31.07.2024, a sua volta, risulta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 4.07.2024.
Nel merito, va rilevato che la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap e dell'invalidità civile ha diagnosticato che il minore è affetto da “disturbo dello Persona_1 spettro autistico in terapia in soggetto con ottime capacità cognitive (QUT 93)” riconoscendo, perciò, che il predetto è portatore di handicap in stato di gravità a norma del comma 3 art. 3 della l. n.104/1992 nonché invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (l. n.118/71, l. n.289/90) e tale apprezzamento è stato confermato anche dal tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
A fondamento della valutazione che precede, l'ausiliario di questo giudice ha sottoposto a vaglio critico la documentazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e, dopo aver raccolto l'anamnesi del minore, ha sottoposto quest'ultimo ad esame obiettivo constando personalmente che trattasi di soggetto “In buone condizioni generali. Alimentazione regolare ed adeguata in quantità. Peso 26 kg Altezza 125 cm. Facies composita. . Mucose visibili rosee e ben CP_2
umidificate, non subittero alle sclere. Pannicolo adiposo normo rappresentato. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche ai quattro arti. Sistema linfoghiandolare clinicamente indenne. Rima labiale simmetrica, lingua umida. Percepisce distintamente la normale voce di conversazione. Occhi normoindovati nelle orbite. Deficit visivo corretto con lenti per astigmatismo e miopia. Capo: normocefalo, mobile. Collo: normoconformato”.
Ancora, il CTU ha accertato:
- con riferimento all'apparato respiratorio, che il minore è “Eupnoico; (dotato di) Torace di forma cilindro conica;
basi polmonari normo espansibili con gli atti del respiro;
fremito vocale tattile normotrasmesso;
murmure vescicolare fisiologico”;
Pagina 3 - con riferimento all'apparato cardiovascolare: “aia cardiaca nei limiti;
itto visibile e palpabile;
bozze precordiali assenti;
toni cardiaci ritmici, pause libere;
assenza di soffi cardiaci. Frequenza cardiaca 88b/min. Polsi periferici normosfigmici”;
- con riferimento all'apparato digerente: “addome di forma e volume regolari, cicatrice ombelicale normointroflessa;
assenza di reticoli venosi superficiali;
trattabile alla palpazione superficiale e profonda su tutti i quadranti. ileocolico;
peristalsi presente e Controparte_3 valida. Fegato nei limiti. Milza nei limiti”;
- con riferimento all'apparato uro-genitale: “Reni non palpabili, manovra del Giordano negativa bilateralmente”;
- con riferimento all'apparato osteoarticolare: “Rachide: in asse. La deambulazione è autonoma con buono schema del passo, con lieve impaccio motorio”.
Per quanto riguarda la sfera psichica e del sistema nervoso, il tecnico d'ufficio ha verificato che presenta “pupille isocoriche, isocicliche, normoreagenti alla luce. Nervi Persona_1
cranici indenni. Presenti TIC motori semplici (smorfie della bocca). Paziente vigile e lucido, orientato nel tempo e nello spazio. Buona la partecipazione all'ambiente. All'esame colloquiale disposto al dialogo. Il tono dell'umore appare sereno”.
Nel contesto considerato, l'ausiliario dell'Ufficio ha chiesto alla parte ricorrente l'espletamento di un approfondimento specialistico a cura di un neuropsichiatrica che, tuttavia, non è stata prodotto al CTU senza fornire al riguardo alcuna motivazione.
Procedendo a compendiare le risultanze istruttorie complessivamente acquisite, il CTU ha diagnosticato che è affetto da “Disturbo dello spettro autistico, disturbo Persona_1 dell'apprendimento scolastico”.
Nell'apprezzare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio oggetto di causa, il medico legale dell'Ufficio ha sottolineato che “Nel corso dell'esame clinico effettuato in sede di operazioni peritali è emerso un atteggiamento collaborativo, era orientato nel tempo e nello spazio ed il tono dell'umore appariva sereno. La deambulazione avveniva autonomamente con lieve impaccio motorio. Il minore , effettua periodicamente controlli e trattamenti di tipo Per_1
educazionale volti ad esercitare le capacità adattative, frequenta la V elementare con il supporto di insegnante di sostegno. A fronte del quadro clinico rilevato, … si ritiene che il
Disturbo dello spettro Autistico da cui risulta affetto il minore , nelle modalità Persona_1
in cui si manifesta nel caso specifico, presenta un impatto negativo sulle attività funzionali e sociali del minore e, di conseguenza, sulla qualità di vita dello stesso, che quindi può ritenersi incontrare difficoltà nello svolgimento dei compiti e funzioni proprie dell'età. Dalle certificazioni in atti emerge: Disturbo dello spettro autistico…. Buone autonomie di base
Pagina 4 previste per l'età…profilo cognitivo-prestazionale nella norma (cfr. Certificazione del
25.05.2023). Da tutto quanto sopra descritto si ritiene che il minore sia invalido con Per_1
diritto all'indennità mensile di frequenza, ma non ci sono elementi o documentazione che faccia rilevare necessità di assistenza continua non meritevole pertanto di indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni che precedono sono immuni da vizi logici e strettamente aderenti al tessuto normativo per come costantemente interpretato dalla Suprema Corte.
Da questo punto di vista, non è superfluo osservare che la prestazione dell'accompagnamento compete ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua.
Nell'interpretare le condizioni legittimanti l'accesso al beneficio in parola, la Suprema Corte
è costante nell'affermare che deve trattarsi “chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità", della necessità e dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti” (tra le varie, Cass. 30.03.2011, n.7273).
Di conseguenza, resta escluso che possa riconoscersi la sussistenza del beneficio de quo in presenza di una semplice difficoltà a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita proprio perché la richiamata normativa è incentrata sul concetto di “impossibilità” (così Cass.
n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche Cass. n.12521/2009, Cass. n. 14076/2006, n.
10281/2003, n. 3228/1999); parimenti, non giova la temporaneità ovvero l'episodicità del contesto, rientrando nell'area di rilevanza della normativa in esame, per come ribadito dalla
Suprema Corte, soltanto quelle situazioni “acclarate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili manifestazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione” (v., ancora, in motivazione, Cass.
1.12.2017, n.28900).
Parte ricorrente, nel promuovere il presente giudizio, non ha esposto puntuali argomentazioni idonee a discostarsi dalle risultanze dell'indagine peritale condotta nella fase sommaria.
Pagina 5 A norma del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare
… entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”: dal che, la fase che si apre con il ricorso in opposizione è circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente), elementi i quali per fondare utilmente il giudizio devono essere “specifici”, restando preclusa l'ammissibilità di contestazioni generiche che si risolvono sostanzialmente nella mera duplicazione della fase sommaria (Cass. 17.03.2014 n. 6084). Infatti, “tale chiara previsione legislativa, e così in particolare l'espressa indicazione della specificità dei motivi di contestazione e la stessa sanzione di inammissibilità, tipici degli atti di impugnazione, consentono, sulla base della giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di appello (artt. 342 e 434 c.p.c. - cfr. ex multis Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011, 23299; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068-) di escludere che sia possibile per la parte dissenziente limitarsi a contestare genericamente le risultanze dell'accertamento peritale, richiedendosi una chiara esposizione delle ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal consulente in sede di accertamento tecnico non sia corretta” (Cass.
5.04.2017 n.8858).
Ebbene, nella fattispecie concreta, la parte dissenziente si è limitata a contestare genericamente le risultanze dell'accertamento peritale, esponendo, per un verso, ragioni non pertinenti al caso concreto, avendo incentrato l'opposizione che ci occupa sulle risultanze del certificato rilasciato dal Dipartimento di Salute Mentale il 9.05.2024 e, tuttavia, non relativo a bensì ad altro minore. Dall'altro, parte ricorrente si è limitata a trascrivere Persona_1 alcuni stralci della relazione dell'Istituto Comprensivo Montessori redatta il 19.04.2024 che non apportano nuovi elementi di valutazione rispetto al quadro clinico già attenzionato dalla
Commissione Medica e dal CTU e tanto meno denotano contraddizioni dell'iter logico dell'apprezzamento peritale del requisito sanitario legittimante l'accesso alla prestazione dell'accompagnamento alla luce di quanto sopra chiarito e, come tali, non legittimanti la rinnovazione delle operazioni peritali.
Volendo accantonare gli assorbenti profili di inammissibilità del ricorso in opposizione de quo e che la documentazione prodotta dalla parte ricorrente il 30.01.2025 non risponde neppure all'invito a regolarizzare gli atti del giudizio di cui al provvedimento del 25.01.2025, non può tacersi allora che la relazione rilasciata dal Reparto di Neuropsichiatria Infantile solo in data
12.12.2024 non evidenzia un aggravamento del quadro clinico registrato a carico del minore
, in quanto le emergenze dell'esame obiettivo unitamente all'esito degli esami strumentali Per_1
Pagina 6 e dei colloqui condotti con quest'ultimo dagli specialisti confermano le valutazioni del medico legale dell'ufficio, avendo appurato che il ragazzo, grazie ai supporti e ai trattamenti che riceve in aggiunta ai programmi in cui è inserito, frequenta il primo anno della scuola media con profitto scolastico, “discreta socializzazione con i pari. In atto non pratica alcuna terapia abilitativa. Pratica calcio 3 volte a settimana”, è in grado di vestirsi da solo sebbene non sappia allacciarsi le scarpe, tanto da concludere che soffre di “disturbo dello spettro Persona_2
autistico –livello di gravità 1 in soggetto con anomalie EEG e note di iperattività”, con prescrizione di continuare il supporto con insegnante di sostegno e ASACOM già in atto e di praticare terapia ABA.
Fermi i superiori rilievi, le censure mosse all'odierna udienza dalla parte ricorrente alle considerazioni medico legali di cui alla perizia d'ufficio redatta in fase sommaria, ancorate a quanto “riferito” dalla parte ricorrente che intende giovarsi delle dichiarazioni a sé favorevoli rese dalla stessa, ma svincolate da elementi utili a riscontrare deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate o inficianti la congruenza del giudizio peritale, si risolvono in un personale apprezzamento della gravità delle infermità prive di pregio probatorio.
Pertanto, condividendosi le argomentazioni immuni a vizi logici rese dal consulente d'ufficio della fase sommaria, va affermato che è invalido con difficoltà Persona_1
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età-indennità di frequenza.
A fronte di quanto precede, per l'effetto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali della fase sommaria e quelle della fase di opposizione vanno dichiarate irripetibili, in considerazione delle condizioni reddituali rilevanti a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. e per tale ragione i costi della CTU della fase sommaria vanno definitivamente posti a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
DICHIARA inammissibile il ricorso e, per l'effetto,
ACCERTA nei confronti di è invalido con difficoltà persistenti a svolgere i Persona_1
compiti e le funzioni proprie della sua età –indennità di frequenza, sin dalla visita di revisione
PONE definitivamente gli esborsi della CTU della fase sommaria a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, all'esito dell'udienza del 7.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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