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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6682 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AIELLO MARIA LUISA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AIELLO MARIA LUISA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2024, e Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in OL il 28.05.1992 – esponevano che il Tribunale di
Napoli pronunciava la separazione dei coniugi in virtù di decreto di omologa n. 2519/2021 reso nel procedimento recante R.G. 22618/2020 prevedendo, tra l'altro: per il mantenimento della moglie – IGnora -, il SI. , in considerazione delle sue attuali Controparte_1 Parte_1 condizioni economiche, e, delle rendite derivanti da altra proprietà verserà alla stessa la somma di
Euro 300,00 (Euro Trecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese che saranno versati mediante bonifico bancario su c/c intestato a;
ovvero a mezzo pagamento in contanti Controparte_1 con obbligo per la IGnora di quietanzare tali somme”; - che successivamente alla CP_1 omologa della separazione la situazione economica del ha subito un peggioramento Parte_1
1 dovuta alle difficoltà di gestione della attività di macelleria di cui lo stesso è titolare.
Su tali premesse rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa n. 2519/2021 dell'11.03.2021.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 28.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni della separazione alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di divorzio, le parti stabilivano quanto segue:
1. dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore della SI.ra
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato Controparte_1 concesso in sede di separazione;
2. disporre in luogo del pagamento dell'assegno di mantenimento, il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile sito in OL (NA) alla Via Poggio, n. 132, identificato al catasto al foglio 17, particella 716, sub 2, cat A2, vani 4,5, R.C. 787.500 L, da parte del IG. ed a Parte_1 favore della IG.ra , che accetta, nonché il trasferimento della quota Controparte_1 dell'usufrutto a favore della IG.ra , nella percentuale del 50% di un Controparte_1 immobile sito in Monte di ID (NA) alla Via Andreone, n. 13, identificato al catasto fabbricati al foglio 6, particella 9012, sub. 1, categoria A3, vani 3,5 R.C. 225,95, la quale accetta;
3. I ricorrenti stabiliscono nella data del 31.01.2025 il termine ultimo per poter addivenire alla stipula del rogito notarile relativo al trasferimento della quota del 625 su 1000 della casa familiare e della quota del 50% dell'usufrutto sull'immobile sito in Monte di ID (NA) alla
Via Andreone, n. 13”.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, - come l'impegno al trasferimento dell'immobile alla moglie - ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 29/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6682 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AIELLO MARIA LUISA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AIELLO MARIA LUISA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2024, e Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in OL il 28.05.1992 – esponevano che il Tribunale di
Napoli pronunciava la separazione dei coniugi in virtù di decreto di omologa n. 2519/2021 reso nel procedimento recante R.G. 22618/2020 prevedendo, tra l'altro: per il mantenimento della moglie – IGnora -, il SI. , in considerazione delle sue attuali Controparte_1 Parte_1 condizioni economiche, e, delle rendite derivanti da altra proprietà verserà alla stessa la somma di
Euro 300,00 (Euro Trecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese che saranno versati mediante bonifico bancario su c/c intestato a;
ovvero a mezzo pagamento in contanti Controparte_1 con obbligo per la IGnora di quietanzare tali somme”; - che successivamente alla CP_1 omologa della separazione la situazione economica del ha subito un peggioramento Parte_1
1 dovuta alle difficoltà di gestione della attività di macelleria di cui lo stesso è titolare.
Su tali premesse rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica delle condizioni di separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa n. 2519/2021 dell'11.03.2021.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 28.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare le condizioni della separazione alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica delle condizioni di divorzio, le parti stabilivano quanto segue:
1. dichiararsi non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito in favore della SI.ra
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato Controparte_1 concesso in sede di separazione;
2. disporre in luogo del pagamento dell'assegno di mantenimento, il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile sito in OL (NA) alla Via Poggio, n. 132, identificato al catasto al foglio 17, particella 716, sub 2, cat A2, vani 4,5, R.C. 787.500 L, da parte del IG. ed a Parte_1 favore della IG.ra , che accetta, nonché il trasferimento della quota Controparte_1 dell'usufrutto a favore della IG.ra , nella percentuale del 50% di un Controparte_1 immobile sito in Monte di ID (NA) alla Via Andreone, n. 13, identificato al catasto fabbricati al foglio 6, particella 9012, sub. 1, categoria A3, vani 3,5 R.C. 225,95, la quale accetta;
3. I ricorrenti stabiliscono nella data del 31.01.2025 il termine ultimo per poter addivenire alla stipula del rogito notarile relativo al trasferimento della quota del 625 su 1000 della casa familiare e della quota del 50% dell'usufrutto sull'immobile sito in Monte di ID (NA) alla
Via Andreone, n. 13”.
Orbene, in ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, - come l'impegno al trasferimento dell'immobile alla moglie - ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 29/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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