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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/05/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 8686/2022, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BIEMMI LAURA e DUSI LORENZA RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. APOSTOLI ARIANNA e MAZZOCCHI LEONORA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
Con ricorso depositato il 26/07/2022, ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio concordatario con . CP_1
1. 1.1. Le parti contraevano matrimonio il 24.9.1988 a Paitone-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Paitone al numero 3, parte II, serie A, dell'anno 1988).
I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione nascevano i figli (24.2.1991) e (17.2.1999), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
1.2. Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 30.5.2019, le parti concordavano in sintesi le seguenti condizioni di separazione:
− casa familiare nella disponibilità della moglie, sua proprietaria;
− assegno di mantenimento a carico del marito e a favore della moglie pari a € 900, salvo che la moglie avesse trovato un'occupazione idonea a garantirle un reddito non inferiore a € 500;
− assegno periodico a carico del padre per la figlia non autosufficiente, di € 400; Per_2
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− spese straordinarie per la figlia divise al 50% tra i genitori;
Per_2
− cessione della quota societaria della moglie al marito per € 32.000.
1.3. Il resistente ha depositato la memoria difensiva in data 17.1.2023.
I coniugi sono comparsi quindi in data 25.1.2023 per l'udienza presidenziale di divorzio, dove hanno chiesto un rinvio per valutare una possibile soluzione conciliativa.
Alla successiva udienza del 7.3.2023 le parti hanno dato atto del fallimento del tentativo.
1.4. Con ordinanza del 18.3.2023, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
− cessazione dell'assegno a carico del padre per il mantenimento della figlia nonché del Per_2 contributo alle spese straordinarie;
− obbligo del marito di corrispondere alla moglie un assegno periodico di € 800;
− conferma delle altre condizioni della separazione.
1.5. Il ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 14.6.2023.
La resistente si è costituita in giudizio il 5.7.2023.
1.6. Con sentenza parziale del 7.8.2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sono stati inoltre concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
All'udienza del 16.4.2024 è stata chiesta la produzione di documenti bancari e societari.
Con ordinanza del 9.8.2024 sono state ammesse le prove orali richieste ed è stata disposta una c.t.u. per indagare l'effettivo tenore di vita goduto dalle parti. Il 4.9.2024 il c.t.u. ha accettato l'incarico, ma il 21.1.2025 ha dato atto che le parti avevano raggiunto un accordo, ancora da formalizzare.
1.7. Con note scritte del 29.1.2025 le parti hanno infine depositato le seguenti conclusioni congiunte: CP_ «a) Le parti concordano che il signor versi alla signora a titolo di assegno divorzile una tantum, ex art. 5 Pt_1 comma 8 della legge n. 898/1970, da ritenersi satisfattiva ed equa, la somma complessiva di euro 105.000,00 (centocinquemila,00) di cui euro 70.000,00 (settantamila,00) mediante assegno circolare che viene consegnato in data CP_ 28.01.2025, alla sottoscrizione del presente accordo, e di cui la signora rilascia quietanza, e la restante somma di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) entro e non oltre il 28.04.2025 mediante bonifico bancario sul c/c della signora CP_ di cui al seguente Iban: [...]. Le parti danno pertanto atto che l'ultimo assegno divorzile periodico dovuto e già versato dal signor è quello relativo alla mensilità di gennaio 2025. Pt_1
b) Il signor proseguirà senza condizione alcuna, anche a modifica di quanto indicato in sede di verbale di Pt_1 separazione al punto 2), al pagamento fino alla sua totale estinzione, del mutuo posto già a suo carico in sede di CP_ separazione sulla ex casa coniugale di proprietà della sita in Prevalle (BS) alla via L. Da Vinci n. 20, con CP_ pagamento diretto alla sig.ra con bonifico bancario, delle rate mensili composte da capitale ed interessi che ad oggi ammonta ad euro 1.068,00 (MILLESESSANTOTTO/00) importo variabile, dichiarando di nulla avere a pretendere dalla moglie in merito alle rate di mutuo già pagate e per quelle future che pagherà secondo quanto concordato in sede di separazione e di cui sopra.
c) Le parti concordano che il signor anche per il tramite di un suo incaricato, entro il 10 febbraio 2025, e con un Pt_1 preavviso di giorni tre, ritirerà tutti i beni presenti nelle baracche situate nel campo;
- tutti gli accessori delle moto situati nel CP_ garage;
- gli attrezzi per la legna;
- n.1 cappello militare da bersagliere;
- fotografie personali a scelta della signora - congedo e oggetti militari;
- documentazione medica;
- piastra ad induzione;
- lavapavimenti, dando atto di nulla avere più a CP_ pretendere dalla signora considerando superato anche quanto indicato nell'allegato 6 dell'accordo della separazione.
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d) Con l'adempimento di tutto quanto indicato ai punti a) e b) e c) di cui sopra, le parti dichiarano che nulla avranno più CP_ a pretendere reciprocamente;
la signora dichiara di non avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ex marito per gli CP_ arretrati Istat e per eventuali richieste per l'attività svolta dalla signora nell'azienda e di rinunciare comunque a qualsivoglia possibile pretesa ed azione passata, presente e futura nei suoi confronti a qualsivoglia titolo. Il signor Pt_1
a sua volta, sia in proprio, quale persona fisica, che nella sua qualità di legale rappresentante della società Mafra sas, CP_ dichiara di nulla avere a che pretendere dalla signora per qualsiasi titolo e/o ragione e di rinunciare comunque a qualsivoglia possibile pretesa ed azione passata, presente e futura nei suoi confronti.
e) Con la corresponsione della somma su indicata, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente sia a titolo di assegno divorzile che economico e patrimoniale, e dichiarano di aver definito ogni questione, e di non avere più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia ragione, titolo o causa. CP_ f) La signora consegna in data odierna, al signor proprietario dell'immobile sito in Paitone alla via Soina n. Pt_1
20 di cui il padre della resistente, signor era usufruttuario, le chiavi in possesso della stessa di detto CP_2 immobile, dichiarando ella di aver prelevato ogni bene personale e/o di interesse suo e del signor e di non CP_2 avere nulla a che pretendere dal signor in relazione a detto immobile e al suo contenuto, rappresentato da mezzo Pt_1 soggiorno, mobile ad angolo, lampadario, porta TV con TV, poltrona e tavolino basso, in camera singola tendaggio e due sedie, in camera doppia un armadio, plafoniera e tendaggio . Il signor dichiara di prendere pieno possesso in data Pt_1 odierna dell'immobile predetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e di nulla avere a che eccepire e/o pretendere in merito alla situazione dello stesso da parte dell'ex usufruttuario.
g) Le spese legali e le spese di ctu e di ctp sono compensate tra le parti;
h) Le parti dichiarano di avere collaborato al presente accordo transattivo in assoluta buona fede.
i) Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di considerare definitivamente chiusi e risolti tutti i loro rapporti, anche nei confronti del signor nessuno escluso, compresi i rapporti economici e patrimoniali CP_2 derivanti dal rapporto di coniugio delle parti, alle condizioni sopra indicate.
j) I sottoscritti difensori, con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L.PF. n. 247/2012.
k) Le parti rinunciano ai termini per il deposito delle memorie conclusive e rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio non avendo interesse se confermate e conformi le condizioni di cui sopra».
1.8. L'11.3.2025 il giudice ha quindi dichiarato cessato l'incarico del c.t.u. e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1.9. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 2.8.2022, non ha formulato osservazioni.
2. Nulla si dispone in merito allo status coniugale, stante l'intervenuta sentenza parziale del 7.8.2023.
Le ulteriori condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 7.8.23, che ha dichiarato il divorzio tra i coniugi – con sentenza definitiva:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
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Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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