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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.3.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2091/2024 R.G. sez. lav.
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappr.p.t.
rappr. e dif. ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 24.7.2024 il proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di S.Maria C.V. n.
1762/2024 con la quale era stato dichiarato il diritto di al CP_1 trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, e per l'effetto condannato il convenuto al pagamento delle Parte_1 differenze retributive, da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;
nonchè rigettata nel resto la domanda.
Il appellante con un unico motivo di gravame lamentava Parte_1 che il Giudice di prime cure non aveva considerato l'eccepita prescrizione.
La parte appellata, regolarmente evocata in giudizio non si costituiva e rimaneva contumace.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto merita accoglimento.
Ed invero l'unico motivo di gravame attiene all'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure dell'eccepita prescrizione.
Sul punto osserva il Collegio che la Suprema Corte in materia di fasce stipendiali per i docenti ha avuto modo di precisare, sia pure riguardo a quelli in ruolo, che “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”. (cfr. Ordinanza sez. L.
n.2232 del 30.1.2020).
Ne consegue che mentre l'anzianità di servizio è imprescrittibile, tanto che va calcolata per intero, viceversa sono soggetti alla prescrizione quinquennale i crediti relativi ai singoli aumenti.
Nel caso di specie è stato riconosciuto al il trattamento CP_1 stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, e per l'effetto condannato il convenuto al pagamento delle differenze retributive, da Parte_1 determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati.
In merito al riconoscimento del diritto non è stato avanzato alcun gravame, motivo per cui la questione è coperta da giudicato
Quanto, invece, alla condanna alle differenze retributive – oggetto di gravame- effettivamente il Giudicante non ha tenuto conto dell'eccepita prescrizione, già sollevata in primo grado.
Va, pertanto, esclusa la condanna al pagamento delle differenze retributive per gli anni coperti da prescrizione quinquennale, con la precisazione che per le differenze retributive per gli anni non coperti da prescrizione va tenuto conto dell'intera anzianità, come precisato nella richiamata ordinanza della Suprema Corte.
L'appello, in conclusione, va accolto. Nulla per le spese del presente grado di giudizio attesa la particolarità della fattispecie e tenuto conto, comunque, dell'avvenuto riconoscimento del diritto azionato dal e della CP_1 condanna, sia pure nei limiti della prescrizione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto, e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento delle Parte_1 differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo.
- Nulla per le spese.
Napoli 27.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese