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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/10/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. OR La AL, all'udienza del 10 settembre 2025 celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 267/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino alla Vico I Crotone n. 25 presso lo studio dell'avvocato Francesco GIAMPAOLO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec:
; Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Locri alla via Matteotti n. 48, con l'avvocato
Rossella QUARTA, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023, a rogito del notaio
[...]
in Fiumicino, rep. 37875/7313, pec: t;
Per_1 Email_2
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli- indennità di malattia
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 30.01.2024, ha esposto che ha lavorato come Parte_1
bracciante agricolo per i periodi compresi dal 25.07.2020 al 31.12.2020, dal 20.07.2021 al
31.12.2021 e dal 06.08.2022 al 31.12.2022, sempre per 102 giornate annue alle dipendenze Pag. 1 a 14 dell'azienda NI VO, ubicata nel Comune di San Luca;
che ha lavorato per circa 8 ore al giorno, ed è stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico di VO NI che gli assegnava i compiti da svolgere;
che, in data 06.10.2023 l' mediante raccomandata CP_1
le ha comunicato che a seguito di accertamenti effettuati le erano state disconosciute le giornate di lavoro agricolo anche ai fini delle tutele previdenziali ed assistenziali per gli anni
2020, 2021 e 2022; che, in data 04.11.2023, ha esperito il ricorso amministrativo alla;
Pt_2 che pur essendo stata ammalata, nell'anno 2023 (per il periodo che va dal 25.01.2023 al
23.02.2023 e dal 20.03.2023 al 18.05.2023, e dal 30.05.2023 al 23.06.2023), non si è vista corrispondere dall' le relative indennità; che, successivamente, l' le ha comunicato CP_1 CP_1 che le richieste di indennità, per i periodi di malattia patiti nell'anno 2023, non potevano essere accolte a causa “di un blocco al pagamento per il beneficiario nel sistema SCUP”; che da come risulta dai certificati del Casellario Giudiziario del 20.11.2023 e dei Carichi Pendenti del 20.11.2023, non risultano a suo carico pendenze penali pertanto il mancato pagamento dell'indennità di malattia per l'indicato motivo si appalesa essere illegittimo. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, i rapporti di lavoro intercorsi tra la sig.ra e la ditta VO Parte_1
NI per gli anni 2020, 2021 e 2022, anche ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale ed assistenziale;
-accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa il diritto della odierna parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2020, 2021, e 2022; -condannare l' in persona del legale rappresentante p.t al CP_1
pagamento delle indennità spettanti alla sig.ra per i periodi di malattia Parte_1 patiti nell'anno2023; Con vittoria di spese , diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito tardivamente in giudizio l' CP_1 che ha eccepito la decadenza prevista dall'art. 22 comma primo del D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11.3.1970 n. 83, nel merito si è riportato alle risultanze emesse del verbale ispettivo del 02.05.2023 redatto dagli ispettori incaricati nei confronti della ditta VO NI, ed ha pertanto concluso per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Pag. 2 a 14 La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, assunta all'udienza del 14.03.2025.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2020, 2021 e 2022 a seguito dell'avvenuta cancellazione nonché per il pagamento dell'indennità di malattia ad esse connesse.
Nel caso in esame, infatti, si apprende dagli atti di causa che l'Istituto, all'esito delle verifiche, ha disconosciuto, con verbale ispettivo del 02.05.2023, i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda VO NI.
In via preliminare va dichiarata infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
Va a tal fine ricordato che ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono le seguenti: 1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi CP_1 in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d. l. 3.2.1970, n. 7 convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso in esame parte ricorrente ha avuto comunicazione del disconoscimento in data
06.10.2023 ed ha proposto il ricorso amministrativo in data 04.11.2023. La competente commissione adita, non avendo dato riscontro entro il termine previsto di 90 giorni ha fatto sì che si perfezionasse il c.d. . Dal termine anzidetto, decorrono gli ulteriori 30 Persona_2 giorni per l'eventuale ricorso in seconda istanza dinanzi alla Commissione Centrale, decorsi i quali- senza impugnazione- il provvedimento può considerarsi definitivo e quindi impugnabile dinnanzi all'autorità giudiziari entro il termine decadenziale di 120 giorni (sul punto Cass. Sent. 5 febbraio 2018 n. 2719).
Pag. 3 a 14 Pertanto, il ricorso è stato tempestivamente depositato il 30.01.2024.
Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa
(l. n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in CP_1
difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente),
l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un
Pag. 4 a 14 valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater CP_1
e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che l stesso, CP_1 CP_2
nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della procedura.
Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e CP_2
fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne CP_1 motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1 retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell'istituto sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricolo di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'art. 2094 c.c., per il quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pag. 5 a 14 In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cass. n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dall'articolo 2697 c.c. si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (buste paga e contratti) non è idonea a ritenere fondate le richieste della parte ricorrente.
È noto che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
Tale carattere indiziario non ha, inoltre, trovato conferme nelle risultanze processuali, che sono risultate insufficienti a confermare le allegazioni del ricorrente per come si dirà più diffusamente appresso.
Ed invero, il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore
Pag. 6 a 14 di un'azienda agricola non può essere limitato alla produzione della copia del “foglio di assunzione” (ossia la ricevuta della comunicazione obbligatoria di assunzione) ed alle buste paga (sulle quali ci si soffermerà appresso), occorrendo invece l'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali,
l'esistenza del rapporto di lavoro.
Quanto alle prove espletate, le testimonianze devono essere valutate dal giudice in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa;
in particolare, detta valutazione non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (sullo standard probatorio nella materia de qua v. anche Corte appello Catanzaro sez. lav., 07/02/2020, n.1527).
Posto che la mancata iscrizione per gli anni di causa è stata disposta con verbale ispettivo, va ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati
(Cassazione civile, Sez. L., sent. n. 7178 del 29/11/1987).
A prescindere, dunque, dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale, è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione (Cass. 12.08.2004, n. 15702).
In merito, pare opportuno specificare che è chiaro che con il ricorso in esame non si invochi una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo. Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione d i quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di
Pag. 7 a 14 accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Una volta che il presupposto fondante la prestazione previdenziale viene meno - id est il rapporto lavorativo – è conseguentemente rimosso il titolo giuridico per la legittima percezione dei connessi benefici, con conseguente formazione dell'indebito.
Ciò chiarito, e premesso quanto già affermato in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, occorre dare atto che nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non ha reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva.
Sul punto occorre rappresentare che, all'esito dell'accertamento, gli ispettori hanno evidenziato anomalie sulla reale consistenza dell'attività lavorativa svolta nella suddetta azienda, ed hanno illustrato che il numero di lavoratori assunti è risultato sproporzionato per eccesso al fine di ottenere prestazioni assistenziali altrimenti non spettanti, ed è ulteriormente specificato che “…il fabbisogno di manodopera è stato interamente soddisfatto in ambito familiare”.
Nel dettaglio, con il predetto verbale, si è dato conto che VO NI, titolare dell'azienda e padre della ricorrente, ha riferito che: “sui terreni ci sono uliveti, agrumeti (solo arance) e orto. Sono estesi in tutto tre ettari. Per tre quarti sono coltivati ad uliveto e per un quarto d'agrumi. Nell'orto coltiviamo solo pomodori nel periodo estivo. Tutto quello che viene prodotto viene utilizzato in ambito familiare…Assumo solo familiari o meglio quasi tutti i familiari, nel senso che alcuni sono parenti stretti cioè i miei figli…gli altri sono compaesani…i miei figli vengono assunti ogni anno…i miei figli lavoravano comunque con me tutto l'anno a prescindere dal periodo in cui sono assunti…Mio figlio è Per_3
sposato…gli altri due figli vivono con me…lavora in azienda anche che è Controparte_3 mia parente perché è mia nuora…Pago i miei operai 40 € al giorno, sempre in contanti quando posso perché l'azienda non ha entrate. Poi, tenendo conto che alcuni operai sono i miei figli e mia nuora, non sempre li pago ma ci dividiamo i prodotti e quelli che vivono in casa con me usufruiscono della produzione che trattengo per me”. Altresì, ha specificato che
Pag. 8 a 14 l'azienda non ha alcun sbocco sul mercato e che pertanto non gode di alcuna entrata, e che provvede alle necessità aziendali per mezzo dell'unica entrata di cui dispone, ovvero lo stipendio che percepisce quale dipendente AFOR, ed ha in ultimo precisato che “Agli operai non do busta paga”.
Gli Ispettori hanno dunque concluso per l'errata qualificazione dei rapporti di lavoro denunciati in favore dei familiari del titolare: , , Persona_4 Parte_1 [...]
e e per l'inesistenza, con conseguente annullamento di tutti Per_5 Persona_6 gli altri rapporti di lavoro, istituiti con solo fine di far percepire ai lavoratori indebite prestazioni previdenziali/assistenziali (periodo di riferimento 01.07.2013- 31.03.2023).
Occorre rilevare inoltre, che la ricorrente, come tutti i dipendenti, è stata convocata dagli ispettori due volte e solo per la prima ha fornito idonea giustificazione per la mancata presentazione.
Per quanto riguarda l'analisi della posizione economica e fiscale dell'azienda è risultato che “è stato lo stesso titolare ha dichiarato di non avere mai emesso fatture, avendo destinato l'intera produzione della sua azienda al solo consumo familiare”.
A prescindere, dunque, dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale, è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione (Cass., 12.8.2004, n. 15702).
A prescindere dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione
(Cass., 12.8.2024, n. 15702).
In tal senso appare opportuno dare conto delle risultanze testimoniali.
In tal senso, le deposizioni del teste non hanno mutato il quadro Persona_6 in esame. Egli ha infatti dichiarato “...Conosco perché è mia Parte_1 cognata, è la sorella di mio marito dal 2015, e poi perchè abbiamo lavorato insieme presso
l'azienda agricola di VO NI negli anni 2020 e 2021. ADR Io ho lavorato lì 5 anni, dal 2017 al 2021. ADR Penso che la VO abbia fatto sempre 102 giornate annue. ADR Io
Pag. 9 a 14 non ricordo quante ne ho fatte negli anni 2020-2021. ADR Anche io ho subito il disconoscimento di giornate agricole ed ho fatto causa, che è ancora in corso. ADR I terreni sono nel Comune di Careri, lì abbiamo fatto pulitura del terreno, raccolta di arance e degli ulivi. ADR Noi abbiamo lavorato da fine luglio fino a fine dicembre, sempre per pulitura terreno, raccolta di arance, olive coltivazione di ortaggi. ADR Io guadagnavo 900 euro al mese, non so dire al giorno, penso lo stesso sia stato per VO. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.00 ed era VO a dirci cosa fare. ADR Più o meno eravamo 5 persone negli anni 2020-2021 a lavorare lì ADR Non so dire la destinazione dei prodotti agricoli.
ADR Specifico che vedevamo frequentemente il proprietario delle terre confinanti Per_7
. ADR Il fondo è separato dal transito di una strada, e quindi la sua parte superiore
[...]
è scoscesa, l'altra è in piano. ADR Non so dire quante piante di olive ci sono.”.
Esaminando la successiva deposizione, il teste ha dichiarato: “... Persona_5
Conosco perché è mia sorella. Noi abbiamo lavorato insieme in Parte_1 contrada Ancone per NI VO negli anni 2020 e 2021. ADR Io ho lavorato lì dal
2019 al 2022. ADR Penso che abbia fatto sempre 102 giornate annue. ADR Io non ricordo quante ne ho fatte negli anni 2020-2021, diciamo 102. ADR Anche io ho subito il disconoscimento di giornate agricole ed ho fatto causa, che è ancora in corso. ADR Noi abbiamo lavorato da fine luglio fino a fine dicembre, sempre per pulitura terreno, raccolta di arance, olive coltivazione di ortaggi. ADR Non ricordo quanto ho guadagnato, mensilmente saranno state 800-900 euro al mese, non so dire al giorno, non so dire quanto è stata pagata mia sorella ma da quel che so è stata pagata. ADR Io da quel che ricordo venivo pagato con bonifico. Lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.00 ed era VO a dirci cosa fare. ADR Specifico che NI VO è lui, mio padre, il datore di lavoro.
ADR Più o meno eravamo 5 o 6 persone negli anni 2020-2021 a lavorare lì, ricordo Per_4
e ADR Non so dire la destinazione dei
[...] Persona_6 Testimone_1 prodotti agricoli, anche se il titolare era mio padre, io ero un operaio. ADR Il fondo è separato dal transito di una strada, e quindi la sua parte superiore è scoscesa, l'altra è in piano. ADR Saranno 100-150 piante di olive nei terreni.”.
Invero, occorre riaffermare il canone di giudizio per il quale la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni. In tal senso, se
Pag. 10 a 14 non vi è dubbio che solo la testimonianza, quale mezzo di prova tipico, costituisce strumento probatorio idoneo a dare fondatezza di certi fatti, in quanto assunta innanzi ad un giudice terzo ed imparziale, ed in contraddittorio tra le parti, è di certo pur vero che il confronto con le risultanze delle dichiarazioni rese dai medesimi soggetti in sede ispettiva costituisce una misura idonea a saggiare l'attendibilità del teste.
Orbene, la dichiarazione resa da si manifesta, all'esito Persona_6 dell'esame, affetta da grado di genericità tale da apparire irrimediabilmente inattendibile.
Questi, infatti, appare meramente assertiva delle allegazioni in ricorso e del tutto generica in merito alla precisazione delle giornate di lavoro effettuate dalla ricorrente nel periodo 2020-
2021.
Quanto al teste , anche questi non ricorda quante giornate di lavoro Persona_5 abbia prestato la sorella nel 2020-2021 ed, in modo invero assai inverosimile, riferisce di non conoscere la destinazione aziendale dei proventi agricoli, opponendo a giustificazione di tale ignoranza che il datore di lavoro, ovvero il padre, non lo avrebbe messo a conoscenza dell'utilizzo da imprimere al raccolto. Questi inoltre riferisce di essere stato pagato con bonifico, mentre, diversamente, in sede ispettiva il padre ha riferito di aver provveduto a tale adempimento mediante pagamento in contanti. Entrambi hanno inoltre subito il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per anni analoghi a quelli oggetto di causa. Non può dunque non rilevarsi che essi, giacché coinvolti nel medesimo accertamento ispettivo, nutrono un naturale interesse alla risoluzione della controversia in senso favorevole alla ricorrente, essendo titolari di una posizione assimilabile a quella de qua. È dunque prevedibile che siano interessati a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna ricorrente, anche al fine di proseguire un mutuo conforto probatorio, sia pure indiretto. Per ciò che riguarda l'esercizio del potere direttivo, inoltre, non di poco conto è la circostanza che la teste ha individuato nel titolare della ditta colui che impartiva le Persona_6
indicazioni circa le attività da svolgere “era VO a dirci cosa fare”, mentre lo stesso datore di lavoro in sede ispettiva ha dichiarato: “Gli operai vengono autonomamente sui terreni.
Generalmente io la mattina non ci sono perché sono al lavoro ma c'è mio figlio a Per_3
dare le direttive agli operai che io ho indicato”.
Pag. 11 a 14 L'insanabile contrasto tra le affermazioni esaminate e quanto rilasciato in sede ispettiva, in uno con l'assenza di documenti o altre fonti di prova che attestino la produzione di utili aziendali, conduce a ritenere insanabilmente inattendibile la testimonianza resa.
Inoltre, a demolizione finale del costrutto essenziale della subordinazione, va dato atto che le dichiarazioni rese si presentano generiche e prive di riscontro, dalle quali non è possibile verificare la coincidenza dei periodi lavorativi prestati, né gli orari in cui la parte ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa.
Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto.
Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative, accomunate dal medesimo interesse, e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale, stereotipate e interscambiabile, si dimostrano impalpabili, e, all'esito, insufficienti.
Si riscontra dunque che nessuna delle dichiarazioni trova corrispondenza in un'altra deposizione, emergendo un quadro caotico e disordinato, nel quale la collocazione temporale del lavoro è priva di alcun riferimento certo ed anche il riferimento alle mansioni demandate
è scarno, incerto ed a tratti contraddittorio.
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni, a causa della inaffidabilità della documentazione proveniente dal datore di lavoro a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati.
Si palesa, quindi, una assoluta incompatibilità tra allegazioni e riscontro probatorio della documentazione già in atti e, pertanto, si ritiene che la parte ricorrente non abbia assolto il prescritto onere probatorio. La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura. Per quanto sino ad ora affermato ne consegue che la parte ricorrente, non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, così come indicato dall'art. 2697 cod. civ., per il quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
Pag. 12 a 14 ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Per l'effetto, infondata anche nel merito è l'opposizione al mancato pagamento dell'indennità di malattia.
Invero, presupposto per la percezione dell'indennità di malattia è l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Occorre ricordare che l'art. 1 legge 457 del 1972 prevede che:
“L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere. Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione. L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia
e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria.”.
Nel caso di specie la ricorrente non ha provato l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce presupposto logico-giuridico per poter beneficiare dell'indennità di malattia.
Dunque, premesso che non è stata raggiunta la prova dell'espletamento da parte ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricolo svolta per il numero di giornate e per gli anni indicati in ricorso, non sussiste il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2020, 2021 e 2022 rispettivamente per 102 giornate lavorative annue e, di conseguenza, non può dirsi sussistente il diritto alla percezione delle connesse prestazioni di natura previdenziale.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00 di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Il ricorso, pertanto è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia previdenziale trattata e lo scaglione di riferimento
Pag. 13 a 14 correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Si precisa inoltre che non può farsi ricorso all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n.
16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso formulato da Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell' che si liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed CP_1
€400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge
Locri, 10 ottobre 2025
Il Giudice
OR La AL
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