Articolo 947 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 946Articolo 923
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9 ottobre 2010
Art. 947. Collocamento in congedo 1. Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 946, eccettuata la perdita del grado, e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. 2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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