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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1234/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Loc. Ca' Morlini 3 29018 Lugagnano Val d'Arda Italia presso il Difensore CP_1
[...]
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_1
ZANARDI,28/6 BOLOGNA presso il Difensore Controparte_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'attore chiede condannarsi al pagamento della somma pari al CP_2
valore, attualizzato, dei buoni postali sottoscritti nell'anno 2007 e meglio identificati in atti, comprensivo di capitale e interessi;
vinte le spese. Resiste , ferma CP_2
sull'idea dell'intervenuta prescrizione dei titoli, già evidenziata ante causam.
2. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Si richiamano sul punto le convincenti argomentazioni della giurisprudenza di merito.
Quanto alla prescrizione può evidenziarsi che “In tema di buoni fruttiferi postali
l'omessa indicazione a stampa, con timbro e/o con etichette apposite della serie di appartenenza
degli stessi non consente al risparmiatore di conoscere il regime giuridico concretamente
applicabile ovvero la disciplina contenuta nell'art. 14, D.M. Tesoro del 19.12.2000 o la
disciplina contenuta nell'art. 18, D.M. Tesoro del 19.12.2000. Infatti, i decreti ministeriali
costituiscono fonte legale di conoscenza del regime giuridico applicabile a prescindere dalla
materiale consegna del prospetto informativo da parte dell'intermediario al risparmiatore. Il
termine di durata incide sul dies ad quem per il calcolo del termine di prescrizione decennale
fissato dalla legge.” (Trib. Torre Annunziata 02.08.2024); “I diritti dei titolari dei buoni
fruttiferi postali, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 vigente
all'epoca dei fatti, si prescrivono decorsi dieci anni dalla loro data di scadenza. Per quanto
concerne l'obbligo di comunicazione sancito dall'art. 3, del D.P.R. n. 116/2007 è bene
puntualizzare che la disciplina dettata in materia di depositi dormienti non si applica ai buoni
fruttiferi emessi prima del 2001. Viceversa, per i buoni che presentano un timbro assente o
illeggibile in ordine alla data di scadenza, non può essere integrata alcuna prescrizione dal
momento che l'assenza di una data rende impossibile per il risparmiatore calcolare la tempistica
per l'esercizio del proprio diritto.” (Trib. Roma 21.02.2023 n. 2952).
pagina 2 di 4 Quanto alla responsabilità per inadempimento dell'intermediario, giova osservare che “Gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario sono preordinati sia a garantire
la trasparenza dell'attività di investimento, che a tutelare la posizione del risparmiatore, che
deve essere posto nelle condizioni di comprendere correttamente - a prescindere dal suo grado
di istruzione e competenza - quali siano le caratteristiche dell'investimento. In questa
prospettiva, nel caso specifico di buoni fruttiferi postali, non è idonea ad escludere la
responsabilità contrattuale dell'intermediario la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano
pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, né che tali dati siano
eventualmente acquisibili su internet.” (Trib. Nuoro 03.08.2023).
Nel caso di specie è pacifico che al non sia stata data adeguata Pt_1
informazione sui buoni sottoscritti, e che conseguentemente egli non potesse rendersi conto dei modi e termini in cui esercitare il diritto al rimborso. Era onere dell'
intermediario provare di aver efficacemente informato il cliente, proprio in ragione dell'evidente asimmetria informativa tra il contraente istituzionale e professionista, e il contraente debole (particolarmente debole, trattandosi di soggetto privo di competenze tecniche in materia, il che rendeva ancor più pregnante l'obbligo informativo dovendo essere adeguato). Tale prova non è stata fornita, pretendendo invece le di rovesciare sul cliente l'onere della prova negativa (dimostrare di CP_2
non essere stato adeguatamente informato).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016;
12002/2014); ritenuto di liquidare le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 Accerta e dichiara l'inadempimento di agli obblighi informativi Controparte_2
nei confronti di relativi ai titoli per cui è causa;
e per l'effetto Parte_1
Condanna a rimborsare a il valore attuale dei Controparte_2 Parte_1
titoli per cui è causa, pari al capitale investito e con interessi e rivalutazione dalla scadenza dei buoni sino all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì a rifondere a controparte le spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in € 5.077,00 oltre IVA e accessori, come da notula.
Piacenza, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1234/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Loc. Ca' Morlini 3 29018 Lugagnano Val d'Arda Italia presso il Difensore CP_1
[...]
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_1
ZANARDI,28/6 BOLOGNA presso il Difensore Controparte_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'attore chiede condannarsi al pagamento della somma pari al CP_2
valore, attualizzato, dei buoni postali sottoscritti nell'anno 2007 e meglio identificati in atti, comprensivo di capitale e interessi;
vinte le spese. Resiste , ferma CP_2
sull'idea dell'intervenuta prescrizione dei titoli, già evidenziata ante causam.
2. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento. Si richiamano sul punto le convincenti argomentazioni della giurisprudenza di merito.
Quanto alla prescrizione può evidenziarsi che “In tema di buoni fruttiferi postali
l'omessa indicazione a stampa, con timbro e/o con etichette apposite della serie di appartenenza
degli stessi non consente al risparmiatore di conoscere il regime giuridico concretamente
applicabile ovvero la disciplina contenuta nell'art. 14, D.M. Tesoro del 19.12.2000 o la
disciplina contenuta nell'art. 18, D.M. Tesoro del 19.12.2000. Infatti, i decreti ministeriali
costituiscono fonte legale di conoscenza del regime giuridico applicabile a prescindere dalla
materiale consegna del prospetto informativo da parte dell'intermediario al risparmiatore. Il
termine di durata incide sul dies ad quem per il calcolo del termine di prescrizione decennale
fissato dalla legge.” (Trib. Torre Annunziata 02.08.2024); “I diritti dei titolari dei buoni
fruttiferi postali, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 vigente
all'epoca dei fatti, si prescrivono decorsi dieci anni dalla loro data di scadenza. Per quanto
concerne l'obbligo di comunicazione sancito dall'art. 3, del D.P.R. n. 116/2007 è bene
puntualizzare che la disciplina dettata in materia di depositi dormienti non si applica ai buoni
fruttiferi emessi prima del 2001. Viceversa, per i buoni che presentano un timbro assente o
illeggibile in ordine alla data di scadenza, non può essere integrata alcuna prescrizione dal
momento che l'assenza di una data rende impossibile per il risparmiatore calcolare la tempistica
per l'esercizio del proprio diritto.” (Trib. Roma 21.02.2023 n. 2952).
pagina 2 di 4 Quanto alla responsabilità per inadempimento dell'intermediario, giova osservare che “Gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario sono preordinati sia a garantire
la trasparenza dell'attività di investimento, che a tutelare la posizione del risparmiatore, che
deve essere posto nelle condizioni di comprendere correttamente - a prescindere dal suo grado
di istruzione e competenza - quali siano le caratteristiche dell'investimento. In questa
prospettiva, nel caso specifico di buoni fruttiferi postali, non è idonea ad escludere la
responsabilità contrattuale dell'intermediario la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano
pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, né che tali dati siano
eventualmente acquisibili su internet.” (Trib. Nuoro 03.08.2023).
Nel caso di specie è pacifico che al non sia stata data adeguata Pt_1
informazione sui buoni sottoscritti, e che conseguentemente egli non potesse rendersi conto dei modi e termini in cui esercitare il diritto al rimborso. Era onere dell'
intermediario provare di aver efficacemente informato il cliente, proprio in ragione dell'evidente asimmetria informativa tra il contraente istituzionale e professionista, e il contraente debole (particolarmente debole, trattandosi di soggetto privo di competenze tecniche in materia, il che rendeva ancor più pregnante l'obbligo informativo dovendo essere adeguato). Tale prova non è stata fornita, pretendendo invece le di rovesciare sul cliente l'onere della prova negativa (dimostrare di CP_2
non essere stato adeguatamente informato).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016;
12002/2014); ritenuto di liquidare le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 Accerta e dichiara l'inadempimento di agli obblighi informativi Controparte_2
nei confronti di relativi ai titoli per cui è causa;
e per l'effetto Parte_1
Condanna a rimborsare a il valore attuale dei Controparte_2 Parte_1
titoli per cui è causa, pari al capitale investito e con interessi e rivalutazione dalla scadenza dei buoni sino all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì a rifondere a controparte le spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in € 5.077,00 oltre IVA e accessori, come da notula.
Piacenza, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4