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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1211/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. SOLAZZI Parte_1
GIANFRANCO,
RICORRENTE
contro
: corrente in Fano, via Toniolo, 39/B , CP_1
RESISTENTE, contumace
Controparte_2
con sede in Milano (MI) Via Giovanni Battista Sammartini, 5
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
), dal 23.08.2021 al 24.09.2024, in forza di contratto di lavoro P.IVA_1
subordinato a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di 'Impiegata Uff.
Commerciale Estero', inquadrata al livello 'C3' del CCNL di Categoria
(Metalmeccanica Aziende Industriali).
Sin dall'inizio del rapporto la Sig.ra delegava il datore di lavoro a Pt_1
prelevare dalla sua retribuzione e dalla quota annuale del suo T.F.R. i contributi del maturando T.F.R. e a versarli a favore del Fondo nazionale
Pensione Complementare, denominato in forma abbreviata cui CP_2
la ricorrente aveva aderito sin dal 30.08.2021.
Tuttavia, la società a partire dal 3° trimestre dell'anno CP_1
2023 (compreso) e fino al 24.09.2024 (data in cui cessava il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice), ometteva di versare regolarmente al le quote mensili contributive in funzione di CP_2 CP_2
accantonamento del T.F.R. maturate. Più nel dettaglio, la società datrice non versava al Fondo pensionistico complementare COMETA i contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro e le quote di T.F.R. maturate dei mesi di:
i) LUGLIO, , OTTOBRE, NOVEMBRE Pt_2 Parte_3
DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' (ovverosia del 3° e 4° trimestre) dell'anno 2023; ii) , , , , Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
, , , (ovverosia del Pt_8 Pt_9 Pt_10 Parte_11
1°, del 2° e del 3° trimestre) dell'anno 2024; nonché i contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro e le quote di T.F.R. maturate relativi all'Indennità Sostitutiva del preavviso (computati nella busta paga di
OTTOBRE 2024), per la somma complessiva di € 4.703,03.
pagina 2 di 6 Ciò premesso il ricorrente chiedeva al tribunale la condanna di CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento, in
[...]
favore del
[...]
Controparte_3
in forma
[...]
abbreviata della somma di € 4.703,03, oltre accessori di legge. CP_2
Per tale importo chiedeva la condanna di parte resistente che restava contumace.
***
Entrambi i resistenti, ritualmente notificati del ricorso non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Il ricorso va accolto.
La documentazione prodotta da parte ricorrente (Certificato d'iscrizione al
Fondo (doc. 4); Dettaglio delle operazioni e dei movimenti al 30.09.2024 rilasciato dal citato Fondo in data 11.11.2024 (doc. 5); dalle voci “Fondo
c/Dipe”, “Fondo c/Azienda”, “Comunicazione Dipendente” e
“Comunicazione T.F.R.”, che si leggono su ciascuna delle buste paga depositate in atti) prova l'incarico conferito dal ricorrente al datore di lavoro di prelevare dalla sua retribuzione e dalla quota annuale del suo T.F.R. i contributi del maturando T.F.R. e a versarli a favore del Fondo nazionale
Pensione Complementare, denominato in forma abbreviata 'COMETA', cui la ricorrente ha aderito sin dal 30.08.2021.
La prova dell'omissione dei versamenti da parte della a CP_1
partire dal 3° trimestre 2023 (compreso) e fino al 3° trimestre 2024 (compreso), si evince dal confronto delle voci Fondo c/Dipe, Fondo c/Azienda,
Comunicazione Dipendente, Comunicazione T.F.R.), riportate nelle buste paga pagina 3 di 6 (dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre dicembre e tredicesima mensilità dell'anno 2023 e dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024) con lo storico dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al Fondo fino al 30.09.2024, CP_2
depositato in atti (doc. 5).
La piena legittimazione del lavoratore ad agire per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore del Fondo di previdenza complementare della contribuzione non versata si evince dai principi affermati da Cass. 18477/2023 secondo cui (“In tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando
- e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del
Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito.”).
La facoltà di azionare il proprio diritto ad ottenere il pagamento in favore del fondo da parte del datore richiede la necessaria partecipazione al giudizio del
Fondo. Come rilevato da Cass. 17320/2020, “Fermo, infatti, il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma
2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015), deve per converso rilevarsi che, per
pagina 4 di 6 principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art.
102 c.p.c.”.
Entrambi sono stati ritualmente evocati in giudizio.
Le spese di lite sono poste in capo al datore di lavoro resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al versamento, in favore del
[...]
[...]
Controparte_3
in forma abbreviata
[...] CP_2
della somma di € 4.703,03, oltre accessori di legge.
Pone a carico di le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 07/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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