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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12197/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carol Giordani del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e nata a [...] il 15 Controparte_1
dicembre 1975 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara C.F._2
Ruggini del Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono chiedendo che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e riportate nel Controparte_1
verbale dell'odierna udienza del 29 aprile 2025”.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, osservato che e con ricorso depositato il 16 Parte_1 Controparte_1
ottobre 2024, hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate;
rilevato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 29 aprile 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni ivi previste e riportate a verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a OR (Bologna) il 15 luglio 2006 e che dall'unione dei coniugi sono nati a Bologna tre figli: il primogenito nato l'[...], Persona_1
la secondogenita nata il [...] e il piccolo Persona_2 Per_3
nato il [...];
[...]
ritenuto che, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi il 23 giugno 2020 nel procedimento di separazione giudiziale nel corso del quale è stata emessa dal Tribunale di Bologna la sentenza parziale n. 2320/2021 del 19 ottobre 2021, con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, ed in seguito la sentenza definitiva n.
755/2023 del 3 aprile 2023, passata in giudicato;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
2
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori, in quanto garantiscono agli stessi un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermata all'udienza del 29 aprile 2025, sono previsti gli impegni ai trasferimenti immobiliari regolati dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ I ricorrenti al fine di dare compiuta definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente convengono quanto segue.
La RA si obbliga a trasferire al GN che Controparte_1 Parte_1
accetta:
- la propria quota di piena proprietà pari al 50% (1/2) dell'immobile posto in Comune di Bologna, in via Ugo Lenzi n. 1 e precisamente: appartamento ad uso civile abitazione sito al primo piano (piano 1-S2) con annesso un vano ad uso cantina al piano secondo interrato così distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al:
- foglio 157, con il mappale 314 subalterno 21, zona cens. 1, A/2, CL.3A, vani 6, rendita Euro 1.456,41;
Confini: in confine con beni , beni e parti comuni. Per_4 Persona_5
- la propria quota di comproprietà di 1/70 sulla porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna, in via N. Nannetti n. 1costituita da un vano ad uso autorimessa posta al piano 1 scantinatoe precisamente
3 - foglio 157, particella n. 314, sub 42, via N. Nannetti 2/B, zona censuaria 1, piano
S-1, Cat. C/6, CL. 4, consistenza 508mq, rendita Euro 5.798,16.
Confini: locali cantina, parti comuni, via N. Nannetti, salvo altri più precisi ed attuali confini.
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente con atto di donazione del Notaio Notaio iscritto nel Collegio Notarile del Persona_6
distretto di Bologna, in data 18.01.2007, repertorio n. 2354, raccolta n. 1792 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 24.01.2007 al n. 617-1T, PI, e trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità immobiliare di Bologna in data il
25.01.2007, n. pres. 33, reg. gen. 5455, reg. part. 3427.
La quota in oggetto verrà trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
Le parti si danno atto della trascrizione di domanda giudiziale di revocazione della predetta donazione, trascritta a Bologna il 3 giugno 2021 art. 20536 a favore del medesimo signor Parte_1
La Parte promittente la cessione si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo in tale ultima sede.
4 La Parte promittente la cessione dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento definitivo dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52.
Il rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile, come sopra pattuito, verrà effettuato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – fatte salve cause di forza maggiore che ne impongano il rinvio – con oneri, imposte e spese, ivi comprese quelle notarili, a carico del GN il quale avrà facoltà di scegliere il Notaio rogante. Pt_1
I ricorrenti intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge
8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
Il GN si obbliga a trasferire alla RA che Parte_1 Controparte_1
accetta:
- la propria quota di piena proprietà pari al 50% (1/2) dell'immobile posto in Comune di Bologna in via Ugo Lenzi n. 1, scala D, piano 6-S2 e precisamente: appartamento ad uso civile abitazione sito al sesto piano composto da quattro vani, cucina, accessori e due terrazze, con annesso un vano ad uso cantina posto al piano secondo seminterrato così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al:
- foglio 157, particella n. 315, subalterno 18, zona cens. 1, Cat. A/2, CL. 3, consistenza 8 vani, rendita Euro 1.941,88;
Confini: ragioni , parti comuni su più lati, salvo altri più precisi ed Parte_2
attuali confini.
5 -la propria quota di comproprietà di 1/74 sulla porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna, in via N. Nannetti n. 1 (catastalmente n. 2/B)costituita da un vano ad uso autorimessa posta al piano 1 scantinatoe precisamente:
- foglio 157, particella n. 315, sub 46, via N. Nannetti 2/B, zona censuaria 1, piano
S-1, Cat. C/6, CL. 4, consistenza 540 mq, rendita Euro 6.163,40.
Confini: locali cantina, parti comuni, via N. Nannetti, salvo altri più precisi ed attuali confini.
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto con atto di compravendita del Notaio Notaio iscritto nel Collegio Notarile Persona_7
del distretto di Bologna, in data 30.03.2010 repertorio n. 6125 raccolta n. 4283 registrato all'Agenzia delle Entrate – Bologna 2, il 02.04.2010 al n. 4333, serie 1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare di Bologna in data
02.04.2010, n. pres. 213, reg. gen. 15148, reg. part. 9111.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La Parte promittente la cessione si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo in tale ultima sede.
6 La Parte promittente la cessione dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento definitivo dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n. 52.
La Parte promittente la cessione dichiara che l'ipoteca in favore di Controparte_2
a garanzia di originario mutuo n. 05851952 di Euro 460.000,00 erogato
[...]
dall'Istituto di Credito ai sig.ri e estinto anticipatamente in data 15- Pt_1 CP_1
21.03.2024, è stata cancellata a seguito di iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Bologna, reg. gen. 15149, reg. part. 3196, presentazione n. 214 del 02.04.2010, comunicata il 04.09.2024.
Il rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile, come sopra pattuito, verrà effettuato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – fatte salve cause di forza maggiore che ne impongano il rinvio – con oneri, imposte e spese, ivi comprese quelle notarili, a carico del GN il quale avrà facoltà di scegliere il Notaio rogante. Pt_1
I ricorrenti intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge
8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio ”; rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 30 ottobre
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative agli impegni ai trasferimenti immobiliari e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” degli impegni ai trasferimenti immobiliari concordati dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal
7 Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata
27 febbraio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso congiuntamente dai ricorrenti,
e l'accordo dagli stessi raggiunto anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15 luglio 2006
a OR (Bologna) da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di OR al n. 3, parte II, serie A, anno 2016;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OR di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) e vivranno separati, come già avviene, nel Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto, fermi tutti gli obblighi di legge nei confronti dei figli minori e Per_1 Per_2 Persona_3
2)l'affidamento dei figli minori e sarà condiviso Per_1 Per_2 Persona_3
tra i genitori, che ne cureranno crescita, istruzione ed educazione di concerto, esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori, nel pieno rispetto dei rispettivi orientamenti personali, concorderanno una linea educativa comune. Le decisioni inerenti le questioni di
8 ordinaria importanza potranno essere liberamente prese disgiuntamente dai coniugi a seconda della permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore;
3)i figli resteranno collocati e manterranno residenza abituale ed anagrafica presso la madre alla quale resterà assegnata la casa coniugale sita in Bologna, Via Lenzi n. 1, VI piano (censita al catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 157 particella 315, sub 18 e 46) che diventerà di sua esclusiva proprietà;
4)il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente previo Per_3
accordo con la madre e in mancanza di accordo, in ogni caso, con i seguenti tempi e modalità:
- fine settimana alternati dal sabato mattina (verso le 10.00) fino alla domenica sera
(verso le 21.00);
- nel corso di tutte le settimane, dal giovedì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina;
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- nel periodo estivo, secondo gli accordi intercorsi, la frequentazione del padre seguirà il seguente calendario: quanto al mese di giugno, a partire dalla chiusura della scuola, il primo e il terzo fine settimana dal venerdì mattina (verso le 10.00) fino alla domenica sera (verso le 21.00), con la precisazione che nelle settimane in cui il minore sarà con la madre durante il week-end, il padre lo vedrà il giovedì dal termine delle attività del minore, incluso il pernottamento, come accade durante l'anno nel periodo ordinario;
quanto al mese di luglio, il primo e il terzo fine settimana dal giovedì mattina
(verso le 10.00) fino al lunedì sera (verso le 21.00), oltre alla giornata del 29 luglio e al giorno antecedente o successivo a tale data, secondo gli accordi che intercorreranno di
9 anno in anno tra i genitori;
quanto al mese di agosto, dall'01 al 10 agosto;
quanto al mese di settembre: dall'01 al 06 settembre.
A far data dalla ripresa della scuola verrà applicato il calendario ordinario e il primo week end successivo a detta ripresa sarà di competenza del padre;
5) i tempi di permanenza dei figli minori e presso il padre – considerato Per_1 Per_2
il provvedimento con cui è stata disposta la vigilanza del servizio sociale competente per territorio per il periodo di tre anni e conferito mandato allo stesso servizio per un supporto, anche di natura psicologica per tentare un percorso di riavvicinamento dei due figli minori al padre allo scopo di una piena ripresa della bi-genitorialità, senza forzatura per i minori - saranno decisi autonomamente dai ragazzi, anche in considerazione dell'età, secondo la loro volontà, i loro desideri, interessi ed esigenze;
6) il padre si obbliga a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli la somma mensile complessiva di euro 1.800,00 (milleottocento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da doversi versare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, e più specificamente: euro 650,00 (seicentocinquanta/00) per ciascuno dei due figli Per_1
e ed euro 500,00 (cinquecento/00) per il figlio e ciò fino al Per_2 Per_3
raggiungimento della loro autosufficienza economica;
7) l'Assegno Unico Universale per i figli, istituito dal d.lgs. n. 230/2021 o analoga provvidenza che dovesse sostituirlo, sarà percepito integralmente dalla madre CP_1
a tal fine il GN si obbliga a formalizzare la propria
[...] Parte_1
rinuncia all'assegno entro e non oltre 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dando comunicazione alla sig.ra ell'avvenuto incombente;
CP_1
8) le spese straordinarie inerenti i figli minori saranno a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre per il restante 30%.
10 Per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Nelle spese straordinarie si devono ricomprendere:
- le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- le spese straordinarie da concordare preventivamente:
11 tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
9) il GN e la RA inunciano a tutti i reciproci crediti pregressi Pt_1 CP_1
rinvenienti dalle spese straordinarie sin d'ora affrontate nell'interesse dei minori;
10)la RA i impegna a volturare a proprio nome e a proprio carico tutte le CP_1
utenze dell'immobile sito in Bologna, Via Lenzi n. 1, VI piano, entro 10 giorni dal trasferimento della quota del GN in favore della medesima;
il GN Pt_1
dal canto suo, rinuncia ai crediti maturati nei confronti della RA Pt_1 CP_1
in relazione ai pagamenti già sinora effettuati e che verranno ulteriormente dal medesimo effettuati sino alla predetta data per le spese di utenza del predetto immobile;
11) il GN corrisponderà a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
una tantum ex art. 5 L. div., l'importo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) da corrispondersi mediante bonifico bancario sulle note coordinate della RA CP_1
secondo le seguenti modalità:
- euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in un'unica soluzione entro 3 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
12 - euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) in rate annuali di euro 5.000,00
(cinquemila/00) ciascuna (fino ad estinzione), con interessi legali decorrenti per ciascuna dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, da corrispondersi entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2025.
Sino al momento in cui verrà versato il primo importo di Euro 25.000,00 in unica soluzione, il sig. sarà obbligato a corrispondere alla RA il Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento previsto in favore della medesima nella sentenza di separazione;
12) entrambi i ricorrenti dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni eventuale ulteriore pretesa economica a titolo di qualsivoglia mantenimento personale;
13) la RA si impegna a restituire al sig. entro 10 giorni dal CP_1 Pt_1
passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i seguenti beni personali dello stesso ancora presenti nella casa coniugale: palla da golf, divanetto rosso della nonna, due candelabri d'argento della nonna due Per_8
candelabri in cristallo (regalo di , quadro di donna, lampada in Persona_9
ceramica della nonna, vassoio d'argento della nonna con incisa la lettera G, 4 monete d'oro (sterline/marlenghi), villaggio di Natale, anfora/vaso ceramica bianca;
14) la RA i impegna a ritirare entro il 30.06.2025 i propri beni personali CP_1
ancora presenti presso l'immobile di NO (MO), sito in Via Fellicarolo n. 10/i;
15) la RA a far data dal deposito del ricorso per la cessazione degli effetti CP_1
civili di matrimonio, ha la facoltà di utilizzare la giacenza esistente sul conto corrente n. 28000500077 acceso presso Banca di Bologna - Filiale di Via Don Sturzo, Bologna ed intestato al figlio , senza obbligo di rendiconto al GN Per_3 Pt_1
16) il GN e la RA ntro 10 giorni dal passaggio in giudicato Pt_1 CP_1
della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio provvederanno all'estinzione dell'esposizione debitoria assistita per intero dal fido di euro 10.000,00 attivo sul conto corrente cointestato tra i coniugi n. 30005 acceso presso l'odierno Banco
13 BPM - filiale di Via Carbonesi, Bologna, e ciò mediante l'utilizzo dei titoli posti a totale garanzia dello stesso. Contestualmente le parti provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato su cui il fido risulta concesso;
17) il GN e la RA provvederanno a rimettere le rispettive Pt_1 CP_1
querele eventualmente sporte reciprocamente, e ad accettare le remissioni, e rinunceranno alle eventuali costituzioni di parte civile. Le parti rinunceranno altresì al giudizio civile sub R.G. n. 1423/2023 pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bologna,
I Sezione Sezione civile - G. Rel.: Dott. , a spese compensate e con obbligo del Per_10
GN di ottenere provvedimento di cancellazione e/o comunque di cancellare Pt_1
a proprie cura e spese la trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Bologna – territorio, della relativa domanda giudiziale in data 16.04.2021 (nota di trascrizione reg. gen. N. 29188, reg. part. N. 20536, presentazione n. 21 del 3 giugno
2012) relativa all'immobile di cui al punto 10 che precede;
18) la RA inuncia a richiedere le somme che il GN dovrebbe CP_1 Pt_1
corrisponderle in relazione ai canoni incassati per la locazione dell'appartamento sito in
Bologna, Via Lenzi n. 1, primo piano;
19) il GN si accollerà per intero le spese relative ai trasferimenti degli Pt_1
immobili (in particolare le spese notarili) nonché, integralmente, le spese condominiali arretrate non pagate, di competenza dei proprietari dell'immobile sito in Bologna, Via
Lenzi n. 1, primo piano (quelle di competenza del conduttore resteranno ovviamene a carico di quest'ultimo);
20) il GN si impegna a non disdettare e/o a rinnovare il contratto di Pt_1
locazione nonché ad applicare alla madre della RA quale attuale CP_1
conduttrice dell'immobile sito in Bologna, Via Lenzi n. 1, primo piano - che diverrà di esclusiva proprietà dello stesso - il canone mensile di euro 850,00 (sino al decesso della signora e comunque sintanto che perdurerà la sua volontà di permanere nell'immobile)”;
14 21) “I ricorrenti al fine di dare compiuta definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente convengono quanto segue.
La RA si obbliga a trasferire al GN che Controparte_1 Parte_1
accetta: - la propria quota di piena proprietà pari al 50% (1/2) dell'immobile posto in
Comune di Bologna, in via Ugo Lenzi n. 1 e precisamente: appartamento ad uso civile abitazione sito al primo piano (piano 1-S2) con annesso un vano ad uso cantina al piano secondo interrato così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al: - foglio 157, con il mappale 314 subalterno 21, zona cens. 1, A/2, CL.3A, vani 6, rendita Euro
1.456,41; Confini: in confine con beni , beni e parti comuni. - la Per_4 Persona_5
propria quota di comproprietà di 1/70 sulla porzione del fabbricato posto in Comune di
Bologna, in via N. Nannetti n. 1costituita da un vano ad uso autorimessa posta al piano
1 scantinatoe precisamente - foglio 157, particella n. 314, sub 42, via N. Nannetti 2/B, zona censuaria 1, piano S-1, Cat. C/6, CL. 4, consistenza 508mq, rendita Euro
5.798,16. Confini: locali cantina, parti comuni, via N. Nannetti, salvo altri più precisi ed attuali confini. Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro- quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “Il rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile, come sopra pattuito, verrà effettuato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – fatte salve cause di forza maggiore che ne impongano il rinvio – con oneri, imposte e spese, ivi comprese quelle notarili, a carico del GN il quale avrà facoltà di scegliere il Notaio rogante”. “Gli effetti Pt_1
attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
Il GN si obbliga a trasferire alla RA che Parte_1 Controparte_1
accetta: - la propria quota di piena proprietà pari al 50% (1/2) dell'immobile posto in
Comune di Bologna in via Ugo Lenzi n. 1, scala D, piano 6-S2 e precisamente:
15 appartamento ad uso civile abitazione sito al sesto piano composto da quattro vani, cucina, accessori e due terrazze, con annesso un vano ad uso cantina posto al piano secondo seminterrato così distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al: - foglio
157, particella n. 315, subalterno 18, zona cens. 1, Cat. A/2, CL. 3, consistenza 8 vani, rendita Euro 1.941,88; Confini: ragioni , parti comuni su più Parte_2
lati, salvo altri più precisi ed attuali confini. -la propria quota di comproprietà di 1/74 sulla porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna, in via N. Nannetti n. 1
(catastalmente n. 2/B)costituita da un vano ad uso autorimessa posta al piano 1 scantinatoe precisamente: - foglio 157, particella n. 315, sub 46, via N. Nannetti 2/B, zona censuaria 1, piano S-1, Cat. C/6, CL. 4, consistenza 540 mq, rendita Euro
6.163,40. Confini: locali cantina, parti comuni, via N. Nannetti, salvo altri più precisi ed attuali confini. Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro- quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “Il rogito notarile di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile, come sopra pattuito, verrà effettuato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – fatte salve cause di forza maggiore che ne impongano il rinvio – con oneri, imposte e spese, ivi comprese quelle notarili, a carico del GN il quale avrà facoltà di scegliere il Notaio rogante”. “Gli effetti Pt_1
attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 29 aprile 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
22) “Le spese del presente procedimento si vogliono compensate mentre per quanto riguarda il compenso dell per la trascrizione del trasferimento immobiliare le CP_3
spese sono a carico del GN;
Parte_1
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
16 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
29 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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