Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2485 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere dott.ssa Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2485/2024 promossa in grado d'appello
DA (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMO DRAGANI Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in SC, via C.F._1
Milano n. 75.
APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MARCELLO DI SCLAFANI (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 suo studio in Oggiono (LC), via Lazzaretto n. 44.
APPELLATO
CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito in funzione di Giudice dell'appello, disattesa ogni contraria istanza, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 576/24 emessa nell'ambito del procedimento civile RGC 1633/22 pendente tra CP_1
e la dinanzi al Tribunale di Lecco, emessa dal dott. Dario Colasanti,
[...] Parte_1 pubblicata in data 09.08.2024 e notificata al difensore di parte appellante in data 27.08.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via preliminare, Si formula nuovamente la seguente richiesta istruttoria:
CTU tecnica sul veicolo Land Rover, tg. FN337RE, volta ad accertare: a) la natura e causa della problematica insorta, tenuto conto del pregresso utilizzo;
b) volta ad accertare la durata di vita delle componenti eventualmente danneggiate;
c) volta ad accertare i costi di riparazione.
Si nomina, sin da ora e si opus sit, quale proprio consulente di parte il Dott. con studio in SC (tel. 328.3687828 – mail: ). Per_1 Email_1
In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa;
Il tutto con condanna al pagamento delle spese ed oneri di lite.
1
Con vittoria di spese di I e II grado.
PER MANGILI
Nel merito: previa non ammissione per tardività dell'allegato prodotto in appello dalla convenuta
“doc._n._3_copia_comunicazione_del_27.06.2022”, respingere, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecco, da confermare in ogni sua parte.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio premettendo: Controparte_1 Parte_1
-di aver acquistato da in data 6-4-22 al prezzo di 42.000,00 euro una vettura usata Parte_1
Land Rover – Range Rover Sport avente all'attivo 44.356 km;
- che il veicolo era fornito di garanzia di conformità come prescritto dal codice del consumo tramite
For Dealer srl, società delegata per la gestione della garanzia del venditore;
-che il 3-5-22 il veicolo manifestava una perdita di potenza al motore;
-dopo varie interlocuzioni con la venditrice e la società delegata per la gestione della garanzia, a seguito di diffida in data 14-6-22 , il 24 giugno veniva comunicata al dal delegato alla CP_1 garanzia la proposta di revisione del motore “presso un nostro centro rettifiche”, al prezzo di €
14.884,00 oltre manodopera per € 1.200,00 + iva (per complessive € 16.348,00), con previsione di una quota a carico del consumatore, calcolata sul pregresso ciclo di vita del motore, del 19,66% sul prezzo di riparazione manodopera esclusa (calcolata secondo il rapporto ciclo di vita motore di
250.000 km / 44356 km alla data del guasto) e quindi euro2926,19 a carico del CP_1
-che il chiedeva che gli venisse illustrato tecnicamente il problema al motore con la CP_1 specificazione dell'intervento che sarebbe stato posto in essere e, soprattutto, che gli venissero indicate analiticamente le voci che componevano il preventivo di riparazione;
-che in mancanza di risposte esaustive da parte del venditore e del suo delegato, chiedeva alla casa madre un preventivo di riparazione, quantificato dalla Range Rover in € 13.195,93 (comprensive di
€ 1.950,00 di manodopera), cifra inferiore del 20% rispetto agli € 16.348,00 indicati dal venditore;
-che il 14-7-22 l'auto veniva riparata a spese del che chiedeva il rimborso dei costi senza CP_1 esito.
Il concludeva chiedendo: CP_1 accertata la responsabilità del venditore tenuto alla garanzia legale per vizi dell'auto tg. Parte_1
FN337RE acquistata dal sig. e comunque a manlevare l'acquirente dai difetti di conformità CP_1 del bene ceduto, condannare al ristoro dei danni patiti dall'attore. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con condanna alle spese ed Parte_1 oneri di lite, in via subordinata, la limitazione delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice.
In particolare esponeva:
2 -che aveva offerto la riparazione dell'auto presso l'officina e aveva chiesto un contributo CP_2 al pari al pregresso utilizzo del bene ex art. 128, comma 3, CdC;
Per_2
-che non aveva autorizzato la riparazione presso altra officina i cui costi pertanto legittimamente non aveva rimborsato;
-contestava la richiesta di danni relativi al fermo tecnico, alla refusione del costo del bollo e assicurative e dei costi relativi al compenso del procuratore per l'attività stragiudiziale espletata.
Con sentenza n. 576/2024, pubblicata il 9.8.2024, il Tribunale di Lecco così statuiva:
“Definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
contro
Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna Parte_1 Pt_1 al pagamento a favore di delle seguenti somme, oltre interessi ex
[...] Controparte_1 art. 1284 comma 4° c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo:
- Euro 13.091,66 a titolo di riduzione del prezzo;
- Euro 2.166,00 a titolo di risarcimento del danno per fermo tecnico;
- Euro 992,5, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, a titolo di risarcimento del danno per spese stragiudiziali;
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 quantificate in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA”.
In particolare, il Tribunale riteneva responsabile per non aver provveduto in tempi congrui Pt_1
(indicati, come da contratto, in 30 giorni) alla riparazione o sostituzione del motore, per aver individuato modalità eccessivamente onerose in termini di tempi e costi, delle quali avrebbe dovuto farsi carico l'acquirente, per non aver fornito i chiarimenti richiesti e non aver messo a disposizione l'auto sostitutiva, diversamente da quanto previsto in contratto;
considerava dunque sussistenti i presupposti della riduzione del prezzo contemplati dall'art. 135 ter comma 1° lett. a) e b) Cod. cons., e, in parte del risarcimento danni.
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo , in via principale, il rigetto della Parte_1 domanda attorea, in via subordinata, la limitazione delle pretese risarcitorie di parte attrice, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, l'espletamento di una CTU tecnica sul veicolo.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, l'integrale Controparte_1 conferma della sentenza, con vittoria di competenze e spese di causa.
All'udienza del 6.2.2025 il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., fissando a tale fine l'udienza collegiale del 20.3.2025, all'esito della quale la Corte si
è riservata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello censura l'errata, a suo dire, qualificazione da parte del Pt_1
Tribunale della domanda attorea di risarcimento danni, come domanda di riduzione del prezzo.
Sul punto va, anzitutto, premesso che in citazione l'attore ha invocato la garanzia per vizi del venditore e chiesto il ristoro dei danni patiti;
ha, inoltre, prodotto la documentazione
3 precontrattuale relativa al mezzo usato e ha allegato che nel corso delle trattative per la riparazione la convenuta aveva proposto la “revisione del motore a nuovo presso un nostro centro rettifiche”, al prezzo di € 14.884,00 oltre manodopera per € 1.200,00 + iva (per complessive € 16.348,00), con previsione di una quota a carico del consumatore, calcolata sul pregresso ciclo di vita del motore, del 19,66% sul prezzo di riparazione manodopera esclusa”; con ciò l'attore, attuale appellato, ha richiamato la disciplina del codice del consumo sulla manleva dell'acquirente dai difetti di conformità. Con la memoria n.1 il ha meglio precisato la domanda chiedendo che, accertata la CP_1 responsabilità del venditore lo stesso fosse tenuto alla garanzia legale e alla manleva Parte_1 per i difetti di conformità dell'auto tg. FN337RE acquistata, nonché condannato al ristoro dei danni patiti dall'attore.
Dunque, la domanda, sin dalla sua prima formulazione, è stata finalizzata ad invocare sia i rimedi della garanzia legalmente applicabile al caso di specie, da individuarsi, attese le allegazioni dell'attore, nella garanzia legale di conformità , che prevede la riparazione o la sostituzione o la riduzione del prezzo ai sensi degli artt. 128 e ss. Cod. Cons., sia la tutela risarcitoria per i pregiudizi patiti.
Pertanto, la convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c., con cui è stata espressamente inserita nelle conclusioni la richiesta di manleva dai difetti di conformità, si è limitata a precisare la domanda , e non ha esteso l'oggetto del giudizio1.
Venendo, dunque alla richiesta avanzata dall'attrice di rimborso dei costi sostenuti per la riparazione del motore a causa dell'inadempimento della venditrice, la stessa astrattamente rientra sia nella domanda di garanzia secondo la disciplina consumeristica ( e quindi nell'azione di riduzione del prezzo di cui all'art. 135 bis comma 4° lett. a) Cod. Cons ) esercitata come si è detto dal fin dalla citazione, sia in quella di risarcimento dei danni ex art. 135 septies del codice CP_1 del consumo.
Pertanto, nessuna censura può essere mossa al giudice di primo grado che, senza andare ultra petita, ha ricondotto la domanda di ristoro del pregiudizio sofferto dal per il difetto di CP_1 conformità nell'ambito della domanda di garanzia e quindi di riduzione del prezzo pagato per il veicolo, atteso che la domanda di riduzione del prezzo corrisponde proprio al rimborso delle spese sostenute dal compratore per rimediare al difetto di conformità del motore.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza per aver errato nell'interpretazione della documentazione contrattuale.
Anzitutto l'appellante contesta che vi sia ritardo a sé imputabile avendo invece provveduto ad offrire la riparazione non accettata dal . CP_1
Ritiene invece la Corte che il ritardo della venditrice nel procedere alle riparazioni è reso evidente dalla documentazione in atti. Infatti, sebbene nelle condizioni generali di contratto siano previsti 30 gg quali tempi congrui per le riparazioni del motore, il primo preventivo per la riparazione dell'auto perveniva al dopo vari solleciti solo in data 24-6-22, in netto ritardo sui tempi CP_1 della riparazione, come, peraltro, dichiarato dalla stessa delegata della venditrice.
Del tutto legittimamente, poi, il non ha accettato il preventivo del 24-6-22 in quanto non CP_1 era analitico, prevedeva genericamente la revisione del motore presso un centro rettifiche e un costo totale di euro 14.884,00 (esclusa mano d'opera di euro 1.200,00, inclusa iva) con quota a carico del consumatore del 19,66% e cioè 2.926,19, mentre il aveva ottenuto in data 27-6- CP_1
22 dalla casa madre un preventivo analitico che prevedeva la sostituzione del motore ad un costo inferiore rispetto a quello contemplato dal venditore (euro 13.195,95 inclusa mano d'opera e inclusa iva), con garanzia della casa madre.
Anche il nuovo preventivo in data 30-6-22 approntato da ultimo dalla venditrice seppure espone un costo più contenuto rispetto al primo (di 10.905,66 , esclusa mano d'opera di euro 1950,00 inclusa iva, con quota a carico del di euro 2.144,04) non è analitico, non prevede la CP_1 sostituzione del motore ma la sua revisione da parte di una officina non meglio specificata, a differenza del preventivo fornito dal della Land Rover con sostituzione del motore, CP_1 garanzia della originalità dei ricambi da parte della casa madre e conseguente maggior tenuta dell'usato.
Del tutto legittimamente, dunque il a due mesi dal manifestarsi del vizi, a fronte dei ritardi CP_1
e dei preventivi scarsamente affidabili proposti dalla venditrice, previa comunicazione alla stessa, ha proceduto alla sostituzione del motore presso la casa madre con un esborso finale di euro13.091,66 chiedendone, poi, il rimborso alla venditrice.
Infatti l'art 135 bis prevede che “in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze”.
L'art. 135 ter si occupa di dettare secondo quali precise modalità deve essere riparato o sostituito un bene.
Viene intanto stabilito che il consumatore ha diritto di avvalersi di entrambi i rimedi e la scelta della soluzione (riparazione o sostituzione) spetta unicamente al consumatore, il quale, comunque, non può pretendere di preferire quella tra le due soluzioni che risulti eccessivamente onerosa per il venditore rispetto ad un'altra.
Nella specie il aveva subito indicato la soluzione della sostituzione del motore fornendo un CP_1 preventivo della casa madre della vettura che indicava un costo perfino inferiore a quello ipotizzato dal venditore per la riparazione ma non otteneva adeguati riscontri in tal senso dalla venditrice che invece procrastinava l'intervento oltre il termine dei 30 gg contrattualmente pattuito: pertanto legittimamente il provvedeva in autonomia, con un esborso di euro 13.091,66 CP_1 come da fattura del concessionario Land Rover.
Deve, invece, ritenersi fondato il motivo di appello avanzato da secondo cui al costo della Pt_1 riparazione deve essere applicata la quota parte del pregresso utilizzo sulla base della dichiarazione di conformità.
5 Infatti l'auto acquistata dal era un'auto usata, con un motore che aveva a suo carico 47.000 CP_1 km . I documenti di vendita contemplano, nella gestione degli eventi, la “ quota maggior valore” che significa che laddove per assolvere la garanzia di conformità si dovesse ristabilire l'intero ciclo di vita di riferimento , mediante la sostituzione dell'intero sottosistema con altro nuovo ( come nel caso di specie in cui il motore è stato sostituito) ne risulterebbe un maggior valore del veicolo che obbliga l'acquirente a corrispondere una quota parte del prezzo del costo della riparazione onde non incorrere in un ingiustificato arricchimento.
Nel caso concreto, “la quota maggior valore” in base ai calcoli percentuali forniti dalla venditrice stessa, non contestati dal risulta essere del 19,66% , importo che deve essere detratto dal CP_1 costo di riparazione ossia euro 2.573,69.
Con particolare riferimento alle difese articolate dall'appellante in merito alla mancata fornitura dell'auto sostitutiva, questa Corte evidenzia che l'occorso ritardo nell'intervento come sopra enucleato, avrebbe imposto la messa a disposizione di auto di cortesia come contemplato nelle condizioni generali di applicazione della garanzia di conformità (si veda pag. 5 doc. 2 parte attrice I grado “Una volta trascorso il tempo congruo, se non a causa di indisponibilità dei ricambi sopravvenuta dopo l'attivazione della garanzia, For Dealer S.r.l. provvederà a rimborsare l'utilizzo di una vettura di cortesia di categoria Economy. La vettura di cortesia sarà disponibile fino a riparazione eseguita”).
Pertanto nessuna censura può muoversi alla sentenza impugnata laddove ha statuito che “La previsione contrattuale garantiva la macchina di cortesia al superamento del termine congruo per la riparazione, nel caso di specie 30 giorni. Il fatto che non sia stata fornita nonostante il superamento del termine e l'espressa richiesta del compratore, come si trae dalla corrispondenza intercorsa, giustifica il risarcimento del valore corrispondente per la durata di 42 giorni, cioè dal trentunesimo giorno in poi. Applicando il criterio di liquidazione prospettato dall'attore e non specificamente contestato dal convenuto, la somma risarcibile può essere riconosciuta nei limiti della domanda, cioè pari ad euro 2.166,00”.
Correttamente, inoltre, il giudice ha conteggiato 42 giorni dal momento del guasto ( aggiunti 30 gg come da contratto) e quindi dal 2-6-22 al 14-7-22 data della fattura di Land Rover.
Infine, l'appellante censura la sentenza in quanto ritiene non dovuto il rimborso delle spese stragiudiziali.
La censura è fondata atteso che l'assistenza del legale nella fase stragiudiziale- dipesa da una libera scelta dell'attore- in concreto non ha portato a risultati utili al fine di dirimere la controversia fra le parti.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di dover parzialmente accogliere l'appello proposto da limitatamente all'importo dovuto quale riduzione Parte_1 prezzo conseguente al costo di riparazione del veicolo , che deve tener conto della “quota maggior valore” ossia euro 2.573,69 e al risarcimento per spese stragiudiziali che non è dovuto;
pertanto deve essere condannata a pagare il minor importo di euro 10.517,97 a titolo di riduzione Pt_1 prezzo , oltre ad euro 2166,00 a titolo di risarcimento danni per fermo tecnico, escluso il risarcimento danni per spese stragiudiziali.
6 Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite che vede Pt_1 soccombente , si conferma la sentenza impugnata quanto alla liquidazione delle spese primo grado mentre quelle di secondo grado si liquidano in dispositivo sulla base del decisum, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 576/24 del 9-8-24 :
-condanna a pagare al il minor importo di euro 10.517,97 a titolo di riduzione del Pt_1 CP_1 prezzo;
-escluso il risarcimento danni per spese stragiudiziali;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio di appello che liquida in euro 3000 , oltre spese generali e oneri di legge;
-conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano, 26/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Margherita Monte
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In ogni caso , anche qualora si ritenesse che la domanda iniziale fosse limitata ai rimedi ex art. 1490 e ss. c.c., , l'integrazione successiva è ammissibile alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale (ad es. Cass. 30455/2023) per cui “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
4