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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2024, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 735/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Dattolo - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Altea Capriglione - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 11/03/2024, ha dedotto: Parte_1
- di essere sposata con;
Controparte_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario in Monteforte Irpino il
27 3 2011 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 1, Parte II,
Serie A. anno 2011;
- che hanno due figli, nato il [...], e nata il [...]; Persona_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che la situazione era divenuta tale che non era ipotizzabile un superamento della crisi e dei gravi pregiudizi dalla stessa scaturenti;
- che neppure era ipotizzabile una ricostituzione dell'unione spirituale e materiale oramai compromessa.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
Il la sì è costituito, ha aderito alla domanda di separazione e ha CP_1
avanzato domande conseguenziali proprie.
All'udienza di comparizione delle parti del 19 giugno 2024, i coniugi, ribadita la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo sulle condizioni della separazione e hanno depositato detto accordo sottoscritto da loro stessi e dai rispettivi difensori;
hanno chiesto di conseguenza mutarsi il titolo della separazione da giudiziale a consensuale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
La separazione, divenuta consensuale, è da omologare.
La prosecuzione della convivenza si è dimostrata intollerabile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 19 giugno 2024 non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Trattandosi di separazione divenuta consensuale e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi - nata a Parte_1
Napoli il 28/03/1991 - e - nato ad [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni espresse nell'accordo scritto depositato in atti;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 28 6 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 735/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Dattolo - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Altea Capriglione - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 11/03/2024, ha dedotto: Parte_1
- di essere sposata con;
Controparte_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario in Monteforte Irpino il
27 3 2011 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 1, Parte II,
Serie A. anno 2011;
- che hanno due figli, nato il [...], e nata il [...]; Persona_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che la situazione era divenuta tale che non era ipotizzabile un superamento della crisi e dei gravi pregiudizi dalla stessa scaturenti;
- che neppure era ipotizzabile una ricostituzione dell'unione spirituale e materiale oramai compromessa.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
Il la sì è costituito, ha aderito alla domanda di separazione e ha CP_1
avanzato domande conseguenziali proprie.
All'udienza di comparizione delle parti del 19 giugno 2024, i coniugi, ribadita la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo sulle condizioni della separazione e hanno depositato detto accordo sottoscritto da loro stessi e dai rispettivi difensori;
hanno chiesto di conseguenza mutarsi il titolo della separazione da giudiziale a consensuale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
La separazione, divenuta consensuale, è da omologare.
La prosecuzione della convivenza si è dimostrata intollerabile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 19 giugno 2024 non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Trattandosi di separazione divenuta consensuale e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi - nata a Parte_1
Napoli il 28/03/1991 - e - nato ad [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni espresse nell'accordo scritto depositato in atti;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 28 6 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano